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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5334 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 3/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 6773/2022 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Caracciolo 13, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luca Cedrola, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trezza, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. proponeva opposizione al precetto notificato in data Parte_1
1/3/2022 ad istanza della nella qualità di Controparte_1 procuratrice della società per il pagamento della somma di euro Controparte_2
150.795,72 (oltre interessi ulteriori e spese di precetto) in forza di contratto di mutuo fondiario del 21/6/2006 originariamente stipulato con la medesima
[...]
Controparte_1
Al riguardo, l'opponente contestava il diritto della società precettante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo in questione e, in particolare, deduceva: in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in ragione della mancata prova dell'inclusione del credito nascente dal contratto di mutuo tra quelli oggetto del contratto di cessione intercorso tra la Controparte_1
e la società (doglianza integrante un primo motivo di
[...] Controparte_2 opposizione);
in secondo luogo, l'inidoneità del contratto a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in ragione della mancata traditio della somma dall'istituto di credito mutuante alla parte mutuataria a fronte dell'immediata costituzione della stessa in pegno irregolare e la conseguente mancata costituzione di un titolo di disponibilità giuridica (doglianza integrante un secondo motivo di opposizione);
in terzo luogo, la violazione dell'art. 117 del Testo Unico Bancario in punto di trasparenza delle condizioni economiche e l'indeterminatezza/indeterminabilità delle somme precettate sotto il profilo sia della mancata indicazione dei costi del credito
(in particolare, per l'istruttoria) sia dell'illegittimità della pattuizione degli interessi vuoi per la genericità della relativa clausola che del superamento del tasso soglia anti-usura (doglianza integrante un terzo motivo di opposizione).
Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, l'opponente domandava, anzitutto, dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti;
inoltre, domandava dichiararsi il contratto di mutuo fondiario improduttivo di interessi e, per l'effetto, accertare di essere tenuto alla restituzione in favore della controparte della sola quota capitale del finanziamento (secondo la periodicità ivi convenuta) nonché di riconoscere il proprio diritto a ripetere le somme versate a titolo di interessi ed altri costi.
Con comparsa depositata in data 28/12/2022 si costituiva la convenuta
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, evidenziando, sul punto, come la citazione in giudizio avesse riguardato la società in proprio e non già nella qualità di procuratrice speciale della a questo proposito, precisava come – con contratto del Controparte_2
14/4/2008 – la avesse ceduto in blocco alla Controparte_1 [...] un pacchetto di crediti aventi una serie di caratteristiche, tra i quali Controparte_2 quello nascente, per l'appunto, dal contratto di mutuo intercorso con Pt_1
aggiungeva che – in virtù di atti pubblici del 24/4/2008 e del 9/6/2010 –
[...] la società cessionaria avesse nominato la quale Controparte_1 rappresentante per lo svolgimento dell'attività di amministrazione e incasso di crediti e per il compimento di tutte le attività e atti inerenti e connessi a procedimenti esecutivi e/o concorsuali, giudizi di opposizione e di cognizione ritenuti necessari e/o utili alla gestione dei crediti ceduti. Nel merito, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione dell'infondatezza delle doglianze complessivamente sollevate;
in via subordinata domandava dichiararsi prescritto il diritto di ripetizione delle somme pagate dal debitore prima del giorno 11/3/2012.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere rigettata in limine litis
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'odierna parte opposta.
Se è vero infatti che la citazione in giudizio è rivolta in maniera generica alla società senza menzione del rapporto di Controparte_1 rappresentanza con la è altrettanto vero che il collegamento Controparte_2 con tale posizione può comunque ricavarsi dal tenore complessivo dell'atto introduttivo e, in particolar modo, dall'evocazione del soggetto in relazione al precetto nel quale ha avuto luogo la contemplatio domini.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto concerne la doglianza sopra indicata come primo motivo di opposizione, non appare fuor luogo premettere in punto di diritto come – contrariamente a quanto adombrato dall'odierna parte opponente – il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità giammai abbia affermato il principio per cui la prova della legittimazione ad agire nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. postuli necessariamente la produzione di copia del contratto di cessione, né che sia sempre inidonea all'uopo la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Piuttosto, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884;
Cass. 26 giugno 2019, n. 17110).
In tale prospettiva, cioè, la Suprema Corte ha ritenuto che l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca un elemento che – laddove contenente l'indicazione dei criteri identificativi delle categorie dei rapporti ceduti in blocco – può essere pienamente utilizzato sul piano probatorio ai fini della prova della legittimazione ad agire. In tal modo, quindi, i giudici di legittimità hanno postulato che il problema della legittimazione attenga al piano delle evidenze documentali da fornirsi, profilo in relazione al quale può assumere per l'appunto rilievo anche l'avviso di cessione depositato dal cessionario.
A questo proposito, anzi, la Suprema Corte ha chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. 13 giugno 2019,
n. 15884, in motivazione).
L'orientamento è stato peraltro ripreso anche dalla giurisprudenza successiva
(Cass. 22 aprile 2024, n. 10860; Cass. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277) e non appare in contrasto con quello inaugurato da Cass. 22 giugno
2023, n. 17944 (a sua volta seguita da numerose pronunce in tema di legittimazione all'impugnazione del cessionario: cfr., sul punto, ad esempio, Cass. 22 aprile 2024,
n. 10786 e Cass. 29 febbraio 2024, n. 5478), atteso che la pronuncia in questione – nel distinguere a seconda che sia contestata o meno l'esistenza stessa della cessione
– lascia impregiudicata l'applicazione dell'orientamento sopra richiamato ogniqualvolta venga in gioco unicamente la questione dell'individuazione dell'oggetto della cessione: nelle parole dei giudici di legittimità, infatti, “in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 22 giugno 2023,
n. 17944, in motivazione).
Anzi, in tale eventualità la sopra citata Cass. 22 giugno 2023, n. 17944 espressamente evidenzia come la prova possa essere fornita con ogni mezzo ed anche in via indiziaria: si afferma infatti che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario”.
Così chiarito il quadro normativo di riferimento, osserva questo giudice come, nel caso di specie, l'opponente non abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione, bensì unicamente la riconducibilità del credito di cui al titolo azionato con il precetto al novero di quelli oggetto di cessione.
Sotto questo profilo, in particolare, non può darsi rilievo alle considerazioni svolte per la prima volta nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c.: si tratta di allegazioni intervenute una volta decorso il limite preclusivo alle stesse e nel corpo di atti la cui funzione è unicamente di illustrazione degli argomenti a fronte di un thema decidendum oramai definito.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono può ritenersi essere stata fornita la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro di quelli oggetto di cessione.
In via assorbente e determinante, infatti, l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17/4/2008 depositato dall'odierna parte opposta (documento pienamente utilizzabile quanto all'individuazione dei criteri identificativi della cessione per le ragioni sopra ampiamente rappresentate) consente di ritenere che il contratto di mutuo fondiario del 21/6/2006 rientri tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Per quanto qui specificamente interessa il credito per cui è causa va ricondotto alla previsione per cui sono compresi nella cessione “tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo Contr (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") stipulati da con i propri clienti che al 12 aprile 2008 (incluso) rispondevano ai seguenti criteri:
1. mutui denominati in euro;
2. mutui che siano "in bonis", in quanto non presentano alcuna rata impagata, in relazione ai quali non sia stata comunicata al debitore la classificazione ad "Incaglio" o in "Sofferenza", ne' "in corso di ristrutturazione" e che non sono stati in precedenza classificati come "ristrutturati" in base alle Istruzioni di vigilanza e alle altre norme regolamentari emanate da Banca d'Italia;
3. mutui che alla data di relativa erogazione risultavano garantiti da ipoteca di primo grado;
4. mutui fondiari residenziali garantiti da ipoteca sulla prima casa di proprieta' del debitore;
… 21. mutui la cui relativa ipoteca si sia consolidata secondo i termini di Contr legge;
… 26. mutui che siano stati erogati da .
Peraltro, l'odierno opponente non ha contestato il contenuto concreto dell'avviso di cessione, né l'elencazione in esso contenuta dei criteri identificativi dell'oggetto della cessione, né ancora ha allegato e provato – nei limiti delle preclusioni determinatesi – quali dei complessivi criteri indicati nell'avviso di cessione non sarebbero stati rispettati.
§ 4. Nemmeno merita condivisione la doglianza sopra indicata come secondo motivo di opposizione.
Sul punto, infatti, è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo il quale “al fine di stabilire se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 17194 del 2015).
Tale verifica appare piuttosto agevole nel caso di specie: dal corpo del contratto
(art.2) emerge che l'importo è stato erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione e che i mutuatari hanno espressamente riconosciuto di ricevere l'intero importo del mutuo dandone quietanza.
Né depone in senso contrario la circostanza che la somma mutuata sia stata contestualmente costituita in pegno a favore dello stesso mutuante.
A ben vedere, la stessa possibilità giuridica di consegnare la cosa data in pegno non solo non esclude ma, anzi, presuppone che il costituente sia entrato nella disponibilità delle somme.
A ciò si aggiunga come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 – abbiano definitivamente chiarito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
§ 5. In ultimo, risulta infondata anche la doglianza sopra indicata come terzo motivo di opposizione. In proposito, quanto all'asserita violazione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni economiche del mutuo stante l'omissione nel contratto della quantificazione puntuale delle commissioni di istruttoria, l'assunto appare manifestamente infondato.
Invero, l'odierna parte opposta ha depositato documenti da cui emerge sia l'importo del compenso di istruttoria (cfr. allegato B) sia il costo di assicurazione (cfr. documento di sintesi) e l'estratto sulla debitoria (cfr., sul punto, documento allegato alla memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Analogamente per quanto attiene alla lamentata indeterminatezza degli interessi: non sono stati allegate specifiche opacità nella definizione contrattuale della fecondità dell'importo mutuato, palesandosi, anzi, l'assoluta genericità e a-specificità delle contestazioni in quanto enucleate in termini meramente esemplificativi.
Nel contempo, alcuna usurarietà del tasso di interesse appare discendere dalla previsione in contratto della commissione di estinzione anticipata, trattandosi di voce non compresa tra quelle computabili nel calcolo del T.E.G.
Invero, la commissione di estinzione anticipata svolge la medesima funzione di una clausola penale di recesso (venendo essa sostanzialmente pattuita nell'interesse del mutuante per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che lo stesso aveva previsto di ricevere dalla stipula del negozio per l'ipotesi in cui il mutuatario dovesse decidere di liberarsi dall'impegno estinguendo il rapporto di durata con la restituzione anticipata del capitale prestato) e come tale non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi (cfr., in tal senso, Cass. 7 marzo 2022, n.
7352).
§ 6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014
(aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) con riduzione della voce per la fase di trattazione/istruttoria (per la minore attività difensiva posta in essere collegata al mancato svolgimento di attività istruttoria ed al mero deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 28/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giovanna
Incarnato, giudice onorario di pace in tirocinio, sulla scorta delle direttive ed indicazioni fornite alla stessa dallo scrivente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 3/12/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 6773/2022 R.G.; causa pendente tra:
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Caracciolo 13, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Luca Cedrola, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Lungomare Trieste n. 84, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Trezza, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. proponeva opposizione al precetto notificato in data Parte_1
1/3/2022 ad istanza della nella qualità di Controparte_1 procuratrice della società per il pagamento della somma di euro Controparte_2
150.795,72 (oltre interessi ulteriori e spese di precetto) in forza di contratto di mutuo fondiario del 21/6/2006 originariamente stipulato con la medesima
[...]
Controparte_1
Al riguardo, l'opponente contestava il diritto della società precettante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo in questione e, in particolare, deduceva: in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in ragione della mancata prova dell'inclusione del credito nascente dal contratto di mutuo tra quelli oggetto del contratto di cessione intercorso tra la Controparte_1
e la società (doglianza integrante un primo motivo di
[...] Controparte_2 opposizione);
in secondo luogo, l'inidoneità del contratto a valere quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in ragione della mancata traditio della somma dall'istituto di credito mutuante alla parte mutuataria a fronte dell'immediata costituzione della stessa in pegno irregolare e la conseguente mancata costituzione di un titolo di disponibilità giuridica (doglianza integrante un secondo motivo di opposizione);
in terzo luogo, la violazione dell'art. 117 del Testo Unico Bancario in punto di trasparenza delle condizioni economiche e l'indeterminatezza/indeterminabilità delle somme precettate sotto il profilo sia della mancata indicazione dei costi del credito
(in particolare, per l'istruttoria) sia dell'illegittimità della pattuizione degli interessi vuoi per la genericità della relativa clausola che del superamento del tasso soglia anti-usura (doglianza integrante un terzo motivo di opposizione).
Sulla scorta di tali deduzioni, quindi, l'opponente domandava, anzitutto, dichiararsi l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti;
inoltre, domandava dichiararsi il contratto di mutuo fondiario improduttivo di interessi e, per l'effetto, accertare di essere tenuto alla restituzione in favore della controparte della sola quota capitale del finanziamento (secondo la periodicità ivi convenuta) nonché di riconoscere il proprio diritto a ripetere le somme versate a titolo di interessi ed altri costi.
Con comparsa depositata in data 28/12/2022 si costituiva la convenuta
[...]
la quale, in via preliminare, eccepiva la propria carenza Controparte_1 di legittimazione passiva, evidenziando, sul punto, come la citazione in giudizio avesse riguardato la società in proprio e non già nella qualità di procuratrice speciale della a questo proposito, precisava come – con contratto del Controparte_2
14/4/2008 – la avesse ceduto in blocco alla Controparte_1 [...] un pacchetto di crediti aventi una serie di caratteristiche, tra i quali Controparte_2 quello nascente, per l'appunto, dal contratto di mutuo intercorso con Pt_1
aggiungeva che – in virtù di atti pubblici del 24/4/2008 e del 9/6/2010 –
[...] la società cessionaria avesse nominato la quale Controparte_1 rappresentante per lo svolgimento dell'attività di amministrazione e incasso di crediti e per il compimento di tutte le attività e atti inerenti e connessi a procedimenti esecutivi e/o concorsuali, giudizi di opposizione e di cognizione ritenuti necessari e/o utili alla gestione dei crediti ceduti. Nel merito, l'opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione in ragione dell'infondatezza delle doglianze complessivamente sollevate;
in via subordinata domandava dichiararsi prescritto il diritto di ripetizione delle somme pagate dal debitore prima del giorno 11/3/2012.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere rigettata in limine litis
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'odierna parte opposta.
Se è vero infatti che la citazione in giudizio è rivolta in maniera generica alla società senza menzione del rapporto di Controparte_1 rappresentanza con la è altrettanto vero che il collegamento Controparte_2 con tale posizione può comunque ricavarsi dal tenore complessivo dell'atto introduttivo e, in particolar modo, dall'evocazione del soggetto in relazione al precetto nel quale ha avuto luogo la contemplatio domini.
§ 3. Nel merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto concerne la doglianza sopra indicata come primo motivo di opposizione, non appare fuor luogo premettere in punto di diritto come – contrariamente a quanto adombrato dall'odierna parte opponente – il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità giammai abbia affermato il principio per cui la prova della legittimazione ad agire nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. postuli necessariamente la produzione di copia del contratto di cessione, né che sia sempre inidonea all'uopo la produzione dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale.
Piuttosto, la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884;
Cass. 26 giugno 2019, n. 17110).
In tale prospettiva, cioè, la Suprema Corte ha ritenuto che l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale costituisca un elemento che – laddove contenente l'indicazione dei criteri identificativi delle categorie dei rapporti ceduti in blocco – può essere pienamente utilizzato sul piano probatorio ai fini della prova della legittimazione ad agire. In tal modo, quindi, i giudici di legittimità hanno postulato che il problema della legittimazione attenga al piano delle evidenze documentali da fornirsi, profilo in relazione al quale può assumere per l'appunto rilievo anche l'avviso di cessione depositato dal cessionario.
A questo proposito, anzi, la Suprema Corte ha chiarito come l'eventualità che l'avviso rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzi di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione “per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze” (cfr. la sopra citata Cass. 13 giugno 2019,
n. 15884, in motivazione).
L'orientamento è stato peraltro ripreso anche dalla giurisprudenza successiva
(Cass. 22 aprile 2024, n. 10860; Cass. 20 luglio 2023, n. 21821; Cass. 10 febbraio
2023, n. 4277) e non appare in contrasto con quello inaugurato da Cass. 22 giugno
2023, n. 17944 (a sua volta seguita da numerose pronunce in tema di legittimazione all'impugnazione del cessionario: cfr., sul punto, ad esempio, Cass. 22 aprile 2024,
n. 10786 e Cass. 29 febbraio 2024, n. 5478), atteso che la pronuncia in questione – nel distinguere a seconda che sia contestata o meno l'esistenza stessa della cessione
– lascia impregiudicata l'applicazione dell'orientamento sopra richiamato ogniqualvolta venga in gioco unicamente la questione dell'individuazione dell'oggetto della cessione: nelle parole dei giudici di legittimità, infatti, “in tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso
e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario” (Cass. 22 giugno 2023,
n. 17944, in motivazione).
Anzi, in tale eventualità la sopra citata Cass. 22 giugno 2023, n. 17944 espressamente evidenzia come la prova possa essere fornita con ogni mezzo ed anche in via indiziaria: si afferma infatti che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario”.
Così chiarito il quadro normativo di riferimento, osserva questo giudice come, nel caso di specie, l'opponente non abbia contestato l'esistenza del contratto di cessione, bensì unicamente la riconducibilità del credito di cui al titolo azionato con il precetto al novero di quelli oggetto di cessione.
Sotto questo profilo, in particolare, non può darsi rilievo alle considerazioni svolte per la prima volta nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 190 c.p.c.: si tratta di allegazioni intervenute una volta decorso il limite preclusivo alle stesse e nel corpo di atti la cui funzione è unicamente di illustrazione degli argomenti a fronte di un thema decidendum oramai definito.
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono può ritenersi essere stata fornita la prova dell'inclusione del credito per cui è causa nel perimetro di quelli oggetto di cessione.
In via assorbente e determinante, infatti, l'avviso di cessione oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 17/4/2008 depositato dall'odierna parte opposta (documento pienamente utilizzabile quanto all'individuazione dei criteri identificativi della cessione per le ragioni sopra ampiamente rappresentate) consente di ritenere che il contratto di mutuo fondiario del 21/6/2006 rientri tra quelli oggetto della cessione in blocco.
Per quanto qui specificamente interessa il credito per cui è causa va ricondotto alla previsione per cui sono compresi nella cessione “tutti i crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da e/o in relazione a mutui fondiari residenziali in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo Contr (rispettivamente, i "Mutui" e i "Contratti di Mutuo") stipulati da con i propri clienti che al 12 aprile 2008 (incluso) rispondevano ai seguenti criteri:
1. mutui denominati in euro;
2. mutui che siano "in bonis", in quanto non presentano alcuna rata impagata, in relazione ai quali non sia stata comunicata al debitore la classificazione ad "Incaglio" o in "Sofferenza", ne' "in corso di ristrutturazione" e che non sono stati in precedenza classificati come "ristrutturati" in base alle Istruzioni di vigilanza e alle altre norme regolamentari emanate da Banca d'Italia;
3. mutui che alla data di relativa erogazione risultavano garantiti da ipoteca di primo grado;
4. mutui fondiari residenziali garantiti da ipoteca sulla prima casa di proprieta' del debitore;
… 21. mutui la cui relativa ipoteca si sia consolidata secondo i termini di Contr legge;
… 26. mutui che siano stati erogati da .
Peraltro, l'odierno opponente non ha contestato il contenuto concreto dell'avviso di cessione, né l'elencazione in esso contenuta dei criteri identificativi dell'oggetto della cessione, né ancora ha allegato e provato – nei limiti delle preclusioni determinatesi – quali dei complessivi criteri indicati nell'avviso di cessione non sarebbero stati rispettati.
§ 4. Nemmeno merita condivisione la doglianza sopra indicata come secondo motivo di opposizione.
Sul punto, infatti, è sufficiente richiamare il consolidato principio secondo il quale “al fine di stabilire se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso, integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (cfr., tra le tante, Cass.
n. 17194 del 2015).
Tale verifica appare piuttosto agevole nel caso di specie: dal corpo del contratto
(art.2) emerge che l'importo è stato erogato in unica soluzione contestualmente alla stipulazione e che i mutuatari hanno espressamente riconosciuto di ricevere l'intero importo del mutuo dandone quietanza.
Né depone in senso contrario la circostanza che la somma mutuata sia stata contestualmente costituita in pegno a favore dello stesso mutuante.
A ben vedere, la stessa possibilità giuridica di consegnare la cosa data in pegno non solo non esclude ma, anzi, presuppone che il costituente sia entrato nella disponibilità delle somme.
A ciò si aggiunga come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025 – abbiano definitivamente chiarito che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa
a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
§ 5. In ultimo, risulta infondata anche la doglianza sopra indicata come terzo motivo di opposizione. In proposito, quanto all'asserita violazione delle norme in materia di trasparenza delle condizioni economiche del mutuo stante l'omissione nel contratto della quantificazione puntuale delle commissioni di istruttoria, l'assunto appare manifestamente infondato.
Invero, l'odierna parte opposta ha depositato documenti da cui emerge sia l'importo del compenso di istruttoria (cfr. allegato B) sia il costo di assicurazione (cfr. documento di sintesi) e l'estratto sulla debitoria (cfr., sul punto, documento allegato alla memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Analogamente per quanto attiene alla lamentata indeterminatezza degli interessi: non sono stati allegate specifiche opacità nella definizione contrattuale della fecondità dell'importo mutuato, palesandosi, anzi, l'assoluta genericità e a-specificità delle contestazioni in quanto enucleate in termini meramente esemplificativi.
Nel contempo, alcuna usurarietà del tasso di interesse appare discendere dalla previsione in contratto della commissione di estinzione anticipata, trattandosi di voce non compresa tra quelle computabili nel calcolo del T.E.G.
Invero, la commissione di estinzione anticipata svolge la medesima funzione di una clausola penale di recesso (venendo essa sostanzialmente pattuita nell'interesse del mutuante per compensare il venir meno dei vantaggi finanziari che lo stesso aveva previsto di ricevere dalla stipula del negozio per l'ipotesi in cui il mutuatario dovesse decidere di liberarsi dall'impegno estinguendo il rapporto di durata con la restituzione anticipata del capitale prestato) e come tale non è computabile ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi (cfr., in tal senso, Cass. 7 marzo 2022, n.
7352).
§ 6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (scaglione da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014
(aggiornato al D.M. n. 147 del 2022) con riduzione della voce per la fase di trattazione/istruttoria (per la minore attività difensiva posta in essere collegata al mancato svolgimento di attività istruttoria ed al mero deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 28/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
La bozza del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giovanna
Incarnato, giudice onorario di pace in tirocinio, sulla scorta delle direttive ed indicazioni fornite alla stessa dallo scrivente.