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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/06/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 421 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
, in Parte_1 persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata in via Dante n. 23, Cagliari
RICORRENTE contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._1
Giuseppe Rassu, elettivamente domiciliato in Corso Umberto I n. 103, Olbia
CONVENUTO
Letti gli atti, osserva:
- Con ricorso depositato il 9.7.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 573/2023 del Giudice di Pace di depositata in data 10.01.2024, con cui è stata Pt_1
annullata l'ordinanza n. 1898/2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 186 comma 9, cds, in virtù di un presunto rapporto di specialità con l'art. 223
cds; che la sospensione è stata disposta in applicazione dell'art. 223 c.d.s., che è atto dovuto di natura pagina 1 di 6 cautelare strumentale all'applicazione della sanzione accessoria;
che il rapporto tra l'art. 223 cds e l'art. 186 comma 9, cds, è di integrazione e non di specialità; che la sospensione prevista dal comma 9, a cui
è collegata la revisione sanitaria, ha finalità distinte rispetto alla sospensione provvisoria applicata dal
Prefetto in tutte le ipotesi nelle quali è prevista la sanzione accessoria;
che la visita medica è finalizzata alla verifica della persistenza in capo all'autore della violazione, dei requisiti psico-fisici di idoneità
alla guida (art. 128 cds); che la sospensione provvisoria di disposta ai sensi dell'art. 223, cds,
costituisce atto autonomo rispetto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del titolare della patente di guida e prescinde dall'esito di tale accertamento;
che la revisione sanitaria è un ulteriore onere che grava sul trasgressore, ma il cui assolvimento non comporta alcun effetto sul provvedimento di sospensione della patente in applicazione dell'art. 223 cds;
che nel caso di specie il ricorrente non ha scontato nemmeno 2 dei 6 mesi di sospensione della patente e non sono venute meno, pertanto, le esigenze cautelari;
che il giudice di pace ha errato sulla determinazione del periodo di sospensione di sei mesi;
che la misura della sospensione cautelare corrisponde esattamente a quella che può essere irrogata dal giudice penale all'esito dell'accertamento del fatto tipico di reato qualora, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 del C.d.S., la pena detentiva e pecuniaria vengano sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità; che in tali ipotesi in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale dichiara estinto il reato e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente, ossia un anno, oltre alla revoca della confisca del veicolo sequestrato;
che il minimo della cornice edittale di cui alla lettera c) è dato dalla sospensione per un anno, per cui,
considerato l'aumento per aver causato un incidente stradale, il giudice penale potrà disporre la sanzione della sospensione della patente per il periodo di sei mesi, ossia il periodo disposto ai sensi dell'art. 223 C.d.S. dall'ordinanza impugnata, con lo scomputo dell'eventuale presofferto;
che il pagina 2 di 6 trasgressore non potrà mai scontare un periodo di sospensione cautelare della patente superiore a quello che potrà essere inflitto a titolo di sanzione accessoria.
- Con comparsa depositata il 4.11.2024 si è costituito in giudizio che ha chiesto il CP_1
rigetto dell'appello.
- L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, in data 4.6.2023 la Polizia Stradale di ha contestato a la violazione dell'art. 186, comma 2 lett. c, cds, in quanto il Pt_1 CP_1
conducente ha riportato, a mezzo di apparecchiatura etilometro, un tasso alcolemico pari a gr/l 1,67 alla prima prova e pari a gr/l 1,90 alla seconda prova. Tramite provvedimento del 6.7.2023, la Prefettura di preso atto del rapporto della Polizia Stradale, rilevato che ricorrono le condizioni previste Pt_1
dall'art. 223, comma 1 cds, ha disposto la sospensione della patente di guida intestata a CP_1
per sei mesi con decorrenza dal ritiro e comunque fino al superamento con esito favorevole dell'accertamento medico di cui all'art. 119, comma 4, cds.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha disposto l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione della patente in ragione dell'esito positivo della visita medica disposta dalla Commissione medica provinciale di Sassari, stante la cessazione delle esigenze cautelari.
Secondo ciò che dispone l'art. 223 cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria pagina 3 di 6 della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Nel caso di specie, la violazione contestata al sig. riconducibile all'art. 186, comma 2° lett. CP_1
C – essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a gr/l 1,67 alla prima prova e a gr/l 1,90 alla seconda prova – rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma 1. Secondo ciò che dispone l'art. 186, cds, nella formulazione vigente all'epoca dell'illecito, chiunque guida in stato di ebbrezza è
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
L'art. 223 dispone che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Non può ritenersi che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 sia condizionata all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, commi 8 e 9: “8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
pagina 4 di 6 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico,
impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass.,
15/12/2016, n. 25870; Cass., n. 2425/2025). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme” (v.
Cass., n. 18342/2017): di conseguenza, non vi è alcun ostacolo per la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 223, 1° comma anche nel caso in cui sia ravvisabile il reato di cui all'art. 186, 2°comma lett. c), trattandosi di previsione di evidente portata generale, relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. “Deve
quindi affermarsi il principio in virtù del quale (…) l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, cds, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida” (Cass., n. 3245/2024).
pagina 5 di 6 Di conseguenza, non può ritenersi che nel caso di specie possa trovare applicazione solo l'ipotesi della sospensione della patente fino all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, comma 9, cds.;
né pertanto, che sia venuta meno l'esigenza del provvedimento di sospensione per effetto dell'esito positivo della visita medica presso la Commissione medica provinciale.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1
accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
- Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
12/2024 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 CP_1
avverso l'ordinanza n. 1898/2023 del 6.7.2023;
- condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in €
1.700,00 per compensi, € 804,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 10 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 421 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
, in Parte_1 persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, elettivamente domiciliata in via Dante n. 23, Cagliari
RICORRENTE contro
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni CP_1 C.F._1
Giuseppe Rassu, elettivamente domiciliato in Corso Umberto I n. 103, Olbia
CONVENUTO
Letti gli atti, osserva:
- Con ricorso depositato il 9.7.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 573/2023 del Giudice di Pace di depositata in data 10.01.2024, con cui è stata Pt_1
annullata l'ordinanza n. 1898/2023, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere che avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 186 comma 9, cds, in virtù di un presunto rapporto di specialità con l'art. 223
cds; che la sospensione è stata disposta in applicazione dell'art. 223 c.d.s., che è atto dovuto di natura pagina 1 di 6 cautelare strumentale all'applicazione della sanzione accessoria;
che il rapporto tra l'art. 223 cds e l'art. 186 comma 9, cds, è di integrazione e non di specialità; che la sospensione prevista dal comma 9, a cui
è collegata la revisione sanitaria, ha finalità distinte rispetto alla sospensione provvisoria applicata dal
Prefetto in tutte le ipotesi nelle quali è prevista la sanzione accessoria;
che la visita medica è finalizzata alla verifica della persistenza in capo all'autore della violazione, dei requisiti psico-fisici di idoneità
alla guida (art. 128 cds); che la sospensione provvisoria di disposta ai sensi dell'art. 223, cds,
costituisce atto autonomo rispetto all'accertamento dell'idoneità psico-fisica del titolare della patente di guida e prescinde dall'esito di tale accertamento;
che la revisione sanitaria è un ulteriore onere che grava sul trasgressore, ma il cui assolvimento non comporta alcun effetto sul provvedimento di sospensione della patente in applicazione dell'art. 223 cds;
che nel caso di specie il ricorrente non ha scontato nemmeno 2 dei 6 mesi di sospensione della patente e non sono venute meno, pertanto, le esigenze cautelari;
che il giudice di pace ha errato sulla determinazione del periodo di sospensione di sei mesi;
che la misura della sospensione cautelare corrisponde esattamente a quella che può essere irrogata dal giudice penale all'esito dell'accertamento del fatto tipico di reato qualora, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 186 del C.d.S., la pena detentiva e pecuniaria vengano sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità; che in tali ipotesi in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice penale dichiara estinto il reato e dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente, ossia un anno, oltre alla revoca della confisca del veicolo sequestrato;
che il minimo della cornice edittale di cui alla lettera c) è dato dalla sospensione per un anno, per cui,
considerato l'aumento per aver causato un incidente stradale, il giudice penale potrà disporre la sanzione della sospensione della patente per il periodo di sei mesi, ossia il periodo disposto ai sensi dell'art. 223 C.d.S. dall'ordinanza impugnata, con lo scomputo dell'eventuale presofferto;
che il pagina 2 di 6 trasgressore non potrà mai scontare un periodo di sospensione cautelare della patente superiore a quello che potrà essere inflitto a titolo di sanzione accessoria.
- Con comparsa depositata il 4.11.2024 si è costituito in giudizio che ha chiesto il CP_1
rigetto dell'appello.
- L'appello avanzato dalla è fondato e va accolto. Parte_1
Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta, in data 4.6.2023 la Polizia Stradale di ha contestato a la violazione dell'art. 186, comma 2 lett. c, cds, in quanto il Pt_1 CP_1
conducente ha riportato, a mezzo di apparecchiatura etilometro, un tasso alcolemico pari a gr/l 1,67 alla prima prova e pari a gr/l 1,90 alla seconda prova. Tramite provvedimento del 6.7.2023, la Prefettura di preso atto del rapporto della Polizia Stradale, rilevato che ricorrono le condizioni previste Pt_1
dall'art. 223, comma 1 cds, ha disposto la sospensione della patente di guida intestata a CP_1
per sei mesi con decorrenza dal ritiro e comunque fino al superamento con esito favorevole dell'accertamento medico di cui all'art. 119, comma 4, cds.
Come emerge dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha disposto l'annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la sospensione della patente in ragione dell'esito positivo della visita medica disposta dalla Commissione medica provinciale di Sassari, stante la cessazione delle esigenze cautelari.
Secondo ciò che dispone l'art. 223 cds, “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto,
entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria pagina 3 di 6 della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.
Nel caso di specie, la violazione contestata al sig. riconducibile all'art. 186, comma 2° lett. CP_1
C – essendo stato riscontrato un tasso alcolemico pari a gr/l 1,67 alla prima prova e a gr/l 1,90 alla seconda prova – rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 223, comma 1. Secondo ciò che dispone l'art. 186, cds, nella formulazione vigente all'epoca dell'illecito, chiunque guida in stato di ebbrezza è
punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e l'arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
L'art. 223 dispone che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.
Non può ritenersi che la sospensione della patente prevista dall'art. 223 sia condizionata all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, commi 8 e 9: “8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può
disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
pagina 4 di 6 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “la ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'art. 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'art. 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico,
impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass.,
15/12/2016, n. 25870; Cass., n. 2425/2025). Non v'è dunque rapporto di specialità tra le norme” (v.
Cass., n. 18342/2017): di conseguenza, non vi è alcun ostacolo per la piena applicazione della disposizione di cui all'art. 223, 1° comma anche nel caso in cui sia ravvisabile il reato di cui all'art. 186, 2°comma lett. c), trattandosi di previsione di evidente portata generale, relativa a tutte le ipotesi di reato che prevedano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. “Deve
quindi affermarsi il principio in virtù del quale (…) l'imposizione della visita medica non è prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, cds, che prevede l'adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida” (Cass., n. 3245/2024).
pagina 5 di 6 Di conseguenza, non può ritenersi che nel caso di specie possa trovare applicazione solo l'ipotesi della sospensione della patente fino all'esito della visita medica prevista dall'art. 186, comma 9, cds.;
né pertanto, che sia venuta meno l'esigenza del provvedimento di sospensione per effetto dell'esito positivo della visita medica presso la Commissione medica provinciale.
Alla luce di tali considerazioni, l'appello avanzato dalla va accolto. Per l'effetto, va Parte_1
accolta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione.
- Il regolamento delle spese di lite inerenti il presente giudizio segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento dell'appello avanzato dalla , in riforma della sentenza n. Parte_1
12/2024 emessa dal Giudice di Pace di respinge l'opposizione avanzata da Pt_1 CP_1
avverso l'ordinanza n. 1898/2023 del 6.7.2023;
- condanna la parte appellata a corrispondere alla parte appellante le spese di lite che liquida in €
1.700,00 per compensi, € 804,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Nuoro, il 10 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
pagina 6 di 6