TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 09/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 473/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato DI SANTO ANGELO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 3/4/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/4/2024 - premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 14/3/2018 in Romania, e che Controparte_1
dalla loro unione era nata la figlia (il 27/8/2018) - adiva il Tribunale di Matera Per_1 onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore con collocazione presso la casa coniugale, di cui chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione delle visite padre-figlia in modalità protetta presso uno spazio neutro, e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente di complessivi € 500,00, di cui € 300,00 in favore della figlia minore ed € 200,00 in favore del coniuge, oltre rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia.
, irreperibile, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 18/9/2024 il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente;
tenendo conto di quanto allegato e dichiarato dalla ricorrente in merito all'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente ed al disinteresse del padre alle esigenze materiali e morali della figlia nonché del comportamento processuale del che, non costituendosi in giudizio, non aveva provato l'adempimento degli CP_1
obblighi su di lui gravanti nei confronti della piccola ritenuti insussistenti i Per_1
presupposti per disporre le visite padre-figlia in modalità protetta, stante l'assenza di elementi da cui desumere la possibilità da parte del resistente di assumere comportamenti nocivi nei confronti della figlia, ma ritenuto opportuno escludere il pernottamento della bambina presso il padre;
tenuto infine conto che dalla certificazione reddituale allegata in atti non emergeva una sperequazione reddituale tale da giustificare il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie del minore, anche di maggiore importanza;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
regolamentava le viste padre-figlia e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'assenza di richieste istruttorie, rinviava all'udienza del 19/12/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
A tale udienza il suo difensore della precisava le conclusioni riportandosi CP_1
ai propri scritti difensivi.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva con separata nota esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con ordinanza del 15/1/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire alle parti di prendere posizione sulla questione sollevata dal Collegio circa la legge applicabile alla domanda di separazione.
All'udienza del 20/2/2025 il procuratore della ricorrente chiedeva un termine al fine di modificare la domanda con richiesta di divorzio, laddove ritenuta applicabile la legge rumena, che veniva concesso dal Giudice fatta salva la verifica della relativa ammissibilità.
In data 13/3/2025 veniva depositata memoria integrativa con la quale la ricorrente, ritenendo applicabile la legge italiana, insisteva nella richiesta di separazione e, in via subordinata, in caso di applicazione della legge rumena, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'udienza del 3/4/2025, fatte precisare le conclusioni, il Collegio si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il matrimonio è stato celebrato all'estero (precisamente in Romania il 14/3/2018) da due cittadini rumeni e risulta essere stato trascritto in Italia in data 15/3/2024.
Come già specificato con l'ordinanza del 15/1/2025, sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi in forza dell'art. 3 lett. a) seconda ipotesi del Regolamento CE n. 2201/2003, secondo cui sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi in Italia, nel Comune di RO,
e persistendo la residenza della ricorrente in Italia (v. certificati di stato di famiglia in atti).
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010, secondo cui “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”, tenuto conto del fatto che al momento della domanda entrambe le parti risultavano risiedere in Italia, nel comune di RO (vedi certificato di stato di famiglia e di residenza di cui al doc. 5 di parte ricorrente), e che la cancellazione del dall'APR CP_1 per irreperibilità è successiva all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, essendo datata
30/5/2024 (v. certificato depositato in data 13/3/2025).
Il concetto di residenza abituale, infatti, non va inteso nel senso di residenza comune dei coniugi, essendo invece riferito alla singola residenza di ciascuno dei coniugi.
Dunque, poiché al momento della proposizione della domanda (e la ricorrente anche attualmente) entrambi i coniugi erano residenti in Italia, anche se non più conviventi da oltre un anno, troverà applicazione il criterio di cui alla lettera a) del citato regolamento europeo, che porta alla individuazione della legge italiana quale legge applicabile alla domanda di separazione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Con riferimento alla giurisdizione sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, sussiste quella italiana ai sensi dell'art. 7 Regolamento Ue 2019/1111, il quale stabilisce, al primo comma, che "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite".
La legge applicabile è quella italiana in forza dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 19/10/1996, secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Rispetto alle domande inerenti il mantenimento del coniuge e della prole, sussiste la giurisdizione italiana sulla base dell'art. 3 lettera b) del regolamento CE n. 4/2009, richiamato dall'art. 45 della legge n. 218/1995, secondo cui è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente. Troverà applicazione la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo Aja del
23/11/2007, richiamato dall'art. 15 del citato regolamento n. 4 del 2009, in base al quale le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e cioè̀ dell'attuale ricorrente.
Ciò premesso, in assenza di nuovi elementi, si confermano i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 18/9/2024.
In particolare, quanto alla richiesta della ricorrente di affido esclusivo della figlia minorenne, si osserva quanto segue.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal D.lgs.n.154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto con provvedimento motivato solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore: dunque il legislatore ha reputato aprioristicamente più rispondente agli interessi della prole l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, mentre per l'adozione di un diverso regime (nel caso di specie quello esclusivo) si richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il disinteresse del padre, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento della minore, che in ordine alla frequentazione, dal momento che egli avrebbe abbandonato il tetto coniugale per portare avanti una relazione con un'altra donna, lasciando la moglie sola con una bambina di pochi anni e rendendosi irreperibile.
Ebbene, avuto riguardo alle deduzioni difensive di parte ricorrente in merito al disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti della figlia minore, che rendono superfluo l'ascolto della stessa, anche in ragione della sua età, nonché alla condotta del il quale, essendosi non costituito in giudizio, non ha provato CP_1
l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti della figlia, e tenendo conto che un affidamento condiviso, stante l'irreperibilità del padre, esporrebbe la minore ad un pregiudizio concreto ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nel suo interesse, ricorrono i presupposti per derogare al regime di affido condiviso e per confermare l'affido esclusivo della figlia alla madre, con il potere di quest'ultima Per_1
di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative alla minore. Sul punto, Cass. Civ. Sez. 1, n. 26587 del 17/12/2009, secondo cui "L'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"; ancora, si segnala una recente e condivisibile sentenza di merito che, in un caso analogo a quello di specie, ha statuito che “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c.” (Tribunale Torino sez. VII,
20/01/2023, n. 205).
Di conseguenza, va confermato il collocamento della minore presso l'abitazione materna, con conferma altresì del calendario di visite padre-figlia di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
Quanto agli aspetti economici, in assenza di nuovi elementi, si confermano i provvedimenti adottati in via provvisoria con l'ordinanza del 18/9/2024, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della stante la mancanza di sperequazione reddituale tra le parti così come CP_1
risultante dalla certificazione reddituale allegata in atti, e tenendo conto che la ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento utile a provare la situazione economico- reddituale del resistente che potesse giustificare un aumento del contributo posto a carico del per il mantenimento della figlia minore che si conferma nella CP_1 Per_1 misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente nonché dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 8/4/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, coniugati in DUMBRAVITA (ROMANIA) in data 14/3/2018; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2024, Parte II, serie C, numero 5;
3) conferma integralmente i provvedimenti assunti con l'ordinanza del
18/9/2024.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice rel. dott. Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 473/2024 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, con l'avvocato DI SANTO ANGELO C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 3/4/2025, la causa è passata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/4/2024 - premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 14/3/2018 in Romania, e che Controparte_1
dalla loro unione era nata la figlia (il 27/8/2018) - adiva il Tribunale di Matera Per_1 onde ottenere la separazione giudiziale dal marito, l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore con collocazione presso la casa coniugale, di cui chiedeva l'assegnazione, la regolamentazione delle visite padre-figlia in modalità protetta presso uno spazio neutro, e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del resistente di complessivi € 500,00, di cui € 300,00 in favore della figlia minore ed € 200,00 in favore del coniuge, oltre rivalutazione ISTAT ed al 50% delle spese delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia.
, irreperibile, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Sentita la ricorrente, con ordinanza del 18/9/2024 il Giudice relatore, preso atto dell'impossibilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente;
tenendo conto di quanto allegato e dichiarato dalla ricorrente in merito all'abbandono del tetto coniugale da parte del resistente ed al disinteresse del padre alle esigenze materiali e morali della figlia nonché del comportamento processuale del che, non costituendosi in giudizio, non aveva provato l'adempimento degli CP_1
obblighi su di lui gravanti nei confronti della piccola ritenuti insussistenti i Per_1
presupposti per disporre le visite padre-figlia in modalità protetta, stante l'assenza di elementi da cui desumere la possibilità da parte del resistente di assumere comportamenti nocivi nei confronti della figlia, ma ritenuto opportuno escludere il pernottamento della bambina presso il padre;
tenuto infine conto che dalla certificazione reddituale allegata in atti non emergeva una sperequazione reddituale tale da giustificare il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava la figlia minore in via esclusiva alla madre, autorizzandola a compiere autonomamente tutti gli atti necessari per le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sanitarie del minore, anche di maggiore importanza;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
regolamentava le viste padre-figlia e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, ritenuta la causa matura per la decisione stante l'assenza di richieste istruttorie, rinviava all'udienza del 19/12/2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
A tale udienza il suo difensore della precisava le conclusioni riportandosi CP_1
ai propri scritti difensivi.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. interveniva con separata nota esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso. Con ordinanza del 15/1/2025 la causa veniva rimessa sul ruolo onde consentire alle parti di prendere posizione sulla questione sollevata dal Collegio circa la legge applicabile alla domanda di separazione.
All'udienza del 20/2/2025 il procuratore della ricorrente chiedeva un termine al fine di modificare la domanda con richiesta di divorzio, laddove ritenuta applicabile la legge rumena, che veniva concesso dal Giudice fatta salva la verifica della relativa ammissibilità.
In data 13/3/2025 veniva depositata memoria integrativa con la quale la ricorrente, ritenendo applicabile la legge italiana, insisteva nella richiesta di separazione e, in via subordinata, in caso di applicazione della legge rumena, chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'udienza del 3/4/2025, fatte precisare le conclusioni, il Collegio si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il matrimonio è stato celebrato all'estero (precisamente in Romania il 14/3/2018) da due cittadini rumeni e risulta essere stato trascritto in Italia in data 15/3/2024.
Come già specificato con l'ordinanza del 15/1/2025, sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi in forza dell'art. 3 lett. a) seconda ipotesi del Regolamento CE n. 2201/2003, secondo cui sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, essendo l'ultima residenza abituale dei coniugi in Italia, nel Comune di RO,
e persistendo la residenza della ricorrente in Italia (v. certificati di stato di famiglia in atti).
La legge applicabile è quella italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010, secondo cui “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”, tenuto conto del fatto che al momento della domanda entrambe le parti risultavano risiedere in Italia, nel comune di RO (vedi certificato di stato di famiglia e di residenza di cui al doc. 5 di parte ricorrente), e che la cancellazione del dall'APR CP_1 per irreperibilità è successiva all'iscrizione a ruolo del presente giudizio, essendo datata
30/5/2024 (v. certificato depositato in data 13/3/2025).
Il concetto di residenza abituale, infatti, non va inteso nel senso di residenza comune dei coniugi, essendo invece riferito alla singola residenza di ciascuno dei coniugi.
Dunque, poiché al momento della proposizione della domanda (e la ricorrente anche attualmente) entrambi i coniugi erano residenti in Italia, anche se non più conviventi da oltre un anno, troverà applicazione il criterio di cui alla lettera a) del citato regolamento europeo, che porta alla individuazione della legge italiana quale legge applicabile alla domanda di separazione.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
Con riferimento alla giurisdizione sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, sussiste quella italiana ai sensi dell'art. 7 Regolamento Ue 2019/1111, il quale stabilisce, al primo comma, che "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite".
La legge applicabile è quella italiana in forza dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 19/10/1996, secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Rispetto alle domande inerenti il mantenimento del coniuge e della prole, sussiste la giurisdizione italiana sulla base dell'art. 3 lettera b) del regolamento CE n. 4/2009, richiamato dall'art. 45 della legge n. 218/1995, secondo cui è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente. Troverà applicazione la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo Aja del
23/11/2007, richiamato dall'art. 15 del citato regolamento n. 4 del 2009, in base al quale le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e cioè̀ dell'attuale ricorrente.
Ciò premesso, in assenza di nuovi elementi, si confermano i provvedimenti assunti con l'ordinanza del 18/9/2024.
In particolare, quanto alla richiesta della ricorrente di affido esclusivo della figlia minorenne, si osserva quanto segue.
A seguito delle modifiche introdotte dalla L.54/2006 e dal D.lgs.n.154/2013, il regime di affido esclusivo può essere disposto con provvedimento motivato solo qualora l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore: dunque il legislatore ha reputato aprioristicamente più rispondente agli interessi della prole l'affidamento della stessa ad entrambi i genitori, mentre per l'adozione di un diverso regime (nel caso di specie quello esclusivo) si richiede la sussistenza di ragioni che presentino detto affidamento maggiormente idoneo a salvaguardare gli interessi della prole.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato il disinteresse del padre, sia sotto il profilo della contribuzione al mantenimento della minore, che in ordine alla frequentazione, dal momento che egli avrebbe abbandonato il tetto coniugale per portare avanti una relazione con un'altra donna, lasciando la moglie sola con una bambina di pochi anni e rendendosi irreperibile.
Ebbene, avuto riguardo alle deduzioni difensive di parte ricorrente in merito al disinteresse affettivo ed economico del padre nei confronti della figlia minore, che rendono superfluo l'ascolto della stessa, anche in ragione della sua età, nonché alla condotta del il quale, essendosi non costituito in giudizio, non ha provato CP_1
l'adempimento degli obblighi su di lui gravanti nei confronti della figlia, e tenendo conto che un affidamento condiviso, stante l'irreperibilità del padre, esporrebbe la minore ad un pregiudizio concreto ogniqualvolta si rendesse necessario adottare decisioni nel suo interesse, ricorrono i presupposti per derogare al regime di affido condiviso e per confermare l'affido esclusivo della figlia alla madre, con il potere di quest'ultima Per_1
di assumere da sola tutte le decisioni, anche quelle di maggior interesse, relative alla minore. Sul punto, Cass. Civ. Sez. 1, n. 26587 del 17/12/2009, secondo cui "L'affido condiviso risulta pregiudizievole per l'interesse del minore, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"; ancora, si segnala una recente e condivisibile sentenza di merito che, in un caso analogo a quello di specie, ha statuito che “Qualora risulti dimostrato il totale disinteresse del padre alle sorti della prole, ma anche che un affidamento condiviso esporrebbe i figli a concreto pregiudizio, soprattutto in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse - essendo il padre assente e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore della figlia - va prediletta la misura dell'affido esclusivo alla madre, in applicazione dell'art. 337-quater c.c.” (Tribunale Torino sez. VII,
20/01/2023, n. 205).
Di conseguenza, va confermato il collocamento della minore presso l'abitazione materna, con conferma altresì del calendario di visite padre-figlia di cui ai provvedimenti provvisori ed urgenti.
Quanto agli aspetti economici, in assenza di nuovi elementi, si confermano i provvedimenti adottati in via provvisoria con l'ordinanza del 18/9/2024, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della stante la mancanza di sperequazione reddituale tra le parti così come CP_1
risultante dalla certificazione reddituale allegata in atti, e tenendo conto che la ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento utile a provare la situazione economico- reddituale del resistente che potesse giustificare un aumento del contributo posto a carico del per il mantenimento della figlia minore che si conferma nella CP_1 Per_1 misura di € 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
In ragione della contumacia e mancata opposizione di parte resistente nonché dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si compensano integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 8/4/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, coniugati in DUMBRAVITA (ROMANIA) in data 14/3/2018; CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di POLICORO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2024, Parte II, serie C, numero 5;
3) conferma integralmente i provvedimenti assunti con l'ordinanza del
18/9/2024.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 9/4/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Gaetano Catalani Riccardo Greco