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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520240017925756000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520240017925756000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520240017925756000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'estinzione del giudizio per istanza della cessata materia di contendere, con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: si rimette a Giustizia in ordine alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26.6.2025 all'Agenzia delle Entrate-DP di Reggio Emilia, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 95 2024 00179257 56 per IRPEf anno 2021.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio. Con ordinanza n. 212/2025 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 7.11.2025 l'Ufficio ha emesso il provvedimento di sgravio della cartella impugnata. Le parti hanno, quindi, chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Collegio, preso atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.lgs 546/92, deve dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio, visto l'esito.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MANNI PIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 280/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia
elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it terzi chiamati in causa
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520240017925756000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520240017925756000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520240017925756000 IRPEF-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'estinzione del giudizio per istanza della cessata materia di contendere, con compensazione delle spese.
Resistente/Appellato: si rimette a Giustizia in ordine alla compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26.6.2025 all'Agenzia delle Entrate-DP di Reggio Emilia, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 95 2024 00179257 56 per IRPEf anno 2021.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio. Con ordinanza n. 212/2025 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato e all'udienza del 15.12.2025 il ricorso è stato deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 7.11.2025 l'Ufficio ha emesso il provvedimento di sgravio della cartella impugnata. Le parti hanno, quindi, chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il Collegio, preso atto della cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 D.lgs 546/92, deve dichiarare l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio, visto l'esito.
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per cessata materia del contendere. Spese compensate