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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 2145/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2145/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), e per essa, in virtù di procura speciale, Parte_1 P.IVA_1 rilasciata dall'amministratore unico e legale rappresentante la Parte_2 [...]
(P. IVA ), in persona della procuratrice speciale dott.ssa Parte_3 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata Piazza Vanvitelli n. 15 – Napoli presso lo Parte_4 studio dell'avv. Giuseppe Sollazzo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice -
e
(P. IVA COroparte_1
), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_3 presso l'Ufficio Affari Legali sito in via S. Anna II Tronco 18/P Palazzo Tibi –
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, giusta procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta –
-
(P. IVA , in persona del legale COroparte_2 P.IVA_4 rappresentante p.t., con sede legale in via Trastevere n. 77 – RO IO (RC);
-Terza chiamata contumace -
OGGETTO: cessione del credito – pagamento somme per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 01.08.2023, l' n.q. di Parte_1 cessionaria del credito vantato dal nei confronti COroparte_2
1 CO dell' (di seguito per COroparte_1 l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN, evocava in giudizio l' chiedendo il pagamento della somma di € COroparte_4 32.055,66 (in via principale a titolo di corrispettivo, in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in via ulteriormente gradata a titolo indennitario ex art. 2041 c.c.).
In particolare, esponeva che la struttura convenzionata, al fine di disciplinare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, aveva sottoscritto, per l'anno 2020, poi prorogato per il 2021, con l' apposito contratto ex art. 8 quinquies del D. CP_5 Lgs. 502/1992.
Precisava che, per ciò che attiene alle prestazioni di diagnostica di laboratorio, che alla cedente era stato assegnato un budget contrattuale, per l'anno 2020, di € 117.000,00, al CO netto della quota ticket gravante sui fruitori. Con provvedimento di proroga dell' (n. prot. 477857 del 14.12.2020), il medesimo budget era stato assegnato anche per l'anno 2021.
Per effetto dell'erogazione delle prestazioni rese negli anni 2020 e 2021, la cedente aveva, quindi, maturato nei confronti dell' un credito COroparte_4 complessivo ad oggi insoluto di € 32.055,66 (fatture nn. 6/Pa/21 del 21.06.2021 e 10/Pa/20 del 12.11.2020), oltre interessi ex D.lgs. 231/2001 dalla scadenza di ciascuna fattura.
Specificava che le prestazioni erano state regolarmente erogate e che, in ogni caso, le stesse non avrebbero potuto essere negate da parte della cedente in quanto era gravata dall'obbligo di renderle in favore dei terzi cittadini/pazienti.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte della Parte_1 odierna convenuta della somma di € 32.055,66 per i titoli e i fatti esposti in narrativa se del caso anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. a titolo responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. al COroparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 32.055,66 ovvero della Parte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
2. in via subordinata, condannare l' COroparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di
[...] del predetto importo di € 32.055,66 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art. 2033 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponendo CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare l'
[...]
al pagamento in favore di COroparte_1 Parte_1 del predetto importo di € 32.055,66 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponendo CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla
2 legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a spese generali come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.11.2023, si costituiva l'
[...]
eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva del COroparte_4 cessionario in ragione della mancata prova di alcuna accettazione espressa della cessione con la conseguente formazione di un silenzio rifiuto che rende inopponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.
Affermava che la normativa relativa alla formazione del silenzio rifiuto trovava applicazione anche nell'ipotesi di cartolarizzazione dei crediti, tenuto conto che il comma 4 bis estendeva il predetto meccanismo alle cessioni dei crediti sanitari realizzate nel contesto di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.
Rilevava, poi, che il credito portato dalle fatture azionate nel presente giudizio si era estinto per intervenuto pagamento. In particolare, la fattura n. 6/Pa/21 del 21.06.2021 risultava essere stata pagata con ordinativo di pagamento n. 6146 del 19.04.2022. L'importo in questione era stato stornato con provvisorio di entrata n. 8833 del 21.04.2022 per “conto chiuso”. CO Successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, l' aveva provveduto alla riemissione del mandato per come risultava dall'ordinativo di pagamento n. 12019 del 04.10.2023.
Poneva, pertanto, in evidenza che la mancata tempestiva riscossione delle somme da CO parte del creditore non era addebitabile all' attesa l'inefficacia della cessione nelle forme emesse, nonché la mancata comunicazione da parte del cedente di non avere più titolo per riscuotere le fatture azionate.
Quanto, invece, alla fattura n. 10/Pa/20 del 12.11.2020, la stessa risultava essere stata pagata con ordinativo di pagamento n. 6169 del 22.04.2022 emesso a favore del tale addebito risultava essere andato a buon fine e non COroparte_2 restituito.
Evidenziava che su tali somme, pagate in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, ovvero in data successiva a causa del comportamento colposo della CP_ contraente , l'attrice non poteva vantare nulla, neppure in ordine alla maturazione di interessi moratori, tenuto conto che l'unico atto di messa in mora era l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Formulava, infine, richiesta di condanna per responsabilità aggravata della controparte per abuso del processo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “
1. In Via Preliminare e pregiudiziale, accertare la non opponibilità della cessione del credito presuntivamente vantato dalla
, in ragione delle argomentazioni in narrativa e per l'effetto COroparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società con conseguente Pt_1 rigetto della domanda.
2.In Via principale e nel merito, in ogni caso, rigettare la pretesa- sorte capitale ed interessi- perché estinta per intervenuto pagamento e i cui interessi non sono dovuti per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali come per legge 5. Con condanna della società per lite temeraria”.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice evidenziava che gli atti di cessione del 23.11.2020 e del 25.06.2021 erano stati regolarmente notificati alla CO CO debitrice ceduta specificando, inoltre, che i crediti delle non rientravano tra
3 quelli dello Stato e dei suoi organi e affermando l'inconferenza della normativa speciale di cui alla L. 77/2020.
Precisava, altresì, che i crediti azionati nel presente giudizio, al momento della cessione non erano certi liquidi ed esigibili, circostanza che precludeva l'applicabilità dell'art. 4 bis del D.L. 34/2020. Inoltre, gli stessi non erano esigibili in quanto per nessuna fattura era scaduto il termine per il pagamento al momento della cessione.
Avuto riguardo all'eccezione di intervenuto pagamento della fattura, evidenziava che lo stesso era stato effettuato soltanto successivamente alla notifica dell'atto di citazione e, dunque, ultra tardivamente;
tra l'altro, non poteva essere riconosciuta alcuna responsabilità dell'attrice tenuto conto che la cessione era stata ritualmente comunicata CO alla debitrice con PEC del 29.06.2021. Di conseguenza, affermava la debenza degli interessi maturati dalla scadenza della fattura (20.08.2021) sino all'effettivo pagamento avvenuto il successivo 11.10.2023. CO In ogni caso, evidenziava che l' non avesse fornito idonea prova di tale pagamento, avendo depositato unicamente l'ordinativo di pagamento che, in quanto atto interno, non assumeva valore probatorio dell'effettivo incasso delle somme da parte del destinatario. Eccepiva che il pagamento in questione sarebbe stato effettuato in favore della cedente in data successiva alla cessione del credito e, dunque, in un momento storico in cui la scrivente era già divenuta titolare del credito, con la conseguenza che CO non sarebbe idoneo ad estinguere l'obbligazione gravante sull' Da ultimo, ne evidenziava la tardività.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la cedente COroparte_2 chiedendo l'accoglimento nei suoi confronti delle seguenti conclusioni: “1) In caso di accertamento della inesistenza di credito ceduto, dichiari l'obbligo della cedente ai sensi dell'art. 1266 c.c. nonché dell'art.
3.5. del contratto quadro di cessione in atti, a garantire la cessionaria, e per l'effetto la condanni a: a) risarcire la cessionaria
[...]
con il pagamento delle somme corrispondenti ai crediti dichiarati inesistenti Parte_1 e ceduti sull'assunto che gli stessi costituissero il dovuto corrispettivo delle forniture sanitarie rese, il tutto oltre interessi e rivalutazione. b) pagare, in linea ancora più subordinata, previa declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti di cessione dei crediti, le somme versate a titolo di corrispettivo della cessione, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
c) con vittoria di spese. 2) In caso di accertamento dell'effettivo pagamento in favore della cedente in data anteriore o contestuale alla notifica della cessione, accerti l'inesistenza di credito ceduto, ed in ragione di ciò accolga le richieste di condanna del terzo di cui al precedente paragrafo 1), lett. a), b) e c) che qui si abbiano trascritte. 3) In caso di accertamento dell'ipotesi dell'effettivo pagamento in favore della cedente in data successiva alla cessione, condanni la cedente, in virtù della disposizione di cui all'art. 1218 c.c. ed all'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, alla restituzione delle somme incassate e non prontamente restituite, maggiorate degli interessi convenzionali di cui al terzo comma del citato art. 5.3, con vittoria di spese al pagamento. 4) In caso di accertamento della nullità del contratto di cessione o di annullamento dello stesso, condanni la lla restituzione delle somme percepite da COroparte_2 [...] a titolo di corrispettivo per la cessione, maggiorate degli interessi di legge”. Pt_1
All'udienza del 25.09.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. L'odierna attrice, è la cessionaria del credito vantato dal Parte_1 nei confronti dell' , giusto contratto COroparte_2 COroparte_4
4 di cessione dei crediti pubblicato nella GU del 18.06.2020 e regolarmente comunicato CO via PEC all' (cfr. all. 8 atto di citazione) ed agisce in questa sede al fine di ottenere il pagamento di n. 2 fatture (all. 3 fascicolo attoreo), a nulla rilevando la mancata accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 24758/2021: “Il divieto di cessione dei crediti verso la p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall' art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 , si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore ( art. 1260 c.c. ), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice)”).
Risulta non contestata l'effettiva erogazione delle prestazioni a cui le fatture si riferiscono. Ciò che viene eccepito dalla convenuta è l'estinzione dei crediti per intervenuto pagamento.
Invero, corre l'obbligo di precisare che i mandati di pagamento prodotti dalla convenuta vedono come destinatari, quanto alla fattura n. 6/Pa/21, la quanto, invece, Parte_1 alla fattura n. 10/Pa/20, il COroparte_2
Entrambi i mandati di pagamento recano una data successiva rispetto alla data in cui il ceduto ha avuto notizia della cessione, con la conseguenza che quello effettuato in favore della cedente successivamente alla cessione (fattura n. 10/Pa/20) non produce l'effetto liberatorio del ceduto ed estintivo dell'obbligazione.
Da ciò deriva la debenza della somma portata dalla fattura n. 10/Pa/20 in favore della cessionaria odierna attrice.
Quanto, invece, alla fattura n. 6/Pa/21 si evidenzia che in atti vi è sia un mandato di pagamento del 19.04.2022 e sia un dettaglio di un operazione bancaria recante la data del 06.10.2023 relativa al pagamento della medesima fattura.
Evidentemente il primo tentativo non era andato a buon fine e, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, parte convenuta ha reiterato il pagamento. Ponendo in evidenza la buona fede della convenuta, non essendo dimostrato a chi fosse addebitabile il fallimento del primo pagamento, si riconosce, in questa sede, unicamente la debenza degli interessi moratori dalla data di scadenza della stessa (20.08.2021) sino all'effettivo pagamento (06.10.2023).
Occorre, infine, rigettare la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta in quanto tardiva, essendo stata proposta per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, e comunque tenuto conto dell'assenza dei presupposti e del parziale accoglimento della domanda attorea.
Quanto alle spese di lite si ritiene equo compensarle integralmente tra tutte le parti tenuto conto dell'intervenuto pagamento di una delle fatture azionate e del pagamento dell'altra a soggetto non legittimato.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento nei confronti di della fattura n. COroparte_4 Parte_1
10/Pa/20;
2. Condanna l' al pagamento degli interessi moratori COroparte_4 relativi alla fattura n. 6/Pa/21 dalla data di scadenza della stessa (20.08.2021) sino al pagamento (06.10.2023);
3. Rigetta al domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria 24.10.25
Il giudice
AN PA
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico AN PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2145/2023, trattenuta in decisione all'udienza del 25.09.2025 e decisa, ai sensi dell'art. 281 quinquies c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), e per essa, in virtù di procura speciale, Parte_1 P.IVA_1 rilasciata dall'amministratore unico e legale rappresentante la Parte_2 [...]
(P. IVA ), in persona della procuratrice speciale dott.ssa Parte_3 P.IVA_2
, elettivamente domiciliata Piazza Vanvitelli n. 15 – Napoli presso lo Parte_4 studio dell'avv. Giuseppe Sollazzo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice -
e
(P. IVA COroparte_1
), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliato P.IVA_3 presso l'Ufficio Affari Legali sito in via S. Anna II Tronco 18/P Palazzo Tibi –
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Lombardo, giusta procura in calce alla CP_1 comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta –
-
(P. IVA , in persona del legale COroparte_2 P.IVA_4 rappresentante p.t., con sede legale in via Trastevere n. 77 – RO IO (RC);
-Terza chiamata contumace -
OGGETTO: cessione del credito – pagamento somme per prestazioni sanitarie in regime di accreditamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 01.08.2023, l' n.q. di Parte_1 cessionaria del credito vantato dal nei confronti COroparte_2
1 CO dell' (di seguito per COroparte_1 l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il SSN, evocava in giudizio l' chiedendo il pagamento della somma di € COroparte_4 32.055,66 (in via principale a titolo di corrispettivo, in via subordinata a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., in via ulteriormente gradata a titolo indennitario ex art. 2041 c.c.).
In particolare, esponeva che la struttura convenzionata, al fine di disciplinare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, aveva sottoscritto, per l'anno 2020, poi prorogato per il 2021, con l' apposito contratto ex art. 8 quinquies del D. CP_5 Lgs. 502/1992.
Precisava che, per ciò che attiene alle prestazioni di diagnostica di laboratorio, che alla cedente era stato assegnato un budget contrattuale, per l'anno 2020, di € 117.000,00, al CO netto della quota ticket gravante sui fruitori. Con provvedimento di proroga dell' (n. prot. 477857 del 14.12.2020), il medesimo budget era stato assegnato anche per l'anno 2021.
Per effetto dell'erogazione delle prestazioni rese negli anni 2020 e 2021, la cedente aveva, quindi, maturato nei confronti dell' un credito COroparte_4 complessivo ad oggi insoluto di € 32.055,66 (fatture nn. 6/Pa/21 del 21.06.2021 e 10/Pa/20 del 12.11.2020), oltre interessi ex D.lgs. 231/2001 dalla scadenza di ciascuna fattura.
Specificava che le prestazioni erano state regolarmente erogate e che, in ogni caso, le stesse non avrebbero potuto essere negate da parte della cedente in quanto era gravata dall'obbligo di renderle in favore dei terzi cittadini/pazienti.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. in via principale, accertare e dichiarare il diritto di al pagamento da parte della Parte_1 odierna convenuta della somma di € 32.055,66 per i titoli e i fatti esposti in narrativa se del caso anche ai sensi dell'art. 1218 c.c. a titolo responsabilità contrattuale e risarcimento del danno, ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa e, per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t. al COroparte_1 pagamento in favore di dell'importo di € 32.055,66 ovvero della Parte_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa per i titoli esposti in narrativa, il tutto oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231/2002, ovvero in via di subordine maggiorato degli interessi legali con le decorrenze previste dalla legge;
2. in via subordinata, condannare l' COroparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di
[...] del predetto importo di € 32.055,66 a titolo di risarcimento del Parte_1 danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero ancora ai sensi dell'art. 2033 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponendo CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla legge;
3. in via ulteriormente subordinata e residuale, condannare l'
[...]
al pagamento in favore di COroparte_1 Parte_1 del predetto importo di € 32.055,66 a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, ovvero dell'importo che risulterà all'esito della istruttoria anche a seguito di disponendo CTU, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, ovvero in subordine interessi al tasso legale con le decorrenze previste dalla
2 legge.
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre a spese generali come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 10.11.2023, si costituiva l'
[...]
eccependo, in primo luogo, la carenza di legittimazione attiva del COroparte_4 cessionario in ragione della mancata prova di alcuna accettazione espressa della cessione con la conseguente formazione di un silenzio rifiuto che rende inopponibile la cessione nei confronti del debitore ceduto e dei terzi.
Affermava che la normativa relativa alla formazione del silenzio rifiuto trovava applicazione anche nell'ipotesi di cartolarizzazione dei crediti, tenuto conto che il comma 4 bis estendeva il predetto meccanismo alle cessioni dei crediti sanitari realizzate nel contesto di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999.
Rilevava, poi, che il credito portato dalle fatture azionate nel presente giudizio si era estinto per intervenuto pagamento. In particolare, la fattura n. 6/Pa/21 del 21.06.2021 risultava essere stata pagata con ordinativo di pagamento n. 6146 del 19.04.2022. L'importo in questione era stato stornato con provvisorio di entrata n. 8833 del 21.04.2022 per “conto chiuso”. CO Successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, l' aveva provveduto alla riemissione del mandato per come risultava dall'ordinativo di pagamento n. 12019 del 04.10.2023.
Poneva, pertanto, in evidenza che la mancata tempestiva riscossione delle somme da CO parte del creditore non era addebitabile all' attesa l'inefficacia della cessione nelle forme emesse, nonché la mancata comunicazione da parte del cedente di non avere più titolo per riscuotere le fatture azionate.
Quanto, invece, alla fattura n. 10/Pa/20 del 12.11.2020, la stessa risultava essere stata pagata con ordinativo di pagamento n. 6169 del 22.04.2022 emesso a favore del tale addebito risultava essere andato a buon fine e non COroparte_2 restituito.
Evidenziava che su tali somme, pagate in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione, ovvero in data successiva a causa del comportamento colposo della CP_ contraente , l'attrice non poteva vantare nulla, neppure in ordine alla maturazione di interessi moratori, tenuto conto che l'unico atto di messa in mora era l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Formulava, infine, richiesta di condanna per responsabilità aggravata della controparte per abuso del processo.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni “
1. In Via Preliminare e pregiudiziale, accertare la non opponibilità della cessione del credito presuntivamente vantato dalla
, in ragione delle argomentazioni in narrativa e per l'effetto COroparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società con conseguente Pt_1 rigetto della domanda.
2.In Via principale e nel merito, in ogni caso, rigettare la pretesa- sorte capitale ed interessi- perché estinta per intervenuto pagamento e i cui interessi non sono dovuti per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
4. Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali come per legge 5. Con condanna della società per lite temeraria”.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., parte attrice evidenziava che gli atti di cessione del 23.11.2020 e del 25.06.2021 erano stati regolarmente notificati alla CO CO debitrice ceduta specificando, inoltre, che i crediti delle non rientravano tra
3 quelli dello Stato e dei suoi organi e affermando l'inconferenza della normativa speciale di cui alla L. 77/2020.
Precisava, altresì, che i crediti azionati nel presente giudizio, al momento della cessione non erano certi liquidi ed esigibili, circostanza che precludeva l'applicabilità dell'art. 4 bis del D.L. 34/2020. Inoltre, gli stessi non erano esigibili in quanto per nessuna fattura era scaduto il termine per il pagamento al momento della cessione.
Avuto riguardo all'eccezione di intervenuto pagamento della fattura, evidenziava che lo stesso era stato effettuato soltanto successivamente alla notifica dell'atto di citazione e, dunque, ultra tardivamente;
tra l'altro, non poteva essere riconosciuta alcuna responsabilità dell'attrice tenuto conto che la cessione era stata ritualmente comunicata CO alla debitrice con PEC del 29.06.2021. Di conseguenza, affermava la debenza degli interessi maturati dalla scadenza della fattura (20.08.2021) sino all'effettivo pagamento avvenuto il successivo 11.10.2023. CO In ogni caso, evidenziava che l' non avesse fornito idonea prova di tale pagamento, avendo depositato unicamente l'ordinativo di pagamento che, in quanto atto interno, non assumeva valore probatorio dell'effettivo incasso delle somme da parte del destinatario. Eccepiva che il pagamento in questione sarebbe stato effettuato in favore della cedente in data successiva alla cessione del credito e, dunque, in un momento storico in cui la scrivente era già divenuta titolare del credito, con la conseguenza che CO non sarebbe idoneo ad estinguere l'obbligazione gravante sull' Da ultimo, ne evidenziava la tardività.
Chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la cedente COroparte_2 chiedendo l'accoglimento nei suoi confronti delle seguenti conclusioni: “1) In caso di accertamento della inesistenza di credito ceduto, dichiari l'obbligo della cedente ai sensi dell'art. 1266 c.c. nonché dell'art.
3.5. del contratto quadro di cessione in atti, a garantire la cessionaria, e per l'effetto la condanni a: a) risarcire la cessionaria
[...]
con il pagamento delle somme corrispondenti ai crediti dichiarati inesistenti Parte_1 e ceduti sull'assunto che gli stessi costituissero il dovuto corrispettivo delle forniture sanitarie rese, il tutto oltre interessi e rivalutazione. b) pagare, in linea ancora più subordinata, previa declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti di cessione dei crediti, le somme versate a titolo di corrispettivo della cessione, il tutto oltre interessi e rivalutazione;
c) con vittoria di spese. 2) In caso di accertamento dell'effettivo pagamento in favore della cedente in data anteriore o contestuale alla notifica della cessione, accerti l'inesistenza di credito ceduto, ed in ragione di ciò accolga le richieste di condanna del terzo di cui al precedente paragrafo 1), lett. a), b) e c) che qui si abbiano trascritte. 3) In caso di accertamento dell'ipotesi dell'effettivo pagamento in favore della cedente in data successiva alla cessione, condanni la cedente, in virtù della disposizione di cui all'art. 1218 c.c. ed all'art.
5.3 del contratto quadro di cessione, alla restituzione delle somme incassate e non prontamente restituite, maggiorate degli interessi convenzionali di cui al terzo comma del citato art. 5.3, con vittoria di spese al pagamento. 4) In caso di accertamento della nullità del contratto di cessione o di annullamento dello stesso, condanni la lla restituzione delle somme percepite da COroparte_2 [...] a titolo di corrispettivo per la cessione, maggiorate degli interessi di legge”. Pt_1
All'udienza del 25.09.2025 la causa veniva rimessa in decisione.
2. L'odierna attrice, è la cessionaria del credito vantato dal Parte_1 nei confronti dell' , giusto contratto COroparte_2 COroparte_4
4 di cessione dei crediti pubblicato nella GU del 18.06.2020 e regolarmente comunicato CO via PEC all' (cfr. all. 8 atto di citazione) ed agisce in questa sede al fine di ottenere il pagamento di n. 2 fatture (all. 3 fascicolo attoreo), a nulla rilevando la mancata accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 24758/2021: “Il divieto di cessione dei crediti verso la p.a. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall' art. 70 r.d. n. 2440 del 1923 , si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore ( art. 1260 c.c. ), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice)”).
Risulta non contestata l'effettiva erogazione delle prestazioni a cui le fatture si riferiscono. Ciò che viene eccepito dalla convenuta è l'estinzione dei crediti per intervenuto pagamento.
Invero, corre l'obbligo di precisare che i mandati di pagamento prodotti dalla convenuta vedono come destinatari, quanto alla fattura n. 6/Pa/21, la quanto, invece, Parte_1 alla fattura n. 10/Pa/20, il COroparte_2
Entrambi i mandati di pagamento recano una data successiva rispetto alla data in cui il ceduto ha avuto notizia della cessione, con la conseguenza che quello effettuato in favore della cedente successivamente alla cessione (fattura n. 10/Pa/20) non produce l'effetto liberatorio del ceduto ed estintivo dell'obbligazione.
Da ciò deriva la debenza della somma portata dalla fattura n. 10/Pa/20 in favore della cessionaria odierna attrice.
Quanto, invece, alla fattura n. 6/Pa/21 si evidenzia che in atti vi è sia un mandato di pagamento del 19.04.2022 e sia un dettaglio di un operazione bancaria recante la data del 06.10.2023 relativa al pagamento della medesima fattura.
Evidentemente il primo tentativo non era andato a buon fine e, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, parte convenuta ha reiterato il pagamento. Ponendo in evidenza la buona fede della convenuta, non essendo dimostrato a chi fosse addebitabile il fallimento del primo pagamento, si riconosce, in questa sede, unicamente la debenza degli interessi moratori dalla data di scadenza della stessa (20.08.2021) sino all'effettivo pagamento (06.10.2023).
Occorre, infine, rigettare la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta in quanto tardiva, essendo stata proposta per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, e comunque tenuto conto dell'assenza dei presupposti e del parziale accoglimento della domanda attorea.
Quanto alle spese di lite si ritiene equo compensarle integralmente tra tutte le parti tenuto conto dell'intervenuto pagamento di una delle fatture azionate e del pagamento dell'altra a soggetto non legittimato.
P.Q.M.
5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento nei confronti di della fattura n. COroparte_4 Parte_1
10/Pa/20;
2. Condanna l' al pagamento degli interessi moratori COroparte_4 relativi alla fattura n. 6/Pa/21 dalla data di scadenza della stessa (20.08.2021) sino al pagamento (06.10.2023);
3. Rigetta al domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta;
4. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Reggio Calabria 24.10.25
Il giudice
AN PA
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