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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 15/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1263/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GATTINO GIAN Parte_1 C.F._1
FRANCO;
RICORRENTE
contro
(c.f. , con l'avv. GRANERIS GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
GI e l'avv. GRANERIS PAOLO;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 02/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Confermare l'assegnazione di quella che fu la casa coniugale sita in Savigliano, Via Gorizia
n. 10, con le relative pertinenze e con tutti gli arredi in essa contenuti, alla sig.ra e CP_1 disporre che in caso di scioglimento della comunione, di rilascio o vendita dell'immobile o trasferimento della sig.ra in altra abitazione, i beni mobili saranno equamente suddivisi CP_1 tra le parti in ragione di metà ciascuno;
pagina 1 di 4 2. Confermare l'affidamento dei figli minorenni e in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione principale presso l'abitazione materna e che i genitori dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due giorni a settimana con pernottamento, dunque il martedì e il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (o dalle 12.30 nei periodi di fermo estivo o comunque nei giorni in cui non vi è scuola), allorquando il padre li preleverà, sino alla mattina successiva, allorquando il medesimo li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre, nonché a weekend alternati, dalle 19.30 del venerdì, con accompagnamento da parte della madre presso lo studio del padre, che li terrà sino alle 21.00 di domenica, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre. Nell'ipotesi in cui la madre dovesse trasferire la residenza in altro paese/città, provvederà ella a prelevare e riaccompagnare i figli nei giorni di sua competenza;
4. Disporre che gli orari siano sempre rigorosamente rispettati, con una tolleranza massima di
15 minuti;
5. Quanto alle festività nel corso dell'anno, disporre: con riferimento al Natale, che un genitore trascorra con i figli, ad anni alterni, il periodo che va dall'interruzione delle lezioni scolastiche
(solo per il corrente anno dalla mattina del 22 dicembre) al 30 dicembre sera, compreso il giorno di Natale – ma dalle ore 21.00 del 25 dicembre sino alla sera di Santo Stefano i bambini staranno con l'altro genitore – e l'altro che trascorra con i figli il periodo che va dal 30 dicembre sera sino all'Epifania; con riferimento alla Pasqua, che un genitore trascorra con i figli il periodo che va dall'interruzione delle lezioni scolastiche al sabato sera e l'altro genitore dal sabato sera al martedì con rientro a scuola (quest'anno la prima parte delle vacanze di
Natale spetterà al padre e, quanto alle vacanze di Pasqua, il prossimo anno spetterà al padre iniziarle). Nelle vacanze estive ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli due settimane (anche non consecutive) nell'esatto periodo da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Nei residui giorni di vacanza varranno le consuete modalità del diritto di visita, di cui al punto 3.;
6. Disporre, nei periodi di vacanza, sempre preannunciati, che il genitore che li ha con sé consenta all'altro, ovvero renda agevole, il contatto telefonico con i figli almeno una volta al giorno;
7. Con riferimento alle vacanze all'estero, disporre che vengano di volta in volta preannunciate, con disponibilità di contatto telefonico genitore – figli giornaliero;
8. Disporre che l'assegno di mantenimento a carico del sig. e a favore di e Pt_1 Per_1
sia corrisposto, mensilmente, nella misura complessiva di € 600,00= (€ 300,00 per Per_2 ciascun figlio), ogni giorno 15 del mese a decorrere dal mese di novembre 2025, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale a partire da novembre 2026;
9. Disporre che l'assegno Unico Familiare venga accreditato per intero alla sig.ra CP_1
pagina 2 di 4
10. Richiamato il punto 8 delle condizioni di separazione: “Il sig. si Parte_1 accolla il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario relativo all'acquisto della casa coniugale stipulato con la banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa n. […] P.IVA_1 manlevando la signora da qualunque richiesta o pretesa da parte della cassa di CP_1
Risparmio di Savigliano spa o suoi aventi causa, e rinunciando ad ogni diritto di regresso.”;
11. Le spese condominiali straordinarie dell'immobile coniugale seguiranno la proprietà secondo le rispettive quote delle parti, mentre saranno ad esclusivo carico della sig.ra CP_1 le spese ordinarie relative alla detenzione dell'immobile;
12. Disporre, quanto alle spese straordinarie che non rientrano nell'assegno di mantenimento che vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno, avuto comunque riguardo e riferimento al
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
13. Dare atto che le parti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente per l'espatrio, con l'iscrizione di figli minori;
14. Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro senza nulla pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto;
15. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni della sentenza ai sensi di legge.
Con compensazione delle spese di giudizio, oltre accessori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 06/06/2025, Parte_1 proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
celebrato in SAVIGLIANO (CN) il 01/07/2017, matrimonio trascritto nei Registri
[...] dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2017, da cui erano nati figli
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]_3 Controparte_2
(Cn) il 23/07/2019, premettendo che il Tribunale di Cuneo aveva omologato la separazione consensuale con sentenza n. 586/2023 pubblicata in data 28/08/2023 e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 15/09/2025 si costituiva in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi davano atto di voler definire bonariamente la presente vertenza e, pertanto, chiedevano un breve rinvio al fine di valutare la definizione di un accordo anche dal punto di vista economico e in punto prelevamento e accompagnamento dei minori.
Con memoria depositata in data 17/11/2025, le parti davano atto di aver nelle more raggiunto l'accordo predetto e, pertanto, depositavano conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
pagina 3 di 4 Con decreto del 18/11/2025, dato atto dell'accordo integrale sulle condizioni di divorzio e preso atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art, 473bis.28 c.p.c., veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza figurata del 02/12/2025 le parti confermavano le conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato il [...] a [...], e , nata il [...] Controparte_1
Savigliano (CN), celebrato in Savigliano (CN) il 01/07/2017, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2017;
- Dispone quanto ai rapporti inerenti alla prole, personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Savigliano (CN)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1263/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GATTINO GIAN Parte_1 C.F._1
FRANCO;
RICORRENTE
contro
(c.f. , con l'avv. GRANERIS GIOVANNI Controparte_1 C.F._2
GI e l'avv. GRANERIS PAOLO;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 02/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Confermare l'assegnazione di quella che fu la casa coniugale sita in Savigliano, Via Gorizia
n. 10, con le relative pertinenze e con tutti gli arredi in essa contenuti, alla sig.ra e CP_1 disporre che in caso di scioglimento della comunione, di rilascio o vendita dell'immobile o trasferimento della sig.ra in altra abitazione, i beni mobili saranno equamente suddivisi CP_1 tra le parti in ragione di metà ciascuno;
pagina 1 di 4 2. Confermare l'affidamento dei figli minorenni e in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza anagrafica e collocazione principale presso l'abitazione materna e che i genitori dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali;
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori due giorni a settimana con pernottamento, dunque il martedì e il giovedì dal termine delle lezioni scolastiche (o dalle 12.30 nei periodi di fermo estivo o comunque nei giorni in cui non vi è scuola), allorquando il padre li preleverà, sino alla mattina successiva, allorquando il medesimo li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre, nonché a weekend alternati, dalle 19.30 del venerdì, con accompagnamento da parte della madre presso lo studio del padre, che li terrà sino alle 21.00 di domenica, allorquando il padre li riaccompagnerà a casa dalla madre. Nell'ipotesi in cui la madre dovesse trasferire la residenza in altro paese/città, provvederà ella a prelevare e riaccompagnare i figli nei giorni di sua competenza;
4. Disporre che gli orari siano sempre rigorosamente rispettati, con una tolleranza massima di
15 minuti;
5. Quanto alle festività nel corso dell'anno, disporre: con riferimento al Natale, che un genitore trascorra con i figli, ad anni alterni, il periodo che va dall'interruzione delle lezioni scolastiche
(solo per il corrente anno dalla mattina del 22 dicembre) al 30 dicembre sera, compreso il giorno di Natale – ma dalle ore 21.00 del 25 dicembre sino alla sera di Santo Stefano i bambini staranno con l'altro genitore – e l'altro che trascorra con i figli il periodo che va dal 30 dicembre sera sino all'Epifania; con riferimento alla Pasqua, che un genitore trascorra con i figli il periodo che va dall'interruzione delle lezioni scolastiche al sabato sera e l'altro genitore dal sabato sera al martedì con rientro a scuola (quest'anno la prima parte delle vacanze di
Natale spetterà al padre e, quanto alle vacanze di Pasqua, il prossimo anno spetterà al padre iniziarle). Nelle vacanze estive ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli due settimane (anche non consecutive) nell'esatto periodo da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno. Nei residui giorni di vacanza varranno le consuete modalità del diritto di visita, di cui al punto 3.;
6. Disporre, nei periodi di vacanza, sempre preannunciati, che il genitore che li ha con sé consenta all'altro, ovvero renda agevole, il contatto telefonico con i figli almeno una volta al giorno;
7. Con riferimento alle vacanze all'estero, disporre che vengano di volta in volta preannunciate, con disponibilità di contatto telefonico genitore – figli giornaliero;
8. Disporre che l'assegno di mantenimento a carico del sig. e a favore di e Pt_1 Per_1
sia corrisposto, mensilmente, nella misura complessiva di € 600,00= (€ 300,00 per Per_2 ciascun figlio), ogni giorno 15 del mese a decorrere dal mese di novembre 2025, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale a partire da novembre 2026;
9. Disporre che l'assegno Unico Familiare venga accreditato per intero alla sig.ra CP_1
pagina 2 di 4
10. Richiamato il punto 8 delle condizioni di separazione: “Il sig. si Parte_1 accolla il pagamento delle rate residue del mutuo ipotecario relativo all'acquisto della casa coniugale stipulato con la banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa n. […] P.IVA_1 manlevando la signora da qualunque richiesta o pretesa da parte della cassa di CP_1
Risparmio di Savigliano spa o suoi aventi causa, e rinunciando ad ogni diritto di regresso.”;
11. Le spese condominiali straordinarie dell'immobile coniugale seguiranno la proprietà secondo le rispettive quote delle parti, mentre saranno ad esclusivo carico della sig.ra CP_1 le spese ordinarie relative alla detenzione dell'immobile;
12. Disporre, quanto alle spese straordinarie che non rientrano nell'assegno di mantenimento che vengano sostenute nella misura del 50% ciascuno, avuto comunque riguardo e riferimento al
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
13. Dare atto che le parti si concedono reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente per l'espatrio, con l'iscrizione di figli minori;
14. Dare atto che le parti sono economicamente indipendenti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra loro senza nulla pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto stabilito nel presente atto;
15. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni della sentenza ai sensi di legge.
Con compensazione delle spese di giudizio, oltre accessori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 06/06/2025, Parte_1 proponeva domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con CP_1
celebrato in SAVIGLIANO (CN) il 01/07/2017, matrimonio trascritto nei Registri
[...] dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2017, da cui erano nati figli
, nata a [...] il [...] e , nato a [...]_3 Controparte_2
(Cn) il 23/07/2019, premettendo che il Tribunale di Cuneo aveva omologato la separazione consensuale con sentenza n. 586/2023 pubblicata in data 28/08/2023 e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 15/09/2025 si costituiva in giudizio , associandosi alla domanda di divorzio. Controparte_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 15/10/2025 i coniugi davano atto di voler definire bonariamente la presente vertenza e, pertanto, chiedevano un breve rinvio al fine di valutare la definizione di un accordo anche dal punto di vista economico e in punto prelevamento e accompagnamento dei minori.
Con memoria depositata in data 17/11/2025, le parti davano atto di aver nelle more raggiunto l'accordo predetto e, pertanto, depositavano conclusioni congiunte in epigrafe trascritte.
pagina 3 di 4 Con decreto del 18/11/2025, dato atto dell'accordo integrale sulle condizioni di divorzio e preso atto della rinuncia delle parti ai termini di cui all'art, 473bis.28 c.p.c., veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza figurata del 02/12/2025 le parti confermavano le conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , Parte_1 nato il [...] a [...], e , nata il [...] Controparte_1
Savigliano (CN), celebrato in Savigliano (CN) il 01/07/2017, matrimonio trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 12, parte II, Serie A, dell'anno 2017;
- Dispone quanto ai rapporti inerenti alla prole, personali ed economici, in conformità alle conclusioni congiunte di cui sopra, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa tra le parti le spese di procedura;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Savigliano (CN)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Estensore - Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente - Dott.ssa Roberta Bonaudi pagina 4 di 4