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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/06/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Corvetta Presidente rel. dott. Giorgia Bertozzi-Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
letto il ricorso proposto in data 2.09.2024 da per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_2 premesso che: con decreto del 3.09.2024 il GD fissava udienza al 12.12.2024, alla predetta udienza parte resistente chiedeva termine per predisporre una domanda di accesso ad una procedura alternativa per la soluzione del sovraindebitamento ed il Tribunale, con decreto 19.12.2024, lo concedeva nella misura di 60 giorni, successivamente prorogato – con decreto 20.2.2025
- di ulteriori 60 giorni, con decreto 17.04.2024 il Tribunale rigettava l'ulteriore richiesta di proroga del termine già concesso al debitore ex art. 271 c1 CCII, riservando all'esito ogni ulteriore decisione, ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCII posto che ha la residenza entro il Circondario di Parte_2 competenza dell'intestato Tribunale, ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di crediti accertati giudizialmente, ritenuto sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 269 CCII, a mente del quale “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000”, limite superato in ragione del credito della ricorrente e sulla base dell'istruttoria cartolare effettuata, ritenuto che, nel caso di specie, non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 269, comma
3, CCII, non avendo parte debitrice, entro la prima udienza, eccepito l'impossibilità di acquisire attivo, ritenuto, altresì, che la necessaria “assistenza” dell'OCC è prevista dall'art. 269 CCII con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento alla domanda formulata dal creditore;
trattasi di un'assistenza deputata a sopperire all'assenza di una necessaria difesa tecnica (potendo il debitore presentare la domanda personalmente) e finalizzata ad attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, senza che l'iniziativa da parte del creditore possa essere impedita o ritardata dall'insussistente contributo dell'OCC, perché non designato, ferma la possibilità per il liquidatore nominato, valutata l'insussistenza di attività liquidatoria in alcun modo utile per la massa, di chiedere l'immediata chiusura della liquidazione stessa, valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del resistente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII e, in ogni caso, evincibile dalla natura ed entità dei crediti dell'istante, osservato che non pendono, gli atti, domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del CCII nei confronti del medesimo debitore, così come attestato dalla Cancelleria in data 21.5.2025, ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_2
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_2
,
[...]
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla Corvetta
NOMINA
Liquidatore il dott. , invitandolo a relazionare Persona_1 semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCII;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA
La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma
4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti,
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in
Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo
124 CCII
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese,
ORDINA
La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (laddove vi siano beni immobili o mobili registrati).
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
Rimini, camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Carla Corvetta
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Corvetta Presidente rel. dott. Giorgia Bertozzi-Bonetti Giudice dott. Antonio Miele Giudice
letto il ricorso proposto in data 2.09.2024 da per Parte_1
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_2 premesso che: con decreto del 3.09.2024 il GD fissava udienza al 12.12.2024, alla predetta udienza parte resistente chiedeva termine per predisporre una domanda di accesso ad una procedura alternativa per la soluzione del sovraindebitamento ed il Tribunale, con decreto 19.12.2024, lo concedeva nella misura di 60 giorni, successivamente prorogato – con decreto 20.2.2025
- di ulteriori 60 giorni, con decreto 17.04.2024 il Tribunale rigettava l'ulteriore richiesta di proroga del termine già concesso al debitore ex art. 271 c1 CCII, riservando all'esito ogni ulteriore decisione, ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCII posto che ha la residenza entro il Circondario di Parte_2 competenza dell'intestato Tribunale, ritenuta la legittimazione attiva della ricorrente, titolare di crediti accertati giudizialmente, ritenuto sussistente il requisito di procedibilità di cui all'art. 269 CCII, a mente del quale “non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro 50.000”, limite superato in ragione del credito della ricorrente e sulla base dell'istruttoria cartolare effettuata, ritenuto che, nel caso di specie, non sussiste l'ipotesi di cui all'art. 269, comma
3, CCII, non avendo parte debitrice, entro la prima udienza, eccepito l'impossibilità di acquisire attivo, ritenuto, altresì, che la necessaria “assistenza” dell'OCC è prevista dall'art. 269 CCII con esclusivo riferimento alla domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore e non anche con riferimento alla domanda formulata dal creditore;
trattasi di un'assistenza deputata a sopperire all'assenza di una necessaria difesa tecnica (potendo il debitore presentare la domanda personalmente) e finalizzata ad attestare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, senza che l'iniziativa da parte del creditore possa essere impedita o ritardata dall'insussistente contributo dell'OCC, perché non designato, ferma la possibilità per il liquidatore nominato, valutata l'insussistenza di attività liquidatoria in alcun modo utile per la massa, di chiedere l'immediata chiusura della liquidazione stessa, valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del resistente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII e, in ogni caso, evincibile dalla natura ed entità dei crediti dell'istante, osservato che non pendono, gli atti, domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del CCII nei confronti del medesimo debitore, così come attestato dalla Cancelleria in data 21.5.2025, ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di , Parte_2
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_2
,
[...]
NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carla Corvetta
NOMINA
Liquidatore il dott. , invitandolo a relazionare Persona_1 semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCII;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ORDINA
La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,
AVVERTE che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma
4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
AVVERTE
il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
AUTORIZZA
il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro c) accedere al pubblico registro automobilistico d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti,
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in
Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo
124 CCII
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita, come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle
Imprese,
ORDINA
La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti (laddove vi siano beni immobili o mobili registrati).
DISPONE che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;
Rimini, camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Carla Corvetta