Articolo 1 della Legge 8 agosto 1972, n. 462
Articolo 2
Versione
24 agosto 1972
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Versione
19 gennaio 1973
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Versione
7 settembre 1973
Art. 1.
Per l'annata agraria 1971-72, le somme dovute alle varie scadenze anche consuetudinarie sino al 10 novembre 1972, in base ai canoni stabiliti ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11 , per l'affitto dei fondi rustici, saranno soggette a conguaglio secondo quanto sara' stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1972, n. 844 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine fissato dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462 , e' prorogato al 15 marzo 1973. " --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 9 agosto 1973, n. 508 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "Il termine fissato dall' art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462 , gia' prorogato al 15 marzo 1973, con legge 23 dicembre 1972, n. 844 , e' ulteriormente prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso, secondo le scadenze consuetudinarie."
Entrata in vigore il 7 settembre 1973