Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N.R. V.G. 5651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente
Dott. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c./Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto) promosso congiuntamente da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e da
, Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio degli Avv.ti Francesca Luciani e Paola Storato domiciliati presso il loro studio, sentito il relatore, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Rilevato che le parti con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato il 29/04/2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 10.10.2023 vistato dal Procuratore della Repubblica di Verona il 19.10.2023, nei seguenti termini:
“1. Omologare le seguenti condizioni a modifica dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 10.10.2023 vistato dal Procuratore della Repubblica di Verona il
19.10.2023 e trasmesso allo Stato Civile del Comune di Manfredonia il 24.10.2023.
2- Fermo restando l'affido condiviso dei due figli minori , nato il Persona_1
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01/10/2019 in Verona (C.F. ) ed il collocamento presso la C.F._4
madre, disporsi che i minori resteranno a settimane alterne presso il padre secondo il seguente calendario:
1 -Fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, quando li porterà a scuola;
2 -Il mercoledì dopo la scuola fino al giovedì mattina, quando li riporterà a scuola, le settimane in cui trascorrono il fine settimana con il padre;
3 -Il mercoledì dopo la scuola fino al venerdì mattina, quando li porterà a scuola, le settimane in cui trascorrono il fine settimana con la madre.
Durante le vacanze natalizie, pasquali e scolastiche in generale si seguirà pure il criterio dell'alternanza dei genitori: - per i giorni che vanno dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze, alternando rispettivamente le festività di Natale e Capodanno;
- per tre giorni durante le vacanze Pasquali, alternando il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; il tutto secondo un calendario che verrà stabilito all'inizio dell'anno scolastico in base alle festività e ponti previsti dalla scuola dei figli.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di marzo di ogni anno. Il padre inoltre è da sempre disponibile a tenere i figli per altri periodi di vacanza durante i mesi estivi e invernali in cui la madre è più impegnata al lavoro.
Eventuali modifiche, di carattere eccezionale, al calendario stabilito dai coniugi, dovranno essere comunicate e concordate con congruo anticipo.
3- Disporsi che i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento dei figli durante i rispettivi periodi di permanenza dei minori presso ciascuno e a fronte del collocamento sostanzialmente paritario degli stessi, con conseguente elisione del contributo di mantenimento già a carico del padre. Le spese accessorie necessarie per i figli saranno a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo del Tribunale di Verona, che si ha qui per riportato, e, se anticipate da un genitore verranno rimborsate all'altro entro il termine di giorni 10 dall'invio della relativa documentazione.
L'assegno unico per i figli sarà percepito dai genitori al 50% ciascuno, mentre l'as- segno relativo all'indennità per la celiachia della figlia continuerà ad essere Per_2
Pagina 2 di 3 percepito dalla madre.
4- Le parti ricorrenti danno atto e dichiarano di aver raggiunto tra di loro un accordo soddisfacente con riguardo all'esercizio della genitorialità nel rispetto delle esigenze e volontà dei figli minori e pertanto non ritengono opportuno, né necessario disporre la loro audizione avanti codesto Tribunale.
5- Le parti rinunciano espressamente a comparire personalmente all'udienza presidenziale e chiedono che venga trattata in forma scritta.
6- Spese del procedimento a carico del signor che le assume. Parte_1
Ferme le altre condizioni di cui alla negoziazione assistita del 10.10.2023.”
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che
, stante la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere poste a carico di Parte_1
visto il parere del P.M., il quale nulla ha opposto;
P. Q. M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da ed congiuntamente: Parte_1 Parte_2
a parziale modifica delle condizioni di accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 10.10.2023 che per il resto conferma:
- dispone in conformità all'accordo di cui al ricorso depositato in data 29/04/2025, accordo integralmente riportato in parte motiva e da intendersi qui recepito e trascritto;
- spese di lite a carico di Parte_1
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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