Art. 8.
Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalita' e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.
I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445 , sono autorizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 , e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.
Qualora i progetti di cui al precedente articolo 3, secondo comma, siano realizzati, anche parzialmente, mediante operazioni di locazione finanziaria di impianti industriali, anche da parte di imprese condotte in forma cooperativa, possono essere concessi contributi in conto canoni in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), nelle stesse proporzioni stabilite dal sesto comma del precedente articolo 3.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione parlamentare, di cui al successivo articolo 13 e il CIPI, provvede con proprio decreto a determinare le modalita' e le procedure di concessione dei contributi di cui al comma precedente, con riferimento anche alle dimensioni delle singole operazioni relative alle imprese artigiane di cui all'articolo 5.
I tre istituti speciali meridionali per il credito a medio termine, Isveimer, Irfis e Cis, nonche' gli istituti regionali per il credito a medio termine previsti dalla legge 22 giugno 1950, n. 445 , sono autorizzati anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, a partecipare alla costituzione della societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183 , e a sottoscrivere i relativi aumenti di capitale.