TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 386
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, lett. b), della l. r. Lazio n. 12/2004; difetto di motivazione per insufficiente confutazione delle osservazioni

    Il Collegio ha ritenuto che gli abusi siano stati correttamente ricondotti alla tipologia n. 1 (abusi di maggiore rilevanza), che il cambio di destinazione d'uso generi di per sé un impatto sul carico urbanistico, che il nulla osta idrogeologico sia irrilevante data la non condonabilità degli abusi di maggior rilievo in zone vincolate, e che l'amministrazione non sia tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione del privato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 32, commi 26, 27 e 43, del d. l. n.269/2003, 32 e 33 della l. n. n.47/1985 e 2 della l. r. Lazio n. 12/2004; difetto dei presupposti e di istruttoria; erronea motivazione; ingiustizia manifesta

    Il Collegio ha ritenuto che il diniego sia legittimo a causa della presenza del vincolo idrogeologico preesistente e della classificazione degli abusi come di 'tipo 1', per i quali vige un divieto di condono in zone vincolate. Il tempo trascorso e il pagamento degli oneri non creano un legittimo affidamento in presenza di un divieto normativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 386
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 386
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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