Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2012, n. 3879
CASS
Sentenza 12 marzo 2012

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Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto la responsabilità diretta del legale rappresentante di una società per le violazioni amministrative, commesse da singoli operatori, che avevano stipulato, al di fuori dei locali commerciali, contratti per conto della stessa società mediante utilizzazione di modulistica da essa predisposta, nella quale l'informazione sul diritto di recesso era riportata in modo non conforme alla prescrizioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2012, n. 3879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3879
    Data del deposito : 12 marzo 2012

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