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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 14/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1166 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
Tindaro Giusto 98066 Patti presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA ARMERIA N. 1 C/O CP_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS MESSINA presso lo studio dell'Avv.
NIEDDU MARIA ADELAIDE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha proposto ricorso avanti a questo Tribunale lamentando l'illegittima cancellazione dall'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli per l'anno
2015, con conseguente pregiudizio ai propri diritti previdenziali e sociali. A sostegno della propria pretesa, ha invocato il riconoscimento della propria attività lavorativa subordinata, sostenendo di aver effettivamente prestato la propria opera presso la ditta indicata e di aver percepito regolare retribuzione, come attestato da documentazione probatoria allegata, comprensiva di buste paga, comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego e certificazioni fiscali. Sulla base di tali elementi, ha richiesto la reiscrizione nelle liste nominative dei lavoratori agricoli, con il conseguente riconoscimento dei relativi diritti previdenziali, inclusa l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno in contestazione.
L' , costituitosi in giudizio, ha formulato diverse eccezioni preliminari, tra CP_1 cui l'intervenuta decadenza del ricorso, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio
1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83. Ha inoltre eccepito l'infondatezza della domanda, deducendo che il rapporto di lavoro fosse fittizio e privo degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, sulla base di risultanze ispettive acquisite a seguito di verifiche amministrative svolte nei confronti del datore di lavoro. L'Ente ha prodotto documentazione a supporto della propria posizione, evidenziando discrepanze nelle dichiarazioni della ricorrente e l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'effettività della prestazione lavorativa.
L'art. 22 del D.L. 7/1970 stabilisce un termine perentorio di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi relativi all'iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi anagrafici agricoli. Tale termine decorre dalla notifica del provvedimento ovvero, come previsto dall'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n. 111, dalla pubblicazione telematica degli elenchi di variazione sul sito istituzionale dell' , modalità che la CP_1
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente a garantire la conoscenza legale dell'atto per gli interessati (Corte Cost. n. 45/2021).
Nel caso in esame, la pubblicazione dell'elenco relativo all'anno 2015 è avvenuta tra il 15/06/2016 e il 01/07/2016. Ne consegue che il termine di decadenza per la presentazione dell'azione giudiziaria, computato dalla scadenza del periodo di pubblicazione, risultava spirato il 28/11/2016. Tuttavia, il ricorso è stato depositato soltanto in data 05/04/2017, dunque ben oltre il termine previsto dalla normativa applicabile.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decadenza in materia previdenziale ha natura sostanziale e non processuale, e non è suscettibile di interruzione o sospensione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25892/2009). Ciò implica che il decorso del termine estingue definitivamente il diritto di azione, senza possibilità di rimessione in termini, nemmeno in presenza di un errore scusabile dell'interessato. Inoltre, trattandosi di un termine perentorio, il giudice è tenuto a rilevarne d'ufficio l'intervenuta maturazione in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di eccezione di parte.
In ragione di tali considerazioni, si deve ritenere che la domanda proposta dalla ricorrente sia irricevibile per intervenuta decadenza. Trattandosi di una questione assorbente, che preclude l'accesso al merito della controversia, ogni ulteriore valutazione sulla fondatezza della pretesa attorea appare superflua.
L'interpretazione della normativa in materia di iscrizione agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e della relativa decadenza è stata oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, che ne hanno reso l'applicazione non sempre agevole.
La continua evoluzione giurisprudenziale ha determinato una situazione di incertezza applicativa che, pur non incidendo sulla perentorietà del termine decadenziale, può aver ingenerato un affidamento incolpevole nella parte ricorrente circa la proponibilità dell'azione. Inoltre, la vicenda presenta profili di particolare complessità, sia sotto il profilo normativo che probatorio, richiedendo un'accurata analisi delle modalità di pubblicazione degli elenchi e della loro idoneità a garantire una conoscenza effettiva del provvedimento impugnato.
Per tali ragioni, in applicazione dei principi di equità e proporzionalità, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Tale statuizione trova riscontro in recenti pronunce della giurisprudenza di merito, che hanno adottato un criterio di bilanciamento volto a evitare un eccessivo aggravio a carico della parte ricorrente in ipotesi di incertezza normativa o interpretativa (Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 591/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, dichiara:
1. L'inammissibilità della domanda proposta da contro Parte_1
l' per intervenuta decadenza;
CP_1
2. La compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 14/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo