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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2459/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco di Feo e Loredana Lionetti Parte_1
ricorrente
e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Lorusso resistente oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, ha adito l'Intestato Tribunale, esponendo di Parte_1
essere stata destinataria di una comunicazione di indebito per l'importo di €.2.004,91, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009, non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, dunque chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso dell' e l'insussistenza del diritto alla CP_1 ripetizione vantato dall'Istituto.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, CP_1
sostenendo la sussistenza di precedente giudicato sul punto, la violazione del principio del ne bis in idem, l'intervenuta decadenza, la improcedibilità della domanda e, in ogni caso, la infondatezza del ricorso nel merito stante la legittimità dell'operato del resistente.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda è inammissibile.
pagina 1 di 2 È stata acquisita la sentenza di questo Tribunale che ha statuito sulla medesima domanda proposta con l'odierno ricorso, rigettandola.
Tanto determina la declaratoria d'inammissibilità del presente giudizio, posto che il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda (in proposito, Cass. 21.7.2005 n.15341; Cass.
5.4.2007 n.8527; Cass. 18.9.2006 n.20111).
Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha riproposto, con il ricorso oggetto di causa, le stesse ragioni di doglianza spiegate con il primo libello introduttivo che ha dato origine al giudizio iscritto al n.
3941/2019 R.G.L., definito con la sentenza n. 2066/2021 del 10.5.2021 (passata in giudicato, come da attestazione in atti), ragion per cui il petitum e la causa petendi dei due giudizi devono considerarsi pressoché identici.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 7.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 7.5.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2459/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco di Feo e Loredana Lionetti Parte_1
ricorrente
e
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Lorusso resistente oggetto: indebito previdenziale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.03.2024, ha adito l'Intestato Tribunale, esponendo di Parte_1
essere stata destinataria di una comunicazione di indebito per l'importo di €.2.004,91, a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2009, non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi, dunque chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'avviso dell' e l'insussistenza del diritto alla CP_1 ripetizione vantato dall'Istituto.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, CP_1
sostenendo la sussistenza di precedente giudicato sul punto, la violazione del principio del ne bis in idem, l'intervenuta decadenza, la improcedibilità della domanda e, in ogni caso, la infondatezza del ricorso nel merito stante la legittimità dell'operato del resistente.
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda è inammissibile.
pagina 1 di 2 È stata acquisita la sentenza di questo Tribunale che ha statuito sulla medesima domanda proposta con l'odierno ricorso, rigettandola.
Tanto determina la declaratoria d'inammissibilità del presente giudizio, posto che il principio del “ne bis in idem” preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda (in proposito, Cass. 21.7.2005 n.15341; Cass.
5.4.2007 n.8527; Cass. 18.9.2006 n.20111).
Nel caso di specie, l'odierna ricorrente ha riproposto, con il ricorso oggetto di causa, le stesse ragioni di doglianza spiegate con il primo libello introduttivo che ha dato origine al giudizio iscritto al n.
3941/2019 R.G.L., definito con la sentenza n. 2066/2021 del 10.5.2021 (passata in giudicato, come da attestazione in atti), ragion per cui il petitum e la causa petendi dei due giudizi devono considerarsi pressoché identici.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla sulle spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 7.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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