Articolo 2 della Legge 30 giugno 1994, n. 430
Articolo 1Articolo 3
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20 luglio 1994
Art. 2. Composizione della commissione 1. La commissione e' composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
Entrata in vigore il 20 luglio 1994