Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. OB Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 345/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Claudio PINI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Alessandro DAVINI Controparte_1 CARRITIELLO ROBERTO e , con il patrocinio degli avv.ti Controparte_2 Francesco Sansone e Cristiano Osti appellati
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 9/1/2024 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “1.1. Con ricorso del 6.02.2023, — assumendo di aver prestato attività lavorativa in Parte_1 qualità di badante convivente a tempo pieno alle dipendenze del Sig.
[...]
presso la di lui residenza dal mese di giugno 2007 sino all'8.05.2020, data Persona_1 in cui il datore di lavoro veniva a mancare — adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo che, previo accertamento dell'intercorrenza e della durata del rapporto di lavoro per il periodo dedotto, i resistenti, in qualità di eredi del Sig. , fossero condannati al pagamento in suo favore della Persona_1 somma complessiva di euro 167.846,00 a titolo di retribuzioni ordinarie, permessi, festività, lavoro straordinario e/o supplementare, tredicesima mensilità, ferie godute e maturate e non godute e TFR, oltre a rivalutazione ed interessi di legge.
[RGA 345/2024] pag. 1 di 6
3) che, durante i quasi tredici anni di servizio, il datore di lavoro le forniva vitto e alloggio, oltre a provvedere all'acquisto di beni personali e di prima necessità, a causa dei gravi problemi economici di cui la ricorrente era portatrice;
4) di aver chiesto al datore di lavoro il pagamento delle retribuzioni ma che quest'ultimo l'aveva rassicurata provvedendo a versarle i contributi previdenziali nonché promettendole che avrebbe saldato l'arretrato in esito al alcune operazioni di alienazione della propria azienda agricola;
5) di aver confidato in tale promessa di pagamento e di non aver insistito ulteriormente, confortata dal generale miglioramento delle proprie condizioni di vita dal giugno 2007 in poi;
6) che, il Sig. decedeva in data 8.05.2020 senza Persona_1 retribuirle alcunché; 7) di aver pertanto rivolto le proprie richieste creditorie ai figli del datore di lavoro in qualità di eredi (docc.
8-11 fasc. parte ricorrente); 8) che, invero, con la successione mortis causa, il debito del datore di lavoro risultava trasferito iure successioni agli eredi dello stesso non rinunciatari e, cioè, il Sig. OB EL e le Sig.re e;
9) che, però, la missiva CP_2 Controparte_1 inviata a questi ultimi rimaneva priva di riscontro, così come l'istanza per il tentativo di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro di Parma il cui procedimento veniva archiviato per mancanza adesione delle controparti (doc. 14 fasc. parte ricorrente)”. Sulla base di tale premessa fattuale, chiedeva, dunque, l'accoglimento delle conclusioni più puntualmente là rassegnate in atti (e qui riproposte). Prosegue la sentenza esponendo che “1.2. Con memoria del 14.04.2023, si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza delle pretese Controparte_1 attoree e chiedendo la reiezione del ricorso. Deduceva, in particolare: a) la nascita di una relazione tra la ricorrente e il defunto padre, poi sfociata in una convivenza more uxorio;
b) che la scelta del defunto padre di versare i contributi alla ricorrente era dipesa esclusivamente dalla sua volontà di assicurare alla compagna una copertura previdenziale futura;
c) che tale scelta non provava, dunque, l'insorgenza di un rapporto di lavoro con la ricorrente, le cui prestazioni erano da considerarsi gratuite in ragione dello stretto legame sentimentale che la legava al padre dei convenuti.
1.3. Con memoria del 17.04.2023, si costituivano in giudizio OB EL e
, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva Controparte_2
e contestando, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree, di cui chiedevano la reiezione.” Il Tribunale, istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con assunzione delle prove orali dalle stesse sollecitate, ha dichiarato innanzi tutto il difetto di legittimazione passiva dei convenuti EL OB e Persona_1
[RGA 345/2024] pag. 2 di 6 , quali eredi non conviventi (ritenendo che le norme di legge e del CCNL in CP_2 ipotesi applicabile al rapporto come dedotto escludano la responsabilità degli eredi per le pretese ancora non azionate ovvero per debiti riconosciuti dal dante causa) e ha respinto comunque nel merito la domanda, per la ritenuta sussistenza di un ben diverso rapporto, di natura personale, more uxorio, tale da escludere la genesi di quello di lavoro (ovvero, comunque, per il difetto di adeguate allegazioni e prove dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato), condannando la ricorrente al pagamento delle spese di quel grado.
2. Ha proposto appello la sulla scorta di tre motivi, riferiti Pt_1
- il primo alla contestata esclusione della legittimazione passiva di due dei convenuti: la norma del CCNL1 andrebbe letta in senso opposto a quello ritenuto dal Tribunale e varrebbe ad accrescere le tutele del lavoratore, aggiungendo alla responsabilità ex lege degli eredi quella dei familiari conviventi, anche se non chiamati all'eredità;
- il secondo alla contestata correttezza delle valutazioni istruttorie: il primo giudice avrebbe dato rilievo a deposizioni inattendibili e contraddittorie, senza tenere conto invece del pagamento dei contributi previdenziali e del contenuto di altre deposizioni, non menzionate nella decisione;
ancora, non sussisterebbe un difetto di allegazione, perchè “l'attività prestata dalla sig.ra come risultato Pt_1 anche dall'esame testimoniale svolto, risultava quella di badante convivente, così come anche confermato dal conteggio del dovuto effettuato dal Sindacato (cfr. doc.16 in ricorso di primo grado)” (pag. 17 appello); ancora, l'accezione di vita more uxorio adottata dal Tribunale a fondamento del rigetto del ricorso non tiene conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “è stata esclusa (sia pure in specifico riferimento a rapporto di lavoro domestico in situazione di convivenza) l'esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (Cass. 22 novembre 2010, n. 23624)” (pag. 19 appello), richiamando altresì Cass. civ. 11/07/2017, n.17093; quanto alla convivenza del figlio della ricorrente, non si sarebbe trattato di conferma della sussistenza di un nucleo familiare: “il figlio della ricorrente, arrivato in Italia dal paese di origine, non veniva
“accolto in famiglia”, ma assunto alle dipendenze della azienda agricola del sig.
[RGA 345/2024] pag. 3 di 6 : attività lavorativa ben presto abbandonata poiché non Persona_1 regolarmente retribuita dal sig. ” (pag. 20 appello); Persona_1
- il terzo alla regolamentazione delle spese processuali, ritenuta ingiustamente afflittiva sia per entità di liquidazione sia per la mancanza di loro compensazione.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione degli appellati, che hanno contestato la fondatezza del gravame, ribadendo le ragioni vittoriosamente svolte in prime cure.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Quanto alla legittimazione passiva, non si condivide l'assunto del primo giudice, laddove l'ha esclusa con riferimento agli eredi non conviventi: pare infatti doversi dare alla previsione del CCNL la lettura più favorevole al lavoratore qui propugnata da parte appellante, ovvero quella per cui il familiare convivente con in datore di lavoro è obbligato in solido comunque con il de cuius – e non solo se anche erede e pro quota hereditatis. Nè può ritenersi che siano trasmissibili agli eredi solo i crediti già azionati ovvero i debiti che il de cuius abbia riconosciuto, per il principio generale della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c. (si veda in questo senso Cassazione civile sez. II, 27/7/2022, n.23398, secondo cui, in motivazione, “Dall'accettazione beneficiata, pertanto, consegue una limitazione di responsabilità dell'erede, in deroga legale al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c., comma 2): questa posizione dell'erede debitore più favorevole nei confronti dei creditori del de cuius e', come tale, una "qualità del relativo rapporto" ed assume rilievo proprio e unicamente nel giudizio di cognizione che abbia ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore all'adempimento dello stesso, prima che venga ad instaurarsi la fase dell'esecuzione forzata (o della misura cautelare finalizzata all'esecuzione) (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 2015)”). Sarebbe infatti una compressione irragionevole del diritto di credito quella di 'sterilizzare' le pretese non azionate nei confronti del debitore in vita. Il primo motivo deve dunque trovare accoglimento – anche se con limitata utilità, come si vedrà appresso. Da respingere è infatti il secondo motivo. Se è vero che la ricorrente/appellante ha una posizione previdenziale presso INPS quale collaboratrice familiare (senza che sia prodotta in atti la denuncia della costituzione del rapporto), difettano tuttavia nelle sue stesse allegazioni gli elementi minimi da cui ricostruire la genesi e la consistenza dell'affermato rapporto di lavoro. Queste infatti sono le sole circostanze dedotte in prime cure: “2) la ricorrente risulta aver prestato attività lavorativa alle dipendenze del defunto , Persona_1 presso la di lui residenza in Fontanellato (PR), loc. Casalbarbato n.106 - come si evince anche dalla residenza indicata sulla sua carta di identità e dal relativo certificato di residenza storico (doc.6) - con mansioni di lavoro domestico (badante
[RGA 345/2024] pag. 4 di 6 convivente) a tempo pieno, al fine di occuparsene a causa della sua cecità, dal mese di giugno dell'anno 2007 al mese di maggio dell'anno 2020;
3) durante questo lungo lasso di tempo (quasi tredici anni di servizio), il datore di lavoro provvedeva a fornire alla signora - espatriata dalla Moldavia Parte_1 per gravi problemi economici che non le consentivano nemmeno la sussistenza - quanto necessario per il vitto, l'alloggio, oltre a provvedere direttamente all'acquisto per la stessa, di beni personali e di prima necessità; senza, tuttavia, corrispondere mai alcuna retribuzione per il lavoro prestato;
4) il datore di lavoro, a fronte delle richieste economiche avanzate negli anni dall'odierna ricorrente, la rassicurava comunicandole che provvedeva a versarle i relativi contributi previdenziali per l'attività lavorativa prestata - che le avrebbero consentito in futuro di percepire la relativa pensione - e che, nel momento in cui avesse avuto la disponibilità economica, derivate da alcune operazioni di alienazione della propria azienda agricola, a suo dire in difficoltà, avrebbe provveduto a corrisponderle tutto l'arretrato dovuto in unica soluzione;
5) la signora , avendo comunque, migliorato le proprie condizioni di Parte_1 vita, rispetto a quanto sofferto in Moldavia, confidava nella detta promessa di pagamento e, nel frattempo, godeva del versamento dei contributi previdenziali, del vitto e dell'alloggio: benefici che le erano preclusi nel proprio Paese di origine;
6) a conferma della sussistenza del rapporto di lavoro in essere con la ricorrente, si producono tutte le ricevute relative ai versamenti dei contributi previdenziali, versati dal datore di lavoro in favore della ricorrente per l'attività lavorativa prestata (doc.
7)” (pagg.
3-4 ricorso). Ebbene, posto che la ricorrente risulta, per come dalla stessa documentato, avere risieduto sin dal 2007 presso la casa del e che questi, all'epoca, Persona_1 aveva poco più di sessant'anni, non si comprende quali fossero le ragioni di una convivenza a titolo di badante, come ora la si afferma. Ancora, i testi escussi Pt_1 hanno confermato come il rapporto tra i due fosse di tipo personale e la ricorrente fosse indicata come “compagna” del (e la circostanza non è negata dalla Persona_1
che, per contro, a propria volta così si qualificava: “Non è da escludere che Pt_1 il sig. abbia presentato a terzi la ricorrente come la “compagna” Persona_1 poiché, senz'altro risulta più facile, soprattutto per un uomo ancora abbastanza giovane, utilizzare tale termine nei confronti dei terzi, piuttosto che quello di
“badante” e, ancor meno quello, avulso dal linguaggio corrente, di “collaboratrice domestica” e, probabilmente, anche la sig.ra in pubblico, evitava di Pt_1 utilizzare tali termini che potevano risultare anche offensivi” – pag. 21 appello). Ancora, risulta dallo stato di famiglia che nel febbraio 2012 conviveva con il nucleo del anche il figlio della a conferma dell'integrazione degli affetti Persona_1 Pt_1 di cui riferiscono i convenuti/appellati.
, escussa quale teste in quanto estranea alle sorti del patrimonio Testimone_1 ereditario, avendo rinunciato all'eredità, ha confermato le circostanze dedotte dai convenuti e così, inoltre, ha riferito: “a volte la ricorrente si intrometteva nelle discussioni tra noi figli e nostro papà. Ho deciso di andarmene dalla società nel 2012
[RGA 345/2024] pag. 5 di 6 proprio poiché con il subentro della ricorrente nella vita di mio papà, i rapporti sono divenuti tesi” (cfr. verb. ud. 24/10/2023); ciò conferma la condivisione dell'ambiente familiare e dei relativi rapporti, con un'ingerenza incompatibile con un rapporto di lavoro. La sentenza deve dunque essere in questa parte confermata. E' da respingere anche il terzo motivo di gravame: le spese sono state liquidate secondo i parametri di legge (e a valori medio/minimi di tariffa) e la loro mancata compensazione deriva dalla necessaria consapevolezza in capo alla ricorrente della vera natura del rapporto, il che esclude che solo in esito all'istruttoria sia stato per lei possibile avvedersi compiutamente dell'infondatezza della pretesa.
6. Le spese del grado seguono questa ulteriore soccombenza, da compensarsi in piccola parte con riferimento alla controversa sussistenza della legittimazione passiva dei convenuti EL OB e . Controparte_2
7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 416/2024 del Tribunale di Parte_1
Parma resa e pubblicata il giorno 14/5/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento dell'appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata, 1. dichiara la sussistenza della legittimazione passiva di EL OB e;
Controparte_2
2. respinge gli altri motivi di gravame, così confermando per il resto la sentenza appellata;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in
€.5.000,00 per compenso nei confronti di e in €.5.000,00 Controparte_1 per compenso nei confronti di EL OB e , da Controparte_2 compensarsi per un terzo, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 9/1/2024 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
[RGA 345/2024] pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 art. 40, comma 8 del c.c.n.l. Lavoro Domestico: “I familiari coabitanti, i coniugi, le persone unite da unione civile o da stabile convivenza di fatto ai sensi della L. n. 76/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui stato familiare sia certificato da registrazione storico anagrafica, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati dal prestatore di lavoro. In ogni caso il soggetto obbligato in solido risponde solo entro i limiti della durata temporale risultante dalla suddetta registrazione storico anagrafica”