CASS
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/11/2024, n. 29857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29857 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23895/2022 R.G. proposto da: LI SI, elettivamente domiciliato in Cuneo Corso Dante Alighieri n. 37, presso lo studio dell’avvocato FERRERO ES ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI CUNEO ALBA MNDOVI' SA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA GUASTALLA 15 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DANOVI REMO ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OZ MATTEO ([...]) -controricorrente- Civile Sent. Sez. 2 Num. 29857 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 20/11/2024 2 di 6 nonchè contro PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO, -intimato- avverso la ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1198/2021 depositata il 05/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udite le conclusioni della Procura Generale che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTI DELLA CAUSA 1.Il notaio Massimo Martinelli veniva sanzionato con la sospensione dell’esercizio dell’attività per due mesi, con provvedimento della Commissione Regionale Amministrativa del Piemonte e della Valle d’Aosta in relazione a due contestazioni: la prima ex art. 147 lett.a) l. 89/1913 per violazione degli artt. 1 e 42 dei Principi di deontologia professionale, per avere ricevuto nel corso del 2019 e del 2020, atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata con inserimento di clausole difformi dalla disciplina di legge che esclude l’immediata efficacia di tali trasferimenti nei confronti della società e dei terzi prima del deposito presso il Registro delle imprese e per avere assistito le parti nelle successive assemblee, senza neppure avvisarle della disciplina vigente in relazione alla legittimazione all’intervento e all’esercizio di voto;
la seconda, ex art. 147 lett. b) l. 89/1913, per violazione dell’art. 14 del Principi di deontologia professionale, per avere tenuto condotte frettolose e compiacenti inserendo negli atti una serie di clausole volte a evitare gli adempimenti che per legge devono essere posti in essere dopo il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e prima della riunione assembleare con la partecipazione 3 di 6 dei nuovi soci, avendo consentito ai soci che avevano appena acquistato le quote di riunirsi immediatamente e deliberare all’interno delle assemblee, solo in apparenza totalitarie, in cui erano state adottate decisioni per la vita sociale quali la modifica dello statuto.
2. Sul reclamo del notaio, la Corte di Appello di Torino, dichiarato l’assorbimento della contestazione di cui alla lett.a) dell’art. 147 nella contestazione dei cui alla lett. b) dello stesso articolo, avallava il provvedimento sanzionatorio salvo ridurre la sanzione da due mesi a un mese. 2. Il notaio ricorre per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe con quattro motivi. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, ha depositato controricorso. La Procura Generale presso la Corte di Torino è rimasta intimata. 3. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 147, lett.b) della legge notarile per avere la Corte di Appello ritenuto disciplinarmente rilevante la condotta oggetto della prima contestazione e, rispettivamente, della seconda contestazione. Si sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non vi sarebbe alcunché di disciplinarmente rilevante nelle condotte sopra ricordate in quanto gli atti di cessione delle quote come le deliberazioni assembleari assunte con il voto dei cessionari non avrebbero potuto, fino a che non fossero stati iscritti nel Registro delle Imprese, produrre effetti riguardo alla società né riguardo ai terzi, ed erano poi stati presentati per l’iscrizione nel registro simultaneamente ed entro il termine di trenta giorni previsto dalle legge. 3. Con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., che la Corte di Appello non avrebbe tenuto 4 di 6 conto del fatto che gli atti di cessione delle quote e le deliberazioni assembleari erano stati presentati per la registrazione simultaneamente e con largo anticipo rispetto al termine previsto dall’art. 2740 c.c. 4. I motivi, strettamente connessi e per questo suscettivi di esame congiunto, sono infondati. L’art. 2470 c.c. prevede, al primo comma, che Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma;
al comma 2, che l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il notaio non avrebbe dovuto inserire negli atti di trasferimento clausole per cui, prima del deposito degli atti stessi per la registrazione, i cessionari potevano partecipare alle assemblee e votare. L’acquisto della qualità di socio presuppone che l’atto traslativo sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese come previsto dall’art. 2470, comma 1, c.c. In mancanza del deposito il trasferimento non è opponibile alla società. Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, ma non ha efficacia nei confronti della società. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “è evidente che il trasferimento della titolarità delle quote è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’esercizio dei diritti sociali in capo all’acquirente, considerato il citato disposto del secondo comma dell’art. 2470 c.c., il quale richiede a tal fine il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento inter vivos o, nell’ipotesi di trasferimento mortis causa, della richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione 5 di 6 del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione. Anche la dottrina ha evidenziato che il comma 1 dell’art. 2470 c.c., nel disporre che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma», senza distinguere tra trasferimenti inter vivos o mortis causa, induce a reputare che l’omessa iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento a causa di morte ne determini l’inefficacia nei confronti della società, secondo lo stesso congegno previsto per i trasferimenti tra vivi (...). Dalla regola contenuta nell’art. 2470 c.c. discende che i chiamati all’eredità del de cuius acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell’accettazione dell’eredità, ma sono legittimati all’esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese” (Cass. 2624 del 2024 in motivazione). In definitiva il trasferimento della partecipazione sociale ha effetto nei confronti della società solo dal momento del deposito dell’atto traslativo per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e ciò comporta di per sé che in ambito endo-societario la qualità di socio di s.r.l. vada attribuita specificatamente ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle Imprese. Prima del deposito, i cessionari delle quote non possono esercitare i diritti sociali e, in particolare, non possono partecipare alle assemblee, in quanto terzi rispetto alla società. A giusta ragione quindi la Corte di Appello ha avallato il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti del ricorrente. 5. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 147, comma 1, legge notarile, per avere la Corte di Appello ritenuto congrua la sanzione della sospensione laddove invece, anche tenuto conto del fatto che “la materia si presta ad interpretazioni giuridiche 6 di 6 egualmente sostenibili e tali da far ritenere che la tecnica redazionale scelta dal notaio incolpato non possa essere fatta rientrare nella categoria della colpa grave o addirittura del dolo”, avrebbe dovuto ritenersi, al più, irrogabile la sanzione della censura. 6. Il motivo è inammissibile posto che esso non veicola altro che un tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una valutazione, riservata al merito, della determinazione qualitativa della sanzione. 7. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4300,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 5 novembre 2024. Il Consigliere est. Il Presidente AN IN LI NN
la seconda, ex art. 147 lett. b) l. 89/1913, per violazione dell’art. 14 del Principi di deontologia professionale, per avere tenuto condotte frettolose e compiacenti inserendo negli atti una serie di clausole volte a evitare gli adempimenti che per legge devono essere posti in essere dopo il trasferimento di quote di società a responsabilità limitata e prima della riunione assembleare con la partecipazione 3 di 6 dei nuovi soci, avendo consentito ai soci che avevano appena acquistato le quote di riunirsi immediatamente e deliberare all’interno delle assemblee, solo in apparenza totalitarie, in cui erano state adottate decisioni per la vita sociale quali la modifica dello statuto.
2. Sul reclamo del notaio, la Corte di Appello di Torino, dichiarato l’assorbimento della contestazione di cui alla lett.a) dell’art. 147 nella contestazione dei cui alla lett. b) dello stesso articolo, avallava il provvedimento sanzionatorio salvo ridurre la sanzione da due mesi a un mese. 2. Il notaio ricorre per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe con quattro motivi. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, ha depositato controricorso. La Procura Generale presso la Corte di Torino è rimasta intimata. 3. La Procura Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con i primi due motivi di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell’art. 147, lett.b) della legge notarile per avere la Corte di Appello ritenuto disciplinarmente rilevante la condotta oggetto della prima contestazione e, rispettivamente, della seconda contestazione. Si sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non vi sarebbe alcunché di disciplinarmente rilevante nelle condotte sopra ricordate in quanto gli atti di cessione delle quote come le deliberazioni assembleari assunte con il voto dei cessionari non avrebbero potuto, fino a che non fossero stati iscritti nel Registro delle Imprese, produrre effetti riguardo alla società né riguardo ai terzi, ed erano poi stati presentati per l’iscrizione nel registro simultaneamente ed entro il termine di trenta giorni previsto dalle legge. 3. Con il terzo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., che la Corte di Appello non avrebbe tenuto 4 di 6 conto del fatto che gli atti di cessione delle quote e le deliberazioni assembleari erano stati presentati per la registrazione simultaneamente e con largo anticipo rispetto al termine previsto dall’art. 2740 c.c. 4. I motivi, strettamente connessi e per questo suscettivi di esame congiunto, sono infondati. L’art. 2470 c.c. prevede, al primo comma, che Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma;
al comma 2, che l’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il notaio non avrebbe dovuto inserire negli atti di trasferimento clausole per cui, prima del deposito degli atti stessi per la registrazione, i cessionari potevano partecipare alle assemblee e votare. L’acquisto della qualità di socio presuppone che l’atto traslativo sia depositato presso l'ufficio del registro delle imprese come previsto dall’art. 2470, comma 1, c.c. In mancanza del deposito il trasferimento non è opponibile alla società. Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata è valido ed efficace inter partes indipendentemente dall’adempimento delle formalità pubblicitarie presso il registro delle imprese, ma non ha efficacia nei confronti della società. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “è evidente che il trasferimento della titolarità delle quote è condizione necessaria, ma non sufficiente per l’esercizio dei diritti sociali in capo all’acquirente, considerato il citato disposto del secondo comma dell’art. 2470 c.c., il quale richiede a tal fine il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di trasferimento inter vivos o, nell’ipotesi di trasferimento mortis causa, della richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione 5 di 6 del certificato di morte, di copia del testamento, se esiste, di un atto di notorietà giudiziale o notarile attestante la qualità di erede o di legatario della partecipazione, nonché della denuncia di successione. Anche la dottrina ha evidenziato che il comma 1 dell’art. 2470 c.c., nel disporre che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma», senza distinguere tra trasferimenti inter vivos o mortis causa, induce a reputare che l’omessa iscrizione nel registro delle imprese del trasferimento a causa di morte ne determini l’inefficacia nei confronti della società, secondo lo stesso congegno previsto per i trasferimenti tra vivi (...). Dalla regola contenuta nell’art. 2470 c.c. discende che i chiamati all’eredità del de cuius acquistano (retroattivamente) la partecipazione sociale al momento dell’accettazione dell’eredità, ma sono legittimati all’esercizio dei diritti sociali solo a seguito del deposito per l’iscrizione del loro acquisto nel registro delle imprese” (Cass. 2624 del 2024 in motivazione). In definitiva il trasferimento della partecipazione sociale ha effetto nei confronti della società solo dal momento del deposito dell’atto traslativo per l’iscrizione nel Registro delle Imprese e ciò comporta di per sé che in ambito endo-societario la qualità di socio di s.r.l. vada attribuita specificatamente ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulti iscritto nel Registro delle Imprese. Prima del deposito, i cessionari delle quote non possono esercitare i diritti sociali e, in particolare, non possono partecipare alle assemblee, in quanto terzi rispetto alla società. A giusta ragione quindi la Corte di Appello ha avallato il provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti del ricorrente. 5. Con il quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 147, comma 1, legge notarile, per avere la Corte di Appello ritenuto congrua la sanzione della sospensione laddove invece, anche tenuto conto del fatto che “la materia si presta ad interpretazioni giuridiche 6 di 6 egualmente sostenibili e tali da far ritenere che la tecnica redazionale scelta dal notaio incolpato non possa essere fatta rientrare nella categoria della colpa grave o addirittura del dolo”, avrebbe dovuto ritenersi, al più, irrogabile la sanzione della censura. 6. Il motivo è inammissibile posto che esso non veicola altro che un tentativo di ottenere da questa Corte di legittimità una valutazione, riservata al merito, della determinazione qualitativa della sanzione. 7. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €4300,00, per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma 5 novembre 2024. Il Consigliere est. Il Presidente AN IN LI NN