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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 546/2025 v.g.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
BI ZI Presidente
AN RI Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere
Federica Figna Consigliere onorario
Luca Maria Massari Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.3.1993, domiciliato in Nuvolera (BS), Via Vicolo Molino 8, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Bracco, presso il cui studio sito in Milano Via Compagnoni n. 4, è elettivamente domiciliato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE nei confronti di
, n. a Milano, il 17 gennaio 2003 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO
- del Curatore Speciale del minore avv. con studio in Milano, via Persona_1
AR IS n. 2
- del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
1 - del tutore provvisorio del minore Comune di Milano in persona dell'avv. Laura De
Rui avente ad
OGGETTO: ricorso in opposizione a dichiarazione di adottabilità ex art. 17 l. 184/1983 avverso la sentenza n. 301/2025 emessa in data 16.04.2025 dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore
[...]
, nato a [...] il [...] Per_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE Parte_1
In via preliminare:
-sospendere l'esecutività ed efficacia della sentenza n. 301/25 emessa in data 16.04.2025 dal
Tribunale per i Minorenni di Milano, nell'interesse del minore;
-disporre, nelle more della decisione di questa Ill.ma Corte, l'immediata ripresa degli incontri del minore con il padre;
In via principale:
- annullare la sentenza n. 301/25 emessa in data 16.04.2025 dal Tribunale per i Minorenni di
Milano, all'esito del procedimento R.G. n. 2160/23 e, per l'effetto:
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
- disporre la prosecuzione dell'affido temporaneo all'Ente con un progetto comunitario con il padre Sig.
fino al raggiungimento dell'autonomia nell'interesse del minore e del padre;
Parte_1
In subordine
- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande in via principale, disporre l'affidamento extrafamiliare ovvero un'adozione “mite” al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra il piccolo e la famiglia di origine, ed in particolare il padre, Sig. Per_2 [...]
e con il conseguente mantenimento dei rapporti suddetti e la loro predisposizione attraverso i Pt_1
Servizi Sociali competenti;
In via istruttoria voler procedere con una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio sul Sig. e Parte_1
sulla sua genitorialità.
In ogni caso
2 - Con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014.
PER IL CURATORE SPECIALE
Voglia, l'Ecc.ma Corte D'Appello adita
- Rigettare interamente l'atto di appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza pronunciata dall'Ill.mo Tribunale per i Minorenni n.
301/2025 pubblicata in data 29 aprile 2025.
PER L'ENTE TUTORE COMUNE DI MILANO
In via principale:
- Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto del Signor per l'effetto, confermare la Pt_1
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, emessa il 16 aprile 2025 (R.G. 60000123/2022
ADS) nell'interesse di Persona_2
PER IL PG
Confermare il provvedimento impugnato
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
La situazione del minore (nato a [...] il [...]) veniva portata Persona_2
all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano con comunicazione del 31.10.2023 dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Ca
Granda Policlinico che dava atto di una complessiva condizione di fragilità e inadeguatezza del nucleo genitoriale. In tale comunicazione, si rappresentava che la madre del minore, era stata ricoverata nel luglio 2023 durante la Persona_3
gravidanza, per sospetta crisi epilettica, e nuovamente il 25 ottobre 2023 per il parto. Si evidenziava una condizione di marcata fragilità della stessa,
- sia in relazione alla sua storia personale, essendo stata, da minorenne, in carico al
Servizio Tutela fino al compimento della maggiore età, in forza di un provvedimento del
Tribunale per i minorenni, in un contesto familiare caratterizzato da crescente conflittualità con la madre, conflittualità che aveva determinato, a inizio dicembre 2022,
l'allontanamento della signora con il compagno dal domicilio,
3 - sia per le patologie di cui risultava affetta. La madre, infatti, veniva seguita dall'UONPIA per epilessia idiopatica con sviluppo di probabile paresi post-clinica e successivo deterioramento delle capacità cognitive, con disturbi evolutivi misti specifici di grado severo e psicosi NAS, nonché dal CPS dell'ASST AN AO e CA, con il quale aveva interrotto la presa in carico e la terapia farmacologica prescritta.
Si segnalava, inoltre, che la signora aveva rifiutato, nel settembre 2023, la CP_1
proposta di inserimento spontaneo in comunità mamma-bambino. Quanto al padre del minore, sig. , si rappresentava che lo stesso risultava irregolare sul Parte_1
territorio dello Stato, privo di stabile e regolare occupazione e ospitato dalla signora presso l'abitazione in cui quest'ultima conviveva con la madre, in un contesto di CP_1
accesa conflittualità, riconosciuto dallo stesso Pt_1
A seguito della citata segnalazione, in data 13.11.2023 il Pubblico Ministero proponeva ricorso ex art. 8 l.184/1983 per la dichiarazione di adottabilità del minore Per_2
(nato il [...]) e il Tribunale per i Minorenni di Milano, con Decreto del
[...]
14.11.2023, disponeva l'apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono del minore, con sospensione in via di urgenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori e nomina del comune di Milano quale tutore provvisorio del minore, del difensore del minore e dei difensori d'ufficio per i genitori.
Con decreto provvisorio del 15.11.2023, previa conferma della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori e delle nomine del tutore e del curatore, il servizio sociale dell'Ente tutore (comune di Milano) veniva incaricato di:
- provvedere al collocamento mamma-bambino in idonea comunità;
- regolamentare gli incontri del minore con il padre, con la madre, in caso di collocamento del solo minore o di allontanamento della madre dalla struttura comunitaria e con eventuali familiari che ne facessero richiesta, con modalità protette ed osservate e in Spazio Neutro;
- sospendere gli incontri in caso di comportamenti pregiudizievoli;
- disporre la prosecuzione della presa in carico al CPS della madre e dei percorsi a suo favore già avviati;
4 - svolgere un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare anche allargato del minore;
- disporre una valutazione psicodiagnostica della struttura di personalità dei genitori;
- attivare tutti gli interventi supportivi ritenuti necessari a garantire il benessere psicofisico del minore;
- attivare ogni intervento di supporto psicoeducativo ritenuto necessario a sostegno del padre.
Con relazione pervenuta il 21.12.2023 il servizio sociale di Milano informava di aver proceduto al collocamento comunitario di mamma e bambino in data 1.12.2023.
Con relazione del 14.02.2024 gli operatori dello Spazio Neutro, in merito all'avvio della conoscenza con il sig. riportavano che il padre “fin da subito è apparso poco consapevole Pt_1
della situazione in cui si è trovato. Ha affermato di non aver capito il motivo per cui la sua compagna sarebbe stata collocata in comunità insieme a suo figlio. Il genitore ha dichiarato che la responsabilità di questo collocamento sarebbe da imputare all'Assistente Sociale dell'ospedale dove la compagna ha partorito, che avrebbe segnalato la Sig.ra all'Autorità Giudiziaria, in quanto la stessa madre Pt_2
avrebbe sofferto di alcune crisi di ansia”.
Con relazione del 15.02.2024, il servizio sociale dava atto che la madre, rispetto alla fase iniziale dell'inserimento comunitario, in cui era apparsa poco responsiva nei confronti del figlio, aveva fatto dei passi in avanti, accettando l'aiuto e i consigli degli educatori, sebbene adottasse ancora atteggiamenti oppositivi, quando non veniva soddisfatta nelle sue richieste.
In data 22.02.2024 venivano sentiti ai sensi dell'art. 12 della L. 184/1983 i genitori del minore, i quali si costituivano ritualmente nel corso del giudizio di primo grado.
In data 10.06.2024, gli operatori del servizio sociale segnalavano un grave episodio avvenuto in occasione del colloquio di restituzione delle valutazioni, che aveva reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. In particolare, si rappresentava che a detto incontro si erano presentati, oltre ai genitori del minore, la madre della sig.ra
, e il di lei compagno, Quest'ultimo si CP_1 Parte_3 Persona_4
mostrava da subito alterato, con atteggiamenti minacciosi e urlando, pretendendo che la
5 comunità non partecipasse al colloquio. Anche la signora iniziava a urlare, CP_1
sostenendo di non essere stata informata della presenza della comunità. La situazione degenerava rapidamente: il signor aggrediva fisicamente un operatore della Per_4
comunità, mettendogli le mani al collo, e impediva alla coordinatrice di allontanarsi, bloccandole fisicamente l'accesso all'ascensore. Contestualmente, il padre del minore, pur cercando di calmare la compagna, si innervosiva e aggrediva verbalmente la Guardia
Giurata, mentre il signor arrivava a sputare contro quest'ultima. Per_4
In data 11.06.024 perveniva relazione del Consultorio familiare in cui si evidenziava che la madre presentava una personalità fragile e oppositiva, con difficoltà nella regolazione emotiva e nella gestione dei bisogni del figlio, alternando momenti di cura a comportamenti trascuranti. Il padre, mostrava atteggiamenti Parte_1
compiacenti e poco coerenti, con scarsa capacità di assumersi responsabilità genitoriali.
Entrambi i genitori tendevano a proiettare all'esterno le colpe e a rifiutare il sostegno offerto dai servizi. Le dinamiche familiari risultavano immature e disfunzionali, con un contesto allargato non idoneo a supportare il minore.
In conclusione, i genitori non apparivano in grado di garantire una cura adeguata e stabile per il bambino, rendendo urgente l'attuazione di un progetto tutelare.
I Servizi sociali, con relazione del 18.06.2024, rappresentavano l'opportunità di un eventuale collocamento del minore in comunità per soli infanti stante l'incapacità dei genitori di occuparsi del figlio e la loro fatica ad accettare gli aiuti e gli interventi proposti. Invero, si riportava che la madre aveva continuato a manifestare atteggiamenti oppositivi e persecutori, apparendo insofferente alla vita comunitaria e non aderendo al progetto educativo;
mentre il padre pur apparendo collaborativo, manteneva un atteggiamento difensivo e incoerente, non riconosceva le proprie responsabilità e non aderiva concretamente ai progetti proposti dai servizi.
Con relazione del 18.06.2024, gli operatori dello Spazio Neutro riportavano che sebbene inizialmente il padre apparisse in difficoltà nella gestione del bambino, nel tempo si era osservato un miglioramento nella relazione. Il padre mostrava progressiva capacità di soddisfare i bisogni primari del figlio e di instaurare un legame affettivo, pur mantenendo un atteggiamento critico verso la comunità e il Servizio Sociale.
6 Con decreto del 3.07.2024 il Tribunale disponeva procedersi a CTU sull'intero nucleo familiare allargato che era affidata alla dott.ssa psichiatra e Persona_5
neuropsichiatra infantile.
In data 19.12.2024 la Consulente Tecnica d'Ufficio depositava l'elaborato peritale dal quale emergeva quanto segue:
- quanto alla valutazione psicodiagnostica dei genitori e sulla compatibilità dei tempi di recupero con le esigenze evolutive del minore: la relazione di CTU rilevava che il padre, presentava una struttura personologica fragile, con Parte_1
“inibizione cognitiva …, superficialità di giudizio nel suo “avere” un adattamento precario alla società” e scarsa capacità di lettura delle problematiche, risultando inadeguato all'assunzione di funzioni genitoriali. La madre, risultava affetta da Parte_4
un disturbo di personalità di tipo borderline con tratti psicotici e da epilessia non stabilizzata, con impulsività pervasiva e incapacità di elaborazione. I tempi di recupero delle competenze genitoriali non apparivano compatibili con le esigenze evolutive del minore;
- quanto alla natura e qualità della relazione del bambino con i genitori e le forme di attaccamento: il minore , di 13 mesi, presentava immaturità Per_2
psicoaffettiva e un attaccamento di tipo insicuro/evitante. Non mostrava reazioni alla separazione dalla figura di attaccamento, né cercava il genitore, manifestando una apparente indifferenza che nascondeva una forte attivazione emozionale repressa. Il comportamento suggeriva una carenza di disponibilità psicologica da parte della figura genitoriale;
- quanto al migliore collocamento immediato e futuro del minore e alla presenza di risorse familiari vicarianti, la relazione di CTU evidenziava che il contesto familiare materno era gravemente compromesso: la madre della signora CP_1
presentava un funzionamento psichico al limite, negava le problematiche e minimizzava le prese in carico passate. Il marito della stessa mostrava scarsa comprensione della situazione e tratti antisociali. Non emergevano figure familiari idonee a svolgere funzioni genitoriali vicarianti o supportive.
7 - Quanto all'eventuale rescissione del legame con la famiglia d'origine e dannosità per lo sviluppo del minore: la relazione di CTU concludeva che non vi erano potenzialità genitoriali, né nella madre né nel padre. La madre non riconosceva la propria condotta pregiudizievole e presentava una grave patologia psichica, mentre il padre mostrava incapacità di mentalizzazione e progettualità. Il legame con il bambino risultava scarsamente significativo. La rescissione del legame familiare non appariva dannosa per il minore, in quanto non si era costituito un attaccamento significativo. La dott.ssa riteneva necessario Per_5
attivare un progetto che prevedesse l'adozione del minore.
Dalle relazioni redatte dalla Comunità ospitante la diade mamma bambino – in data
22.11.2024, 24.10.2024, 26.08.2024 e 13.06.2024 - emergeva che la signora Pt_4
manifestava un comportamento costantemente oppositivo, provocatorio e non
[...]
collaborativo all'interno della struttura, con difficoltà nel contenere l'impulsività. Non rispettava le regole di convivenza né il patto educativo, si mostrava incurante delle indicazioni degli operatori e non aderiva al progetto educativo. La gestione del figlio risultava compromessa: la madre faticava a soddisfare i suoi bisogni primari, alterava i ritmi di vita del bambino, non seguiva le indicazioni pediatriche e mostrava scarsa disponibilità affettiva. Frequenti erano le reazioni aggressive, le minacce di denuncia,
l'uso smodato del telefono e il rifiuto del confronto. La situazione ambientale della camera era spesso disordinata e igienicamente inadeguata. Nonostante alcuni momenti di apparente apertura, il quadro generale rimaneva critico e pregiudizievole per il benessere psicofisico del minore
In data 23.12.2024, l'Ente Tutore comunicava che in data 20.12.2024 aveva proceduto al collocamento del bambino in comunità per soli minori in ragione dei comportamenti sempre più incompatibili con il percorso comunitario e pregiudizievoli per il bambino assunti dalla madre e degli atteggiamenti scarsamente collaborativi e oppositivi nei confronti dei Servizi assunti da entrambi i genitori. Quindi, con nota del 24.12.2024 il
Servizio Spazio Neutro informava di aver sospeso gli incontri tra i genitori e il bambino in attesa delle determinazioni del Tribunale.
8 Con relazione dell'8.01.2025 il CPS di via Ovada attestava che la signora Parte_4
era stata seguita dal servizio dal febbraio 2021 fino al dicembre 2022, periodo in cui si allontanava dalla residenza e interrompeva i contatti. In precedenza, risultava in carico alla neuropsichiatria infantile per disturbi evolutivi misti specifici e disturbo di personalità NAS. I tentativi di aggancio al Centro Giovani e al Centro Diurno, così come l'inserimento in un progetto terapeutico integrato, compreso l'invio alla ginecologia per una contraccezione responsabile, non avevano avuto esito positivo a causa della scarsa adesione e della fuga della paziente. Si evidenziava che il nucleo familiare della madre appariva conflittuale e ambivalente, poco realistico rispetto agli obiettivi terapeutici. Si dava atto che la signora non aderiva con continuità al trattamento farmacologico CP_1
e mostrava una personalità fragile, con immaturità significativa, impulsività e scarsa capacità di modulazione nelle decisioni. Le modalità relazionali familiari risultavano cristallizzate in dinamiche conflittuali, con confusione tra disagio adolescenziale e aspetti psicopatologici. Dopo oltre due anni di assenza, la paziente si era presentata al servizio il
7 gennaio 2025 chiedendo una visita in vista dell'udienza del 14 gennaio, ma rifiutava l'appuntamento con la psichiatra incaricata, reiterando le consuete motivazioni oppositive. Il servizio confermava la propria disponibilità e collaborazione, mantenendo il contatto con i servizi territoriali e con il collega del Policlinico subentrato nella presa in carico.
Con relazione del 7.02.2025 l'Ente tutore rappresentava che il minore era stato Per_2
collocato in una comunità per soli minori a partire dal 20 dicembre 2024, a seguito delle persistenti condotte pregiudizievoli della madre, che nel precedente Parte_4
percorso comunitario aveva mostrato una tenuta emotiva instabile, oppositività verso gli operatori, difficoltà nel soddisfare i bisogni del figlio e nel contenere la propria impulsività. In merito alla salute del bambino, si riportava che, su indicazione della pediatra, il piccolo era stato sottoposto a valutazioni neuropsichiatriche presso l'Istituto
CA BE per episodi di arresto motorio. La madre si mostrava inizialmente ostile e poco collaborante, rendendo necessario un intenso lavoro educativo per favorire gli interventi sanitari. Successivamente, la neuropsichiatra concludeva che gli episodi osservati erano di verosimile natura comportamentale, con esami neurologici e sviluppo
9 nella norma. L'inserimento del minore nella nuova comunità risultava positivo: Per_2
stabiliva relazioni affettive con gli educatori, interagiva con i pari e mostrava un comportamento sicuro, sebbene fosse emerso un rapporto critico con il cibo, caratterizzato da compulsività. Alla luce delle gravi fragilità personali e genitoriali riscontrate in entrambi i genitori e nella rete familiare allargata, con tempi di recupero non definibili e incompatibili con i bisogni evolutivi del minore, il servizio sociale esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità.
In data 16.04.2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, del Curatore Speciale e dell'Ente affidatario Comune di Milano, che davano tutti parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità, con sentenza n.
301/2025 così provvedeva:
- dichiarava lo stato di adottabilità del minore;
Persona_2
- confermava la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori sul figlio minore;
- disponeva l'immediata interruzione dei rapporti tra il minore, i genitori e gli altri familiari;
- confermava la nomina quale tutore provvisorio del minore il Comune di Milano nella persona del sindaco pro tempore;
- disponeva che il tutore provvisorio provvedesse al collocamento del minore presso idonea famiglia adottiva individuata dal Tribunale.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
Il Collegio riteneva come accertate, gravi e non reversibili le carenze genitoriali della coppia, che aveva dimostrato in concreto non solo di non sapersi prendere cura del minore, ma anche di non poter intraprendere alcun serio percorso di recupero della genitorialità, in tempi compatibili con gli attuali ed evidenti bisogni evolutivi del minore.
Quanto ai familiari materni, le innumerevoli criticità emerse nel corso del procedimento e relative a tutti i membri del nucleo confermavano la loro inidoneità a rivestire un ruolo vicariante adeguato, “atteso che in buona misura le criticità della madre di sono le Per_2
10 conseguenze di un attaccamento insicuro conseguente al percorso di crescita sperimentato nel suo contesto familiare”.
Quanto al ramo parentale paterno, il Tribunale dava atto dell'inidoneità del fratello del sig. che nel corso del giudizio non era sembrato in alcun modo coinvolto e Pt_1
direttamente interessato ad assumere un ruolo anche solo di supporto ai compiti genitoriali.
Il Collegio, circa lo stato di abbandono del minore, condivideva il principio affermato dalla Suprema Corte per cui il Giudice di merito debba prioritariamente verificare se alla famiglia di origine possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e che, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono quale premessa dell'adozione (v. Cass. n. 20948 del 2022). Nella fattispecie, sulla base delle risultanze processuali, il Tribunale riteneva sussistente lo stato di abbandono quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, ribadendo in primis la grave e non recuperabile carenza genitoriale di madre e padre, ed in secondo luogo la grave e non reversibile inidoneità dei parenti entro il IV grado ad assumere un ruolo genitoriale vicariante sicuro e protettivo;
riteneva insufficiente ad escludere lo stato di abbandono la mera disponibilità dei parenti entro il IV grado a prestare cura e assistenza al minore. Il
Collegio altresì evidenziava l'assenza di significativi rapporti di con i suoi Per_2
familiari, inclusa la madre, per cui, ritenuto che non vi fossero ragioni per mantenere gli incontri con la famiglia d'origine, ne disponeva l'interruzione dei rapporti;
ciò soprattutto alla luce di quanto relazionato in CTU, ove si confermava l'assenza di un legame di attaccamento positivo e si escludeva un pregiudizio per il minore dalla rescissione definitiva della relazione con i genitori e il suo nucleo familiare di origine.
Il Tribunale effettuava dunque una valutazione complessiva di tutti i pregressi comportamenti pregiudizievoli, altalenanti e impulsivi della sig.ra sia verso il CP_1
figlio che nei confronti di tutti gli operatori coinvolti, valorizzando le risultanze peritali che davano conto che la sig.ra “… è una ragazza di 21 anni, che è vissuta in un contesto CP_1
11 ambientale trascurante e caotico, con legami confusi nella loro proposizione, fratelli biologici non frequentati e fratelli sociali idealizzati. Ha presentato disturbi della condotta anche per una patologia neurologica che la famiglia negava, ed una ostatività che la famiglia ha messo in atto nelle prese in carico sociali. Il funzionamento della madre della ragazza è condizionato dalla presenza di un disturbo psichiatrico, che ha influenzato lo sviluppo di , ed evidenziavano come le caratteristiche Pt_4
della madre incidevano in modo negativo sulle competenze genitoriali ed escludevano una recuperabilità in tempi compatibili con i bisogni del bambino. Ad analogo convincimento giungeva il Tribunale in relazione al sig. rispetto al quale escludeva Pt_1
la capacità di accompagnare il percorso evolutivo del figlio in modo rispondente ai bisogni dello stesso, in considerazione dei comportamenti ambivalenti e incoerenti del genitore, della mancanza di reale consapevolezza circa la condizione di fragilità della madre, dell'assenza di progettualità e tendenza alla compiacenza relazionale, che si traduceva in un'incapacità concreta di assumere le proprie responsabilità.
Conclusivamente, il Collegio reputava che “Non può … in alcun modo trovare spazio la soluzione subordinata invocata dalla madre, che chiede una adozione c.d. aperta … Tale soluzione non solo, a giudizio del Tribunale, difetta dei presupposti in diritto ad una attenta lettura ed corretta interpretazione della pronuncia della Corte Costituzionale, atteso che, per quanto sopra detto, non si può ritenere che si sia determinato tra il bambino e i genitori “quella relazione socio-affettiva con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita”, che sola può giustificare la deroga alla regola propria dell'adozione legittimante, che è l'interruzione dei rapporti con la famiglia biologica”.
Pertanto, il Giudice di Prime Cure, ritenuta la non percorribilità di un'ipotesi di adozione mite, aveva, alla luce della mancanza di un rapporto significativo del minore con i genitori, reputato non pregiudizievole l'interruzione dei rapporti con questi ultimi.
Esposte le sopradette ragioni, la scelta adottiva e totalmente rescindente rispetto alla famiglia di origine risultava essere, a parere del Collegio, l'unica confacente al best interest del minore.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore , Persona_2
, padre del minore, il 30.05.2025, proponeva appello chiedendo: Parte_1
12 - in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la ripresa degli incontri del minore con il padre;
- nel merito, in via principale di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
di disporre la prosecuzione dell'affido temporaneo all'Ente con un progetto comunitario con il padre;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande principali, di disporre l'affidamento extrafamiliare ovvero un'adozione “mite”, e il conseguente mantenimento dei rapporti tra il minore e i suoi familiari e la loro predisposizione attraverso i Servizi Sociali competenti;
- in via istruttoria chiedeva di disporre una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio sul Sig.
e sulla sua genitorialità. Parte_1
Il sig. a affidato l'appello a quattro motivi così rispettivamente rubricati: Pt_1
- Sulla capacità genitoriale del Sig Pt_1
L'appellante contestava la valutazione del Tribunale circa l'incapacità genitoriale paterna, ritenendola priva di fondamento e non supportata da elementi oggettivi, non essendo emerse problematiche psichiche o comportamenti lesivi del padre nei confronti del minore. Evidenziava che le difficoltà riscontrate erano di natura oggettiva e superabili con un adeguato supporto da parte dei Servizi Sociali, che non era stato offerto.
L'appellante rappresentava che nel corso del giudizio di primo grado si era mostrato collaborativo con i Servizi Sociali, aveva favorito l'ingresso della madre in comunità e si era attivato per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, reperendo autonomamente un lavoro e un'abitazione. L'appellante lamentava che, nonostante tali sforzi, non aveva avuto la possibilità di dimostrare le proprie capacità genitoriali e che gli incontri con il figlio erano stati limitati e insufficienti a consentire la costruzione di un legame affettivo stabile, avendolo potuto incontrare per un totale di 40 ore presso lo
Spazio Neutro.
- Sulla presunta superficialità del Sig Pt_1
L'appellante lamentava che la CTU si era basata su valutazioni astratte e non supportate da elementi fattuali concreti, avendo trascurato le relazioni dello Spazio Neutro che evidenziavano un progressivo miglioramento nella relazione padre-figlio, nonostante gli
13 incontri limitati, a dimostrazione della sua capacità di mettere in pratica le indicazioni fornite dall'educatrice. Affermava inoltre che i servizi avrebbero dovuto spiegare chiaramente e adeguatamente all'appellante la gravità della patologia della moglie e le conseguenze che comporta.
- Il minor Persona_2
La difesa sottolineava che le relazioni dei Servizi Sociali erano positive fino a maggio
2024, e che solo dopo l'episodio di giugno presso i Servizi Sociali si erano improvvisamente deteriorate. Rilevava inoltre che il minore, pur apparendo sereno in comunità, aveva sviluppato un disturbo alimentare di tipo bulimico, verosimilmente legato al distacco affettivo dalla famiglia.
- In relazione alle misure a favore del minore e della famiglia operate dal sistema
L'appellante segnalava l'assenza di una politica sociale effettiva a sostegno della famiglia, lamentando che i Servizi Sociali non avessero attivato percorsi di accompagnamento, né fornito supporto concreto per la regolarizzazione del padre, la ricerca di un alloggio o l'inserimento lavorativo
Con comparsa del 15.09.2025 si costituiva l'Ente Milano, nella Controparte_2
persona dell'Avv. Laura De Rui chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A sostegno della richiesta evidenziava, in relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che il minore è già stato inserito presso una famiglia adottiva ove sta svolgendo un percorso molto positivo;
che il padre non ha mai vissuto con il figlio;
che durante gli incontri padre-figlio non è emerso alcun legame di attaccamento sano e affettivo tra i due;
e che il padre non ha fornito alcuna informazione chiara sull'attuale situazione (né con chi vive nell'attualità, né se sta ancora lavorando);
Per quanto riguarda la censura sulle capacità genitoriali del sig. l'ente tutore Pt_1
precisava che la valutazione delle capacità genitoriali del sig. ra stata condotta da Pt_1
diversi professionisti, tra cui il Servizio Sociale, il Consultorio Familiare e la CTU, evidenziando che il padre aveva dimostrato scarsa consapevolezza della situazione, incapacità di comprendere i bisogni del figlio e una tendenza a proiettare all'esterno le proprie responsabilità, senza mettersi in discussione;
il padre aveva continuato per tutto
14 il corso del procedimento, nonostante un atteggiamento di formale collaborazione, a non seguire le indicazioni dei Servizi Sociali e degli altri professionisti.
Circa le doglianze sull'attribuzione di superficialità al sig. la difesa dell'ente tutore Pt_1
rappresentava che la valutazione di superficialità del padre si basava proprio sull'incapacità dello stesso di comprendere la situazione nel suo complesso e saper attivarsi in maniera tutelante per il figlio, avendo egli sempre dichiarato che la Signora fosse una madre competente e adeguata e come la stessa anche i nonni materni. CP_1
Per quanto riguarda il minore , l'ente tutore rappresentava che i diversi operatori Per_2
coinvolti avevano rilevato come il minore avesse risentito profondamente dei gravi comportamenti materni durante la loro convivenza nella comunità mamma-bambino e dell'assenza di consapevolezza e di capacità di sintonizzazione del padre. Affermava inoltre che nonostante no fossero state rilevate criticità nelle poche relazioni pervenute dallo Spazio Neutro, la CTU aveva evidenziato profili di inadeguatezza importanti del padre. Il minore a seguito dell'inserimento presso la famiglia adottiva sta finalmente sperimentando un accudimento attento ai suoi bisogni e alle sue esigenze, con figure genitoriali di riferimento esclusive nei confronti delle quali sta iniziando a sviluppare un diverso tipo di attaccamento (sicuro) rispetto a quello avuto con i genitori.
Per quanto riguarda, infine, l'operato dei Servizi Sociali in relazione alle misure a favore del minore e dalla famiglia, la difesa dell'ente tutore contestava quanto affermato dall'appellante evidenziando come i servizi avessero tentato di supportarlo per tutto il corso del procedimento di primo grado, e precisando che i Servizi Sociali non potevano sostituirsi ai compiti di responsabilità del padre, il quale era tenuto ad attivarsi autonomamente.
Infine, per l'ente tutore, la totale assenza di un legame significativo con entrambi i genitori giustifica la pronuncia di adozione piena e determina la mancanza di presupposti per una pronuncia di adozione aperta.
Con comparsa del 15.09.2025 si costituiva il curatore speciale del minore nella persona dell'Avv. Francesca Maria Moretti, rappresentando l'infondatezza delle motivazioni addotte dall'appellante e chiedendone il rigetto. In particolare, il curatore speciale argomentava che la valutazione del Tribunale sulla capacità genitoriale
15 dell'appellante si era fondata su elementi oggettivi (ovvero sia sulle conclusioni delle relazioni depositate dai servizi sociali, sia sul contenuto e sulle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio), che evidenziavano l'incapacità del padre di riconoscere la propria responsabilità, l'incapacità di comprendere i bisogni del figlio, l'atteggiamento di diniego della malattia mentale della madre, nonché l'assenza di progettualità in capo al padre. Rappresentava la correttezza dell'attribuzione di superficialità in capo al sig. Pt_1
stante l'atteggiamento di scarsa consapevolezza dimostrato in relazione alle gravi problematiche della sig.ra e la poca trasparenza che ancora oggi manifesta CP_1
l'appellante, il quale non ha chiarito se il contratto depositato nel presente giudizio – scaduto il 3105.2025 - sia stato rinnovato né se viva ancora con la moglie o meno.
Inoltre, a conferma dell'attuale positiva situazione del minore, evidenziava che a seguito dell'allontanamento dalla madre, lo stesso aveva consolidato un'ottima buona routine quotidiana. Ancora, il curatore precisava, che nonostante gli aiuti forniti dal servizio sociale al padre, egli aveva aderito solo formalmente alle indicazioni degli operatori.
Infine, la difesa del minore si opponeva alla richiesta subordinata di disporre un'adozione mite, trattandosi – il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, ex art. 44, lett. d) – di due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, in quanto aventi funzioni diverse;
in ogni caso precisava che la possibilità di accedere all'adozione cd. mite, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresentate dalla conservazione di un legame tra il minore e la famiglia di origine, si poneva in netto contrasto con la situazione di abbandono morale e materiale del piccolo accertata e comprovata nel giudizio di primo grado. Per_2
In data 16.09.2025 perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di
Milano dalla quale emergeva che “I genitori, nonostante i tentativi messi in atto dai servizi, non hanno mostrato evoluzioni significative né una reale capacità di comprensione e assunzione delle proprie responsabilità genitoriali. Il padre, pur presente in alcune fasi, non ha sviluppato una relazione significativa con il figlio, né ha saputo cogliere le opportunità di supporto offerte dai servizi. La situazione psicologica, relazionale ed economica dei genitori non offre attualmente alcuna garanzia di
16 stabilità, continuità e cura per il bambino. Il minore ha trovato una collocazione affettiva e relazionale idonea, con adulti di riferimento capaci di rispondere ai suoi bisogni in modo competente e stabile”.
All'udienza del 30.09.2025, acquisito il parere del P.G., le parti hanno insistito nelle conclusioni come articolate in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, la Corte osserva che l'istanza cautelare volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata resta assorbita dalla contestuale trattazione del merito dell'appello.
Ancora preliminarmente, si osserva che non può accedersi alla richiesta istruttoria volta a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali dell'appellante alla luce di quanto si osserverà infra.
Si osserva, poi, fin d'ora che non vi è alcun affidatario da convocare ai sensi dell'art. 5 L.
184/1983 in quanto il minore, dalla comunità per soli minori, è stato direttamente collocato presso famiglia preadottiva.
Nel merito
I motivi di appello possono essere valutati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Giova, seppur in estrema sintesi, rammentare i presupposti fondamentali ed imprescindibili per la declaratoria di adottabilità.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (V. da ultimo Cass. 3529 pubblicata il 30 ottobre 2024), condiviso dal Collegio, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della
17 positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (tra le tante da ultimo Cass.
4002/2023). La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (Cass. 24717/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass.
7391/2016). Infine è stato ribadito e precisato da questa Corte che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata
l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (tra le tante Cass. 3059/2022; Cass. 20948/2022)”.
Quanto, poi, “alla verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per il minore, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura del minore. Ne consegue che
l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle
18 proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” (cfr. la già citata Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27999 del
30/10/2024, motivazione). Più in particolare, “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9501 del 06/04/2023 nonché Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
16357 del 21/06/2018 secondo cui “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante
l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”.
Orbene, alla stregua dei descritti principi, ritiene la Corte che debba essere confermata la valutazione di irreversibile inadeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale nei confronti di da parte della madre del padre e Per_2 Controparte_1 Parte_1
del nucleo familiare allargato. Si osserva che fin dalla prima relazione pervenuta il
31.10.2023 dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Ca' Granda Policlinico -che aveva determinato l'apertura del procedimento di adottabilità- emergevano plurimi elementi di preoccupazione per la complessiva situazione di fragilità e inadeguatezza del nucleo familiare del minore. La madre veniva descritta come una giovane donna con una difficile storia personale, essendo stata già conosciuta in precedenza dai Servizi Sociali territoriali per l'allontanamento del padre biologico, con il quale non aveva avuto alcun rapporto, risultava seguita dall “per epilessia idiopatica con sviluppo di probabile paresi CP_3
post-clinica e successivo deterioramento delle capacità cognitive con disturbi evolutivi misti specifici di
19 grado severo e psicosi NAS”, nonché dal CPS dell'ASST AN AO e CA, con il quale aveva interrotto la presa in carico e la terapia farmacologica prescritta. Si segnalava, inoltre, che la signora aveva rifiutato, nel settembre 2023, la proposta di CP_1
inserimento spontaneo in comunità mamma-bambino e che aveva un difficile rapporto con la propria madre. Mentre il padre del minore, sig. , risultava irregolare Parte_1
sul territorio dello Stato, privo di stabile e regolare occupazione, e ospitato dalla signora presso l'abitazione in cui quest'ultima conviveva con la madre, in un contesto di CP_1
accesa conflittualità e di precarietà abitativa, riconosciuto dallo stesso Nella Pt_1
relazione si dava atto che rispetto alle criticità evidenziate la sig.ra “… appariva CP_1
solo parzialmente critica in merito alle proprie gravi difficoltà e carenze … dimostrandosi solo a tratti aperta alla collaborazione e al supporto dei Servizi, salvo poi disattendere gli accordi presi e le proposte avanzate a sua protezione”. Tale quadro non ha avuto una positiva evoluzione come di seguito descritto.
a) La madre di Per_2
La complessiva valutazione della madre del minore, (che peraltro non si è Parte_4
costituita nel presente giudizio) – per come emersa dalla documentazione dei Servizi
Sociali e dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio - ha restituito un quadro di grave inadeguatezza genitoriale che si è fondata su elementi clinici, comportamentali e relazionali, che giustificano la dichiarazione di adottabilità del figlio. Fin dalla nascita del bambino, la signora è stata segnalata come persona fragile, immatura e priva di CP_1
progettualità, con una storia clinica psichiatrica significativa. Da minorenne era stata seguita dalla UONPIA con diagnosi di epilessia idiopatica e psicosi NAS, e successivamente, da adulta, aveva interrotto la presa in carico presso il CPS, rifiutando la terapia farmacologica prescritta. Il contesto familiare d'origine è stato descritto come gravemente disfunzionale, caratterizzato da una crescente conflittualità tra la sig.ra e la propria madre e da atteggiamenti persecutori da parte dei familiari verso gli CP_1
operatori dei servizi. Durante il ricovero post-partum, la madre è apparsa non idonea alla gestione autonoma del neonato, rifiutando l'inserimento spontaneo in comunità, rendendo necessario l'intervento del Tribunale. Il collocamento presso la comunità mamma-bambino è avvenuto in un clima di forte opposizione e agitazione. Durante il
20 percorso comunitario, la signora ha alternato momenti di apparente collaborazione a fasi sempre più frequenti di oppositività, provocatorietà e disregolazione emotiva, con crisi
(perdita di conoscenza) che hanno comportato ripetuti accessi al pronto soccorso, talvolta coinvolgendo anche il minore (cfr. Relazione Servizi Sociali, pervenuta
16.09.2025, p. 3). A seguito del sopra descritto episodio avvenuto il 6 giugno 2024, che aveva comportato l'intervento delle Forze dell'Ordine per i comportamenti minacciosi e aggressivi assunti dalla madre e dai suoi familiari nei confronti degli operatori sociali, la signora ha manifestato un rifiuto sistematico della progettualità proposta, negando la funzione protettiva della comunità, rifiutando la presa in carico psichiatrica, e mantenendo un atteggiamento oppositivo e provocatorio, rinforzato dal marito e dalla famiglia d'origine.
La madre non ha mai mostrato consapevolezza del proprio stato di salute mentale, né delle ricadute delle proprie fragilità sul figlio. Ha continuato a negare la necessità di supporto, attribuendo la responsabilità della situazione ai servizi e agli operatori, senza alcuna attivazione personale. La relazione di coppia con il padre del minore è apparsa instabile, non strutturata su basi affettive solide, e caratterizzata da un elevato rischio di dinamiche disfunzionali o conflittuali, come confermato anche da un recente intervento dei Carabinieri per un litigio tra i due (Relazione Servizi Sociali, 16.09.2025, p. 5). La relazione di CTU ha confermato la gravità del quadro clinico e relazionale rilevando che la sig.ra presenta “un Disturbo di Personalità di tipo Borderline con tratti CP_1
psicotici sec. DSM 5” (cfr. relazione peritale p. 70). Ha, inoltre, osservato l'assenza di un modello genitoriale interiorizzato, la mancanza di consapevolezza della propria patologia e l'impossibilità di formulare una prognosi di recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore. La madre è stata descritta come incapace di elaborare una progettualità autonoma, priva di risorse maturative e affettive,
e non in grado di garantire un ambiente sufficientemente stabile, protettivo e responsivo per il figlio.
Tali elementi, valutati complessivamente, portano questa Corte a ritenere che non sussistono le condizioni minime per un recupero delle competenze genitoriali da parte di in tempi compatibili con il superiore interesse del bambino. Persona_3
21 B) Il padre di Per_2
Osserva la Corte che ad analogo convincimento si deve giungere con riguardo all'inidoneità genitoriale del padre del minore.
Il sig. sin dal collocamento comunitario ha minimizzato le Pt_5 Parte_6
criticità rilevate nella madre del figlio, dimostrando di non comprendere che tale decisione si è fondata sulla necessità di tutelare il minore nel suo percorso di crescita e di assicurare alla diade madre-figlio ogni supporto ritenuto necessario. Il padre, invero, ha attribuito la responsabilità del collocamento “… all'Assistente Sociale dell'ospedale dove la compagna ha partorito, che avrebbe segnalato la Sig.ra all'Autorità Giudiziaria, in quanto la Pt_2
stessa madre avrebbe sofferto di alcune crisi di ansia”, senza riconoscere le proprie responsabilità. Ha definito le crisi di ansia che la compagna aveva avuto dopo la nascita del bambino “… “normali” in quanto determinate, a suo dire, dalla prima esperienza di madre e dalla giovane età della compagna”. L'uomo non ha riconosciuto la necessità del percorso comunitario, prospettando il rientro di madre e figlio presso l'abitazione dei genitori di lei, sul presupposto che questi ultimi sarebbero stati in grado di aiutarli nei momenti di difficoltà, senza minimamente considerare il clima conflittuale nella famiglia d'origine della madre del minore. (cfr. Relazione Spazio Neutro del 14.02.2024 e Relazione del Servizio Sociale di Milano del 15.02.2024). La relazione del consultorio familiare redatta dalla dott.ssa e pervenuta l'11 giugno 2024, ha Persona_6
altresì restituito un quadro articolato sul padre del minore, , evidenziando Parte_1
elementi di criticità che attestano la sua inidoneità genitoriale. Dal punto di vista personologico, il sig. presenta un funzionamento emotivo e cognitivo Parte_1
contraddittorio, “…apparentemente capace di entrare in relazione con gli altri, nei modi si mostra gentile e formalmente collaborante, ma in fondo si rivela più compiacente. Inizialmente aderisce alle proposte, ma se non sono totalmente in linea con la sua visione, rompe l'alleanza mostrandosi contrario e proiettando sull'altro le sue responsabilità, senza riuscire a mettersi in discussione e prevaricando
l'altro”. Questo tratto è stato osservato anche nella gestione della sua situazione lavorativa, dove ha fornito informazioni non veritiere circa il supporto del datore di lavoro, rivelando un atteggiamento omissivo e poco coerente con le esigenze di trasparenza richieste nel contesto in esame. A tale riguardo, la dott.ssa ha Per_6
22 evidenziato che “…l'atteggiamento omissivo, fa riflettere su come in realtà [egli] sappia che la sua condizione di avvio del lavoro e di padre assieme, non sia ottimale per riuscire a portare avanti una progettualità complessa, ma non riesce ad ammetterlo, risultando poco coerente”. La valutazione psicodiagnostica mediante test di ha confermato un funzionamento Per_7
cognitivo poco maturo del padre, con problematiche nella coerenza del pensiero e una tendenza all'inibizione affettiva. L'equilibrio emotivo mostrato è risultato solo apparente e ottenuto attraverso una forte coartazione interna, che lo espone al rischio di agiti impulsivi. Dal punto di vista delle competenze genitoriali, il sig. ha Pt_1
manifestato difficoltà nel riconoscere le proprie responsabilità, proiettando all'esterno le colpe. Nell'osservazione diretta con il figlio, non è stato in grado di gestire il pianto del bambino né di accettare l'aiuto offerto per trovare un luogo adeguato per il cambio, preferendo arrangiarsi in modo inappropriato (utilizzando un tavolino duro e molto piccolo). L'unico tentativo di calmare il bambino è stato l'uso del telefono, modalità non idonea né efficace, che denota una scarsa competenza nella regolazione emotiva e nella gestione delle esigenze del bambino. Come emerso, altresì, dalla relazione del 18.06.2024, il comportamento del padre durante il percorso di indagine si
è caratterizzato per una “certa compiacenza ad entrare in relazione con l'altro” che non ha trovato riscontro in una reale disponibilità collaborativa. Sebbene inizialmente abbia aderito alle proposte dei servizi sociali, nel tempo ha manifestato una reattività oppositiva, rifiutando gli interventi non conformi alla propria visione e rompendo ripetutamente l'alleanza con gli operatori. Tale atteggiamento è stato accompagnato da una costante proiezione delle responsabilità all'esterno, senza alcuna capacità di introspezione o di assunzione di responsabilità personale. Particolarmente significativa è la narrazione incoerente fornita dal padre in merito alla propria situazione lavorativa e abitativa. Egli ha inizialmente riferito di aver trovato un impiego regolare presso un'azienda a Trento, sostenendo che il datore di lavoro fosse a conoscenza della sua condizione familiare e disposto ad aiutarlo. Tuttavia, ha successivamente dichiarato di non poter partecipare a un colloquio fondamentale per il progetto educativo del figlio, adducendo il rischio di perdere il lavoro e attribuendo ai servizi la responsabilità di un eventuale licenziamento. Inoltre, è emerso che non aveva informato il datore di lavoro
23 della sua situazione, contraddicendo quanto precedentemente affermato. Anche rispetto alla prospettiva abitativa, il padre ha fornito versioni discordanti, prima sostenendo che il fratello lo avrebbe aiutato a trovare una casa più grande, poi dichiarando che il fratello si era trasferito in Sicilia e non lavorava più presso la ditta indicata.
L'inadeguatezza del padre si è manifestata anche nel contesto degli incontri protetti con il figlio presso il Servizio Spazio Neutro, dove sono emerse criticità significative nella gestione della relazione con il figlio minore . Sebbene si sia osservato, a Per_2
distanza di mesi dall'avvio del percorso, un miglioramento nella capacità del padre di soddisfare i bisogni primari del bambino, persistono evidenti difficoltà nella regolazione emotiva e nella risposta ai segnali affettivi del minore. In particolare, il Sig. ha Pt_1
mostrato una limitata capacità di contenimento nei momenti di pianto, interpretando il disagio del figlio in modo riduttivo e prevalentemente fisiologico (fame o pannolino bagnato), senza cogliere la dimensione relazionale e affettiva sottesa al comportamento del minore. In più occasioni, ha preferito ricorrere a strategie di distrazione, come giochi o canzoni, piuttosto che adottare modalità di consolazione fisica, quali l'abbraccio, che l'operatrice ha dovuto suggerirgli perché “è sembrato che il genitore non fosse pienamente consapevole di tale possibile modalità di consolazione”, così dimostrando la tendenza a interpretare il disagio del figlio in modo riduttivo. In un episodio, il padre ha continuato a vestire il bambino nonostante il pianto intenso, dimostrando una priorità esecutiva rispetto alla risposta empatica. Pur riconoscendo una progressiva evoluzione positiva nella relazione padre-figlio, con episodi di maggiore serenità e affettività reciproca, permane una criticità comportamentale nel Sig. espressa attraverso una Pt_1
costante contestazione del ruolo e dell'operato della comunità e del Servizio
Sociale Territoriale. Il padre ha sostenuto attivamente la compagna nelle rimostranze contro gli operatori, affermando che entrambi non verrebbero ascoltati e che il contesto comunitario non sarebbe idoneo alla crescita del figlio (cfr. relazione Spazio Neutro
18.06.2024). Tale atteggiamento oppositivo, reiterato anche durante gli incontri con gli operatori sociali (si veda il grave episodio avvenuto il 10.06.2024 in occasione del colloquio di restituzione delle valutazioni con i servizi sociali), denota una scarsa capacità
24 di collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela del minore e una tendenza a delegittimare il progetto educativo proposto in suo favore.
Osserva la Corte che da quanto sopra esposto emerge che il signor on è riuscito a Pt_1
porsi a sostegno del sistema di cura e protezione, attivato in favore del figlio. Nelle relazioni agli atti emerge, in specie, che, durante il periodo di collocamento in Comunità mamma-bambino, il padre colludeva con i pensieri persecutori della madre, invitandola ad insultare il personale educativo che la sollecitava a prendersi cura del bambino
(episodio avvenuto il 9/9/24 in un momento in cui il piccolo era malato e piangeva mentre faceva l'aerosol)1. Tale episodio rappresenta un indicatore delle limitate capacità riflessive e critiche del signor d evidenzia una scarsa propensione a preoccuparsi Pt_1
dei bisogni del figlio e ad accettare e valorizzare gli interventi attivati in sua protezione.
Va inoltre rilevato che la condizione di fragilità personale e genitoriale del padre è stata accertata nell'ambito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale per i Minorenni.
Il Sig. i è presentato con una sufficiente cura della persona e una mimica mobile, Pt_1
ma nel corso del colloquio ha mostrato “una insufficiente capacità nel mantenimento dell'attenzione e della concentrazione”, nonché “una insufficiente capacità di comprendere la situazione”. Invero, ha mostrato un atteggiamento di diniego della malattia mentale della moglie nonché una tendenza alla superficializzazione. Le capacità intellettive sono apparse limitate, con formulazione del pensiero rigida e argomentazioni difensive, prive di una progettualità concreta (“…vive sulla provvisorietà, perché ha un lavoro precario, ha una percezione di adeguatezza della moglie, che presenta un quadro psichiatrico grave sul piano strettamente psichiatrico e gravoso sul piano psicosociale;
vi è da parte di ambedue un riferire ad eventi esterni come causa di allontanamento del bambino”).
Ancora più in dettaglio, la Corte osserva che nel corso delle operazioni peritali è stato somministrato al padre il Test proiettivo di . Durante la somministrazione è emersa Per_7
difficoltà ad adeguarsi alle richieste del compito, per via di una modalità molto rigida di soffermarsi su alcuni dettagli e particolari delle macchie. Il signor a mostrato un Pt_1
comportamento teso a soffermarsi sui dettagli minimi, a scapito di una visione più globale di tutta l'informazione presente. L'analisi qualitativa del test svolta, in assenza di possibilità di condurre quella quantitativa proprio per le difficoltà ad adeguarsi al compito, ha portato la relazione di CTU ad identificare la presenza di contenuti di pensiero immaturi con nessi logici non sempre preservati. In sintesi, è emersa una fragilità personologica legata a inibizione cognitiva, a superficialità di giudizio, ad attaccamento precario alla vita sociale e alla limitata lettura della problematicità. Tale fragilità non può rassicurare circa la capacità di leggere la situazione problematica in cui il sig. ovrebbe esercitare la genitorialità, considerate Pt_1
la situazione psichica materna (già sopra descritta) e le fragilità sociali paterne.
Con specifico riguardo alla prospettazione dell'appellante di disporre l'adozione mite, osserva la Corte che anche tale ipotesi, pur a seguito di pronuncia di adottabilità, non è percorribile.
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'articolo 8 della legge 183/84, che devono essere dimostrati in concreto. Occorre, quindi, un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, al fine di stabilire se il miglior interesse del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando la possibilità di procedere ad un'adozione mite e, comunque, verificando le condizioni per mantenere, sempre
26 nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità (cfr. Cass. civile sez. I, 07/09/2025, n. 24728).
Orbene, nella fattispecie, la relazione di CTU ha così concluso: “la fragilità personologica del sig. i ravvede nella inibizione cognitiva, che si evidenzia nel test, una superficialità di giudizio nel Pt_1
suo “avere” un adattamento precario alla vita, una limitata lettura della problematicità pongono dubbi significativi sulla possibilità di attivare una adeguata tutela del piccolo , evidenziando in tal modo Per_2
la impossibilità di attivazioni di funzioni genitoriali adeguate”. La relazione di CTU ha escluso
l'esistenza di potenzialità evolutive nel padre (ed anche nella madre) tali da consentire un recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. la C.T.U. lo ha descritto come un bambino “… che presenta una lieve
Immaturità psichica con anche la presenza di una possibile familiarità alla epilessia ( è affetta da Pt_4
Epilessia parziale benigna occipitale). È un bambino lento nei movimenti, difficile aiutarlo nell'acquisizione di spazio e tempo per la presenza di una madre avvolgente, che non favorisce
l'autonomia. Il linguaggio è poco espressivo, non si colgono vocalizzi nelle due osservazioni, vi è una tendenza al puntamento, che sostituisce il linguaggio. Mantiene la posizione seduta e con fatica si pone in piedi. Non appare in grado di esplorare con autonomia lo spazio, non si colgono difficoltà nella separazione dal genitore prevalente, non lo cerca e non riscontra l'assenza dell'oggetto d'amore (Disturbo dell'attaccamento). Egli presenta una Immaturità Psicoaffettiva sec. DSM 5. Il tipo di attaccamento che si rileva al momento è di Tipo Insicuro/evitante. Egli si mostra indifferente alla separazione dalla figura di attaccamento … Questo pattern di attaccamento è chiamato evitante, per la sua marcata caratteristica comportamentale, che è appunto l'evitamento della figura di attaccamento da parte del bambino al momento della riunione. I bambini evitanti rivolgono cioè la loro attenzione all'ambiente, in quanto probabilmente non hanno sentito disponibilità psicologica sufficiente da parte della figura di attaccamento. La conoscenza con il padre è instabile e poco significativa, non vi è un riconoscimento e una maggiore cooperazione nel gioco rispetto alla madre non è indice di legame stabile” (cfr. relazione peritale pp. 74-75). La dott.ssa ha, quindi, rilevato la necessità di Persona_5
elaborare un progetto che permetta un sano sviluppo psicofisico del minore, ritenendo che l'interruzione del legame con i genitori non comporti un danno allo stesso per l'assenza di un legame di attaccamento con il padre ed anzi con entrambi i genitori (cfr. relazione peritale pp. 81-82).
27 In conclusione, nonostante il percorso di accompagnamento predisposto dai servizi, il padre non ha maturato una consapevolezza adeguata circa la complessità del ruolo genitoriale, che non può essere ridotto alla sola dimensione materiale o logistica (quale l'ottenimento di un impiego stabile o di una sistemazione abitativa), ma implica necessariamente un processo di elaborazione delle proprie fragilità personali e relazionali. Tali aspetti, ad oggi, non risultano essere stati affrontati in modo significativo, permanendo un atteggiamento difensivo e oppositivo (cfr. relazione pervenuta in data 16.09.2025). In tale contesto, si ritiene non sufficiente la documentazione prodotta in data 27.09.2025, attestante l'avvenuta assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato a partire dall'08.07.2025, non potendo tale elemento, da solo, compensare le criticità emerse, né costituire garanzia di idoneità genitoriale in assenza di una rielaborazione consapevole e strutturata delle problematiche relazionali e personologiche riscontrate. Proprio per questo favorire gli incontri padre-bambino rischierebbe di non permettere a di portare avanti una Per_2
crescita affettiva e relazionale adeguata all'età di sviluppo, come invece si auspica possa avvenire nel contesto della famiglia adottiva in base agli elementi raccolti nel primo periodo di inserimento.
C) Le altre figure familiari
Le figure familiari vicarianti non sono risultate idonee a costituire un supporto nel percorso di crescita del minore. I nonni materni hanno assunto atteggiamenti ostili, oppositivi e destabilizzanti rafforzando le condotte disfunzionali dei genitori, mentre lo zio paterno non ha mai mostrato un reale coinvolgimento e, come emerso anche dall'ultimo aggiornamento dei servizi sociali (relazione del 16.09.2025), non è stato possibile valutarne l'idoneità, posto che il signore non parla italiano. Tali elementi contribuiscono a rafforzare la valutazione di assenza di risorse familiari alternative e la necessità di un progetto esterno di tutela stabile e continuativo per il minore.
Conclusioni
28 Alla luce di quanto sopra espresso, ritiene la Corte che non sussistano motivi di sorta per discostarsi, in considerazione del superiore interesse del minore, dalle decisioni del giudice di prime cure.
Spese
Le spese di curatela (da liquidare separatamente) vanno poste a carico dell'appellante, che dovrà rivolgerne il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. n.
115/2002, essendo il minore ammesso al gratuito patrocinio in forza di delibera
9.10.2025.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
avverso la sentenza n. 301/2025 emessa in data 16.04.2025 dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, con cui si è dichiarato lo stato di adottabilità del minore
[...]
, nato a Milano il [...], a [...] procedimento n. 2160/2023 R.G. Per_2
MIN. ADS, così provvede: respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio in favore del curatore speciale del minore, avv. da liquidare con separato decreto. Persona_1
Si notifichi ai Servizi Sociali e alle persone indicate dall'art. 16 legge 184/1983.
Si comunichi al Procuratore Generale.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 30 settembre 2025
Il Consigliere est.
AN RI
Il Presidente
BI ZI
29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relazione della Comunità ospitante del 13.06.2024: “…Alle ore 9.00 la scrivente sollecita ad Parte_4 alzarsi e a scendere per fare colazione. risponde che non sta bene, ha la febbre e le fa male la pancia e non ha Per_3 intenzione di scendere per fare colazione. La scrivente le ricorda che il bambino però deve mangiare. Viene sollecitata più volte, la scrivente le dice di scendere per nutrire il bambino e di aprire le finestre della stanza perché è presente cattivo odore molto forte. Scende alle ore 9.50 per fare l' al bambino, che piange tutto il tempo seduto sul seggiolino. Pt_7 CP_1 rimane al telefono tutto il tempo mentre fa l' al bambino, che è posizionato sul seggiolino. La
[...] Pt_7 somministrazione è difficoltosa e prolungata in quanto il bambino continua a piangere. La scrivente le dice più volte di staccarsi dal telefono e prendere e tranquillizzare il bambino, prenderlo in braccio. Lei ribatte in malo modo e urlando
“Amore stai ascoltando? Registra tutti perché io li denuncio.
Nessuno mi può dire quello che devo fare con mio figlio, fatevi i c* * *i vostri e lasciatemi stare”. Il bambino continua a piangere, quando la somministrazione dell' è conclusa sale in camera, apre le finestre e rimane al telefono Pt_7 Per_3 fino alle ore 11.15 con il marito, il marito le da ragione e le dice "manda tutti af*****o e vattene via"”.
25
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
BI ZI Presidente
AN RI Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere
Federica Figna Consigliere onorario
Luca Maria Massari Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 546/2025 v.g. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.3.1993, domiciliato in Nuvolera (BS), Via Vicolo Molino 8, rappresentato e difeso dall'avv. Mara Bracco, presso il cui studio sito in Milano Via Compagnoni n. 4, è elettivamente domiciliato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato
APPELLANTE nei confronti di
, n. a Milano, il 17 gennaio 2003 Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO
- del Curatore Speciale del minore avv. con studio in Milano, via Persona_1
AR IS n. 2
- del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
1 - del tutore provvisorio del minore Comune di Milano in persona dell'avv. Laura De
Rui avente ad
OGGETTO: ricorso in opposizione a dichiarazione di adottabilità ex art. 17 l. 184/1983 avverso la sentenza n. 301/2025 emessa in data 16.04.2025 dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, che ha dichiarato lo stato di adottabilità del minore
[...]
, nato a [...] il [...] Per_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE Parte_1
In via preliminare:
-sospendere l'esecutività ed efficacia della sentenza n. 301/25 emessa in data 16.04.2025 dal
Tribunale per i Minorenni di Milano, nell'interesse del minore;
-disporre, nelle more della decisione di questa Ill.ma Corte, l'immediata ripresa degli incontri del minore con il padre;
In via principale:
- annullare la sentenza n. 301/25 emessa in data 16.04.2025 dal Tribunale per i Minorenni di
Milano, all'esito del procedimento R.G. n. 2160/23 e, per l'effetto:
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
- disporre la prosecuzione dell'affido temporaneo all'Ente con un progetto comunitario con il padre Sig.
fino al raggiungimento dell'autonomia nell'interesse del minore e del padre;
Parte_1
In subordine
- nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande in via principale, disporre l'affidamento extrafamiliare ovvero un'adozione “mite” al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra il piccolo e la famiglia di origine, ed in particolare il padre, Sig. Per_2 [...]
e con il conseguente mantenimento dei rapporti suddetti e la loro predisposizione attraverso i Pt_1
Servizi Sociali competenti;
In via istruttoria voler procedere con una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio sul Sig. e Parte_1
sulla sua genitorialità.
In ogni caso
2 - Con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014.
PER IL CURATORE SPECIALE
Voglia, l'Ecc.ma Corte D'Appello adita
- Rigettare interamente l'atto di appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto Parte_1
e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza pronunciata dall'Ill.mo Tribunale per i Minorenni n.
301/2025 pubblicata in data 29 aprile 2025.
PER L'ENTE TUTORE COMUNE DI MILANO
In via principale:
- Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto del Signor per l'effetto, confermare la Pt_1
sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, emessa il 16 aprile 2025 (R.G. 60000123/2022
ADS) nell'interesse di Persona_2
PER IL PG
Confermare il provvedimento impugnato
FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
La situazione del minore (nato a [...] il [...]) veniva portata Persona_2
all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Milano con comunicazione del 31.10.2023 dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Ca
Granda Policlinico che dava atto di una complessiva condizione di fragilità e inadeguatezza del nucleo genitoriale. In tale comunicazione, si rappresentava che la madre del minore, era stata ricoverata nel luglio 2023 durante la Persona_3
gravidanza, per sospetta crisi epilettica, e nuovamente il 25 ottobre 2023 per il parto. Si evidenziava una condizione di marcata fragilità della stessa,
- sia in relazione alla sua storia personale, essendo stata, da minorenne, in carico al
Servizio Tutela fino al compimento della maggiore età, in forza di un provvedimento del
Tribunale per i minorenni, in un contesto familiare caratterizzato da crescente conflittualità con la madre, conflittualità che aveva determinato, a inizio dicembre 2022,
l'allontanamento della signora con il compagno dal domicilio,
3 - sia per le patologie di cui risultava affetta. La madre, infatti, veniva seguita dall'UONPIA per epilessia idiopatica con sviluppo di probabile paresi post-clinica e successivo deterioramento delle capacità cognitive, con disturbi evolutivi misti specifici di grado severo e psicosi NAS, nonché dal CPS dell'ASST AN AO e CA, con il quale aveva interrotto la presa in carico e la terapia farmacologica prescritta.
Si segnalava, inoltre, che la signora aveva rifiutato, nel settembre 2023, la CP_1
proposta di inserimento spontaneo in comunità mamma-bambino. Quanto al padre del minore, sig. , si rappresentava che lo stesso risultava irregolare sul Parte_1
territorio dello Stato, privo di stabile e regolare occupazione e ospitato dalla signora presso l'abitazione in cui quest'ultima conviveva con la madre, in un contesto di CP_1
accesa conflittualità, riconosciuto dallo stesso Pt_1
A seguito della citata segnalazione, in data 13.11.2023 il Pubblico Ministero proponeva ricorso ex art. 8 l.184/1983 per la dichiarazione di adottabilità del minore Per_2
(nato il [...]) e il Tribunale per i Minorenni di Milano, con Decreto del
[...]
14.11.2023, disponeva l'apertura del procedimento di accertamento dello stato di abbandono del minore, con sospensione in via di urgenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori e nomina del comune di Milano quale tutore provvisorio del minore, del difensore del minore e dei difensori d'ufficio per i genitori.
Con decreto provvisorio del 15.11.2023, previa conferma della sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori e delle nomine del tutore e del curatore, il servizio sociale dell'Ente tutore (comune di Milano) veniva incaricato di:
- provvedere al collocamento mamma-bambino in idonea comunità;
- regolamentare gli incontri del minore con il padre, con la madre, in caso di collocamento del solo minore o di allontanamento della madre dalla struttura comunitaria e con eventuali familiari che ne facessero richiesta, con modalità protette ed osservate e in Spazio Neutro;
- sospendere gli incontri in caso di comportamenti pregiudizievoli;
- disporre la prosecuzione della presa in carico al CPS della madre e dei percorsi a suo favore già avviati;
4 - svolgere un'accurata indagine psico-sociale sul nucleo familiare anche allargato del minore;
- disporre una valutazione psicodiagnostica della struttura di personalità dei genitori;
- attivare tutti gli interventi supportivi ritenuti necessari a garantire il benessere psicofisico del minore;
- attivare ogni intervento di supporto psicoeducativo ritenuto necessario a sostegno del padre.
Con relazione pervenuta il 21.12.2023 il servizio sociale di Milano informava di aver proceduto al collocamento comunitario di mamma e bambino in data 1.12.2023.
Con relazione del 14.02.2024 gli operatori dello Spazio Neutro, in merito all'avvio della conoscenza con il sig. riportavano che il padre “fin da subito è apparso poco consapevole Pt_1
della situazione in cui si è trovato. Ha affermato di non aver capito il motivo per cui la sua compagna sarebbe stata collocata in comunità insieme a suo figlio. Il genitore ha dichiarato che la responsabilità di questo collocamento sarebbe da imputare all'Assistente Sociale dell'ospedale dove la compagna ha partorito, che avrebbe segnalato la Sig.ra all'Autorità Giudiziaria, in quanto la stessa madre Pt_2
avrebbe sofferto di alcune crisi di ansia”.
Con relazione del 15.02.2024, il servizio sociale dava atto che la madre, rispetto alla fase iniziale dell'inserimento comunitario, in cui era apparsa poco responsiva nei confronti del figlio, aveva fatto dei passi in avanti, accettando l'aiuto e i consigli degli educatori, sebbene adottasse ancora atteggiamenti oppositivi, quando non veniva soddisfatta nelle sue richieste.
In data 22.02.2024 venivano sentiti ai sensi dell'art. 12 della L. 184/1983 i genitori del minore, i quali si costituivano ritualmente nel corso del giudizio di primo grado.
In data 10.06.2024, gli operatori del servizio sociale segnalavano un grave episodio avvenuto in occasione del colloquio di restituzione delle valutazioni, che aveva reso necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. In particolare, si rappresentava che a detto incontro si erano presentati, oltre ai genitori del minore, la madre della sig.ra
, e il di lei compagno, Quest'ultimo si CP_1 Parte_3 Persona_4
mostrava da subito alterato, con atteggiamenti minacciosi e urlando, pretendendo che la
5 comunità non partecipasse al colloquio. Anche la signora iniziava a urlare, CP_1
sostenendo di non essere stata informata della presenza della comunità. La situazione degenerava rapidamente: il signor aggrediva fisicamente un operatore della Per_4
comunità, mettendogli le mani al collo, e impediva alla coordinatrice di allontanarsi, bloccandole fisicamente l'accesso all'ascensore. Contestualmente, il padre del minore, pur cercando di calmare la compagna, si innervosiva e aggrediva verbalmente la Guardia
Giurata, mentre il signor arrivava a sputare contro quest'ultima. Per_4
In data 11.06.024 perveniva relazione del Consultorio familiare in cui si evidenziava che la madre presentava una personalità fragile e oppositiva, con difficoltà nella regolazione emotiva e nella gestione dei bisogni del figlio, alternando momenti di cura a comportamenti trascuranti. Il padre, mostrava atteggiamenti Parte_1
compiacenti e poco coerenti, con scarsa capacità di assumersi responsabilità genitoriali.
Entrambi i genitori tendevano a proiettare all'esterno le colpe e a rifiutare il sostegno offerto dai servizi. Le dinamiche familiari risultavano immature e disfunzionali, con un contesto allargato non idoneo a supportare il minore.
In conclusione, i genitori non apparivano in grado di garantire una cura adeguata e stabile per il bambino, rendendo urgente l'attuazione di un progetto tutelare.
I Servizi sociali, con relazione del 18.06.2024, rappresentavano l'opportunità di un eventuale collocamento del minore in comunità per soli infanti stante l'incapacità dei genitori di occuparsi del figlio e la loro fatica ad accettare gli aiuti e gli interventi proposti. Invero, si riportava che la madre aveva continuato a manifestare atteggiamenti oppositivi e persecutori, apparendo insofferente alla vita comunitaria e non aderendo al progetto educativo;
mentre il padre pur apparendo collaborativo, manteneva un atteggiamento difensivo e incoerente, non riconosceva le proprie responsabilità e non aderiva concretamente ai progetti proposti dai servizi.
Con relazione del 18.06.2024, gli operatori dello Spazio Neutro riportavano che sebbene inizialmente il padre apparisse in difficoltà nella gestione del bambino, nel tempo si era osservato un miglioramento nella relazione. Il padre mostrava progressiva capacità di soddisfare i bisogni primari del figlio e di instaurare un legame affettivo, pur mantenendo un atteggiamento critico verso la comunità e il Servizio Sociale.
6 Con decreto del 3.07.2024 il Tribunale disponeva procedersi a CTU sull'intero nucleo familiare allargato che era affidata alla dott.ssa psichiatra e Persona_5
neuropsichiatra infantile.
In data 19.12.2024 la Consulente Tecnica d'Ufficio depositava l'elaborato peritale dal quale emergeva quanto segue:
- quanto alla valutazione psicodiagnostica dei genitori e sulla compatibilità dei tempi di recupero con le esigenze evolutive del minore: la relazione di CTU rilevava che il padre, presentava una struttura personologica fragile, con Parte_1
“inibizione cognitiva …, superficialità di giudizio nel suo “avere” un adattamento precario alla società” e scarsa capacità di lettura delle problematiche, risultando inadeguato all'assunzione di funzioni genitoriali. La madre, risultava affetta da Parte_4
un disturbo di personalità di tipo borderline con tratti psicotici e da epilessia non stabilizzata, con impulsività pervasiva e incapacità di elaborazione. I tempi di recupero delle competenze genitoriali non apparivano compatibili con le esigenze evolutive del minore;
- quanto alla natura e qualità della relazione del bambino con i genitori e le forme di attaccamento: il minore , di 13 mesi, presentava immaturità Per_2
psicoaffettiva e un attaccamento di tipo insicuro/evitante. Non mostrava reazioni alla separazione dalla figura di attaccamento, né cercava il genitore, manifestando una apparente indifferenza che nascondeva una forte attivazione emozionale repressa. Il comportamento suggeriva una carenza di disponibilità psicologica da parte della figura genitoriale;
- quanto al migliore collocamento immediato e futuro del minore e alla presenza di risorse familiari vicarianti, la relazione di CTU evidenziava che il contesto familiare materno era gravemente compromesso: la madre della signora CP_1
presentava un funzionamento psichico al limite, negava le problematiche e minimizzava le prese in carico passate. Il marito della stessa mostrava scarsa comprensione della situazione e tratti antisociali. Non emergevano figure familiari idonee a svolgere funzioni genitoriali vicarianti o supportive.
7 - Quanto all'eventuale rescissione del legame con la famiglia d'origine e dannosità per lo sviluppo del minore: la relazione di CTU concludeva che non vi erano potenzialità genitoriali, né nella madre né nel padre. La madre non riconosceva la propria condotta pregiudizievole e presentava una grave patologia psichica, mentre il padre mostrava incapacità di mentalizzazione e progettualità. Il legame con il bambino risultava scarsamente significativo. La rescissione del legame familiare non appariva dannosa per il minore, in quanto non si era costituito un attaccamento significativo. La dott.ssa riteneva necessario Per_5
attivare un progetto che prevedesse l'adozione del minore.
Dalle relazioni redatte dalla Comunità ospitante la diade mamma bambino – in data
22.11.2024, 24.10.2024, 26.08.2024 e 13.06.2024 - emergeva che la signora Pt_4
manifestava un comportamento costantemente oppositivo, provocatorio e non
[...]
collaborativo all'interno della struttura, con difficoltà nel contenere l'impulsività. Non rispettava le regole di convivenza né il patto educativo, si mostrava incurante delle indicazioni degli operatori e non aderiva al progetto educativo. La gestione del figlio risultava compromessa: la madre faticava a soddisfare i suoi bisogni primari, alterava i ritmi di vita del bambino, non seguiva le indicazioni pediatriche e mostrava scarsa disponibilità affettiva. Frequenti erano le reazioni aggressive, le minacce di denuncia,
l'uso smodato del telefono e il rifiuto del confronto. La situazione ambientale della camera era spesso disordinata e igienicamente inadeguata. Nonostante alcuni momenti di apparente apertura, il quadro generale rimaneva critico e pregiudizievole per il benessere psicofisico del minore
In data 23.12.2024, l'Ente Tutore comunicava che in data 20.12.2024 aveva proceduto al collocamento del bambino in comunità per soli minori in ragione dei comportamenti sempre più incompatibili con il percorso comunitario e pregiudizievoli per il bambino assunti dalla madre e degli atteggiamenti scarsamente collaborativi e oppositivi nei confronti dei Servizi assunti da entrambi i genitori. Quindi, con nota del 24.12.2024 il
Servizio Spazio Neutro informava di aver sospeso gli incontri tra i genitori e il bambino in attesa delle determinazioni del Tribunale.
8 Con relazione dell'8.01.2025 il CPS di via Ovada attestava che la signora Parte_4
era stata seguita dal servizio dal febbraio 2021 fino al dicembre 2022, periodo in cui si allontanava dalla residenza e interrompeva i contatti. In precedenza, risultava in carico alla neuropsichiatria infantile per disturbi evolutivi misti specifici e disturbo di personalità NAS. I tentativi di aggancio al Centro Giovani e al Centro Diurno, così come l'inserimento in un progetto terapeutico integrato, compreso l'invio alla ginecologia per una contraccezione responsabile, non avevano avuto esito positivo a causa della scarsa adesione e della fuga della paziente. Si evidenziava che il nucleo familiare della madre appariva conflittuale e ambivalente, poco realistico rispetto agli obiettivi terapeutici. Si dava atto che la signora non aderiva con continuità al trattamento farmacologico CP_1
e mostrava una personalità fragile, con immaturità significativa, impulsività e scarsa capacità di modulazione nelle decisioni. Le modalità relazionali familiari risultavano cristallizzate in dinamiche conflittuali, con confusione tra disagio adolescenziale e aspetti psicopatologici. Dopo oltre due anni di assenza, la paziente si era presentata al servizio il
7 gennaio 2025 chiedendo una visita in vista dell'udienza del 14 gennaio, ma rifiutava l'appuntamento con la psichiatra incaricata, reiterando le consuete motivazioni oppositive. Il servizio confermava la propria disponibilità e collaborazione, mantenendo il contatto con i servizi territoriali e con il collega del Policlinico subentrato nella presa in carico.
Con relazione del 7.02.2025 l'Ente tutore rappresentava che il minore era stato Per_2
collocato in una comunità per soli minori a partire dal 20 dicembre 2024, a seguito delle persistenti condotte pregiudizievoli della madre, che nel precedente Parte_4
percorso comunitario aveva mostrato una tenuta emotiva instabile, oppositività verso gli operatori, difficoltà nel soddisfare i bisogni del figlio e nel contenere la propria impulsività. In merito alla salute del bambino, si riportava che, su indicazione della pediatra, il piccolo era stato sottoposto a valutazioni neuropsichiatriche presso l'Istituto
CA BE per episodi di arresto motorio. La madre si mostrava inizialmente ostile e poco collaborante, rendendo necessario un intenso lavoro educativo per favorire gli interventi sanitari. Successivamente, la neuropsichiatra concludeva che gli episodi osservati erano di verosimile natura comportamentale, con esami neurologici e sviluppo
9 nella norma. L'inserimento del minore nella nuova comunità risultava positivo: Per_2
stabiliva relazioni affettive con gli educatori, interagiva con i pari e mostrava un comportamento sicuro, sebbene fosse emerso un rapporto critico con il cibo, caratterizzato da compulsività. Alla luce delle gravi fragilità personali e genitoriali riscontrate in entrambi i genitori e nella rete familiare allargata, con tempi di recupero non definibili e incompatibili con i bisogni evolutivi del minore, il servizio sociale esprimeva parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità.
In data 16.04.2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano, viste le conclusioni del
Pubblico Ministero, del Curatore Speciale e dell'Ente affidatario Comune di Milano, che davano tutti parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità, con sentenza n.
301/2025 così provvedeva:
- dichiarava lo stato di adottabilità del minore;
Persona_2
- confermava la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale dei genitori sul figlio minore;
- disponeva l'immediata interruzione dei rapporti tra il minore, i genitori e gli altri familiari;
- confermava la nomina quale tutore provvisorio del minore il Comune di Milano nella persona del sindaco pro tempore;
- disponeva che il tutore provvisorio provvedesse al collocamento del minore presso idonea famiglia adottiva individuata dal Tribunale.
L'iter motivazionale della sentenza di primo grado può essere così sintetizzato.
Il Collegio riteneva come accertate, gravi e non reversibili le carenze genitoriali della coppia, che aveva dimostrato in concreto non solo di non sapersi prendere cura del minore, ma anche di non poter intraprendere alcun serio percorso di recupero della genitorialità, in tempi compatibili con gli attuali ed evidenti bisogni evolutivi del minore.
Quanto ai familiari materni, le innumerevoli criticità emerse nel corso del procedimento e relative a tutti i membri del nucleo confermavano la loro inidoneità a rivestire un ruolo vicariante adeguato, “atteso che in buona misura le criticità della madre di sono le Per_2
10 conseguenze di un attaccamento insicuro conseguente al percorso di crescita sperimentato nel suo contesto familiare”.
Quanto al ramo parentale paterno, il Tribunale dava atto dell'inidoneità del fratello del sig. che nel corso del giudizio non era sembrato in alcun modo coinvolto e Pt_1
direttamente interessato ad assumere un ruolo anche solo di supporto ai compiti genitoriali.
Il Collegio, circa lo stato di abbandono del minore, condivideva il principio affermato dalla Suprema Corte per cui il Giudice di merito debba prioritariamente verificare se alla famiglia di origine possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e che, solo ove risulti impossibile, quando anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono quale premessa dell'adozione (v. Cass. n. 20948 del 2022). Nella fattispecie, sulla base delle risultanze processuali, il Tribunale riteneva sussistente lo stato di abbandono quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore, ribadendo in primis la grave e non recuperabile carenza genitoriale di madre e padre, ed in secondo luogo la grave e non reversibile inidoneità dei parenti entro il IV grado ad assumere un ruolo genitoriale vicariante sicuro e protettivo;
riteneva insufficiente ad escludere lo stato di abbandono la mera disponibilità dei parenti entro il IV grado a prestare cura e assistenza al minore. Il
Collegio altresì evidenziava l'assenza di significativi rapporti di con i suoi Per_2
familiari, inclusa la madre, per cui, ritenuto che non vi fossero ragioni per mantenere gli incontri con la famiglia d'origine, ne disponeva l'interruzione dei rapporti;
ciò soprattutto alla luce di quanto relazionato in CTU, ove si confermava l'assenza di un legame di attaccamento positivo e si escludeva un pregiudizio per il minore dalla rescissione definitiva della relazione con i genitori e il suo nucleo familiare di origine.
Il Tribunale effettuava dunque una valutazione complessiva di tutti i pregressi comportamenti pregiudizievoli, altalenanti e impulsivi della sig.ra sia verso il CP_1
figlio che nei confronti di tutti gli operatori coinvolti, valorizzando le risultanze peritali che davano conto che la sig.ra “… è una ragazza di 21 anni, che è vissuta in un contesto CP_1
11 ambientale trascurante e caotico, con legami confusi nella loro proposizione, fratelli biologici non frequentati e fratelli sociali idealizzati. Ha presentato disturbi della condotta anche per una patologia neurologica che la famiglia negava, ed una ostatività che la famiglia ha messo in atto nelle prese in carico sociali. Il funzionamento della madre della ragazza è condizionato dalla presenza di un disturbo psichiatrico, che ha influenzato lo sviluppo di , ed evidenziavano come le caratteristiche Pt_4
della madre incidevano in modo negativo sulle competenze genitoriali ed escludevano una recuperabilità in tempi compatibili con i bisogni del bambino. Ad analogo convincimento giungeva il Tribunale in relazione al sig. rispetto al quale escludeva Pt_1
la capacità di accompagnare il percorso evolutivo del figlio in modo rispondente ai bisogni dello stesso, in considerazione dei comportamenti ambivalenti e incoerenti del genitore, della mancanza di reale consapevolezza circa la condizione di fragilità della madre, dell'assenza di progettualità e tendenza alla compiacenza relazionale, che si traduceva in un'incapacità concreta di assumere le proprie responsabilità.
Conclusivamente, il Collegio reputava che “Non può … in alcun modo trovare spazio la soluzione subordinata invocata dalla madre, che chiede una adozione c.d. aperta … Tale soluzione non solo, a giudizio del Tribunale, difetta dei presupposti in diritto ad una attenta lettura ed corretta interpretazione della pronuncia della Corte Costituzionale, atteso che, per quanto sopra detto, non si può ritenere che si sia determinato tra il bambino e i genitori “quella relazione socio-affettiva con figure che hanno rivestito un ruolo positivo nel suo processo di crescita”, che sola può giustificare la deroga alla regola propria dell'adozione legittimante, che è l'interruzione dei rapporti con la famiglia biologica”.
Pertanto, il Giudice di Prime Cure, ritenuta la non percorribilità di un'ipotesi di adozione mite, aveva, alla luce della mancanza di un rapporto significativo del minore con i genitori, reputato non pregiudizievole l'interruzione dei rapporti con questi ultimi.
Esposte le sopradette ragioni, la scelta adottiva e totalmente rescindente rispetto alla famiglia di origine risultava essere, a parere del Collegio, l'unica confacente al best interest del minore.
Il giudizio di appello
Avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità del minore , Persona_2
, padre del minore, il 30.05.2025, proponeva appello chiedendo: Parte_1
12 - in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la ripresa degli incontri del minore con il padre;
- nel merito, in via principale di annullare la sentenza impugnata, di dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità del minore;
di disporre la prosecuzione dell'affido temporaneo all'Ente con un progetto comunitario con il padre;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande principali, di disporre l'affidamento extrafamiliare ovvero un'adozione “mite”, e il conseguente mantenimento dei rapporti tra il minore e i suoi familiari e la loro predisposizione attraverso i Servizi Sociali competenti;
- in via istruttoria chiedeva di disporre una nuova Consulenza Tecnica di Ufficio sul Sig.
e sulla sua genitorialità. Parte_1
Il sig. a affidato l'appello a quattro motivi così rispettivamente rubricati: Pt_1
- Sulla capacità genitoriale del Sig Pt_1
L'appellante contestava la valutazione del Tribunale circa l'incapacità genitoriale paterna, ritenendola priva di fondamento e non supportata da elementi oggettivi, non essendo emerse problematiche psichiche o comportamenti lesivi del padre nei confronti del minore. Evidenziava che le difficoltà riscontrate erano di natura oggettiva e superabili con un adeguato supporto da parte dei Servizi Sociali, che non era stato offerto.
L'appellante rappresentava che nel corso del giudizio di primo grado si era mostrato collaborativo con i Servizi Sociali, aveva favorito l'ingresso della madre in comunità e si era attivato per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, reperendo autonomamente un lavoro e un'abitazione. L'appellante lamentava che, nonostante tali sforzi, non aveva avuto la possibilità di dimostrare le proprie capacità genitoriali e che gli incontri con il figlio erano stati limitati e insufficienti a consentire la costruzione di un legame affettivo stabile, avendolo potuto incontrare per un totale di 40 ore presso lo
Spazio Neutro.
- Sulla presunta superficialità del Sig Pt_1
L'appellante lamentava che la CTU si era basata su valutazioni astratte e non supportate da elementi fattuali concreti, avendo trascurato le relazioni dello Spazio Neutro che evidenziavano un progressivo miglioramento nella relazione padre-figlio, nonostante gli
13 incontri limitati, a dimostrazione della sua capacità di mettere in pratica le indicazioni fornite dall'educatrice. Affermava inoltre che i servizi avrebbero dovuto spiegare chiaramente e adeguatamente all'appellante la gravità della patologia della moglie e le conseguenze che comporta.
- Il minor Persona_2
La difesa sottolineava che le relazioni dei Servizi Sociali erano positive fino a maggio
2024, e che solo dopo l'episodio di giugno presso i Servizi Sociali si erano improvvisamente deteriorate. Rilevava inoltre che il minore, pur apparendo sereno in comunità, aveva sviluppato un disturbo alimentare di tipo bulimico, verosimilmente legato al distacco affettivo dalla famiglia.
- In relazione alle misure a favore del minore e della famiglia operate dal sistema
L'appellante segnalava l'assenza di una politica sociale effettiva a sostegno della famiglia, lamentando che i Servizi Sociali non avessero attivato percorsi di accompagnamento, né fornito supporto concreto per la regolarizzazione del padre, la ricerca di un alloggio o l'inserimento lavorativo
Con comparsa del 15.09.2025 si costituiva l'Ente Milano, nella Controparte_2
persona dell'Avv. Laura De Rui chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
A sostegno della richiesta evidenziava, in relazione all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, che il minore è già stato inserito presso una famiglia adottiva ove sta svolgendo un percorso molto positivo;
che il padre non ha mai vissuto con il figlio;
che durante gli incontri padre-figlio non è emerso alcun legame di attaccamento sano e affettivo tra i due;
e che il padre non ha fornito alcuna informazione chiara sull'attuale situazione (né con chi vive nell'attualità, né se sta ancora lavorando);
Per quanto riguarda la censura sulle capacità genitoriali del sig. l'ente tutore Pt_1
precisava che la valutazione delle capacità genitoriali del sig. ra stata condotta da Pt_1
diversi professionisti, tra cui il Servizio Sociale, il Consultorio Familiare e la CTU, evidenziando che il padre aveva dimostrato scarsa consapevolezza della situazione, incapacità di comprendere i bisogni del figlio e una tendenza a proiettare all'esterno le proprie responsabilità, senza mettersi in discussione;
il padre aveva continuato per tutto
14 il corso del procedimento, nonostante un atteggiamento di formale collaborazione, a non seguire le indicazioni dei Servizi Sociali e degli altri professionisti.
Circa le doglianze sull'attribuzione di superficialità al sig. la difesa dell'ente tutore Pt_1
rappresentava che la valutazione di superficialità del padre si basava proprio sull'incapacità dello stesso di comprendere la situazione nel suo complesso e saper attivarsi in maniera tutelante per il figlio, avendo egli sempre dichiarato che la Signora fosse una madre competente e adeguata e come la stessa anche i nonni materni. CP_1
Per quanto riguarda il minore , l'ente tutore rappresentava che i diversi operatori Per_2
coinvolti avevano rilevato come il minore avesse risentito profondamente dei gravi comportamenti materni durante la loro convivenza nella comunità mamma-bambino e dell'assenza di consapevolezza e di capacità di sintonizzazione del padre. Affermava inoltre che nonostante no fossero state rilevate criticità nelle poche relazioni pervenute dallo Spazio Neutro, la CTU aveva evidenziato profili di inadeguatezza importanti del padre. Il minore a seguito dell'inserimento presso la famiglia adottiva sta finalmente sperimentando un accudimento attento ai suoi bisogni e alle sue esigenze, con figure genitoriali di riferimento esclusive nei confronti delle quali sta iniziando a sviluppare un diverso tipo di attaccamento (sicuro) rispetto a quello avuto con i genitori.
Per quanto riguarda, infine, l'operato dei Servizi Sociali in relazione alle misure a favore del minore e dalla famiglia, la difesa dell'ente tutore contestava quanto affermato dall'appellante evidenziando come i servizi avessero tentato di supportarlo per tutto il corso del procedimento di primo grado, e precisando che i Servizi Sociali non potevano sostituirsi ai compiti di responsabilità del padre, il quale era tenuto ad attivarsi autonomamente.
Infine, per l'ente tutore, la totale assenza di un legame significativo con entrambi i genitori giustifica la pronuncia di adozione piena e determina la mancanza di presupposti per una pronuncia di adozione aperta.
Con comparsa del 15.09.2025 si costituiva il curatore speciale del minore nella persona dell'Avv. Francesca Maria Moretti, rappresentando l'infondatezza delle motivazioni addotte dall'appellante e chiedendone il rigetto. In particolare, il curatore speciale argomentava che la valutazione del Tribunale sulla capacità genitoriale
15 dell'appellante si era fondata su elementi oggettivi (ovvero sia sulle conclusioni delle relazioni depositate dai servizi sociali, sia sul contenuto e sulle conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio), che evidenziavano l'incapacità del padre di riconoscere la propria responsabilità, l'incapacità di comprendere i bisogni del figlio, l'atteggiamento di diniego della malattia mentale della madre, nonché l'assenza di progettualità in capo al padre. Rappresentava la correttezza dell'attribuzione di superficialità in capo al sig. Pt_1
stante l'atteggiamento di scarsa consapevolezza dimostrato in relazione alle gravi problematiche della sig.ra e la poca trasparenza che ancora oggi manifesta CP_1
l'appellante, il quale non ha chiarito se il contratto depositato nel presente giudizio – scaduto il 3105.2025 - sia stato rinnovato né se viva ancora con la moglie o meno.
Inoltre, a conferma dell'attuale positiva situazione del minore, evidenziava che a seguito dell'allontanamento dalla madre, lo stesso aveva consolidato un'ottima buona routine quotidiana. Ancora, il curatore precisava, che nonostante gli aiuti forniti dal servizio sociale al padre, egli aveva aderito solo formalmente alle indicazioni degli operatori.
Infine, la difesa del minore si opponeva alla richiesta subordinata di disporre un'adozione mite, trattandosi – il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, ex art. 44, lett. d) – di due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, in quanto aventi funzioni diverse;
in ogni caso precisava che la possibilità di accedere all'adozione cd. mite, per le sue caratteristiche intrinseche, rappresentate dalla conservazione di un legame tra il minore e la famiglia di origine, si poneva in netto contrasto con la situazione di abbandono morale e materiale del piccolo accertata e comprovata nel giudizio di primo grado. Per_2
In data 16.09.2025 perveniva relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di
Milano dalla quale emergeva che “I genitori, nonostante i tentativi messi in atto dai servizi, non hanno mostrato evoluzioni significative né una reale capacità di comprensione e assunzione delle proprie responsabilità genitoriali. Il padre, pur presente in alcune fasi, non ha sviluppato una relazione significativa con il figlio, né ha saputo cogliere le opportunità di supporto offerte dai servizi. La situazione psicologica, relazionale ed economica dei genitori non offre attualmente alcuna garanzia di
16 stabilità, continuità e cura per il bambino. Il minore ha trovato una collocazione affettiva e relazionale idonea, con adulti di riferimento capaci di rispondere ai suoi bisogni in modo competente e stabile”.
All'udienza del 30.09.2025, acquisito il parere del P.G., le parti hanno insistito nelle conclusioni come articolate in atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
La decisione della Corte di appello
L'appello è infondato e non può essere accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Considerazioni preliminari
Preliminarmente, la Corte osserva che l'istanza cautelare volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata resta assorbita dalla contestuale trattazione del merito dell'appello.
Ancora preliminarmente, si osserva che non può accedersi alla richiesta istruttoria volta a disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali dell'appellante alla luce di quanto si osserverà infra.
Si osserva, poi, fin d'ora che non vi è alcun affidatario da convocare ai sensi dell'art. 5 L.
184/1983 in quanto il minore, dalla comunità per soli minori, è stato direttamente collocato presso famiglia preadottiva.
Nel merito
I motivi di appello possono essere valutati congiuntamente in quanto intimamente connessi.
Giova, seppur in estrema sintesi, rammentare i presupposti fondamentali ed imprescindibili per la declaratoria di adottabilità.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (V. da ultimo Cass. 3529 pubblicata il 30 ottobre 2024), condiviso dal Collegio, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della
17 positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (tra le tante da ultimo Cass.
4002/2023). La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, di tale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento (Cass. 24717/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass.
7391/2016). Infine è stato ribadito e precisato da questa Corte che, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata
l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 l. n. 184 del 1983. Ne consegue che il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (tra le tante Cass. 3059/2022; Cass. 20948/2022)”.
Quanto, poi, “alla verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per il minore, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura del minore. Ne consegue che
l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle
18 proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” (cfr. la già citata Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27999 del
30/10/2024, motivazione). Più in particolare, “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali”
(cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9501 del 06/04/2023 nonché Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
16357 del 21/06/2018 secondo cui “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante
l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica”.
Orbene, alla stregua dei descritti principi, ritiene la Corte che debba essere confermata la valutazione di irreversibile inadeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale nei confronti di da parte della madre del padre e Per_2 Controparte_1 Parte_1
del nucleo familiare allargato. Si osserva che fin dalla prima relazione pervenuta il
31.10.2023 dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Ca' Granda Policlinico -che aveva determinato l'apertura del procedimento di adottabilità- emergevano plurimi elementi di preoccupazione per la complessiva situazione di fragilità e inadeguatezza del nucleo familiare del minore. La madre veniva descritta come una giovane donna con una difficile storia personale, essendo stata già conosciuta in precedenza dai Servizi Sociali territoriali per l'allontanamento del padre biologico, con il quale non aveva avuto alcun rapporto, risultava seguita dall “per epilessia idiopatica con sviluppo di probabile paresi CP_3
post-clinica e successivo deterioramento delle capacità cognitive con disturbi evolutivi misti specifici di
19 grado severo e psicosi NAS”, nonché dal CPS dell'ASST AN AO e CA, con il quale aveva interrotto la presa in carico e la terapia farmacologica prescritta. Si segnalava, inoltre, che la signora aveva rifiutato, nel settembre 2023, la proposta di CP_1
inserimento spontaneo in comunità mamma-bambino e che aveva un difficile rapporto con la propria madre. Mentre il padre del minore, sig. , risultava irregolare Parte_1
sul territorio dello Stato, privo di stabile e regolare occupazione, e ospitato dalla signora presso l'abitazione in cui quest'ultima conviveva con la madre, in un contesto di CP_1
accesa conflittualità e di precarietà abitativa, riconosciuto dallo stesso Nella Pt_1
relazione si dava atto che rispetto alle criticità evidenziate la sig.ra “… appariva CP_1
solo parzialmente critica in merito alle proprie gravi difficoltà e carenze … dimostrandosi solo a tratti aperta alla collaborazione e al supporto dei Servizi, salvo poi disattendere gli accordi presi e le proposte avanzate a sua protezione”. Tale quadro non ha avuto una positiva evoluzione come di seguito descritto.
a) La madre di Per_2
La complessiva valutazione della madre del minore, (che peraltro non si è Parte_4
costituita nel presente giudizio) – per come emersa dalla documentazione dei Servizi
Sociali e dalla relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio - ha restituito un quadro di grave inadeguatezza genitoriale che si è fondata su elementi clinici, comportamentali e relazionali, che giustificano la dichiarazione di adottabilità del figlio. Fin dalla nascita del bambino, la signora è stata segnalata come persona fragile, immatura e priva di CP_1
progettualità, con una storia clinica psichiatrica significativa. Da minorenne era stata seguita dalla UONPIA con diagnosi di epilessia idiopatica e psicosi NAS, e successivamente, da adulta, aveva interrotto la presa in carico presso il CPS, rifiutando la terapia farmacologica prescritta. Il contesto familiare d'origine è stato descritto come gravemente disfunzionale, caratterizzato da una crescente conflittualità tra la sig.ra e la propria madre e da atteggiamenti persecutori da parte dei familiari verso gli CP_1
operatori dei servizi. Durante il ricovero post-partum, la madre è apparsa non idonea alla gestione autonoma del neonato, rifiutando l'inserimento spontaneo in comunità, rendendo necessario l'intervento del Tribunale. Il collocamento presso la comunità mamma-bambino è avvenuto in un clima di forte opposizione e agitazione. Durante il
20 percorso comunitario, la signora ha alternato momenti di apparente collaborazione a fasi sempre più frequenti di oppositività, provocatorietà e disregolazione emotiva, con crisi
(perdita di conoscenza) che hanno comportato ripetuti accessi al pronto soccorso, talvolta coinvolgendo anche il minore (cfr. Relazione Servizi Sociali, pervenuta
16.09.2025, p. 3). A seguito del sopra descritto episodio avvenuto il 6 giugno 2024, che aveva comportato l'intervento delle Forze dell'Ordine per i comportamenti minacciosi e aggressivi assunti dalla madre e dai suoi familiari nei confronti degli operatori sociali, la signora ha manifestato un rifiuto sistematico della progettualità proposta, negando la funzione protettiva della comunità, rifiutando la presa in carico psichiatrica, e mantenendo un atteggiamento oppositivo e provocatorio, rinforzato dal marito e dalla famiglia d'origine.
La madre non ha mai mostrato consapevolezza del proprio stato di salute mentale, né delle ricadute delle proprie fragilità sul figlio. Ha continuato a negare la necessità di supporto, attribuendo la responsabilità della situazione ai servizi e agli operatori, senza alcuna attivazione personale. La relazione di coppia con il padre del minore è apparsa instabile, non strutturata su basi affettive solide, e caratterizzata da un elevato rischio di dinamiche disfunzionali o conflittuali, come confermato anche da un recente intervento dei Carabinieri per un litigio tra i due (Relazione Servizi Sociali, 16.09.2025, p. 5). La relazione di CTU ha confermato la gravità del quadro clinico e relazionale rilevando che la sig.ra presenta “un Disturbo di Personalità di tipo Borderline con tratti CP_1
psicotici sec. DSM 5” (cfr. relazione peritale p. 70). Ha, inoltre, osservato l'assenza di un modello genitoriale interiorizzato, la mancanza di consapevolezza della propria patologia e l'impossibilità di formulare una prognosi di recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore. La madre è stata descritta come incapace di elaborare una progettualità autonoma, priva di risorse maturative e affettive,
e non in grado di garantire un ambiente sufficientemente stabile, protettivo e responsivo per il figlio.
Tali elementi, valutati complessivamente, portano questa Corte a ritenere che non sussistono le condizioni minime per un recupero delle competenze genitoriali da parte di in tempi compatibili con il superiore interesse del bambino. Persona_3
21 B) Il padre di Per_2
Osserva la Corte che ad analogo convincimento si deve giungere con riguardo all'inidoneità genitoriale del padre del minore.
Il sig. sin dal collocamento comunitario ha minimizzato le Pt_5 Parte_6
criticità rilevate nella madre del figlio, dimostrando di non comprendere che tale decisione si è fondata sulla necessità di tutelare il minore nel suo percorso di crescita e di assicurare alla diade madre-figlio ogni supporto ritenuto necessario. Il padre, invero, ha attribuito la responsabilità del collocamento “… all'Assistente Sociale dell'ospedale dove la compagna ha partorito, che avrebbe segnalato la Sig.ra all'Autorità Giudiziaria, in quanto la Pt_2
stessa madre avrebbe sofferto di alcune crisi di ansia”, senza riconoscere le proprie responsabilità. Ha definito le crisi di ansia che la compagna aveva avuto dopo la nascita del bambino “… “normali” in quanto determinate, a suo dire, dalla prima esperienza di madre e dalla giovane età della compagna”. L'uomo non ha riconosciuto la necessità del percorso comunitario, prospettando il rientro di madre e figlio presso l'abitazione dei genitori di lei, sul presupposto che questi ultimi sarebbero stati in grado di aiutarli nei momenti di difficoltà, senza minimamente considerare il clima conflittuale nella famiglia d'origine della madre del minore. (cfr. Relazione Spazio Neutro del 14.02.2024 e Relazione del Servizio Sociale di Milano del 15.02.2024). La relazione del consultorio familiare redatta dalla dott.ssa e pervenuta l'11 giugno 2024, ha Persona_6
altresì restituito un quadro articolato sul padre del minore, , evidenziando Parte_1
elementi di criticità che attestano la sua inidoneità genitoriale. Dal punto di vista personologico, il sig. presenta un funzionamento emotivo e cognitivo Parte_1
contraddittorio, “…apparentemente capace di entrare in relazione con gli altri, nei modi si mostra gentile e formalmente collaborante, ma in fondo si rivela più compiacente. Inizialmente aderisce alle proposte, ma se non sono totalmente in linea con la sua visione, rompe l'alleanza mostrandosi contrario e proiettando sull'altro le sue responsabilità, senza riuscire a mettersi in discussione e prevaricando
l'altro”. Questo tratto è stato osservato anche nella gestione della sua situazione lavorativa, dove ha fornito informazioni non veritiere circa il supporto del datore di lavoro, rivelando un atteggiamento omissivo e poco coerente con le esigenze di trasparenza richieste nel contesto in esame. A tale riguardo, la dott.ssa ha Per_6
22 evidenziato che “…l'atteggiamento omissivo, fa riflettere su come in realtà [egli] sappia che la sua condizione di avvio del lavoro e di padre assieme, non sia ottimale per riuscire a portare avanti una progettualità complessa, ma non riesce ad ammetterlo, risultando poco coerente”. La valutazione psicodiagnostica mediante test di ha confermato un funzionamento Per_7
cognitivo poco maturo del padre, con problematiche nella coerenza del pensiero e una tendenza all'inibizione affettiva. L'equilibrio emotivo mostrato è risultato solo apparente e ottenuto attraverso una forte coartazione interna, che lo espone al rischio di agiti impulsivi. Dal punto di vista delle competenze genitoriali, il sig. ha Pt_1
manifestato difficoltà nel riconoscere le proprie responsabilità, proiettando all'esterno le colpe. Nell'osservazione diretta con il figlio, non è stato in grado di gestire il pianto del bambino né di accettare l'aiuto offerto per trovare un luogo adeguato per il cambio, preferendo arrangiarsi in modo inappropriato (utilizzando un tavolino duro e molto piccolo). L'unico tentativo di calmare il bambino è stato l'uso del telefono, modalità non idonea né efficace, che denota una scarsa competenza nella regolazione emotiva e nella gestione delle esigenze del bambino. Come emerso, altresì, dalla relazione del 18.06.2024, il comportamento del padre durante il percorso di indagine si
è caratterizzato per una “certa compiacenza ad entrare in relazione con l'altro” che non ha trovato riscontro in una reale disponibilità collaborativa. Sebbene inizialmente abbia aderito alle proposte dei servizi sociali, nel tempo ha manifestato una reattività oppositiva, rifiutando gli interventi non conformi alla propria visione e rompendo ripetutamente l'alleanza con gli operatori. Tale atteggiamento è stato accompagnato da una costante proiezione delle responsabilità all'esterno, senza alcuna capacità di introspezione o di assunzione di responsabilità personale. Particolarmente significativa è la narrazione incoerente fornita dal padre in merito alla propria situazione lavorativa e abitativa. Egli ha inizialmente riferito di aver trovato un impiego regolare presso un'azienda a Trento, sostenendo che il datore di lavoro fosse a conoscenza della sua condizione familiare e disposto ad aiutarlo. Tuttavia, ha successivamente dichiarato di non poter partecipare a un colloquio fondamentale per il progetto educativo del figlio, adducendo il rischio di perdere il lavoro e attribuendo ai servizi la responsabilità di un eventuale licenziamento. Inoltre, è emerso che non aveva informato il datore di lavoro
23 della sua situazione, contraddicendo quanto precedentemente affermato. Anche rispetto alla prospettiva abitativa, il padre ha fornito versioni discordanti, prima sostenendo che il fratello lo avrebbe aiutato a trovare una casa più grande, poi dichiarando che il fratello si era trasferito in Sicilia e non lavorava più presso la ditta indicata.
L'inadeguatezza del padre si è manifestata anche nel contesto degli incontri protetti con il figlio presso il Servizio Spazio Neutro, dove sono emerse criticità significative nella gestione della relazione con il figlio minore . Sebbene si sia osservato, a Per_2
distanza di mesi dall'avvio del percorso, un miglioramento nella capacità del padre di soddisfare i bisogni primari del bambino, persistono evidenti difficoltà nella regolazione emotiva e nella risposta ai segnali affettivi del minore. In particolare, il Sig. ha Pt_1
mostrato una limitata capacità di contenimento nei momenti di pianto, interpretando il disagio del figlio in modo riduttivo e prevalentemente fisiologico (fame o pannolino bagnato), senza cogliere la dimensione relazionale e affettiva sottesa al comportamento del minore. In più occasioni, ha preferito ricorrere a strategie di distrazione, come giochi o canzoni, piuttosto che adottare modalità di consolazione fisica, quali l'abbraccio, che l'operatrice ha dovuto suggerirgli perché “è sembrato che il genitore non fosse pienamente consapevole di tale possibile modalità di consolazione”, così dimostrando la tendenza a interpretare il disagio del figlio in modo riduttivo. In un episodio, il padre ha continuato a vestire il bambino nonostante il pianto intenso, dimostrando una priorità esecutiva rispetto alla risposta empatica. Pur riconoscendo una progressiva evoluzione positiva nella relazione padre-figlio, con episodi di maggiore serenità e affettività reciproca, permane una criticità comportamentale nel Sig. espressa attraverso una Pt_1
costante contestazione del ruolo e dell'operato della comunità e del Servizio
Sociale Territoriale. Il padre ha sostenuto attivamente la compagna nelle rimostranze contro gli operatori, affermando che entrambi non verrebbero ascoltati e che il contesto comunitario non sarebbe idoneo alla crescita del figlio (cfr. relazione Spazio Neutro
18.06.2024). Tale atteggiamento oppositivo, reiterato anche durante gli incontri con gli operatori sociali (si veda il grave episodio avvenuto il 10.06.2024 in occasione del colloquio di restituzione delle valutazioni con i servizi sociali), denota una scarsa capacità
24 di collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela del minore e una tendenza a delegittimare il progetto educativo proposto in suo favore.
Osserva la Corte che da quanto sopra esposto emerge che il signor on è riuscito a Pt_1
porsi a sostegno del sistema di cura e protezione, attivato in favore del figlio. Nelle relazioni agli atti emerge, in specie, che, durante il periodo di collocamento in Comunità mamma-bambino, il padre colludeva con i pensieri persecutori della madre, invitandola ad insultare il personale educativo che la sollecitava a prendersi cura del bambino
(episodio avvenuto il 9/9/24 in un momento in cui il piccolo era malato e piangeva mentre faceva l'aerosol)1. Tale episodio rappresenta un indicatore delle limitate capacità riflessive e critiche del signor d evidenzia una scarsa propensione a preoccuparsi Pt_1
dei bisogni del figlio e ad accettare e valorizzare gli interventi attivati in sua protezione.
Va inoltre rilevato che la condizione di fragilità personale e genitoriale del padre è stata accertata nell'ambito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale per i Minorenni.
Il Sig. i è presentato con una sufficiente cura della persona e una mimica mobile, Pt_1
ma nel corso del colloquio ha mostrato “una insufficiente capacità nel mantenimento dell'attenzione e della concentrazione”, nonché “una insufficiente capacità di comprendere la situazione”. Invero, ha mostrato un atteggiamento di diniego della malattia mentale della moglie nonché una tendenza alla superficializzazione. Le capacità intellettive sono apparse limitate, con formulazione del pensiero rigida e argomentazioni difensive, prive di una progettualità concreta (“…vive sulla provvisorietà, perché ha un lavoro precario, ha una percezione di adeguatezza della moglie, che presenta un quadro psichiatrico grave sul piano strettamente psichiatrico e gravoso sul piano psicosociale;
vi è da parte di ambedue un riferire ad eventi esterni come causa di allontanamento del bambino”).
Ancora più in dettaglio, la Corte osserva che nel corso delle operazioni peritali è stato somministrato al padre il Test proiettivo di . Durante la somministrazione è emersa Per_7
difficoltà ad adeguarsi alle richieste del compito, per via di una modalità molto rigida di soffermarsi su alcuni dettagli e particolari delle macchie. Il signor a mostrato un Pt_1
comportamento teso a soffermarsi sui dettagli minimi, a scapito di una visione più globale di tutta l'informazione presente. L'analisi qualitativa del test svolta, in assenza di possibilità di condurre quella quantitativa proprio per le difficoltà ad adeguarsi al compito, ha portato la relazione di CTU ad identificare la presenza di contenuti di pensiero immaturi con nessi logici non sempre preservati. In sintesi, è emersa una fragilità personologica legata a inibizione cognitiva, a superficialità di giudizio, ad attaccamento precario alla vita sociale e alla limitata lettura della problematicità. Tale fragilità non può rassicurare circa la capacità di leggere la situazione problematica in cui il sig. ovrebbe esercitare la genitorialità, considerate Pt_1
la situazione psichica materna (già sopra descritta) e le fragilità sociali paterne.
Con specifico riguardo alla prospettazione dell'appellante di disporre l'adozione mite, osserva la Corte che anche tale ipotesi, pur a seguito di pronuncia di adottabilità, non è percorribile.
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione di adottabilità è una misura estrema, che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità di assistenza morale e materiale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'articolo 8 della legge 183/84, che devono essere dimostrati in concreto. Occorre, quindi, un accertamento in concreto e nell'attualità dei suoi presupposti, al fine di stabilire se il miglior interesse del minore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove, valutando la possibilità di procedere ad un'adozione mite e, comunque, verificando le condizioni per mantenere, sempre
26 nell'interesse del minore, incontri tra il medesimo e detti familiari, pur a seguito della dichiarazione di adottabilità (cfr. Cass. civile sez. I, 07/09/2025, n. 24728).
Orbene, nella fattispecie, la relazione di CTU ha così concluso: “la fragilità personologica del sig. i ravvede nella inibizione cognitiva, che si evidenzia nel test, una superficialità di giudizio nel Pt_1
suo “avere” un adattamento precario alla vita, una limitata lettura della problematicità pongono dubbi significativi sulla possibilità di attivare una adeguata tutela del piccolo , evidenziando in tal modo Per_2
la impossibilità di attivazioni di funzioni genitoriali adeguate”. La relazione di CTU ha escluso
l'esistenza di potenzialità evolutive nel padre (ed anche nella madre) tali da consentire un recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore. la C.T.U. lo ha descritto come un bambino “… che presenta una lieve
Immaturità psichica con anche la presenza di una possibile familiarità alla epilessia ( è affetta da Pt_4
Epilessia parziale benigna occipitale). È un bambino lento nei movimenti, difficile aiutarlo nell'acquisizione di spazio e tempo per la presenza di una madre avvolgente, che non favorisce
l'autonomia. Il linguaggio è poco espressivo, non si colgono vocalizzi nelle due osservazioni, vi è una tendenza al puntamento, che sostituisce il linguaggio. Mantiene la posizione seduta e con fatica si pone in piedi. Non appare in grado di esplorare con autonomia lo spazio, non si colgono difficoltà nella separazione dal genitore prevalente, non lo cerca e non riscontra l'assenza dell'oggetto d'amore (Disturbo dell'attaccamento). Egli presenta una Immaturità Psicoaffettiva sec. DSM 5. Il tipo di attaccamento che si rileva al momento è di Tipo Insicuro/evitante. Egli si mostra indifferente alla separazione dalla figura di attaccamento … Questo pattern di attaccamento è chiamato evitante, per la sua marcata caratteristica comportamentale, che è appunto l'evitamento della figura di attaccamento da parte del bambino al momento della riunione. I bambini evitanti rivolgono cioè la loro attenzione all'ambiente, in quanto probabilmente non hanno sentito disponibilità psicologica sufficiente da parte della figura di attaccamento. La conoscenza con il padre è instabile e poco significativa, non vi è un riconoscimento e una maggiore cooperazione nel gioco rispetto alla madre non è indice di legame stabile” (cfr. relazione peritale pp. 74-75). La dott.ssa ha, quindi, rilevato la necessità di Persona_5
elaborare un progetto che permetta un sano sviluppo psicofisico del minore, ritenendo che l'interruzione del legame con i genitori non comporti un danno allo stesso per l'assenza di un legame di attaccamento con il padre ed anzi con entrambi i genitori (cfr. relazione peritale pp. 81-82).
27 In conclusione, nonostante il percorso di accompagnamento predisposto dai servizi, il padre non ha maturato una consapevolezza adeguata circa la complessità del ruolo genitoriale, che non può essere ridotto alla sola dimensione materiale o logistica (quale l'ottenimento di un impiego stabile o di una sistemazione abitativa), ma implica necessariamente un processo di elaborazione delle proprie fragilità personali e relazionali. Tali aspetti, ad oggi, non risultano essere stati affrontati in modo significativo, permanendo un atteggiamento difensivo e oppositivo (cfr. relazione pervenuta in data 16.09.2025). In tale contesto, si ritiene non sufficiente la documentazione prodotta in data 27.09.2025, attestante l'avvenuta assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato a partire dall'08.07.2025, non potendo tale elemento, da solo, compensare le criticità emerse, né costituire garanzia di idoneità genitoriale in assenza di una rielaborazione consapevole e strutturata delle problematiche relazionali e personologiche riscontrate. Proprio per questo favorire gli incontri padre-bambino rischierebbe di non permettere a di portare avanti una Per_2
crescita affettiva e relazionale adeguata all'età di sviluppo, come invece si auspica possa avvenire nel contesto della famiglia adottiva in base agli elementi raccolti nel primo periodo di inserimento.
C) Le altre figure familiari
Le figure familiari vicarianti non sono risultate idonee a costituire un supporto nel percorso di crescita del minore. I nonni materni hanno assunto atteggiamenti ostili, oppositivi e destabilizzanti rafforzando le condotte disfunzionali dei genitori, mentre lo zio paterno non ha mai mostrato un reale coinvolgimento e, come emerso anche dall'ultimo aggiornamento dei servizi sociali (relazione del 16.09.2025), non è stato possibile valutarne l'idoneità, posto che il signore non parla italiano. Tali elementi contribuiscono a rafforzare la valutazione di assenza di risorse familiari alternative e la necessità di un progetto esterno di tutela stabile e continuativo per il minore.
Conclusioni
28 Alla luce di quanto sopra espresso, ritiene la Corte che non sussistano motivi di sorta per discostarsi, in considerazione del superiore interesse del minore, dalle decisioni del giudice di prime cure.
Spese
Le spese di curatela (da liquidare separatamente) vanno poste a carico dell'appellante, che dovrà rivolgerne il pagamento a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U. n.
115/2002, essendo il minore ammesso al gratuito patrocinio in forza di delibera
9.10.2025.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
avverso la sentenza n. 301/2025 emessa in data 16.04.2025 dal Tribunale per i
Minorenni di Milano, con cui si è dichiarato lo stato di adottabilità del minore
[...]
, nato a Milano il [...], a [...] procedimento n. 2160/2023 R.G. Per_2
MIN. ADS, così provvede: respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pone a carico dell'appellante le spese del presente grado di giudizio in favore del curatore speciale del minore, avv. da liquidare con separato decreto. Persona_1
Si notifichi ai Servizi Sociali e alle persone indicate dall'art. 16 legge 184/1983.
Si comunichi al Procuratore Generale.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 30 settembre 2025
Il Consigliere est.
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Il Presidente
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29 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relazione della Comunità ospitante del 13.06.2024: “…Alle ore 9.00 la scrivente sollecita ad Parte_4 alzarsi e a scendere per fare colazione. risponde che non sta bene, ha la febbre e le fa male la pancia e non ha Per_3 intenzione di scendere per fare colazione. La scrivente le ricorda che il bambino però deve mangiare. Viene sollecitata più volte, la scrivente le dice di scendere per nutrire il bambino e di aprire le finestre della stanza perché è presente cattivo odore molto forte. Scende alle ore 9.50 per fare l' al bambino, che piange tutto il tempo seduto sul seggiolino. Pt_7 CP_1 rimane al telefono tutto il tempo mentre fa l' al bambino, che è posizionato sul seggiolino. La
[...] Pt_7 somministrazione è difficoltosa e prolungata in quanto il bambino continua a piangere. La scrivente le dice più volte di staccarsi dal telefono e prendere e tranquillizzare il bambino, prenderlo in braccio. Lei ribatte in malo modo e urlando
“Amore stai ascoltando? Registra tutti perché io li denuncio.
Nessuno mi può dire quello che devo fare con mio figlio, fatevi i c* * *i vostri e lasciatemi stare”. Il bambino continua a piangere, quando la somministrazione dell' è conclusa sale in camera, apre le finestre e rimane al telefono Pt_7 Per_3 fino alle ore 11.15 con il marito, il marito le da ragione e le dice "manda tutti af*****o e vattene via"”.
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