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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 603/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 603/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1986 e residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata in corso Umberto I n.8 , presso lo studio dell'avv. Daniele Nobili , che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.08.1970 , residente a [...] ed elettivamente domiciliato in San Salvatore Telesino (BN) presso lo studio dell'avv. Monica G.V.
Rabuano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Roma in data 06.04.1997 Parte_2
(atto. n. 140, Parte II, Serie A, Anno 1997), deduceva che dall'unione coniugale erano nati i seguenti figli: nato l' 11.04.1999 ; nata il [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...]. Persona_3
Aggiungeva che il Tribunale di Viterbo, con sentenza n.340/2023, emessa in data
27.03.2021 e passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi così disponendo: “Affida la figlia ai genitori in modo congiunto con collocamento Per_3
presso la madre;
Assegna la casa familiare alla ricorrente ponendo a carico della stessa i relativi oneri economici in ordine al pagamento delle utenze ed al pagamento della metà della rata mensile del mutuo;
regolamentazione visita e frequentazione , assegno Per_3
mantenimento 350,00 euro
A fondamento della domanda rappresentava che erano trascorsi più di dodici mesi dal
30.06.2021, data in cui i coniugi erano comparsi all'udienza presidenziale, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione e che , già prima della separazione, aveva Parte_2
lasciato il domicilio coniugale, per andare a vivere a Roma, loc. La Storta, in Via Giuseppe
Belardinelli, dove attualmente risiede.
Quanto ai figli rilevava che e , oramai maggiorenni, si erano allontanati Per_1 Per_2
dalla casa familiare per andare a convivere con i rispettivi compagni.
Con riguardo alla figlia minorenne chiedeva di confermare i provvedimenti Per_3 adottati in sede di separazione, modificando l'orario di visita del padre ed aumentando il mantenimento, avuto riguardo alle accresciute esigenze della minore.
Pertanto, riteneva sussistenti i presupposti per porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad euro 600 mensili, oltre il 50% Per_3
delle spese straordinarie mediche e scolastiche.
2. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio.
Rilevava, tuttavia, che i figli maggiorenni non erano autosufficienti e che era lui a provvedere alle rispettive esigenze. In particolare, la figlia di anni 22, dopo una Per_2
convivenza, era tornata a vivere con lui, non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era anche in attesa di una bambina della quale il compagno non si è voluto fare carico.
2 Deduceva che anche il figlio viveva stabilmente con lui, in quanto, non Per_1
possedendo una stabilità economica, non poteva permettersi una casa.
Quanto alla figlia minore il resistente precisava di provvedere regolarmente a Per_3 versare l'assegno di mantenimento.
In ordine alla propria situazione economica, rappresentava di percepire un importo in busta paga netto pari ad euro 1.523,88, da cui andavano decurtate le spese dell'affitto, le spese per i consumi e le utenze, nonché l'assegno di mantenimento dovuto a . Per_3
Pertanto, si opponeva ad un aumento dell'importo del mantenimento e ne chiedeva una riduzione ad euro 300.
3. Con ordinanza del 12.02.2025, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo bonario, venivano assunti i provvedimenti provvisori previsti dall'art. 473 bis 22 c.p.c., con rinvio all'udienza del 19.11.2025 per la rimessione in decisione.
La ricorrente insisteva per la pronuncia della sentenza parziale sullo status, non essendosi opposto il resistente.
4. I coniugi hanno chiesto congiuntamente al Collegio di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio per il venir meno dell'affectio coniugalis. Tale circostanza risulta proprio dalla concorde richiesta delle parti in tal senso.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
3 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Roma in data 06 .04.1997(atto. n. 140, Parte_1 Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1997)
2) Dispone la prosecuzione del giudizio all'udienza già fissata del 19.11.2025;
3) Spese alla sentenza definitiva.
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Così deciso nella Camera di consiglio di Viterbo, il 05.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 603/2024 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
17.10.1986 e residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata in corso Umberto I n.8 , presso lo studio dell'avv. Daniele Nobili , che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.08.1970 , residente a [...] ed elettivamente domiciliato in San Salvatore Telesino (BN) presso lo studio dell'avv. Monica G.V.
Rabuano che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.03.2024 , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in Roma in data 06.04.1997 Parte_2
(atto. n. 140, Parte II, Serie A, Anno 1997), deduceva che dall'unione coniugale erano nati i seguenti figli: nato l' 11.04.1999 ; nata il [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...]. Persona_3
Aggiungeva che il Tribunale di Viterbo, con sentenza n.340/2023, emessa in data
27.03.2021 e passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi così disponendo: “Affida la figlia ai genitori in modo congiunto con collocamento Per_3
presso la madre;
Assegna la casa familiare alla ricorrente ponendo a carico della stessa i relativi oneri economici in ordine al pagamento delle utenze ed al pagamento della metà della rata mensile del mutuo;
regolamentazione visita e frequentazione , assegno Per_3
mantenimento 350,00 euro
A fondamento della domanda rappresentava che erano trascorsi più di dodici mesi dal
30.06.2021, data in cui i coniugi erano comparsi all'udienza presidenziale, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione e che , già prima della separazione, aveva Parte_2
lasciato il domicilio coniugale, per andare a vivere a Roma, loc. La Storta, in Via Giuseppe
Belardinelli, dove attualmente risiede.
Quanto ai figli rilevava che e , oramai maggiorenni, si erano allontanati Per_1 Per_2
dalla casa familiare per andare a convivere con i rispettivi compagni.
Con riguardo alla figlia minorenne chiedeva di confermare i provvedimenti Per_3 adottati in sede di separazione, modificando l'orario di visita del padre ed aumentando il mantenimento, avuto riguardo alle accresciute esigenze della minore.
Pertanto, riteneva sussistenti i presupposti per porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore pari ad euro 600 mensili, oltre il 50% Per_3
delle spese straordinarie mediche e scolastiche.
2. Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla richiesta di cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio.
Rilevava, tuttavia, che i figli maggiorenni non erano autosufficienti e che era lui a provvedere alle rispettive esigenze. In particolare, la figlia di anni 22, dopo una Per_2
convivenza, era tornata a vivere con lui, non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era anche in attesa di una bambina della quale il compagno non si è voluto fare carico.
2 Deduceva che anche il figlio viveva stabilmente con lui, in quanto, non Per_1
possedendo una stabilità economica, non poteva permettersi una casa.
Quanto alla figlia minore il resistente precisava di provvedere regolarmente a Per_3 versare l'assegno di mantenimento.
In ordine alla propria situazione economica, rappresentava di percepire un importo in busta paga netto pari ad euro 1.523,88, da cui andavano decurtate le spese dell'affitto, le spese per i consumi e le utenze, nonché l'assegno di mantenimento dovuto a . Per_3
Pertanto, si opponeva ad un aumento dell'importo del mantenimento e ne chiedeva una riduzione ad euro 300.
3. Con ordinanza del 12.02.2025, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo bonario, venivano assunti i provvedimenti provvisori previsti dall'art. 473 bis 22 c.p.c., con rinvio all'udienza del 19.11.2025 per la rimessione in decisione.
La ricorrente insisteva per la pronuncia della sentenza parziale sullo status, non essendosi opposto il resistente.
4. I coniugi hanno chiesto congiuntamente al Collegio di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio per il venir meno dell'affectio coniugalis. Tale circostanza risulta proprio dalla concorde richiesta delle parti in tal senso.
Sussistono, inoltre, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Dai documenti acquisiti risulta, infatti, che dal momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale per la separazione sino al momento del deposito del ricorso per divorzio, sono decorsi i termini di legge. Inoltre, non è stata eccepita l'interruzione della separazione per la sopravvenuta conciliazione delle parti.
Pertanto, dovrà essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 Parte_2
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa vertente tra e , così Parte_1 Parte_2
provvede:
3 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Roma in data 06 .04.1997(atto. n. 140, Parte_1 Parte_2
Parte II, Serie A, Anno 1997)
2) Dispone la prosecuzione del giudizio all'udienza già fissata del 19.11.2025;
3) Spese alla sentenza definitiva.
4) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 e alla legge 898/1970.
Così deciso nella Camera di consiglio di Viterbo, il 05.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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