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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/09/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott. Marco Bottino, in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art
127 ter, sostitutive dell'udienza del 25.9.25 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5170/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappr. e dif. dall'avv. to Rotondo Maria Rosaria, Parte_1
- Ricorrente –
E
rappresentati e difesi dall'.avv.to Salvatore D'Aniello, CP_1
- Resistenti –
OGGETTO: riconoscimento spettanze retributive e condanna alle relativa spettanze
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.4.24, la ricorrente di cui in epigrafe, esponeva di aver prestato attività lavorativa, al nero, alle dipendenze della sig. dal Parte_2
8.3.23 fino alla data del 24.1.24, per 54 ore settimanali quale badante, con diritto all'inquadramento nel livello cs del CCNL lavoro Domestico, secondo gli orari e la frequenza di cui al ricorso: 8,00 – 13,00 e 15,00 20,00 con riposo il
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giovedì pomeriggio. Precisava di aver ricevuto una paga oraria pari ad euro
900,00, così maturando un credito a titolo di differenze retributive pari ad euro
9.367,00;
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato;
condannare il datore di lavoro a corrispondere la somma di € 9.367,00 a titolo di crediti da lavoro non corrisposti.
Si è costituita la convenuta negando l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini della subordinazione,
Tanto premesso, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
Rileva il Tribunale che la domanda è infondata e va rigettata nei sensi di cui segue .
Incombeva, infatti, alla ricorrente, sulla scorta del disposto dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare gli elementi di fatto posti a base della domanda, anche in assenza di specifiche contestazioni di parte datoriale.
Nel rito del lavoro, difatti, opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto non importa ammissione della domanda, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, perciò, non è dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese (Cass. civ., 13 novembre 1989 n. 4800); ciononostante non vi è dubbio che la contumacia dev'essere liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell'art. 116 c. p. c., essendo suscettibile di incidere sul libero convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie .
La intercorrenza tra le parti del rapporto di lavoro subordinato relativamente al periodo oggetto di domanda non è provata in quanto la parte ricorrente è decaduta dalla prova per carenza di citazione dei testi.
Pertanto la domanda va rigettata.
Le spese sono compensate stante la contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa od assorbita, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Le spese di giudizio si compensano tra le parti per la contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti.
Aversa, 25.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Marco Bottino
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