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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6459 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53864 del R.G.A.C.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione nell'udienza del 25.02.2025 e vertente
TRA
, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avvocato A. L. Montanaro
ATTRICE
E
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
p.t.
rappresentata e difesa dall'avvocato D. Abravanel
CONVENUTA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avvocato A. S. Gandino
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata , in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1
genitoriale su , ha convenuto in giudizio la e l' Persona_1 Controparte_1 CP_3 [...]
esponendo che il giorno 28/02/2016 nelle prime ore del pomeriggio, si recava con suo Controparte_3
figlio presso il Kaikan di Roma, sede e centro culturale cittadino della corrente in Roma PE CP_3
alla via Tiburtina n. 1321, allorquando, nella sala adibita alla celebrazione dei riti, il piccolo rovinava PE
bruscamente al suolo sotto gli occhi di sua madre e di numerosi presenti che assistevano alla celebrazione;
incidente si verificava a causa di una non idonea e corretta manutenzione della pavimentazione della sala,
che risultava particolarmente insidiosa e scivolosa;
il piccolo , dopo aver urtato ad una sedia, rovinava PE
al suolo, riportando gravi lesioni fisiche meglio accertate presso il P.S. dell'Ospedale S. Pertini, Azienda
sanitaria ASL Roma 2, presso cui veniva trasportato nell'imminenza dagli operatori del 118.
Ha dedotto, quindi, che appare ineludibile la responsabilità oggettiva nella causazione del danno occorso al minore essendo il luogo in cui l'infortunio si è verificato un luogo aperto al pubblico Persona_1
ricadente nella custodia dell' di Roma. Controparte_3
Ha concluso chiedendo la condanna delle parti convenute in solido al pagamento della somma di €
8.640,89, oltre interessi al tasso legale, da calcolarsi dal giorno della esigibilità sino al soddisfo, o di ogni altra maggiore o minore che verrà accertata anche a seguito dell'espletanda istruttoria.
La (ora si è costituita in giudizio eccependo Controparte_2 Controparte_1
la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice e quella di legittimazione passiva di essa convenuta;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata. Si è costituito anche l' chiedendo il rigetto della domanda attrice Controparte_3
perché infondata in fatto ed in diritto.
L'eccezione preliminare della di carenza di legittimazione attiva è fondata Controparte_1
con conseguente rigetto della domanda attrice nei suoi confronti.
Infatti, parte attrice non è legittimata ad agire in via diretta nei confronti di essendo estranei al CP_2
rapporto contrattuale di natura assicurativa intercorrente tra l' e detta Compagnia;
soltanto l'assicurato CP_3
è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, rispetto al quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana.
Passando al merito, ritiene il giudicante che la domanda attrice sia infondata e non possa, pertanto, essere accolta anche nei confronti dell' Controparte_3
Ed invero, al fine di accertare la dinamica del sinistro occorso al minore è stata disposta ed Persona_1
espletata prova testimoniale mediante l'escussione di due testi che avrebbero assistito al sinistro.
Orbene, la teste sig.ra , praticante buddista e socia dell'associazione la cui Testimone_1 CP_3
presenza sul luogo del sinistro è pacifica, essendo stata indicata come teste sia da parte attrice che dall' convenuto, ha così descritto l'evento: “Il bambino è venuto verso di me in quanto mi ha CP_3
riconosciuto, per salutarmi, la mamma era rimasta in prima fila. Il bambino è venuto in braccio a me, si è
divincolato per tornare dalla mamma quando è inciampato su se stesso e caduto in avanti finendo su una
sedia, precisamente su una barra di ferro della sedia…”.
L'altro teste, sig. , per sua affermazione amico della signora che la aveva Testimone_2 Pt_2
accompagnata soltanto in quella occasione, ma la cui effettiva presenza non trova alcun riscontro oggettivo,
ha a sua volta, dichiarato quanto segue: “…Ricordo che il bambino era andato a salutare una signora e
tornando, a causa del pavimento bagnato in quanto quel giorno pioveva, cadeva e sbatteva su una sedia”.
Le due deposizioni sono discordanti, ma ritiene il giudicante che sia più attendibile quella della sig.ra
, sia perché, come già detto, è certa la sua presenza e la sua descrizione del fatto è esauriente e Tes_1 compatibile con i danni subiti dal minore, avendo questi riportato una lesione alla piramide nasale, tipica di inciampa e cade in avanti andando a sbattere contro una barra di ferro.
Quanto, invece, al teste sig. questi ha espresso una inammissibile valutazione laddove ha Tes_2
dichiarato che il bambino sarebbe caduto “a causa del pavimento bagnato”, posto che tale generica affermazione non consente di comprendere quale sia stata l'effettiva dinamica del sinistro.
Peraltro, la circostanza relativa al pavimento bagnato è stata allegata tardivamente soltanto nell'ambito di seconda memoria ex art. 183, comma 6° c.p.c., mentre il thema decidendum deve essere definito entro il termine stabilito dall'art. 183, comma 6°, n. 1, c.p.c., per cui dalla deposizione del Sig. vanno Tes_2
espunte le sue dichiarazioni a tale circostanza.
Ne consegue che può ragionevolmente affermarsi che, come riferito dalla teste sig.ra , il minore Tes_1
è inciampato su sé stesso ed è caduto in avanti;
si è, quindi, in presenza di una ipotesi di caso Persona_1
fortuito, difettando la prova che il sinistro sia stato causato da una anomalia della cosa.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene, dunque, che la domanda formulata dall'istante non possa avere seguito neanche ei confronti dell' convenuto. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta la domanda;
b)- condanna , in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1 PE
, a rimborsare le spese di lite ad entrambe le parti convenute, che liquida a ciascuna di esse € 2.540,00
[...]
per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 30/04/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio