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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 01/08/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 71/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c. f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]alla c/da Salsello snc, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Fascetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti.
-Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, con
[...]
sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1
- Convenuto opposto
1 CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30/04/2024, ritenere e dichiarare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ricorrente attesa la natura di società cooperativa agricola “a mutualità prevalente” della;
nel merito, CP_2 annullare e/o dichiarare priva di effetti giuridici e, quindi, revocare l'Ordinanza -
Ingiunzione n. 730/2022, emanata dal “
[...]
Controparte_3
frodi dei prodotti agroalimentari” prot. uscita n. 0651014 del
[...]
20/12/2022 per tutti i superiori motivi esposti;
conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovuta dal la somma di cui all'ordinanza-ingiunzione Parte_1
opposta;
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA:
Voglia dunque l'adito giudice respingere tutte le domande attrici poiché inammissibili ed improponibili nonché infondate in fatto e diritto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 26/04/2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15.06.2023. All'udienza di prima comparizione veniva sospesa l'esecutorietà del provvedimento impugnato e stante la mancata costituzione dell'amministrazione resistente ne veniva dichiarata la contumacia e rinviato il procedimento all'udienza del 31/10/2023 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine per memoria autorizzata sino a 20 giorni prima.
Indi con successivo provvedimento fuori udienza veniva fissata per la discussione e decisione l'udienza del 30/04/2024.
In data 07/04/2024 si costituiva l'amministrazione resistente a mezzo memoria
2 difensiva e produzione documentale.
§
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte ricorrente la quale rileva che è la società agricola CP_4 CP_2
ad aver presentato per le campagne 2013 e 2014 le domande uniche oggetto dell'ingiunzione de qua. Ed è sempre la società ad averne ottenuto i CP_2
relativi pagamenti,
Pertanto atteso che la risulta costituita nella forma giuridica della CP_2
“società cooperativa a mutualità prevalente”, e sulla scorta di quanto prevede l'art. 2518 c.c. il quale dispone: nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, né il né gli altri Parte_1
soci sono tenuti a rispondere dei debiti eventualmente contratti dalla società se non fino all'ammontare del capitale sociale sottoscritto.
L'eccezione è infondata.
Invero va ricordato come le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge 24.11.1981 n. 689 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza
Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della
“imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e
3 naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della
“riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez.
L., n. 12459 del 1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n.
689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
Dato che nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio
4 esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Tali principi derivano dal fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), dall'inammissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), dalla considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la “personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”) (Cass. n. 9880 del 2006).
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del
2007).
La solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta I. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore
5 conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica,
l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione» (Cass. S.U. 22082/2017.
Ne deriva un'interpretazione dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/81 del tutto coerente alla sua lettera, che limita l'effetto estintivo alla sola obbligazione del soggetto nei cui confronti sia stata omessa la notificazione tempestiva (Cass. n. 11774 del 2019).
L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale persona giuridica, ente o imprenditore non presuppone neppure la necessaria identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce (Cass. n. 17701 del 2016).
Per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori,
“essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”(Cass. Ordin. 28/11/2018 n° 30766 per una società persone ). Ne deriva che il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone. Poiché per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. Solo qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, può rilevare il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore
6 preposto in via esclusiva alla gestione dell'adempimento) (Cass., Sez. L., n. 12459 del
1998, cit., relativa ad una S.a.s. in cui i poteri di gestione erano attribuiti ad entrambi i soci accomandatari).
Al fine di individuare l'autore dell'illecito, occorre distinguere se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Se è richiesto un comportamento attivo, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente lo ha posto in essere, salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5).
Orbene sulla scorta dei principi sopra richiamati l'eccezione va respinta, risultando per tabulas che il ricorrente seppure nella qualità di legale rappresentante della CP_2
ha sottoscritto e presentato la domanda unica per l'erogazione di contributi per le campagne agrarie degli anni 2013 e 2014,
Analogamente va respinta l'eccezione in ordine alla nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione essendo stata notificata solo al sig. e non anche alla Parte_1 società (materiale autore della violazione ex art. 2 e 3 della L. 898/1986, CP_2 nonché responsabile dell'illecito amministrativo descritto.
Come sopra precisato, per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, “essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”(Cass. Ordin. 28/11/2018 n° 30766 per una società
7 persone ). Ne deriva che il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone.
Poiché per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione.
Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Come si evince chiaramente dalla relata di notifica (cfr doc. n.3 di parte ricorrente)
l'ordinanza ingiunzione avversata è stata notificata al sig. “ nella Parte_1 qualità di titolare della Società TI AG ER , avente sede legale in Enna c/da
San EL s.n.c. , quale autore dell'illecito sopra descritto”, rientrando tale notifica nella modalità corretta come richiamata nell'arresto della S.C. sopra richiamata.
E' parimenti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente atteso che il termine per la contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 2 della L. 898/1986 è di
180 giorni e non di 90 ma che decorrono, nel caso di indagini penali dal momento in cui l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta all'accesso agli atti.
La Suprema Corte con ordinanza n. 30206/2023 ha affermato : In tema di sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986 decorre dall'accertamento della violazione e non dalla commissione dell'illecito. Tale momento non coincide con
8 l'acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato quando l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione. Qualora gli atti relativi alla violazione siano oggetto di indagini penali, il termine decorre dalla data in cui l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per la loro trasmissione all'autorità amministrativa, anche in presenza di mera connessione probatoria tra illecito amministrativo e reato.
Per quanto concerne la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa prevista dall'art. 28 della L. 689/81 decorre nel caso di specie dall'ultimo pagamento ricevuto.
Sul punto deve richiamarsi quanto affermato nella citata sentenza dalla Suprema Corte secondo cui: Per quanto concerne la prescrizione, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di effettiva percezione dell'aiuto, in quanto è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati falsi - che si perfeziona
l'illecito amministrativo. Nel caso di violazioni relative a più campagne agrarie, si configura una pluralità di illeciti autonomi per ciascuno dei quali il termine prescrizionale decorre dalla singola percezione, salvo il caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in più pagamenti riferiti alla medesima annualità, configurandosi in tale ipotesi un illecito a "consumazione prolungata" con decorrenza dall'ultimo pagamento. La prescrizione è validamente interrotta da ogni atto del procedimento previsto per l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione, inclusa la notifica del verbale di accertamento, in quanto costituente esercizio della pretesa sanzionatoria idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Va infine esaminato il merito della domanda, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il
9 sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti” (Cass. S.U. 20930 del 2009 ).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 26/04/2023 l'udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 15/06/2023, mentre l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita in data 07/04/2024 ben oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
10 è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass
n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione
e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che
11 prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione sia in riferimento alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento.
Le spese in ragione del rigetto dei motivi principali, della particolarità delle questioni trattate e dell'accoglimento della domanda solo in via subordinata, si dichiarano integralmente compensate.
12
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione di cui al ricorso depositato da e per Parte_1
l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 730/2022, emanata in data 20/12/2022 dal
“ – Controparte_3 [...]
Controparte_1
;
[...]
-spese compensate. Il G.O.P.
Enna 28/07/2025 Dott. Pier Maria Carà
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
-provvedimento a seguito di note ex art. 127 ter c.p.c.-
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario Dott. Pier Maria Carà ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile R.G. 71/2023 avente ad oggetto: "opposizione avverso ordinanza- ingiunzione di pagamento"
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (c. f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]alla c/da Salsello snc, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Fascetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, giusta procura in atti.
-Opponente
CONTRO
[...]
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, con
[...]
sede in Roma alla via XX Settembre n. 20 (c. f. ) P.IVA_1
- Convenuto opposto
1 CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:
come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30/04/2024, ritenere e dichiarare dichiarare il difetto di legittimazione passiva del ricorrente attesa la natura di società cooperativa agricola “a mutualità prevalente” della;
nel merito, CP_2 annullare e/o dichiarare priva di effetti giuridici e, quindi, revocare l'Ordinanza -
Ingiunzione n. 730/2022, emanata dal “
[...]
Controparte_3
frodi dei prodotti agroalimentari” prot. uscita n. 0651014 del
[...]
20/12/2022 per tutti i superiori motivi esposti;
conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovuta dal la somma di cui all'ordinanza-ingiunzione Parte_1
opposta;
CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA:
Voglia dunque l'adito giudice respingere tutte le domande attrici poiché inammissibili ed improponibili nonché infondate in fatto e diritto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto del 26/04/2023 questo Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 15.06.2023. All'udienza di prima comparizione veniva sospesa l'esecutorietà del provvedimento impugnato e stante la mancata costituzione dell'amministrazione resistente ne veniva dichiarata la contumacia e rinviato il procedimento all'udienza del 31/10/2023 nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. con termine per memoria autorizzata sino a 20 giorni prima.
Indi con successivo provvedimento fuori udienza veniva fissata per la discussione e decisione l'udienza del 30/04/2024.
In data 07/04/2024 si costituiva l'amministrazione resistente a mezzo memoria
2 difensiva e produzione documentale.
§
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte ricorrente la quale rileva che è la società agricola CP_4 CP_2
ad aver presentato per le campagne 2013 e 2014 le domande uniche oggetto dell'ingiunzione de qua. Ed è sempre la società ad averne ottenuto i CP_2
relativi pagamenti,
Pertanto atteso che la risulta costituita nella forma giuridica della CP_2
“società cooperativa a mutualità prevalente”, e sulla scorta di quanto prevede l'art. 2518 c.c. il quale dispone: nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”, né il né gli altri Parte_1
soci sono tenuti a rispondere dei debiti eventualmente contratti dalla società se non fino all'ammontare del capitale sociale sottoscritto.
L'eccezione è infondata.
Invero va ricordato come le disposizioni generali in materia di sanzione amministrativa sono contenute nella legge 24.11.1981 n. 689 che, in particolare, all'art. 3 stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza
Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della
“imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e
3 naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della
“riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”.
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez.
L., n. 12459 del 1998, con riferimento ad un caso in cui si verte su una società in accomandita semplice, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n.
689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del 1981).
Dato che nel sistema della legge n. 689 del 1981 è sempre la persona fisica che può essere soggetto attivo dell'illecito amministrativo, la persona giuridica come la società o l'ente privo di personalità giuridica non possono essere chiamati a rispondere direttamente come autori di una violazione amministrativa (Cass. n. 3879 del 2012). Il diretto destinatario del provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto la persona fisica e la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata.
La distinta responsabilità solidale della persona giuridica per essere fatta valere richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione. Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio
4 esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Tali principi derivano dal fatto che per l'assoggettamento diretto a sanzione amministrativa sono richieste la capacità di intendere e di volere (art. 2) e l'elemento soggettivo della colpa o del dolo, con la conseguente rilevanza dell'errore (art. 3), dall'inammissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria (art. 7), dalla considerazione che tra i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono previsti elementi riferibili alla persona fisica (art. 11: la “personalità” dell'autore della violazione e le “sue condizioni economiche”) (Cass. n. 9880 del 2006).
La responsabilità solidale dell'entità astratta, società o enti in genere, per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti risponde anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è individuato dalla l. n. 689 cit. all'art. 6, il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente ( Cass. n. 12264 del
2007).
La solidarietà prevista dall'art. 6 della I. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della detta I. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l'ulteriore
5 conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica,
l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione» (Cass. S.U. 22082/2017.
Ne deriva un'interpretazione dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689/81 del tutto coerente alla sua lettera, che limita l'effetto estintivo alla sola obbligazione del soggetto nei cui confronti sia stata omessa la notificazione tempestiva (Cass. n. 11774 del 2019).
L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale persona giuridica, ente o imprenditore non presuppone neppure la necessaria identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce (Cass. n. 17701 del 2016).
Per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori,
“essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”(Cass. Ordin. 28/11/2018 n° 30766 per una società persone ). Ne deriva che il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone. Poiché per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione. Solo qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, può rilevare il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore
6 preposto in via esclusiva alla gestione dell'adempimento) (Cass., Sez. L., n. 12459 del
1998, cit., relativa ad una S.a.s. in cui i poteri di gestione erano attribuiti ad entrambi i soci accomandatari).
Al fine di individuare l'autore dell'illecito, occorre distinguere se la violazione è dovuta ad una condotta illecita di natura commissiva, che indica la presenza di un comportamento attivo idoneo ad offendere l'interesse protetto da una norma, o omissiva, vale a dire un comportamento passivo che consiste nel non compiere l'azione che un soggetto ha il dovere di compiere.
Se è richiesto un comportamento attivo, la responsabilità incide sul soggetto che materialmente lo ha posto in essere, salvo l'eventuale concorso di altre figure, nel qual caso ciascuna di esse dovrà soggiacere alla sanzione, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (art. 5).
Orbene sulla scorta dei principi sopra richiamati l'eccezione va respinta, risultando per tabulas che il ricorrente seppure nella qualità di legale rappresentante della CP_2
ha sottoscritto e presentato la domanda unica per l'erogazione di contributi per le campagne agrarie degli anni 2013 e 2014,
Analogamente va respinta l'eccezione in ordine alla nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione essendo stata notificata solo al sig. e non anche alla Parte_1 società (materiale autore della violazione ex art. 2 e 3 della L. 898/1986, CP_2 nonché responsabile dell'illecito amministrativo descritto.
Come sopra precisato, per gli organi sociali, è stato precisato che, essendo responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne tutti i soci amministratori, “essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale”(Cass. Ordin. 28/11/2018 n° 30766 per una società
7 persone ). Ne deriva che il soggetto attivo dell'illecito, cui è riferibile l'azione o l'omissione che ha determinato la violazione, deve essere identificato anche in presenza di infrazioni avvenute nell'ambito di organi sociali formati da una pluralità di persone.
Poiché per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione.
Ove il trasgressore persona fisica coincida col rappresentante a norma di legge o di statuto, la contestazione della violazione può anche essere effettuata a costui con riguardo ad ambedue le qualità, senza che occorra la consegna di un doppio esemplare del verbale di accertamento, ma rimanendo indispensabile che il destinatario della contestazione venga considerato nella duplice sua qualità di trasgressore e di responsabile solidale (Cass. n. 17701 del 2016).
Come si evince chiaramente dalla relata di notifica (cfr doc. n.3 di parte ricorrente)
l'ordinanza ingiunzione avversata è stata notificata al sig. “ nella Parte_1 qualità di titolare della Società TI AG ER , avente sede legale in Enna c/da
San EL s.n.c. , quale autore dell'illecito sopra descritto”, rientrando tale notifica nella modalità corretta come richiamata nell'arresto della S.C. sopra richiamata.
E' parimenti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente atteso che il termine per la contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 2 della L. 898/1986 è di
180 giorni e non di 90 ma che decorrono, nel caso di indagini penali dal momento in cui l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta all'accesso agli atti.
La Suprema Corte con ordinanza n. 30206/2023 ha affermato : In tema di sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari, il termine di centottanta giorni per la contestazione dell'illecito di cui all'art. 2 della legge n. 898/1986 decorre dall'accertamento della violazione e non dalla commissione dell'illecito. Tale momento non coincide con
8 l'acquisizione del fatto nella sua materialità, ma va individuato quando l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per verificare l'esistenza della violazione. Qualora gli atti relativi alla violazione siano oggetto di indagini penali, il termine decorre dalla data in cui l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta per la loro trasmissione all'autorità amministrativa, anche in presenza di mera connessione probatoria tra illecito amministrativo e reato.
Per quanto concerne la prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa prevista dall'art. 28 della L. 689/81 decorre nel caso di specie dall'ultimo pagamento ricevuto.
Sul punto deve richiamarsi quanto affermato nella citata sentenza dalla Suprema Corte secondo cui: Per quanto concerne la prescrizione, il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di effettiva percezione dell'aiuto, in quanto è con tale percezione - e non con la sola esposizione dei dati falsi - che si perfeziona
l'illecito amministrativo. Nel caso di violazioni relative a più campagne agrarie, si configura una pluralità di illeciti autonomi per ciascuno dei quali il termine prescrizionale decorre dalla singola percezione, salvo il caso di riscossione dell'aiuto con suddivisione in più pagamenti riferiti alla medesima annualità, configurandosi in tale ipotesi un illecito a "consumazione prolungata" con decorrenza dall'ultimo pagamento. La prescrizione è validamente interrotta da ogni atto del procedimento previsto per l'accertamento della violazione e l'irrogazione della sanzione, inclusa la notifica del verbale di accertamento, in quanto costituente esercizio della pretesa sanzionatoria idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c.
Va infine esaminato il merito della domanda, sulla scorta dei principi in materia di onere della prova nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, i quali prevedono che il giudizio è regolato dal principio della domanda o della disponibilità della tutela giurisdizionale, che attua sul piano processuale la regola della disponibilità dei diritti soggettivi. Pertanto, la cognizione giudiziale è circoscritta ai profili dedotti dall'opponente onerato della allegazione dei fatti che fondano l'opposizione, mentre limiti non meno pregnanti trovano le allegazioni dell'amministrazione, la quale non può dedurre fatti diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento. Ne' il
9 sanzionato può modificare la domanda, ne' l'autorità può introdurre fatti diversi rispetto a quelli che hanno fondato la sanzione.
L'onere che grava su ciascuna parte si connota, non diversamente che nel giudizio ordinario, regolato dal rito del lavoro (art. 6 d. lgs. n. 150 del 2011), con un “duplice aspetto: l'applicabilità dell'art.2697 c.c. in ordine alla parte gravata della demonstratio di quanto affermato, l'utilizzabilità dell'art. 115 c.p.c. sull'ingresso dei mezzi di prova in giudizio, rimessi alla disponibilità delle parti” (Cass. S.U. 20930 del 2009 ).
L'oggetto del giudizio consiste non solo nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma anche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del provvedimento e quindi ne verifica la legittimità formale e sostanziale.
All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. Ord. 1921 del 2019).
A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.
Nel caso di specie, con decreto del 26/04/2023 l'udienza di comparizione delle parti veniva fissata per il 15/06/2023, mentre l'amministrazione resistente, risulta essersi costituita in data 07/04/2024 ben oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.
Com'è noto , stante il richiamo operato al rito del lavoro da parte degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la P.A.
10 è tenuta a depositare entro 10 giorni prima dell'udienza una serie di documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione e notificazione).
La proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A.
l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
Si richiama, a tal fine, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. Cass
n. 9545 del 2018) il quale precisa che, nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le produzioni da parte della P.A. sono soggette a duplice concorrente disciplina.
In primis, ai sensi degli artt. 6, comma 8, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 150/11, la produzione del rapporto e degli atti relativi all'accertamento, alla sua contestazione
e notificazione (produzione del verbale e della relazione di servizio, dei fotogrammi e/o scontrini attestanti l'infrazione, della relazione di notifica e/o della cartolina attestante la notifica a mezzo posta del verbale) è soggetta al termine di 10 giorni prima dell'udienza indicato dal giudice nel decreto di fissazione udienza.
Trattandosi di un termine che la giurisprudenza reputa meramente ordinatorio, la tardiva produzione di tali atti integra una mera irregolarità e gli stessi saranno sempre utilizzabili come prova (Cass. 5828/2015) anche ove prodotti oltre il termine predetto.
Al contrario, ai sensi del generale richiamo al rito del lavoro operato dagli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, del d.lgs. 150/11, per il giudizio di opposizione a sanzione, la costituzione in giudizio e la produzione degli altri documenti probatori (diversi dal verbale e dagli atti di accertamento suddetti) che la P.A. abbia eventualmente la necessità di depositare in giudizio è soggetta alla disciplina dell'art. 416 c.p.c. che
11 prevede il termine perentorio e decadenziale di 10 giorni prima dell'udienza (Cass.
16853/2016).
Orbene l'amministrazione, come sopra rilevato, risulta essersi costituita oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c. producendo unitamente all'atto di costituzione copiosa documentazione costituita dalla domanda unica di pagamento presentata dal ricorrente, dal fascicolo aziendale, dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria delegata alle indagini dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, dal verbale di accertamento e constatazione, nonché dalla stampa dei relativi pagamenti e dal nulla osta del P.M. che autorizzava l'utilizzo degli atti ai fini amministrativi.
Ora anche volendosi ritenere che con riguardo al verbale di accertamento, agli accertamenti compiuti dalla P.G. e alla DUP presentata, la tardiva produzione può ritenersi una mera irregolarità, potendo quindi gli atti essere utilizzati anche oltre il suddetto termine di cui all'art. 416 c.p.c. , altrettanto non può dirsi con riguardo all'ulteriore documentazione prodotta a sostegno della correttezza del procedimento sanzionatorio, espressamente contestata da parte ricorrente, in particolare con riferimento all'eccepita prescrizione sia in riferimento alla notifica del verbale di contestazione che al decorso del termine quinquennale dalla commissione dell'illecito contestato.
Sotto tale aspetto la produzione dell'amministrazione resistente deve ritenersi tardiva ed inammissibile.
In conclusione, non avendo l'amministrazione resistente assolto gli oneri probatori circa la legittimità del procedimento che gravavano a suo carico,
l'opposizione trova accoglimento.
Le spese in ragione del rigetto dei motivi principali, della particolarità delle questioni trattate e dell'accoglimento della domanda solo in via subordinata, si dichiarano integralmente compensate.
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P.Q.M.
- accoglie l'opposizione di cui al ricorso depositato da e per Parte_1
l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 730/2022, emanata in data 20/12/2022 dal
“ – Controparte_3 [...]
Controparte_1
;
[...]
-spese compensate. Il G.O.P.
Enna 28/07/2025 Dott. Pier Maria Carà
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