Ordinanza cautelare 3 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 3 giugno 2025
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2024, proposto da
-OMISSIS- quale genitore della minore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Melito di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo Statale "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
per l'annullamento
a. del prot. n.-OMISSIS- del 29/10/2024 emesso dall’ l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”
b. del prot. n.-OMISSIS- dell’11/12/2024 emesso dall’ l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”
c. del prot. -OMISSIS- dell’11.11.24 emesso dal Comune di Melito di Napoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell’Istituto Comprensivo Statale " -OMISSIS- " di -OMISSIS-;
Vista la memoria del 10 novembre 2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto la domanda, ex art. 29 c.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa RM Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Rilevato che:
-con il ricorso introduttivo, parte ricorrente ha impugnato, tra l’altro, la nota dirigenziale prot. -OMISSIS- del 29 ottobre 2024, con la quale, per l’anno scolastico in corso, alla minore (nata nel 2017 e che nell’anno scolastico 2024/2025 ha frequentato il primo anno della scuola primaria), sono state assegnate 22 ore di sostegno settimanali, nonostante la frequenza di 39 ore settimanali prevista; nonché la nota prot. -OMISSIS- dell’11 novembre 2024 del Comune di Melito di Napoli con la quale sono state assegnate 5 ore di assistenza specialistica (a fronte di un fabbisogno indicato nel verbale GLO del 12 giugno 2024, di 10 ore);
-la minore è affetta da grave disabilità ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 e il ricorso è fondato sulla dedotta mancanza di motivazione e sull’inadeguatezza della predetta quantificazione sia delle ore di insegnamento di sostegno che delle ore di assistenza specialistica (la minore necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere con autonomia gli atti della vita quotidiana; cfr. verbale Commissione medica ASL -OMISSIS- – Distretto 39 del 4 gennaio 2023);
- con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 3 febbraio 2025, l’amministrazione è stata sollecitata a “ a conformare il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico nonché il provvedimento gravato del dirigente scolastico che assegna solo 22 ore di sostegno, e ad assegnare conseguentemente, al predetto minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, con copertura integrale dell’orario con rapporto in deroga, come sancisce la suindicata diagnosi funzionale” fissando camera di consiglio per la verifica al 23 luglio 2025 ;
- seppure con ritardo e, in sostanza, verso la fase conclusiva dell’anno scolastico, l’Amministrazione scolastica ha ottemperato a tale provvedimento giudiziale, come comprovato da parte ricorrente (con nota del 16 maggio 2025);
-il Ministero si è costituito in data 22 maggio 2025, con memoria di mero stile e, in vista dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, ha depositato documentazione relativa alla fase di esecuzione cautelare, senza produrre alcun atto del procedimento, al cui esito sono stati adottati gli atti impugnati, in violazione dell’art. 46 comma 2 c.p.a. (nella memoria del 12 dicembre 2025, si limita a riportarsi “integralmente alla documentazione pervenuta dall’Istituto scolastico (…) affinché il Collegio adotti le conseguenziali determinazioni”);
-il Comune di Melito di Napoli non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che, in considerazione della conclusione dell’anno scolastico 2024/2025, debba dichiararsi improcedibile il ricorso, poiché gli atti impugnati hanno efficacia dispositiva, limitatamente a tale anno;
Osservato che non può in questo giudizio accogliersi la domanda di risarcimento “per il ritardo” (con cui l’Amministrazione avrebbe eseguito l’ordinanza cautelare), poiché si tratta di una domanda contenuta in memoria e non in un atto autonomamente notificato alle controparti, ferma restando la facoltà processuale ex art. 30 c.p.a.;
Ritenuto che, alla luce della mancanza di motivazione degli atti impugnati, della grave forma di disabilità della bambina in controversia, nonché della mancata produzione di relazioni istruttorie da parte delle Amministrazioni, che abbiano contestato le censure di parte ricorrente, le spese di lite debbano seguire, per entrambe le parti resistenti, la soccombenza virtuale, con liquidazione contenuta nel dispositivo e distrazione in favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna, in solido, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e il Comune di Melito di Napoli al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore distrattario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
RM Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| RM Lo SA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.