Sentenza 11 giugno 2007
Massime • 1
La notifica del ricorso per cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina la nullità della notifica, che pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo mediante rinnovazione o costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (nella specie è stata ritenuta affetta da nullità la notifica effettuata presso il difensore di primo grado invece che presso quello del giudizio d'appello).
Commentari • 9
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5862 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5862 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18262-2015 proposto da: A.C., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 5859 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5859 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18264-2015 proposto da: A.C., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Civile n. 5865 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/02/2022, (ud. 16/02/2022, dep. 22/02/2022), n.5865 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente – Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere – Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere – Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18258-2015 proposto da: A.C., elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'Avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso; – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 35815 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 22/11/2021, (ud. 14/10/2021, dep. 22/11/2021), n.35815 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANZON Enrico – Presidente – Dott. PERRINO Angelina – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. Maria Giulia – Consigliere – Dott. CASTORINA M.Rosaria – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25122/2013 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro D.V. e D.L. rappresentati e …
Leggi di più… - 5. Processo tributario, ricorso per Cassazione, notificazione, elezione di domicilio o residenza, rilevanza, condizioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/2007, n. 13667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13667 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALLEGARI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore RI SE BR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO SALANDRA 1 presso l'avvocato PALAIA GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TECNOPLASTICA TRENTINA S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso l'avvocato GIGLI GI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ROSA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO CALLEGARI COMM. GI UN S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore Dr. Todesco Plinio, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO ROBERTI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.P.A.; BANCA DI ROMA S.P.A.;
BANCA POPOLARE DI NOVARA COOP. A R. IMPIETRA ARTIFICIALE S.N.C., PROCURATORE GENERALE PRESSO BASSANO DEL GRAPPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 521/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 04/06/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2007 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato FUCCI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 20 settembre 1996, il Tribunale di Bassano del Grappa respinse l'opposizione proposta dalla RI s.p.a. in liquidazione, rappresentata da SE BR RI, alla sentenza che, pronunciando a norma della L. Fall., art. 162, aveva respinto la domanda d'ammissione della società al concordato preventivo con cessione dei beni, e contemporaneamente dichiarato il fallimento della società medesima.
La società in liquidazione propose appello, insistendo, per quel che qui interessa, sull'eccezione di violazione del diritto di difesa, per la mancata audizione del legale rappresentante della società prima della dichiarazione di fallimento. La corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 4 aprile 2003, rigettò il gravame, osservando che, dopo il deposito dell'istanza di concordato preventivo, il legale rappresentante della società, assistito dal suo difensore, era comparso in due udienze dinanzi al tribunale per illustrare la sua richiesta, prima della pronuncia della sentenza. Per la cassazione della sentenza, notificata il 23 giugno 2003, ricorre la RI s.p.a. in liquidazione, con atto notificato a mezzo posta al fallimento, alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a, alla Banca Popolare di Novara coop. a r.l., a Pietra Artificiale s.n.c., alla LA RE s.a.s., e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia il 20 settembre 2003, affidato ad un unico mezzo d'impugnazione, illustrato anche con memoria.
Il Fallimento della RI comm. SE BR s.p.a. in liquidazione resiste con controricorso notificato il 31 ottobre 2003 e con memoria.
La LA RE s.a.s. resiste con controricorso, e con memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La LA s.a.s. ha eccepito l'inesistenza della notificazione del ricorso, eseguita in Bassano del Grappa presso il suo difensore nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, sebbene in appello fosse domiciliata presso altro difensore in Venezia. Il motivo è infondato. Esso si basa su una giurisprudenza di questa corte (Sez. un. 23 aprile 1987 n. 3947) superata da successive pronunce, essendosi affermato il principio più generale per il quale la notificazione del ricorso in cassazione eseguita in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (come deve ritenersi nel caso specifico, della notifica nello studio professionale del difensore di primo grado, invece di quello del difensore nel giudizio d'appello), determina la nullità della notifica, che, pertanto, è sanata con effetto "ex tunc" per raggiungimento dello scopo, sia mediante la sua rinnovazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità (Cass. 8 marzo 1999 n. 1944; 19 luglio 2005 n. 15190; 20 gennaio 2006 n. 1108). Con il ricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 160 e ss. nonché vizi di motivazione, la società RI censura l'impugnata sentenza, per aver escluso la necessità che il tribunale, respingendo la domanda d'ammissione al concordato preventivo, dovesse disporre l'audizione del legale rappresentante della società richiedente prima di dichiararne il fallimento. Si richiamano al riguardo le sentenze nn. 110 del 1972 e 141 del 1970 della Corte costituzionale, che hanno affermato la necessità dell'audizione del debitore nei procedimenti, rispettivamente, di concordato preventivo (L. Fall., art. 162), e di dichiarazione di fallimento (L. Fall., art. 15) ad istanza dei creditori.
Il ricorso è infondato. Sulla questione di diritto nei termini prospettati - se, in altre parole, ai fini della dichiarazione di fallimento a norma della L. Fall., art. 162, il debitore, che sia stato già sentito nel procedimento per l'ammissione al concordato preventivo, debba essere sentito nuovamente - questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi, nel senso che, per dichiarare d'ufficio il fallimento, quale conseguenza, normativamente sancita, dell'inammissibilità del concordato preventivo, non è necessario procedere ad una nuova convocazione del debitore, già sentito nella fase d'esame della domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo L. Fall., ex art. 162, (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 27 giugno 1972) perché egli, nell'essere ammesso al concordato si assoggetta consapevolmente alle conseguenze che ne derivano, tra cui la dichiarazione di fallimento, se ricorrono i presupposti di legge (Cass. 5 aprile 2001 n. 5054; Cass. 7 marzo 1991 n. 2418). E infatti, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 110/1972, dopo aver rilevato l'illegittimità costituzionale dell'art. 162, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in carnea, di consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa, ha ritenuto non fondata la questione della violazione dell'art. 24, comma 2, perché la norma denunciata, nel suo comma 2, non prevede che il tribunale debba disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa prima di procedere alla dichiarazione del fallimento. Infatti, il decreto d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo e la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore istante sono i modi e i mezzi di formazione ed esteriorizzazione dell'unica o contestuale volontà dell'ufficio; sicché, prescritto che del debitore debba essere disposta la comparizione in camera di consiglio, prima che il tribunale possa emettere il decreto, il diritto alla difesa è assicurato anche in relazione all'eventuale dichiarazione di fallimento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, a favore di ciascuno dei resistenti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 18 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2007