Ordinanza cautelare 13 settembre 2024
Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Sentenza breve 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 29/09/2025, n. 3025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3025 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03025/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01989/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana, 2
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto prot. uscita n. 0146611 della domanda di emersione (MI4707124860 – Prot. n. P-MI/L/N/2020/131537) presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS- (rectius -OMISSIS-) in data 14.08.2020, adottato dalla Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo in data 3.05.2024 e comunicato in data 6.05.2024 al precedente difensore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
che, a seguito dell’ordinanza cautelare emessa dalla Sezione, l’istanza del ricorrente è stata positivamente evasa, nelle more della trattazione della causa;
che sussistono i presupposti per la definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto:
che l’avvenuta stipula del contratto di soggiorno ha determinato il venire meno della materia del contendere, implicando la piena soddisfazione dell’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente;
che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della questione esaminata;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro soggetto nominativamente identificato nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Richard Goso, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Lombardi | Richard Goso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.