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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1214/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv. Emilio Bagianti) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.6.2025, alle ore 11.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande “nel CP_2
merito: dichiarare illegittimi e/o nulli gli avvisi di addebito impugnati per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve nei confronti del convenuto per i titoli di cui agli avvisi di
addebito impugnati;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi fondato o
parzialmente fondato l'avviso di addebito, ridurre proporzionalmente l'importo escludendo il pagamento delle
sanzioni”.
Ha esposto che con diffida di pagamento prot. n. 5800.16/01/2024.0017807, notificata in data CP_1
18.1.2024 via pec, la Direzione Provinciale di Perugia ha recuperato la contribuzione concernente CP_1
l'esonero per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 1, comma 10, della L. n. 178/2020 e relativo al lavoratore per il periodo febbraio 2022 Per_1
pagina 1 di 5 – novembre 2023; che ha consultato il cassetto previdenziale e di essere venuto a conoscenza della formazione, a proprio carico, di due Avvisi di pagamento (il n. 5581/2024 e il n. 5952/2024) per l'importo complessivo di € 13.549,07. Ha dedotto che l' pretenderebbe il recupero delle somme CP_2
che ritiene essere state indebitamente percepite da in occasione dell'assunzione di Pt_2 [...]
il quale aveva instaurato prima dell'assunzione da parte dell'opponente, un contratto di Per_2
lavoro subordinato a tempo indeterminato con patto di prova e argomentato l'erroneità dell'indirizzo
CP_ ermeneutico seguito dall' sulla base della precarietà del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del periodo di prova tenuto conto della possibilità, per le parti, di recedere senza preavviso e dell'inapplicabilità della normativa di tutela prevista, in generale, in caso di licenziamento.
CP_ Si è costituito l' che ha dedotto, in senso contrario rispetto a quanto argomentato dall'opponente,
che “Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero anche laddove
il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di
prova ovvero per dimissioni del lavoratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La L. n. 205/2017 ha introdotto una agevolazione contributiva strutturale che prevede l'esonero del
50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 1° gennaio 2018 e la cui durata fosse pari a
CP_ trentasei mesi a partire dalla data di assunzione (circolare 40/2018). Successivamente la L. n.
178/2020 ha stabilito che per questa agevolazione l'esonero fosse pari al 100% per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
In particolare, L'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che:
“100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti,
di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi,
l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul Controparte_3
lavoro ) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base CP_4
mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche 101. L'esonero spetta con riferimento
ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non
abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o pagina 2 di 5 con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento
dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in
rapporto a tempo indeterminato.
L'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha ampliato il regime dell'esonero già
previsto dalla l. n. 205 del 2017, stabilendo che “10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-
2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da
100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.”
Quindi, sulla base del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, il datore di lavoro è
esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a condizione che: 1) l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età; 2)
l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Nel caso di specie lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato in data Persona_2
1.2.2022 all'età di 30 anni e, come risulta dal “Percorso del lavoratore”, l'unico rapporto di lavoro avuto in precedenza è cessato, nel corso del periodo di prova, per recesso ad nutum ai sensi dell'art. 2118 c.c. (cfr. all. n. 6). 12. Nello specifico il lavoratore era stato assunto come socio Persona_2
lavoratore in data 24.6.2015 da con periodo di Controparte_5
prova di 3 mesi, ma solo dopo poco più di un mese (in data 11.8.2015), è stato licenziato ad nutum per mancato superamento del periodo di prova. Ad oggi è sempre dipendente di Persona_2
tempo pieno e indeterminato. Pt_2
CP_ Secondo l non rileverebbe la circostanza della cessazione del precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prima della conclusione del periodo di prova essendo decisiva, in senso ostativo rispetto al riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo, la circostanza della natura a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro subordinato.
pagina 3 di 5 Secondo, invece, la parte ricorrente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con patto di prova, nel corso della durata di quest'ultima, non potrebbe considerarsi stabilizzato ma sottoposto a condizione sospensiva tanto che lo statuto tipico di tutela del lavoratore in ipotesi di licenziamento non opera nel corso della durata del periodo di prova così come desumibile dall'art. 10 della l. n.
604/1966.
Questo giudicante ritiene che, in una prospettiva ermeneutica orientata dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., debba essere condivisa l'interpretazione della normativa caldeggiata da parte ricorrente.
Invero, la disciplina giuridica del rapporto di lavoro nel corso del periodo di prova appare radicalmente diversa ed incompatibile con quella che caratterizza il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La possibilità, infatti, di un recesso ad nutum dal rapporto di lavoro senza necessità di preavviso nel corso del periodo di prova rende il rapporto di lavoro, nel corso di tale fase, del tutto diverso rispetto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si instaura successivamente alla scadenza del periodo di prova, tanto è vero che l'art. 10 L. n. 604/1966 prevede l'applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova solo dopo che l'assunzione sia divenuta definitiva.
Ora, la logica dell'esclusione dei lavoratori precedentemente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla platea dei lavoratori in relazione ai quali è riconosciuto il beneficio dell'esonero non può che risiedere nello specifico regime di tutela che caratterizza tale tipologia di rapporti e nella stabilità che conseguentemente li contraddistingue.
E' proprio in tale prospettiva, ad avviso di questo giudicante, che non risultano ostative al riconoscimento del beneficio le precedenti assunzioni a tempo determinato o, per espressa previsione normativa, quelle con contratti di apprendistato che non siano stati poi convertiti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
D'altronde, risultando, le assunzioni a tempo indeterminato, palesemente incentivate dal beneficio dell'esonero contributivo, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ma licenziati durante il periodo di prova, risulterebbero ingiustamente discriminati rispetto a lavoratori di pari età che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata pari o superiore al patto di pagina 4 di 5 prova in quanto la loro condizione non potrebbe in alcun modo considerarsi più favorevole rispetto a questi ultimi nel corso del periodo di prova ed in mancanza di una stabilizzazione successiva del rapporto.
D'altronde, sul punto l'art. 2096 c.c. è chiaro nel prevedere che il patto di prova designa la clausola apposta al contratto di lavoro con cui le parti subordinano l'assunzione definitiva all'esito positivo di un periodo di prova, cosicchè il rapporto definitivo è subordinato alla condizione potestativa del gradimento o del mancato recesso di una delle parti ed è a termine iniziale incerto coincidente con la fine del periodo di prova. In caso di esito positivo della prova, il contratto di lavoro diviene definitivo con effetto ex tunc.
Deve, dunque, ritenersi che, ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, il contratto di lavoro subordinato con patto di prova, nel corso della durata di questa, non possa ancora considerarsi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che, dunque, il rapporto di lavoro che sia cessato per mancato superamento del periodo di prova non possa considerarsi stabilizzato ma un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mai venuto ad esistenza per l'operare di una condizione potestativa apposta al contratto di lavoro.
In considerazione della peculiarità della vicenda di causa e tenuto conto dell'inesistenza di precedenti giurisprudenziali, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
dichiara inefficaci gli avvisi di addebito n. 38020240000558135000 n. 38020240000595234000 e non dovute le somme di cui ai predetti avvisi;
compensa le spese di lite.
Perugia 4.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1214/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv. Emilio Bagianti) Parte_2
- ricorrente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 4.6.2025, alle ore 11.15 la seguente
SENTENZA
ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del Parte_2
CP_ lavoro l' per sentire accogliere nei confronti dell' convenuto, le seguenti domande “nel CP_2
merito: dichiarare illegittimi e/o nulli gli avvisi di addebito impugnati per i motivi esposti in narrativa e, per
l'effetto, dichiarare che l'opponente nulla deve nei confronti del convenuto per i titoli di cui agli avvisi di
addebito impugnati;
in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi fondato o
parzialmente fondato l'avviso di addebito, ridurre proporzionalmente l'importo escludendo il pagamento delle
sanzioni”.
Ha esposto che con diffida di pagamento prot. n. 5800.16/01/2024.0017807, notificata in data CP_1
18.1.2024 via pec, la Direzione Provinciale di Perugia ha recuperato la contribuzione concernente CP_1
l'esonero per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato previsto dall'art. 1, comma 10, della L. n. 178/2020 e relativo al lavoratore per il periodo febbraio 2022 Per_1
pagina 1 di 5 – novembre 2023; che ha consultato il cassetto previdenziale e di essere venuto a conoscenza della formazione, a proprio carico, di due Avvisi di pagamento (il n. 5581/2024 e il n. 5952/2024) per l'importo complessivo di € 13.549,07. Ha dedotto che l' pretenderebbe il recupero delle somme CP_2
che ritiene essere state indebitamente percepite da in occasione dell'assunzione di Pt_2 [...]
il quale aveva instaurato prima dell'assunzione da parte dell'opponente, un contratto di Per_2
lavoro subordinato a tempo indeterminato con patto di prova e argomentato l'erroneità dell'indirizzo
CP_ ermeneutico seguito dall' sulla base della precarietà del contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del periodo di prova tenuto conto della possibilità, per le parti, di recedere senza preavviso e dell'inapplicabilità della normativa di tutela prevista, in generale, in caso di licenziamento.
CP_ Si è costituito l' che ha dedotto, in senso contrario rispetto a quanto argomentato dall'opponente,
che “Considerata la formulazione testuale della norma, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero anche laddove
il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di
prova ovvero per dimissioni del lavoratore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La L. n. 205/2017 ha introdotto una agevolazione contributiva strutturale che prevede l'esonero del
50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 1° gennaio 2018 e la cui durata fosse pari a
CP_ trentasei mesi a partire dalla data di assunzione (circolare 40/2018). Successivamente la L. n.
178/2020 ha stabilito che per questa agevolazione l'esonero fosse pari al 100% per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
In particolare, L'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede che:
“100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti,
di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi,
l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti all' per l'assicurazione contro gli infortuni sul Controparte_3
lavoro ) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base CP_4
mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche 101. L'esonero spetta con riferimento
ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non
abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o pagina 2 di 5 con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento
dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in
rapporto a tempo indeterminato.
L'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha ampliato il regime dell'esonero già
previsto dalla l. n. 205 del 2017, stabilendo che “10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-
2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da
100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un
periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai
soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del
presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche.”
Quindi, sulla base del combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, il datore di lavoro è
esonerato dal versamento dei contributi previdenziali a condizione che: 1) l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età; 2)
l'assunzione con contratto di lavoro subordinato riguardi soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Nel caso di specie lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato in data Persona_2
1.2.2022 all'età di 30 anni e, come risulta dal “Percorso del lavoratore”, l'unico rapporto di lavoro avuto in precedenza è cessato, nel corso del periodo di prova, per recesso ad nutum ai sensi dell'art. 2118 c.c. (cfr. all. n. 6). 12. Nello specifico il lavoratore era stato assunto come socio Persona_2
lavoratore in data 24.6.2015 da con periodo di Controparte_5
prova di 3 mesi, ma solo dopo poco più di un mese (in data 11.8.2015), è stato licenziato ad nutum per mancato superamento del periodo di prova. Ad oggi è sempre dipendente di Persona_2
tempo pieno e indeterminato. Pt_2
CP_ Secondo l non rileverebbe la circostanza della cessazione del precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato prima della conclusione del periodo di prova essendo decisiva, in senso ostativo rispetto al riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo, la circostanza della natura a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro subordinato.
pagina 3 di 5 Secondo, invece, la parte ricorrente il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con patto di prova, nel corso della durata di quest'ultima, non potrebbe considerarsi stabilizzato ma sottoposto a condizione sospensiva tanto che lo statuto tipico di tutela del lavoratore in ipotesi di licenziamento non opera nel corso della durata del periodo di prova così come desumibile dall'art. 10 della l. n.
604/1966.
Questo giudicante ritiene che, in una prospettiva ermeneutica orientata dal principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., debba essere condivisa l'interpretazione della normativa caldeggiata da parte ricorrente.
Invero, la disciplina giuridica del rapporto di lavoro nel corso del periodo di prova appare radicalmente diversa ed incompatibile con quella che caratterizza il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La possibilità, infatti, di un recesso ad nutum dal rapporto di lavoro senza necessità di preavviso nel corso del periodo di prova rende il rapporto di lavoro, nel corso di tale fase, del tutto diverso rispetto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si instaura successivamente alla scadenza del periodo di prova, tanto è vero che l'art. 10 L. n. 604/1966 prevede l'applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova solo dopo che l'assunzione sia divenuta definitiva.
Ora, la logica dell'esclusione dei lavoratori precedentemente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla platea dei lavoratori in relazione ai quali è riconosciuto il beneficio dell'esonero non può che risiedere nello specifico regime di tutela che caratterizza tale tipologia di rapporti e nella stabilità che conseguentemente li contraddistingue.
E' proprio in tale prospettiva, ad avviso di questo giudicante, che non risultano ostative al riconoscimento del beneficio le precedenti assunzioni a tempo determinato o, per espressa previsione normativa, quelle con contratti di apprendistato che non siano stati poi convertiti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
D'altronde, risultando, le assunzioni a tempo indeterminato, palesemente incentivate dal beneficio dell'esonero contributivo, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ma licenziati durante il periodo di prova, risulterebbero ingiustamente discriminati rispetto a lavoratori di pari età che avessero stipulato contratti a tempo determinato di durata pari o superiore al patto di pagina 4 di 5 prova in quanto la loro condizione non potrebbe in alcun modo considerarsi più favorevole rispetto a questi ultimi nel corso del periodo di prova ed in mancanza di una stabilizzazione successiva del rapporto.
D'altronde, sul punto l'art. 2096 c.c. è chiaro nel prevedere che il patto di prova designa la clausola apposta al contratto di lavoro con cui le parti subordinano l'assunzione definitiva all'esito positivo di un periodo di prova, cosicchè il rapporto definitivo è subordinato alla condizione potestativa del gradimento o del mancato recesso di una delle parti ed è a termine iniziale incerto coincidente con la fine del periodo di prova. In caso di esito positivo della prova, il contratto di lavoro diviene definitivo con effetto ex tunc.
Deve, dunque, ritenersi che, ai fini del riconoscimento del beneficio in questione, il contratto di lavoro subordinato con patto di prova, nel corso della durata di questa, non possa ancora considerarsi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che, dunque, il rapporto di lavoro che sia cessato per mancato superamento del periodo di prova non possa considerarsi stabilizzato ma un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mai venuto ad esistenza per l'operare di una condizione potestativa apposta al contratto di lavoro.
In considerazione della peculiarità della vicenda di causa e tenuto conto dell'inesistenza di precedenti giurisprudenziali, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_2
dichiara inefficaci gli avvisi di addebito n. 38020240000558135000 n. 38020240000595234000 e non dovute le somme di cui ai predetti avvisi;
compensa le spese di lite.
Perugia 4.6.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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