Versione
22 settembre 1977
22 settembre 1977
Art. 8.
Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalita' e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.
I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445 , sono autorizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 , e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.
Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalita' e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.
I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445 , sono autorizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 , e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.
Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2004, n. 20520Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente - Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere - Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere - Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere - Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PU NN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO AUGUSTO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELA FREZZA 17, …Leggi di più...
- Fondo per la mobilità della manodopera·
- trattamento di fine rapporto·
- cassa integrazione guadagni straordinaria·
- pagamento diretto INPS·
- art. 21 legge n. 675/1977·
- giudicato interno·
- d.l. n. 86/1988·
- art. 5 d.l. n. 80/1978·
- legittimazione passiva·
- restituzione somme percepite