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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 31/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1110 / 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede in Vercelli, c.f. rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesco Ravera presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Vercelli, via Pietro Micca n. 30
- ATTORE -
CONTRO
, c.f. , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._1
individuale, contumace
- CONVENUTA -
OGGETTO: risoluzione contratto
1 All'udienza dell'11.3.2025 il procuratore dell'attrice precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vercelli, contrariis rejectis e previe le pronunce tutte del caso, accertato e dichiarato, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, l'inadempimento del convenuto ex art. 1218 c.c. al contratto di fornitura caffè, e la conseguente risoluzione ipso iure ex art. 1454 c.c. dichiarare tenuto e conseguentemente condannare
, C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 C.F._1
corrente in Vercelli, Corso Palestro, 104 p.iva. al pagamento in favore P.IVA_2 dell'attrice della somma di € 12.349,60 a titolo penale contratto fornitura, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compenso di causa.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. Parte_2
conveniva nel presente giudizio esponendo che questa - titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale corrente in Vercelli - con contratto di compravendita con patto di esclusiva in data 5.7.2022 si era impegnata all'acquisto dalla ricorrente di kg.
3.000 di miscela di caffè con marchio al prezzo di Euro 21,50 al kg. Pt_1
Aggiungeva che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del contratto, in caso di inadempimento di detta obbligazione da parte della , era prevista l'applicazione di una penale pari CP_1 al 20%, da calcolarsi sull'importo del quantitativo residuo di miscela di caffé ancora da consegnare o da ritirare. La aveva ritirato soltanto kg. 128 e, pertanto, il CP_1
quantitativo di caffè non ritirato ammontava a kg.
2.872. La penale dovuta dalla convenuta ammontava quindi a Euro 12.349,60 (Euro 21,50 x kg. 2872 = Euro
61.748,00 x 20% = Euro 12.349,60).
Stante l'inadempimento della , chiedeva pertanto la risoluzione CP_1 Parte_2
del contratto di compravendita, con conseguente condanna della convenuta al
2 pagamento della somma di Euro 12.349,00 a titolo di penale contrattuale, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. CP_1
In corso di causa erano ammesse le prove orali richieste dalla ricorrente.
All'esito era invitata a precisare le conclusioni e, compiuto tale Parte_2 incombente, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. - Alla luce della documentazione versata in atti e dell'interrogatorio formale dedotto, le domande formulate dall'attrice sono risultate fondate.
Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento” (v. da ultimo Cass. civ., sez. II,
27.1.2023 n. 2554).
Nella fattispecie per cui è causa , mediante la produzione del “contratto Parte_2 di compravendita con patto di esclusiva” stipulato tra le parti il 5.7.2022, ha comprovato la fonte negoziale dell'obbligazione della di acquistare kg.
3.000 di miscela di CP_1
caffè con marchio al prezzo di Euro 21,50 al kg. (con un ritiro settimanale Pt_1
minimo di kg. 12).
A fronte di ciò la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna dimostrazione del puntuale adempimento della propria obbligazione.
ha del resto comprovato che la ha ritirato solamente kg. 128 di Parte_2 CP_1
caffè e che il quantitativo non ritirato ammonta a kg. 2.872, come da doc. 2 prodotto in atti.
Su tali circostanze di fatto, integranti l'inadempimento della rispetto agli CP_1 impegni contrattualmente assunti, la ricorrente ha chiesto anche l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta. Esso è stato disposto con ordinanze del G.I. in data 12.3.2024 e 30.5.2024, ma nell'udienza fissata del 19.7.2024 la convenuta non si
3 è presentata a renderlo, nonostante rituale notificazione.
Anche ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., dunque, il comportamento tenuto dalla consente di ritenere come ammessi i fatti costitutivi della domanda di CP_1
, così come dedotti nell'interrogatorio, valutato anche il complesso della Parte_2
documentazione prodotta.
4. - Ai sensi dell'art. 6 del contratto di compravendita inter partes, “qualora una delle parti non dovesse adempiere agli obblighi assunti, l'altra ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a giorni 15”.
L'attrice ha proceduto alla prevista diffida (da ultimo con la pec di invito alla negoziazione assistita: v. doc. 3) e ha quindi maturato il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Questi ultimi sono stati determinati dall'art. 7 del contratto mediante la previsione di una penale: “le parti convengono inoltre di determinare l'ammontare dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto nella misura del 20% da calcolarsi sull'importo del quantitativo residuo di miscela ancora da consegnare o da ritirare”.
Appare dunque fondata la domanda di condanna della al pagamento della CP_1
somma di Euro 12.349,60. Infatti il quantitativo di caffè non ritirato dalla convenuta è risultato essere di kg. 2.872, mentre il prezzo del caffè contrattualmente convenuto era pari a Euro 21,50 al kg. L'importo della penale corrisponde dunque al 20% di Euro
21,50 x kg. 2872.
Va quindi accolta la domanda dell'attrice diretta a ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della convenuta.
La risoluzione si è prodotta di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere. In effetti, a seguito del ricevimento della diffida, la non ha CP_1
mai manifestato alcuna volontà di adempiere.
Per le ragioni esposte la convenuta deve conseguentemente essere dichiarata tenuta e condannata a pagare alla società ricorrente la somma di Euro 12.349,60, la quale va maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
5. - Quanto al regolamento delle spese di causa, in applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice. Tenuto conto della natura della causa, del suo ridotto grado di
4 complessità e del suo svolgimento, dette spese si liquidano in un importo commisurato ai valori minimi tabellari, ossia in Euro 2.850,00 (di cui Euro 264,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto di compravendita stipulato inter partes in data 5.7.2022 e per cui è causa, per inadempimento della convenuta titolare dell'omonima impresa individuale;
Controparte_1
2) - dichiara tenuta e per l'effetto condanna la convenuta a pagare Controparte_1 all'attrice a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 conseguenti all'inadempimento di cui al punto che precede, la somma di Euro
12.349,60, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) - condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 2.850,00 (di cui Euro 264,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede in Vercelli, c.f. rappresentata e difesa, come da P.IVA_1 procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Francesco Ravera presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Vercelli, via Pietro Micca n. 30
- ATTORE -
CONTRO
, c.f. , titolare dell'omonima impresa Controparte_1 C.F._1
individuale, contumace
- CONVENUTA -
OGGETTO: risoluzione contratto
1 All'udienza dell'11.3.2025 il procuratore dell'attrice precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Vercelli, contrariis rejectis e previe le pronunce tutte del caso, accertato e dichiarato, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, l'inadempimento del convenuto ex art. 1218 c.c. al contratto di fornitura caffè, e la conseguente risoluzione ipso iure ex art. 1454 c.c. dichiarare tenuto e conseguentemente condannare
, C.F. , titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 C.F._1
corrente in Vercelli, Corso Palestro, 104 p.iva. al pagamento in favore P.IVA_2 dell'attrice della somma di € 12.349,60 a titolo penale contratto fornitura, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e compenso di causa.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281-quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. Parte_2
conveniva nel presente giudizio esponendo che questa - titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale corrente in Vercelli - con contratto di compravendita con patto di esclusiva in data 5.7.2022 si era impegnata all'acquisto dalla ricorrente di kg.
3.000 di miscela di caffè con marchio al prezzo di Euro 21,50 al kg. Pt_1
Aggiungeva che, ai sensi degli artt. 6 e 7 del contratto, in caso di inadempimento di detta obbligazione da parte della , era prevista l'applicazione di una penale pari CP_1 al 20%, da calcolarsi sull'importo del quantitativo residuo di miscela di caffé ancora da consegnare o da ritirare. La aveva ritirato soltanto kg. 128 e, pertanto, il CP_1
quantitativo di caffè non ritirato ammontava a kg.
2.872. La penale dovuta dalla convenuta ammontava quindi a Euro 12.349,60 (Euro 21,50 x kg. 2872 = Euro
61.748,00 x 20% = Euro 12.349,60).
Stante l'inadempimento della , chiedeva pertanto la risoluzione CP_1 Parte_2
del contratto di compravendita, con conseguente condanna della convenuta al
2 pagamento della somma di Euro 12.349,00 a titolo di penale contrattuale, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
La non si costituiva in giudizio ed era dichiarata contumace. CP_1
In corso di causa erano ammesse le prove orali richieste dalla ricorrente.
All'esito era invitata a precisare le conclusioni e, compiuto tale Parte_2 incombente, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. - Alla luce della documentazione versata in atti e dell'interrogatorio formale dedotto, le domande formulate dall'attrice sono risultate fondate.
Ed invero, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento” (v. da ultimo Cass. civ., sez. II,
27.1.2023 n. 2554).
Nella fattispecie per cui è causa , mediante la produzione del “contratto Parte_2 di compravendita con patto di esclusiva” stipulato tra le parti il 5.7.2022, ha comprovato la fonte negoziale dell'obbligazione della di acquistare kg.
3.000 di miscela di CP_1
caffè con marchio al prezzo di Euro 21,50 al kg. (con un ritiro settimanale Pt_1
minimo di kg. 12).
A fronte di ciò la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna dimostrazione del puntuale adempimento della propria obbligazione.
ha del resto comprovato che la ha ritirato solamente kg. 128 di Parte_2 CP_1
caffè e che il quantitativo non ritirato ammonta a kg. 2.872, come da doc. 2 prodotto in atti.
Su tali circostanze di fatto, integranti l'inadempimento della rispetto agli CP_1 impegni contrattualmente assunti, la ricorrente ha chiesto anche l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta. Esso è stato disposto con ordinanze del G.I. in data 12.3.2024 e 30.5.2024, ma nell'udienza fissata del 19.7.2024 la convenuta non si
3 è presentata a renderlo, nonostante rituale notificazione.
Anche ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., dunque, il comportamento tenuto dalla consente di ritenere come ammessi i fatti costitutivi della domanda di CP_1
, così come dedotti nell'interrogatorio, valutato anche il complesso della Parte_2
documentazione prodotta.
4. - Ai sensi dell'art. 6 del contratto di compravendita inter partes, “qualora una delle parti non dovesse adempiere agli obblighi assunti, l'altra ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, previa diffida ad adempiere in un termine non inferiore a giorni 15”.
L'attrice ha proceduto alla prevista diffida (da ultimo con la pec di invito alla negoziazione assistita: v. doc. 3) e ha quindi maturato il diritto di richiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.
Questi ultimi sono stati determinati dall'art. 7 del contratto mediante la previsione di una penale: “le parti convengono inoltre di determinare l'ammontare dei danni conseguenti alla risoluzione del contratto nella misura del 20% da calcolarsi sull'importo del quantitativo residuo di miscela ancora da consegnare o da ritirare”.
Appare dunque fondata la domanda di condanna della al pagamento della CP_1
somma di Euro 12.349,60. Infatti il quantitativo di caffè non ritirato dalla convenuta è risultato essere di kg. 2.872, mentre il prezzo del caffè contrattualmente convenuto era pari a Euro 21,50 al kg. L'importo della penale corrisponde dunque al 20% di Euro
21,50 x kg. 2872.
Va quindi accolta la domanda dell'attrice diretta a ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento della convenuta.
La risoluzione si è prodotta di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere. In effetti, a seguito del ricevimento della diffida, la non ha CP_1
mai manifestato alcuna volontà di adempiere.
Per le ragioni esposte la convenuta deve conseguentemente essere dichiarata tenuta e condannata a pagare alla società ricorrente la somma di Euro 12.349,60, la quale va maggiorata degli interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo.
5. - Quanto al regolamento delle spese di causa, in applicazione del principio della soccombenza, la convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice. Tenuto conto della natura della causa, del suo ridotto grado di
4 complessità e del suo svolgimento, dette spese si liquidano in un importo commisurato ai valori minimi tabellari, ossia in Euro 2.850,00 (di cui Euro 264,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto di compravendita stipulato inter partes in data 5.7.2022 e per cui è causa, per inadempimento della convenuta titolare dell'omonima impresa individuale;
Controparte_1
2) - dichiara tenuta e per l'effetto condanna la convenuta a pagare Controparte_1 all'attrice a titolo di risarcimento dei danni Parte_2 conseguenti all'inadempimento di cui al punto che precede, la somma di Euro
12.349,60, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;
3) - condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, liquidate in complessivi Euro 2.850,00 (di cui Euro 264,00 per esposti), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, contributo C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Vercelli, 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
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