Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
(BOVD IO MOIGNIE EN LI *LE'N '1661-11-12 7 68 3 9 LLUV OTION INVALIDEN VA FINEST REPUBBLICA ITALIANA 07541/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRIMA DICASS E Oggetto SPESE ERZA CIV LE DEL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CHIAMATO Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G. N. 11085/00 : n.16682 Consigliere Cro Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Rep. Dott. IO MAZZA Consigliere Ud. 04/12/02 Dott. Ennio MALZONE Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA VIA R LANCIANI 74, elettivamente dall'avvocato SALVATORE MODICA, giusta delega difeso in atti;
- ricorrente -
contro
ASSICURAZIONI SA, AZ IENDA ZURIGO COMPAGNIA DI SPECIALE AMIA PALERMO, COMITO GIUSEPPE, COMITO FR, LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI SPA;
- intimati 2002 avversO la sentenza n. 441/99 del Giudice di pace di 2440 PALERMO, emessa il 23/3/1999 depositata il 22/04/99; -1- RG.8494/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo notificata 1'8.10.1996, Comito PP e Con citazione Comito CE, queli genitori esercenti la patria potestà sul minore SC IO convenivano davanti al giudice di pace di Palermo il Comune di Palermo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, pari a 1.535.000, subiti da£. detto minore, che era caduto con un ciclomotore per una buca presente in una via comunale. Il Comune si costituiva, contestava la domanda e chiedeva, in subordine, di chiamare in causa l'AMIA, quale azienda cui stato conferito il compito di manutenzione eera sorveglianza delle strade comunali, nonché la s.p.a. Zurigo Assicurazioni, con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, chiedendo di essere manlevato da quest'ultima assicuratrice di quanto eventualmente dovuto agli attori. L'AMIA chiamar's in cansar la Lloyd Italies sifre. ' in causa che resistevano alla Si costituivano i chiamati domanda ed alla chiamata in causa. Il giudice di pace, con sentenza depositata il 22.4.1999, degli attori, che condannava al rigettava la domanda pagamento delle spese sostenute dal comune. Dichiarava inammissibile la domanda di garanzia proposta dal Comune contro la Zurigo Assicurazioni e condannava il Comune al spese processuali sostenute pagamento delle dall'assicuratrice. 9. 3 Riteneva il giudice che la domanda degli attori era infondata in fatto. Quanto alla domanda di garanzia avanzata nei confronti della Zurigo essa era inammissibile, perchè a norma dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza la Zurigo garantiva solo la differenza tra quanto corrisposto e quanto garantito da altre polizze ed anche perché, a norma dell'art. 38 delle stesse condizioni, la polizza assicurativa espressamente escludeva dal rischio il danno da circolazione su strade di uso pubblico. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Palermo. Non site costituita glintimate. Motivi della decisione 1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la 112 c.p.c. ed il vizio di violazione dell'art. ultrapetizione. Assume il ricorrente che, avendo il giudice di pace rigettato la domanda degli attori, non si doveva pronunciare sulla domanda di garanzia, dichiarandola inammissibile, essendo stata la stessa proposta solo in subordine.
1.2.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112 e 167 c.p.c. ed il vizio di ultrapetizione sotto altro profilo. Ritiene il ricorrente che il giudice di pace non poteva motivare la propria decisione con riferimento all'art. 38 della polizza, poiché la relativa eccezione (esclusione del rischio per danni da circolazione su strade pubbliche) non proposta dalla Zurigo, se non con la comparsa era stata conclusionale.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;
violazione degli artt. 1362 e 1363 C.C., nonché la violazione dei principi di ermeneutica processuale. Lamenta il ricorrente che erroneamente il giudice di pace ha interpretato la polizza, non avendo lo stesso fatto riferimento né all'interpretazione letterale né а quella sistematica.
1.4.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l'erroneo regolamento delle spese processuali 2.1. Ritiene questa Corte che i quattro motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa Corte che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge), il ricorso per д 5 cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta ○ mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione 0 falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. S.U. 15 ottobre 1999, n. 716).
2.2.Quanto al primo motivo di ricorso va osservato che, come ben si intende dalla motivazione della sentenza (pag. 8), la decisione di "inammissibilità della domanda di garanzia del Comune" è funzionalizzata solo alla statuizione sulle spese processuali sopportate dalla parte chiamata (Zurigo). Infatti essa viene adottata solo quale motivazione della condanna alle spese del chiamante. Trattasi, in buona sostanza, di una decisione sulla soccombenza virtuale ai fini del regolamento delle spese processuali. Che poi erroneamente questa valutazione di soccombenza virtuale venga riportata dal giudice nel dispositivo della sentenza, ciò non può costituire per sé solo motivo di impugnazione, poiché equivale a riportare nel dispositivo il fondamento della decisione sulle spese processuali.
3.Il terzo motivo di ricorso in parte è inammissibile ed in parte è infondato. 5. 6 Infatti anzitutto non è ammissibile il ricorso per cassazione, avverso una sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, con cui si lamenta la violazione degli artt. 1362 e 1363 C.C. e dei principi di ermeneutica contrattuale. Trattasi infatti di assunte violazioni di norme sostanziali, che non possono essere fatte valere nei confronti delle sentenze emesse a norma dell'art. 113, c. 2, c.p.c.
4. Quanto all'assunto vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, va osservato che la motivazione di infondatezza della domanda di garanzia avanzata dal Comune si fonda su due autonome ragioni: la prima è che a norma dell'art. 17 delle condizioni generali di polizza la Zurigo garantiva l'indennizzo corrisposto e quellosolo la differenza tra garantito dalle altre polizze stipulate dall'Azienda municipalizzata per la copertura dei danni a terzi fino alla concorrenza degli importi previsti nei massimali ( la seconda ratio decidendi è fondata sull'art. 38 delle condizioni genarli di polizza). La motivazione, fondata sull'art. 17 cit., non è né mancante né apparente né insanabilmente contraddittoria, per cui la doglianza non può essere accolta. una delle due rationes 5. Essendo immune da censure inammissibile per carenza di interesse decidendi, risulta non solo la censura (contenuta nel terzo motivo) di vizio 7 ---- motivazionale della sentenza nella parte relativa all'art. 38 delle condizioni di polizza, ma anche l'intero secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di ultrapetizione del giudice di merito per aver ritenuto che la domanda di garanzia fosse infondata anche perché trattavasi di rischio escluso, non rientrando nel rischio assicurato il danno da circolazione su strade pubbliche, a norma dell'art. 38 delle condizioni generali, mentre detta eccezione sarebbe stata proposta dalla Zurigo solo con la comparsa conclusionale. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, all'annullamento della decisione stessa.
6. Consegue al rigetto dei suddetti motivi di ricorso il rigetto anche di quello relativo alla regolamentazione delle spese. Infatti il criterio della soccombenza, quando non viene escluso dalla compensazione per giusti motivi, opera anche 8 al fine di individuare chi debba sopportare le spese del chiamato in garanzia, pure quando nei suoi confronti non sia stata proposta alcuna domanda 0 emessa alcuna pronuncia di merito, con la conseguenza che le spese processuali del chiamato, che non sia rimasto soccombente, non possono gravare sul chiamante, solo quando quest'ultimo non sia rimasto soccombente nè nei confronti del chiamato, nè nei confronti della controparte (Cass., 26 aprile 1994, n. 3956) Poiché nella fattispecie il giudice di pace ha ravvisato nella lite tra il chiamante ed il chiamato la soccombenza virtuale del primo (ed i motivi di censura avverso questo punto sono risultati infondati), correttamente la sentenza impugnata ha condannato il chiamante Comune al pagamento delle spese sostenute dalla chiamata Zurigo Assicurazioni. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Fest a ett motivi per compensare per intere late Po le spese di questo giudizio di Cassazione, non essendo costituiti IL Jer gli intimati.
P.Q.M.
Nulls for parti le spese di questoелге Rigetta il ricorso. Compensa Verpa giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, lì 4 dicembre 2002. Il cons. est. Il Presidente Automotonio Segret Vito fuva Nanoconad Bottista DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE CT 15 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi OC Battista 9