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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/09/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3144/2024 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, via Pietro Colletta n. 35 presso lo studio dell'Avv. Domenico
Scarpato che ls rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede legale in Novara, via Passalacqua n. Controparte_1 P.IVA_1
10, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 1 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
Trevisani e Vincenzo Lamastra che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 29.9.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e tenuto conto dell'istruttoria espletata, così provvedere:
Nel merito
- accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e per l'effetto, condannare il al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni, come quantificati dalla CTU, con la richiesta di applicazione della fascia superiore del
pagina 1 di 8 range valutativo in considerazione della negligenza e dell'omissione informativa del personale, oltre al danno non patrimoniale, danno morale e danno da relazione parentale;
- con vittoria di spese, anche relative alla fase ATP, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge”.
PER IL Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza
Nel merito: previa acquisizione del fascicolo telematico dell'ATP n.r.g. 6925/2023, rigettare tutte le domande promosse nei confronti di in quanto Controparte_3 infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di lite e competenze professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge, anche del precedente procedimento per ATP”.
IN FATTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, così come accertati nel procedimento per A.T.P. espletato ante causam, a seguito della caduta verificatasi in data 6.5.2022 allorquando, ricoverata presso il reparto di riabilitazione neuromotoria del per essere sottoposta ad un CP_1 intervento di apposizione di una protesi totale al ginocchio sinistro, nel recarsi in bagno sulla sedia a rotelle accompagnata dal personale infermieristico, aveva dapprima perso l'equilibrio urtando il fianco destro contro la porta e procurandosi un vistoso ematoma e, successivamente, una volta rialzatasi, non essendo stata adeguatamente sorretta dagli infermieri presenti, era caduta in prossimità della tazza del water urtando il ginocchio sinistro e subendo la rottura del tendine rotuleo.
La responsabilità colposa imputata alla struttura sanitaria sarebbe consistita nel non essere stata adeguatamente assistita, per mezzo delle due infermiere presenti, nell'atto di alzarsi dalla sedia a rotelle, lasciata prima dell'uscio in quanto più larga della porta d'ingresso, e, quindi, nel non avere queste ultime impedito la prima caduta e neppure la seconda, ancor più agevolata dall'essere stata lasciata da sola sulla tazza del water, senza alcun sostegno e senza neppure essere sorretta dalle operatrici presenti.
Nel costituirsi in giudizio la struttura ospedaliera ha eccepito la mancata adeguata dimostrazione dei fatti così come descritti nel ricorso introduttivo, emergendo unicamente dalle annotazioni riportate nel diario clinico del 6.5.2022 come alle ore 14:00, nel corso del trasferimento al bagno con assistenza del personale sanitario, la paziente avesse subito un piccolo trauma al fianco destro sbattendo contro la porta senza, però, alcun riferimento ad una caduta a terra avvenuta in prossimità del water né ad un trauma al ginocchio o ad un aumento della gonalgia a sinistra. pagina 2 di 8 Un sospetto di lesione al tendine rotuleo era emerso solo casualmente il 10.5.2022, a seguito della RX effettuata come da protocollo per il controllo di ruotine prima delle dimissioni, così come confermato dall'ecografia effettuata il giorno dopo, sicché il trauma che aveva causato la lesione avrebbe potuto verificarsi solo a causa di movimenti eseguiti dalla paziente senza chiedere l'aiuto del personale infermieristico e, anzi, a sua totale insaputa.
Disposta ed espletata la prova orale rispettivamente articolata nei limiti di cui all'ordinanza emessa all'udienza del 18.9.2024, a quella odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe ed all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dall'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
IN DIRITTO
Come sommariamente esposto nella superiore premessa, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice ha quale propria causa petendi un'asserita responsabilità colposa della struttura sanitaria presso la quale è pacificamente rimasta degente nel mese di maggio dell'anno 2022 per non Parte_1 essere stata adeguatamente sorretta, aiutata e supportata dalle due infermiere che se ne stavano occupando al fine di evitare che cadesse a terra una volta alzatasi dalla sedia a rotelle poco prima di accedere al locale bagno che si trovava nella medesima stanza in cui si trovava in quel momento ricoverata.
Questa, in particolare, la descrizione della caduta, anzi dei due diversi sinistri quale esposti alla lettera
B) del ricorso introduttivo e che, per ovvie ragioni, è stato necessario indagare per mezzo della prova orale ammessa dal Tribunale nel corso del giudizio: “(…) la ricorrente deduceva di aver subito dei danni da lesione fisica in data 06/05/2022, durante la degenza presso il reparto di unità operativa di riabilitazione neuromotoria della struttura ospedaliera di , a causa della grave CP_1 CP_1 negligenza del personale preposto alla cura del paziente. Infatti la sig.ra è stata ricoverata una Pt_1 prima volta al Policlinico di unità operativa Ortopedia di Via Amati 111 - 20900 CP_1 CP_1 reparto “Tigli” il giorno 27/04/2022 con intervento programmato per l'apposizione di protesi totale al ginocchio sinistro. Dopo l'operazione, in data 02/05/2022 la sig.ra è stata trasferita al reparto Pt_1 unità operativa di riabilitazione neuromotoria “Faggi”, dove era seguita del responsabile medico
Dott.ssa . Durante la degenza presso quest'ultimo reparto, l'assistenza del personale Persona_1 specializzato è stata del tutto carente, ed infatti, il pomeriggio del 06/05/2022, durante il trasferimento in bagno, nonostante la presenza del personale di reparto costituito da due infermiere, la sig.ra non è stata assistita adeguatamente. Infatti quando nel tragitto per il bagno la sig.ra sedeva su una sedia a rotelle, veniva invitata ad alzarsi perché la sedia non transitava attraverso l'uscio troppo stretto.
Posizionata in ortostatismo, senza il necessario supporto la sig.ra perdeva l'equilibrio e batteva Pt_1
pagina 3 di 8 violentemente con l'emilato destro contro la porta procurandosi vistoso ematoma. Una volta rialzata dai due operatori, gli stessi la portavano in prossimità della “tazza” e nuovamente la lasciavano da sola senza alcun sostegno. Poiché non era più sorretta dagli operatori, la stessa perdeva l'equilibrio ed il ginocchio sinistro subiva dapprima un'anomala torsione che ne causava la caduta”.
Orbene, come sopra accennato, la prova per testi espletata nel corso del giudizio esauritasi, per ciò che concerne la difesa attorea, nell'escussione di , figlia di una persona che sarebbe stata Testimone_1 ricoverata nel medesimo reparto e nella medesima stanza della proprio nell'arco temporale in cui Pt_1 si sarebbe verificata la denunciata caduta (anzi, i due diversi episodi esposti nell'atto introduttivo), sembrava in un primo momento avere integralmente confermato la versione attorea, avendo la teste, della cui attendibilità non v'era all'epoca dell'escussione alcun motivo per dubitare, espressamente riferito quanto segue: “Conosco la sig.ra in quanto mia mamma è stata ricoverata nel Pt_1 medesimo reparto e nella medesima stanza della ricorrente nello stesso periodo. Ricordo che in data
6.5.2022, nelle prime ore del pomeriggio, ho visto probabilmente un operatore sanitario di sesso femminile che, posizionata la paziente sulla sedia a rotelle, l'ha condotta in bagno e, visto che la carrozzina non riusciva ad entrarvi in quanto più larga della porta, ha chiamato un'altra collega, sempre di sesso femminile. In due l'hanno aiutata ad alzarsi e, nel sollevarla, non essendo riuscite a tenerla, ha sbattuto in maniera violenta con la parte destra sullo stipite della porta. A questo punto
l'hanno accompagnata verso la tazza del wc non tenendola sottobraccio e neanche fornendole un appoggio tant'è che, prima di sedersi., la sig.ra è caduta a terra. Solo in quel momento è stato Pt_1 chiamato un altro infermiere o un operatore sanitario di sesso maschile che le aiutasse a sollevarla da terra. Ricordo ancora le urla della signora allorquando le si è girato il ginocchio. Dopo che Pt_1 sono riusciti a metterle a letto mentre continuava a piangere e a lamentarsi, a distanza di 5 minuti circa è arrivata una dott.ssa, presumo la responsabile del reparto di fisioterapia in quanto la stessa che ha firmato le dimissioni di mia mamma, la quale ha verificato la situazione in quanto la paziente lamentava dolori alla spalla destra, al fianco destro ed al ginocchio sinistro”.
Sennonché, una tale versione va necessariamente rivalutata a seguito della documentazione allegata dal di in data 18.11.2024, ovverosia a distanza di soli sette giorni dall'espletamento CP_1 CP_1 della prova orale, essendo tale produzione certamente ammissibile sia in quanto l'eventuale tardività non è stata specificamente contestata dalla controparte, che anzi l'ha del tutto trascurata nella nota conclusiva ove non se ne rinviene neppure un accenno, sia in quanto l'esigenza di produrla è sorta solo a seguito delle dichiarazioni rese dalla persona escussa, la quale aveva smentito la diversa tesi sostenuta dalla resistente, per di più integralmente conforme a quanto annotato nel diario infermieristico della medesima giornata. pagina 4 di 8 Ebbene, tale documentazione prodotta dal Policlinico esclude oltre ogni ragionevole dubbio la veridicità di quanto affermato dalla teste in udienza, suffragando documentalmente come alla data in cui gli eventi esposti si sarebbero verificati la madre della teste non si trovasse ancora ricoverata nella medesima stanza in cui si trovava la danneggiata, essendo piuttosto in un'altra stanza facente parte di un diverso reparto e neppure adiacente a quello in cui si trovava la ricorrente.
La testimone è, infatti, figlia della paziente come si evince sia dal Testimone_2 Persona_2 certificato dello stato di famiglia (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto dalla resistente) sia dalla stessa dichiarazione riportata a pagina 3 della cartella clinica del reparto di Ortopedia, ove quest'ultima l'aveva indicata quale proprio familiare di riferimento (cfr. in tal senso il documento n. 7 dalla resistente).
E da quanto riportato nella seguente pagina 4 della cartella clinica del reparto di Ortopedia e
Traumatologia si evince chiaramente come la sia stata ivi ricoverata dal 3.5.2022 al 9.05.2022 Per_2 per essere solo successivamente trasferita presso il reparto di Riabilitazione Neuromotoria ove era ricoverata la ricorrente al momento dell'asserita caduta avvenuta il 6.5.2022 (cfr. in tal senso il documento n. 8 prodotto dalla resistente):
Trascrizione, quest'ultima, che non è stata minimamente contestata dalla difesa attorea né immediatamente dopo la produzione documentale né, tanto meno, in sede di nota conclusiva e, per di pagina 5 di 8 più, esattamente conforme a quanto riportato a pagina 4 della cartella clinica del reparto di
Riabilitazione, prodotta dalla resistente al documento n. 9, ove si trovava ricoverata la : Pt_1
I due reparti, per di più, non sono neppure posti all'interno del medesimo edificio, essendo quello di
Ortopedia situato nell'edificio “Tigli” e quello di Riabilitazione posto all'interno dell'edificio “Faggi”, così come neppure in tal caso specificamente contestato dalla difesa attorea.
Trattasi, com'è agevolmente intuibile, di documentazione della cui attendibilità non è dato minimamente dubitare (e neppure parrebbe avervi dubitato la difesa attorea che, semplicemente, ha del tutto omesso di prendervi posizione) e che certifica oltre ogni ragionevole dubbio la plateale inattendibilità di quanto affermato in udienza dalla teste emergendo, da un lato, come alla Tes_2 data del 6.5.2022 dividesse la stanza con tale (cfr. in tal senso il Parte_1 Persona_3 documento n. 10 prodotto dalla resistente) e, dall'altro, come alla medesima data la la dividesse Per_2 con tale (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto dalla resistente). Parte_2
Solo tre giorni dopo l'asserita caduta della ricorrente, quindi, la madre della teste è stata trasferita nel medesimo reparto e nella medesima stanza della sicché è di tutta evidenza come la Pt_1 Tes_2 non possa avere assistito all'episodio, asseritamente occorso in data 6.5.2022, narrato con la dovizia di particolari sopra richiamati, avendo supportato la sua presenza all'interno della stanza proprio in quanto v'era in quel momento ricoverata la madre e non certamente a causa di una pregressa conoscenza dell'odierna ricorrente che, solo in ipotesi, avrebbe potuto in qualche modo giustificarne la presenza.
Manca, quindi, in atti la prova della caduta occorsa e, quindi, dell'asserita – ma tutt'altro che pagina 6 di 8 dimostrata – responsabilità colposa della struttura sanitaria, essendo a questo punto assai più verosimile ritenere che il danno accertato possa essere stato auto-procurato dalla stessa parte ricorrente con movimenti eseguiti senza richiedere il preventivo ausilio del personale infermieristico e, presumibilmente, anche all'insaputa di quest'ultimo, non emergendo da alcunché una pregressa segnalazione dell'insorgenza di un dolore al ginocchio la cui prima diagnosi è stata effettuata solo in occasione della RX prevista da routine prima delle dimissioni.
La paziente, insomma, non ha mai comunicato alla struttura sanitaria di essere caduta o di avere urtato il ginocchio contro superfici o a terra, né risulta documentalmente averle segnalato problemi al ginocchio.
Il sospetto di una lesione al tendine rotuleo è emerso solo a seguito del controllo radiografico effettuato in data 10.5.2022 tant'è che il giorno successivo, viste le risultanze di tale esame, è stata eseguita un'ecografia che ha confermato il sospetto di lesione della quale, è bene rimarcarlo, non v'era alcuna prima ulteriore evidenza visiva se solo si considera che dalla fotografia scattata nel corso della medesima giornata non si evince alcuna ematoma al ginocchio (cfr. in tal senso a pagina 23 del documento n. 2 prodotto dalla resistente).
Stante la mancata dimostrazione del fatto storico, ovverosia della caduta nei medesimi termini delineati nel ricorso introduttivo, e la mancata allegazione e dimostrazione di un evento diverso idoneo ad integrare una responsabilità colposa della struttura sanitaria la domanda risarcitoria proposta va necessariamente integralmente rigettata.
Al rigetto della domanda, in applicazione del principio di soccombenza, segue la condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal sia nel procedimento
[...] Controparte_1 per A.T.P. R.G. n. 6925/2023 sia nell'ambito del presente giudizio di merito il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei valori medi previsti per lo scaglione indeterminabile a complessità bassa e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva ed istruttoria per quanto concerne il procedimento di A.T.P. e per quelle di esame e studio, introduttiva e decisoria per quanto riguarda il presente.
Non v'è alcuna necessità di trasmettere gli atti al Procura della Repubblica al fine di indagare l'eventuale responsabilità penale della teste escussa ai sensi dell'art. 372 c.p.c., essendo già pendente il relativo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da e, per l'effetto, la condanna a Parte_1
pagina 7 di 8 rifondere al in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite Controparte_1 sostenute sia in sede di procedimento per A.T.P. sia nell'ambito del presente giudizio di merito che si liquidano, quanto al primo, in complessivi € 3.056,00 per compensi, e, quanto al secondo, in complessivi € 5.810,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3144/2024 promossa
DA
, C.F. , residente in [...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli, via Pietro Colletta n. 35 presso lo studio dell'Avv. Domenico
Scarpato che ls rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede legale in Novara, via Passalacqua n. Controparte_1 P.IVA_1
10, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. , Controparte_2 elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla n. 1 presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
Trevisani e Vincenzo Lamastra che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 29.9.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e tenuto conto dell'istruttoria espletata, così provvedere:
Nel merito
- accertare e dichiarare che il danno subito dalla ricorrente è riconducibile alla condotta della struttura sanitaria e per l'effetto, condannare il al risarcimento integrale di Controparte_1 tutti i danni, come quantificati dalla CTU, con la richiesta di applicazione della fascia superiore del
pagina 1 di 8 range valutativo in considerazione della negligenza e dell'omissione informativa del personale, oltre al danno non patrimoniale, danno morale e danno da relazione parentale;
- con vittoria di spese, anche relative alla fase ATP, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge”.
PER IL Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza
Nel merito: previa acquisizione del fascicolo telematico dell'ATP n.r.g. 6925/2023, rigettare tutte le domande promosse nei confronti di in quanto Controparte_3 infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese di lite e competenze professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge, anche del precedente procedimento per ATP”.
IN FATTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, così come accertati nel procedimento per A.T.P. espletato ante causam, a seguito della caduta verificatasi in data 6.5.2022 allorquando, ricoverata presso il reparto di riabilitazione neuromotoria del per essere sottoposta ad un CP_1 intervento di apposizione di una protesi totale al ginocchio sinistro, nel recarsi in bagno sulla sedia a rotelle accompagnata dal personale infermieristico, aveva dapprima perso l'equilibrio urtando il fianco destro contro la porta e procurandosi un vistoso ematoma e, successivamente, una volta rialzatasi, non essendo stata adeguatamente sorretta dagli infermieri presenti, era caduta in prossimità della tazza del water urtando il ginocchio sinistro e subendo la rottura del tendine rotuleo.
La responsabilità colposa imputata alla struttura sanitaria sarebbe consistita nel non essere stata adeguatamente assistita, per mezzo delle due infermiere presenti, nell'atto di alzarsi dalla sedia a rotelle, lasciata prima dell'uscio in quanto più larga della porta d'ingresso, e, quindi, nel non avere queste ultime impedito la prima caduta e neppure la seconda, ancor più agevolata dall'essere stata lasciata da sola sulla tazza del water, senza alcun sostegno e senza neppure essere sorretta dalle operatrici presenti.
Nel costituirsi in giudizio la struttura ospedaliera ha eccepito la mancata adeguata dimostrazione dei fatti così come descritti nel ricorso introduttivo, emergendo unicamente dalle annotazioni riportate nel diario clinico del 6.5.2022 come alle ore 14:00, nel corso del trasferimento al bagno con assistenza del personale sanitario, la paziente avesse subito un piccolo trauma al fianco destro sbattendo contro la porta senza, però, alcun riferimento ad una caduta a terra avvenuta in prossimità del water né ad un trauma al ginocchio o ad un aumento della gonalgia a sinistra. pagina 2 di 8 Un sospetto di lesione al tendine rotuleo era emerso solo casualmente il 10.5.2022, a seguito della RX effettuata come da protocollo per il controllo di ruotine prima delle dimissioni, così come confermato dall'ecografia effettuata il giorno dopo, sicché il trauma che aveva causato la lesione avrebbe potuto verificarsi solo a causa di movimenti eseguiti dalla paziente senza chiedere l'aiuto del personale infermieristico e, anzi, a sua totale insaputa.
Disposta ed espletata la prova orale rispettivamente articolata nei limiti di cui all'ordinanza emessa all'udienza del 18.9.2024, a quella odierna, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe ed all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dall'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
IN DIRITTO
Come sommariamente esposto nella superiore premessa, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice ha quale propria causa petendi un'asserita responsabilità colposa della struttura sanitaria presso la quale è pacificamente rimasta degente nel mese di maggio dell'anno 2022 per non Parte_1 essere stata adeguatamente sorretta, aiutata e supportata dalle due infermiere che se ne stavano occupando al fine di evitare che cadesse a terra una volta alzatasi dalla sedia a rotelle poco prima di accedere al locale bagno che si trovava nella medesima stanza in cui si trovava in quel momento ricoverata.
Questa, in particolare, la descrizione della caduta, anzi dei due diversi sinistri quale esposti alla lettera
B) del ricorso introduttivo e che, per ovvie ragioni, è stato necessario indagare per mezzo della prova orale ammessa dal Tribunale nel corso del giudizio: “(…) la ricorrente deduceva di aver subito dei danni da lesione fisica in data 06/05/2022, durante la degenza presso il reparto di unità operativa di riabilitazione neuromotoria della struttura ospedaliera di , a causa della grave CP_1 CP_1 negligenza del personale preposto alla cura del paziente. Infatti la sig.ra è stata ricoverata una Pt_1 prima volta al Policlinico di unità operativa Ortopedia di Via Amati 111 - 20900 CP_1 CP_1 reparto “Tigli” il giorno 27/04/2022 con intervento programmato per l'apposizione di protesi totale al ginocchio sinistro. Dopo l'operazione, in data 02/05/2022 la sig.ra è stata trasferita al reparto Pt_1 unità operativa di riabilitazione neuromotoria “Faggi”, dove era seguita del responsabile medico
Dott.ssa . Durante la degenza presso quest'ultimo reparto, l'assistenza del personale Persona_1 specializzato è stata del tutto carente, ed infatti, il pomeriggio del 06/05/2022, durante il trasferimento in bagno, nonostante la presenza del personale di reparto costituito da due infermiere, la sig.ra non è stata assistita adeguatamente. Infatti quando nel tragitto per il bagno la sig.ra sedeva su una sedia a rotelle, veniva invitata ad alzarsi perché la sedia non transitava attraverso l'uscio troppo stretto.
Posizionata in ortostatismo, senza il necessario supporto la sig.ra perdeva l'equilibrio e batteva Pt_1
pagina 3 di 8 violentemente con l'emilato destro contro la porta procurandosi vistoso ematoma. Una volta rialzata dai due operatori, gli stessi la portavano in prossimità della “tazza” e nuovamente la lasciavano da sola senza alcun sostegno. Poiché non era più sorretta dagli operatori, la stessa perdeva l'equilibrio ed il ginocchio sinistro subiva dapprima un'anomala torsione che ne causava la caduta”.
Orbene, come sopra accennato, la prova per testi espletata nel corso del giudizio esauritasi, per ciò che concerne la difesa attorea, nell'escussione di , figlia di una persona che sarebbe stata Testimone_1 ricoverata nel medesimo reparto e nella medesima stanza della proprio nell'arco temporale in cui Pt_1 si sarebbe verificata la denunciata caduta (anzi, i due diversi episodi esposti nell'atto introduttivo), sembrava in un primo momento avere integralmente confermato la versione attorea, avendo la teste, della cui attendibilità non v'era all'epoca dell'escussione alcun motivo per dubitare, espressamente riferito quanto segue: “Conosco la sig.ra in quanto mia mamma è stata ricoverata nel Pt_1 medesimo reparto e nella medesima stanza della ricorrente nello stesso periodo. Ricordo che in data
6.5.2022, nelle prime ore del pomeriggio, ho visto probabilmente un operatore sanitario di sesso femminile che, posizionata la paziente sulla sedia a rotelle, l'ha condotta in bagno e, visto che la carrozzina non riusciva ad entrarvi in quanto più larga della porta, ha chiamato un'altra collega, sempre di sesso femminile. In due l'hanno aiutata ad alzarsi e, nel sollevarla, non essendo riuscite a tenerla, ha sbattuto in maniera violenta con la parte destra sullo stipite della porta. A questo punto
l'hanno accompagnata verso la tazza del wc non tenendola sottobraccio e neanche fornendole un appoggio tant'è che, prima di sedersi., la sig.ra è caduta a terra. Solo in quel momento è stato Pt_1 chiamato un altro infermiere o un operatore sanitario di sesso maschile che le aiutasse a sollevarla da terra. Ricordo ancora le urla della signora allorquando le si è girato il ginocchio. Dopo che Pt_1 sono riusciti a metterle a letto mentre continuava a piangere e a lamentarsi, a distanza di 5 minuti circa è arrivata una dott.ssa, presumo la responsabile del reparto di fisioterapia in quanto la stessa che ha firmato le dimissioni di mia mamma, la quale ha verificato la situazione in quanto la paziente lamentava dolori alla spalla destra, al fianco destro ed al ginocchio sinistro”.
Sennonché, una tale versione va necessariamente rivalutata a seguito della documentazione allegata dal di in data 18.11.2024, ovverosia a distanza di soli sette giorni dall'espletamento CP_1 CP_1 della prova orale, essendo tale produzione certamente ammissibile sia in quanto l'eventuale tardività non è stata specificamente contestata dalla controparte, che anzi l'ha del tutto trascurata nella nota conclusiva ove non se ne rinviene neppure un accenno, sia in quanto l'esigenza di produrla è sorta solo a seguito delle dichiarazioni rese dalla persona escussa, la quale aveva smentito la diversa tesi sostenuta dalla resistente, per di più integralmente conforme a quanto annotato nel diario infermieristico della medesima giornata. pagina 4 di 8 Ebbene, tale documentazione prodotta dal Policlinico esclude oltre ogni ragionevole dubbio la veridicità di quanto affermato dalla teste in udienza, suffragando documentalmente come alla data in cui gli eventi esposti si sarebbero verificati la madre della teste non si trovasse ancora ricoverata nella medesima stanza in cui si trovava la danneggiata, essendo piuttosto in un'altra stanza facente parte di un diverso reparto e neppure adiacente a quello in cui si trovava la ricorrente.
La testimone è, infatti, figlia della paziente come si evince sia dal Testimone_2 Persona_2 certificato dello stato di famiglia (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto dalla resistente) sia dalla stessa dichiarazione riportata a pagina 3 della cartella clinica del reparto di Ortopedia, ove quest'ultima l'aveva indicata quale proprio familiare di riferimento (cfr. in tal senso il documento n. 7 dalla resistente).
E da quanto riportato nella seguente pagina 4 della cartella clinica del reparto di Ortopedia e
Traumatologia si evince chiaramente come la sia stata ivi ricoverata dal 3.5.2022 al 9.05.2022 Per_2 per essere solo successivamente trasferita presso il reparto di Riabilitazione Neuromotoria ove era ricoverata la ricorrente al momento dell'asserita caduta avvenuta il 6.5.2022 (cfr. in tal senso il documento n. 8 prodotto dalla resistente):
Trascrizione, quest'ultima, che non è stata minimamente contestata dalla difesa attorea né immediatamente dopo la produzione documentale né, tanto meno, in sede di nota conclusiva e, per di pagina 5 di 8 più, esattamente conforme a quanto riportato a pagina 4 della cartella clinica del reparto di
Riabilitazione, prodotta dalla resistente al documento n. 9, ove si trovava ricoverata la : Pt_1
I due reparti, per di più, non sono neppure posti all'interno del medesimo edificio, essendo quello di
Ortopedia situato nell'edificio “Tigli” e quello di Riabilitazione posto all'interno dell'edificio “Faggi”, così come neppure in tal caso specificamente contestato dalla difesa attorea.
Trattasi, com'è agevolmente intuibile, di documentazione della cui attendibilità non è dato minimamente dubitare (e neppure parrebbe avervi dubitato la difesa attorea che, semplicemente, ha del tutto omesso di prendervi posizione) e che certifica oltre ogni ragionevole dubbio la plateale inattendibilità di quanto affermato in udienza dalla teste emergendo, da un lato, come alla Tes_2 data del 6.5.2022 dividesse la stanza con tale (cfr. in tal senso il Parte_1 Persona_3 documento n. 10 prodotto dalla resistente) e, dall'altro, come alla medesima data la la dividesse Per_2 con tale (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto dalla resistente). Parte_2
Solo tre giorni dopo l'asserita caduta della ricorrente, quindi, la madre della teste è stata trasferita nel medesimo reparto e nella medesima stanza della sicché è di tutta evidenza come la Pt_1 Tes_2 non possa avere assistito all'episodio, asseritamente occorso in data 6.5.2022, narrato con la dovizia di particolari sopra richiamati, avendo supportato la sua presenza all'interno della stanza proprio in quanto v'era in quel momento ricoverata la madre e non certamente a causa di una pregressa conoscenza dell'odierna ricorrente che, solo in ipotesi, avrebbe potuto in qualche modo giustificarne la presenza.
Manca, quindi, in atti la prova della caduta occorsa e, quindi, dell'asserita – ma tutt'altro che pagina 6 di 8 dimostrata – responsabilità colposa della struttura sanitaria, essendo a questo punto assai più verosimile ritenere che il danno accertato possa essere stato auto-procurato dalla stessa parte ricorrente con movimenti eseguiti senza richiedere il preventivo ausilio del personale infermieristico e, presumibilmente, anche all'insaputa di quest'ultimo, non emergendo da alcunché una pregressa segnalazione dell'insorgenza di un dolore al ginocchio la cui prima diagnosi è stata effettuata solo in occasione della RX prevista da routine prima delle dimissioni.
La paziente, insomma, non ha mai comunicato alla struttura sanitaria di essere caduta o di avere urtato il ginocchio contro superfici o a terra, né risulta documentalmente averle segnalato problemi al ginocchio.
Il sospetto di una lesione al tendine rotuleo è emerso solo a seguito del controllo radiografico effettuato in data 10.5.2022 tant'è che il giorno successivo, viste le risultanze di tale esame, è stata eseguita un'ecografia che ha confermato il sospetto di lesione della quale, è bene rimarcarlo, non v'era alcuna prima ulteriore evidenza visiva se solo si considera che dalla fotografia scattata nel corso della medesima giornata non si evince alcuna ematoma al ginocchio (cfr. in tal senso a pagina 23 del documento n. 2 prodotto dalla resistente).
Stante la mancata dimostrazione del fatto storico, ovverosia della caduta nei medesimi termini delineati nel ricorso introduttivo, e la mancata allegazione e dimostrazione di un evento diverso idoneo ad integrare una responsabilità colposa della struttura sanitaria la domanda risarcitoria proposta va necessariamente integralmente rigettata.
Al rigetto della domanda, in applicazione del principio di soccombenza, segue la condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite sostenute dal sia nel procedimento
[...] Controparte_1 per A.T.P. R.G. n. 6925/2023 sia nell'ambito del presente giudizio di merito il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei valori medi previsti per lo scaglione indeterminabile a complessità bassa e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva ed istruttoria per quanto concerne il procedimento di A.T.P. e per quelle di esame e studio, introduttiva e decisoria per quanto riguarda il presente.
Non v'è alcuna necessità di trasmettere gli atti al Procura della Repubblica al fine di indagare l'eventuale responsabilità penale della teste escussa ai sensi dell'art. 372 c.p.c., essendo già pendente il relativo procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda risarcitoria proposta da e, per l'effetto, la condanna a Parte_1
pagina 7 di 8 rifondere al in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite Controparte_1 sostenute sia in sede di procedimento per A.T.P. sia nell'ambito del presente giudizio di merito che si liquidano, quanto al primo, in complessivi € 3.056,00 per compensi, e, quanto al secondo, in complessivi € 5.810,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se non detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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