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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/08/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4310/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 05/08/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 4310/2024 R.G.L. tra Parte_1
Controparte_1 All'udienza del 05/08/2025, alle ore 11,00, innanzi al dr. Alessandro
D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: il ricorrente e l'avv. Mario Pio Contessa;
Parte_1 per la parte resistente l'avv. Ada Petrone che dichiara di Controparte_1 essere collegata per delega orale dell'avv. Saverio Schiavone.
Per il prescritto tirocinio sono collegate le dottoresse e Persona_1 Per_2
nominate M.O.T. con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024.
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
In via preliminare rispetto alla discussione, il giudice propone, a soli fini conciliativi, la dazione da ad la Controparte_1 Parte_1 somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), con rinuncia alla domanda e al ricorso e correlativa accettazione della società resistente.
Interrogato liberamente dal giudice, dichiara: <Ritengo di Parte_1 non potere accettare la proposta conciliativa, a me piace il lavoro che svolgevo e vorrei tornare a farlo>>.
Letto e confermato ai sensi dell'art. 207, comma 2, c.p.c..
L'avv. Ada Petrone per dopo avere conferito con la Controparte_1 propria assistita, dichiara la disponibilità della resistente a conciliare e offre, in via migliorativa rispetto alla proposta del giudice, la somma lorda di euro
2.000,00 (duemila/00) oltre concorso spese legali di euro 1.000,00 (mille/00), più accessori di legge sul concorso al compenso professionale in favore del procuratore della controparte. L'avv. Mario Pio Contessa si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto, contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione, già citata in atti, in tema di procedimento disciplinare e di richiesta di audizione del lavoratore. Conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Ada Petrone espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso avversario come da memoria stessa.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo di sentenza e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 05/08/2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 4310/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 5 agosto 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv. Mario Pio Contessa) ricorrente Parte_1
e
(avv. Saverio Schiavone) resistente Controparte_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 controparte nel presente giudizio, liquidate in euro 2.750,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 5 agosto 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Verbale dell'udienza del 05/08/2025 ex art. 127-bis c.p.c. della causa iscritta al n. 4310/2024 R.G.L. tra Parte_1
Controparte_1 All'udienza del 05/08/2025, alle ore 11,00, innanzi al dr. Alessandro
D'Ancona, sono collegati tramite applicativo Microsoft Teams: il ricorrente e l'avv. Mario Pio Contessa;
Parte_1 per la parte resistente l'avv. Ada Petrone che dichiara di Controparte_1 essere collegata per delega orale dell'avv. Saverio Schiavone.
Per il prescritto tirocinio sono collegate le dottoresse e Persona_1 Per_2
nominate M.O.T. con decreto ministeriale del 22 ottobre 2024.
[...]
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti collegate. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori presenti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
In via preliminare rispetto alla discussione, il giudice propone, a soli fini conciliativi, la dazione da ad la Controparte_1 Parte_1 somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), con rinuncia alla domanda e al ricorso e correlativa accettazione della società resistente.
Interrogato liberamente dal giudice, dichiara: <Ritengo di Parte_1 non potere accettare la proposta conciliativa, a me piace il lavoro che svolgevo e vorrei tornare a farlo>>.
Letto e confermato ai sensi dell'art. 207, comma 2, c.p.c..
L'avv. Ada Petrone per dopo avere conferito con la Controparte_1 propria assistita, dichiara la disponibilità della resistente a conciliare e offre, in via migliorativa rispetto alla proposta del giudice, la somma lorda di euro
2.000,00 (duemila/00) oltre concorso spese legali di euro 1.000,00 (mille/00), più accessori di legge sul concorso al compenso professionale in favore del procuratore della controparte. L'avv. Mario Pio Contessa si riporta al contenuto del ricorso, ne illustra il contenuto, contesta la linea difensiva esposta dalla controparte nella memoria difensiva di costituzione. Richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione, già citata in atti, in tema di procedimento disciplinare e di richiesta di audizione del lavoratore. Conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi d'ufficio.
L'avv. Ada Petrone espone il contenuto della memoria difensiva di costituzione e conclude chiedendo il rigetto del ricorso avversario come da memoria stessa.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi d'ufficio.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice, data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per deliberare e, all'esito, decide la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo di sentenza e riservando in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 05/08/2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
2 N.° 4310/2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 5 agosto 2025 ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
(avv. Mario Pio Contessa) ricorrente Parte_1
e
(avv. Saverio Schiavone) resistente Controparte_1
e ha pubblicato la sentenza medesima mediante lettura del seguente dispositivo:
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta le domande attoree.
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte_1 controparte nel presente giudizio, liquidate in euro 2.750,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessorî di legge.
Letto l'art. 429, comma 1, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 5 agosto 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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