Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza breve 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 05/12/2025, n. 2316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2316 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2027 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Veroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Venezia, piazza S. Marco 63;
per l’annullamento
del decreto della Questura di -OMISSIS- in data 8 agosto 2025, notificato in pari data, con cui è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in data 12 luglio 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con atto introduttivo depositato in data 2 novembre 2025, corredato di istanza cautelare, ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposta dal Questore di -OMISSIS- con decreto in data 8 agosto 2025.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 22 novembre 2025 e ha depositato in pari data una memoria ove ha contraddetto le censure del ricorrente chiedendo il rigetto sia dell’istanza cautelare perché sprovvista dei necessari requisiti sia del ricorso in quanto infondato.
2. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto identico al precedente iscritto al n. 2026/2025 di R.G..
3. Tenuto conto della formalizzazione della rinuncia al ricorso e della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., al Collegio non resta che dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente, atteso che il Collegio – alla luce di una valutazione complessiva della fase cautelare, avuto riguardo anche al decreto presidenziale n. -OMISSIS- del 2025 – ritiene che non vi siano i presupposti per la compensazione delle stesse ex art. 84, comma 2, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione, delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO DO, Presidente
RE De Col, Primo Referendario
RE IZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IZ | LO DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.