TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2406/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2406/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, ; Controparte_1 C.F._2
E CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/1/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 29/10/2005 a REGGIO NELL'EMILIA. Dal matrimonio non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dic parazione personale. A tal fine ha allegato che il marito ha lasciato la casa coniugale, e di ignorare le sue reali condizioni economiche. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con un importo mensile di € 200.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla cessazione della convivenza.
2. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie non può essere accolta. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, la ricorrente non ha fornito elementi per verificare la sussistenza di tali presupposti. Non ha, infatti, dedotto nulla circa il tenore di vita di cui la coppia ha goduto durante il ménage familiare, e non ha – a ben vedere - neppure allegato la sussistenza di una vera disparità reddituale tra le parti, limitandosi a dichiarare di ignorare le condizioni economiche del marito.
Considerato che
la ricorrente risulta percepire reddito, non è neppure possibile presumere che il ménage familiare fosse a carico del marito, circostanza che appare anzi smentita da quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 7/1/2025 (vale a dire che, nel corso del matrimonio, di durata quasi ventennale, il resistente ha sempre omesso di contribuire al ménage). La domanda deve pertanto essere rigettata.
2. Spese Visto l'esito del giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio a Reggio Emilia il 29/10/2005 (atto n. 254, parte 1, anno 2005);
-manda all'Ufficiale di Stato civile per quanto di competenza;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
-dichiara irripetibili le spese.
Reggio Emilia, 3/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2406/2024 vertente tra: TRA
, , con l'avv. PELLEGRINI ANDREA;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, ; Controparte_1 C.F._2
E CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/1/2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 29/10/2005 a REGGIO NELL'EMILIA. Dal matrimonio non sono nati figli.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che sia Parte_1 dic parazione personale. A tal fine ha allegato che il marito ha lasciato la casa coniugale, e di ignorare le sue reali condizioni economiche. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, che sia posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento con un importo mensile di € 200.
non si è costituito. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Domanda di separazione La domanda di separazione è fondata. È noto che, ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole». La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (Cass. 8713/2015). Ebbene, nel caso in esame, tali presupposti sono senz'altro integrati. Nel corso del processo, infatti, è emersa l'esistenza di una crisi del rapporto di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca, tra le parti, la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio. Tali conclusioni si traggono dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla cessazione della convivenza.
2. Mantenimento della moglie La domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie non può essere accolta. Sul punto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 156, co. 1 e 2 c.c., «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato». Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento in questione deve essere idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che questi non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, e sussista una differenza di reddito tra i coniugi (cfr. Cass. 2445/15). Ciò perché la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e implica quindi la permanenza del dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. 12196/2017). La giurisprudenza ha anche chiarito che la misura dell'assegno di mantenimento va determinata non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 17199/2013). Nel caso per cui procede, la ricorrente non ha fornito elementi per verificare la sussistenza di tali presupposti. Non ha, infatti, dedotto nulla circa il tenore di vita di cui la coppia ha goduto durante il ménage familiare, e non ha – a ben vedere - neppure allegato la sussistenza di una vera disparità reddituale tra le parti, limitandosi a dichiarare di ignorare le condizioni economiche del marito.
Considerato che
la ricorrente risulta percepire reddito, non è neppure possibile presumere che il ménage familiare fosse a carico del marito, circostanza che appare anzi smentita da quanto dichiarato dalla ricorrente all'udienza del 7/1/2025 (vale a dire che, nel corso del matrimonio, di durata quasi ventennale, il resistente ha sempre omesso di contribuire al ménage). La domanda deve pertanto essere rigettata.
2. Spese Visto l'esito del giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la separazione tra le parti, che avevano contratto matrimonio a Reggio Emilia il 29/10/2005 (atto n. 254, parte 1, anno 2005);
-manda all'Ufficiale di Stato civile per quanto di competenza;
-rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
-dichiara irripetibili le spese.
Reggio Emilia, 3/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli