Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/05/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 848/2021 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo Sidoti ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Palermo, piazza Castelnuovo n. 35.
- ricorrente -
c o n t r o rappresentato e difeso, congiuntamente e TE
disgiuntamente, dagli avvocati Maria Tarantino e Maria Teresa Nascè ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Palermo, Via Nicolò Turrisi, 38/B.
e
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e CP_5 Controparte_6 CP_7
, nella qualità di eredi di , Controparte_8 Persona_1
deceduto il 06 agosto 2022, rappresentate e difese dall'avv.to Antonino Monte ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Palermo, via G. Raffaele, 7.
- resistenti -
OGGETTO: risarcimento danni da infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione del 22.11.2020, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio nella TE
1
chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 09.12.2008 in Misilmeri (Pa), presso l'abitazione di proprietà del , mentre era intento ad Per_1
eseguire dei lavori di muratura.
In merito esponeva:
- che, in data 09.12.2008, su incarico di già TE
dipendente di una ditta edile di Catania con la qualifica di muratore, si era recato presso l'immobile di proprietà del , per effettuare dei lavori di Per_1
messa in posa di un muretto e, mentre lavorava su un balcone, all'altezza di circa tre metri, in assenza di qualsivoglia misura di protezione e sicurezza, era precipitato da un parapetto riportando gravi lesioni;
- che, il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza n. 452/10, emessa ex art. 444 c.p.p. nei confronti del e con sentenza n. 282/13, pronunciata Per_1
nei confronti del , aveva ritenuto i resistenti colpevoli dei CP_1
reati di cui agli articoli 590 cc. 2 e 3, 583 c. 1 n. 1 c.p., “perché in concorso tra loro, nella qualità di committente il primo e di datore di lavoro il secondo, per colpa consistita in imprudenza, negligenza e imperizia, in violazione delle norme sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare non adottando le misure di sicurezza nel cantiere edile sito in Misilmeri, via Federico II, n. 16, scala “n”, primo piano, causavano la caduta del ricorrente da un parapetto sito a 3 mt. di altezza, cagionando lesioni personali che hanno prodotto un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni”; di cui all' art. 96, c. 1, in relazione all'art. 159 c. 1 lett. a) del d.lgs 81/08, “perché nella qualità di datori di lavoro, non hanno adottato le misure di sicurezza relative al cantiere in esame e ai suoi lavoratori;
di cui art. 112, c. 1, in relazione all'art. 159 c. 1 lett. “b” del d.lgs n. 81/08 “perché, nella qualità di datori di lavoro, non hanno provveduto all'allestimento di idonee opere provvisionali
2 per evitare la caduta dell'alto di cose e persone” e, inoltre, limitatamente al
, colpevole del reato di cui all'art. 90, c. 9, lett. “a” in relazione Per_1
all'art. 157 c. 1 lett. “b” del d.lgs n. 81/08, “perché, in qualità di committente, non ha provveduto a verificare i requisiti tecnico professionali dell'impresa affidataria dei lavori”;
- che, inoltre, con la citata sentenza n. 282/13, il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato al risarcimento del danno in TE
favore del ricorrente, costituitosi parte civile, rimettendo le parti dinanzi al competente giudice civile per la relativa quantificazione, sentenza quest'ultima confermata dalla locale Corte di Appello.
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare che il sig.
, n.q. di datore di lavoro del sig. , TE Parte_1
approntando il cantiere sito in Misilmeri, via Federico II n. 16, presso l'abitazione del sig. , ha violato le norme prescritte dal d.lgs. 81/08 in materia di Persona_1
sicurezza sui luoghi di lavoro, ponendo in essere più condotte omissive che hanno causato l'evento lesivo occorso al sig. il giorno 09/12/2008, e per Parte_1
l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni da questi subiti, quantificati nella somma che emergerà nel corso del giudizio;
4. accertare e dichiarare, inoltre, che il sig. , n.q. committente delle opere eseguite dal sig. Persona_1 CP_1
, e proprietario dell'immobile presso cui le opere dovevano essere
[...]
eseguite, è obbligato in solido, assieme a quest'ultimo, al risarcimento dei danni subiti dal sig. in occasione del sinistro verificatosi in Misilmeri, il 09/12/2008, Parte_1
e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni da questi subiti e che verranno accertati nel corso del giudizio”.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via TE
preliminare, l'incompetenza funzionale del Giudice adito e contestando, nel merito, la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche il quale eccepiva, in Persona_1
via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio e la nullità
3 dell'atto di citazione per genericità e indeterminatezza;
nel merito, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il conseguenziale rigetto.
Dichiaratosi incompetente per materia il primo Giudice adito, la causa è stata rimessa alla sezione lavoro previo mutamento del rito.
A seguito del decesso del resistente , il ricorrente, con ricorso Persona_1
depositato il 13.03.2023, ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi del Carlino, insistendo nelle domande e conclusioni contenute nei propri atti difensivi.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio
[...]
, , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
e le quali hanno eccepito il loro difetto di CP_7 Controparte_8
legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del;
nel merito, hanno Per_1
reiterato le eccezioni sollevate dal de cuius nella memoria di costituzione (prescrizione dell'azione e nullità dell'atto introduttivo), deducendo l'infondatezza delle domande attoree delle quali hanno chiesto il rigetto.
Ammessa la CTU espletata a seguito di ATP esperito innanzi questo Tribunale tra , e , la causa, Parte_1 TE Persona_1
disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 28 maggio 2025 per il deposito di note scritte.
Sulla nullità dell'atto di citazione
La doglianza è priva di pregio.
Sul punto è sufficiente rilevare che l'atto introduttivo del giudizio, in ossequio al disposto di cui all'art. 163 n. 3 e n. 4 c.p.c, contiene “la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni”, tant'è che le parti resistenti hanno potuto difendersi diffusamente in memoria di costituzione.
Sul difetto di legittimazione passiva degli eredi di Persona_1
Sempre, in via preliminare, va affermato il difetto di legittimazione passiva di
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e per avere queste ultime rinunciato all'eredità
[...] CP_7 CP_8
4 di nato a [...] il [...] e deceduto in Palermo il Persona_1
06.08.2022.
Nello specifico, e hanno rinunciato Controparte_8 CP_7
all'eredità con atto notarile del 19.12.2022, Repertorio n. 7562 - Raccolta 6752, registrato in Monza Brianza il 20.12.2022 al n. 41557 serie 1T, redatto innanzi al
Notaio Dott. mentre , Persona_2 Controparte_2 CP_3
, e hanno rinunciato con atto notarile Controparte_4 CP_5 Controparte_6
in data 27.12.2022, Repertorio n. 728 - Raccolta 543, registrato in Palermo il
02.01.2023 al n. 66 serie 1T, redatto innanzi al Notaio Dott. (cfr. Persona_3
doc. n. 1 e 2 allegati alla memoria di costituzione).
Ne deriva, pertanto, che le pretese economiche del ricorrente nei confronti di
, , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, e vanno respinte per assenza, in capo ai
[...] CP_7 Controparte_8
predetti soggetti, della qualità di eredi.
Sulla fondatezza della domanda attrice
Va anzitutto richiamata la norma che ripartisce la responsabilità fra committente e appaltatore (art. 26, d. lgs. n. 81/2008), in materia di infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore infortunato abbia prestato la propria attività presso il datore di lavoro, per effetto di un rapporto di appalto fra quest'ultimo e un terzo soggetto, in qualità di committente.
L'art 26 d.lgs. n. 81/08 stabilisce al primo comma che: “Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o
5 mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
6 specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”.
In merito, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro/appaltatore, in materia di infortunio sul lavoro, in ogni ipotesi di violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c., quanto al ruolo del committente, ha affermato che “in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l'appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto”.
Infatti, “in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché
l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest'ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (…)”.
La Corte ha poi ricordato che “il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell'infortunio subito dal lavoratore qualora l'evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l'inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (…)”; ed invero “il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio, sia per la scelta dell'impresa sia in caso di omesso controllo dell'adozione, da parte dell'appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (…)” (cfr. Cass. pen. n. 7919/21; n.
21553/21).
7 Quanto, poi, all'ipotesi, in cui il committente mantenga la disponibilità dell'ambiente di lavoro, egli ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice, consistenti nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori sulle situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l'appaltatrice nell'attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all'attività appaltata (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5419, con richiamo di precedenti conformi in motivazione, tra i quali: Cass. n. 19494 del 2009; Cass. n. 21694 del 2011; Cass. n.
798 del 2017). Tali principi si fondano su quello più generale, secondo il quale “in tema di infortuni sul lavoro, quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da risarcire (Cass. n. 8372 del 2014; Cass. 18 ottobre 2019, n. 26614, p.to 9.1 in motivazione).
Così ricostruiti i confini della vicenda in esame, va osservato che dalla documentazione versata in atti dalle parti, è emerso che l'incidente si verificò presso un immobile sito in Misilmeri (Pa), Via Federico II° n.16, di proprietà di
[...]
, ove il Sole si era recato, su disposizione del , per la Per_1 CP_1
realizzazione di un muretto perimetrale sul balcone.
Nell'occorso, in assenza di qualunque tipo di dispositivo e di misura di sicurezza, il Sole era precipitato da un'altezza di circa tre metri, cadendo rovinosamente al suolo e riportando gravi lesioni, tanto da essere stato trasportato in
8 ospedale con prognosi riservata.
I fatti sono confermati dalla sentenza n. 282/2013 del Tribunale di Termini
Imerese, divenuta irrevocabile, che ha condannato , “per i reati TE
di cui agli artt. 590, comma 2 e comma 3, 583, comma 1, n.1 c.p, art. 96 e 159 D.lgvo
81/08 - con colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, in violazione alle norme sulla Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro , in particolare non adottando le necessarie misure di sicurezza – alla pena di € 25.000,00 di multa, così sostituita ex artt. 53 ss l.n. 689/81 la pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, per la cui quantificazione le parti sono state rimesse innanzi al giudice civile (cfr. alleg.10 sentenza n. 282/2013 del Tribunale di Termini Imerese, sezione penale, del 25.03.2013
- pag.21), ritenendo sussistente un nesso di causalità fra le omissioni addebitabili al
[...]
e l'evento infortunistico occorso al Sole. CP_1
Sul punto, va rammentato che, quanto all'efficacia del giudicato penale nell'ambito del giudizio civile, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.
Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità
(quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla
“declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni” (cfr.
Cass., sez. III, n. 18352/2014).
9 Nella fattispecie in esame, il giudice penale ha accertato, con statuizione irrevocabile, sia l'esistenza del reato che la responsabilità del , quale CP_1
datore di lavoro, per non avere predisposto il ponteggio sotto copertura e per non avere fornito al Sole i dispositivi di protezione individuale necessari al normale svolgimento del lavoro in quota nonché un'adeguata formazione sulle procedure da adottare;
e ciò in violazione della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e, più in generale, dell'art. 2087 c.c.
Al riguardo, giova richiamare i passaggi salienti della motivazione della sentenza n. 282/2013 del Tribunale di Termini Imerese.
In essa si legge, “…. orbene può ritenersi comprovato, ad onta delle contrarie ed inverosimili dichiarazioni rese dal , nel mal riuscito tentativo di CP_1
sottrarsi alla propria responsabilità: che questi ha avuto appaltati da parte di i lavori edilizi inerenti non solo al rifacimento del vano cucina ma Persona_1
relativi anche alla ricostruzione ed “intraversamento” del muro perimetrale del balconcino che costituisce il naturale prolungamento della cucina medesima e che si affaccia in linea frontale su di una piccola pensilina e sulla linea laterale, oltre che alla fine della pensilina predetta sul vuoto per un'altezza di circa 3 m dal suolo;
che egli ha assunto alle proprie dipendenze il muratore e l'aiutante Parte_1 CP_9
incaricandoli di completare le opere de quibus e in particolare di provvedere
[...]
alla realizzazione con blocchetti di malta cementizia del muretto perimetrale dell'aggetto, nonché al rinzaffo del manufatto così realizzato, sia dalla parte interna che da quella esterna al balcone;
che detta attività era stata posta in essere su di un balcone privo di qualsiasi protezione ed a strapiombo per una altezza di circa metri tre”.
Ed ancora: “la circostanza che i lavori commessi al non si CP_1
limitassero affatto, come da costui falsamente sostenuto, alla semplice eliminazione della situazione di pericolo venutasi a creare all'interno del vano cucina, è dimostrata dalle concordi allegazioni provenienti dai testi , e che, oltre che Pt_1 CP_9 Per_1
pienamente convergenti sul punto, restano riscontrate dalle positive fotografiche
10 ritraenti i lavori in corso. In particolare, anche a non voler tenere in considerazione quanto rappresentato dalla parte civile, non può non rilevarsi la stretta iinterconnessione tra le indipendenti dichiarazioni rese rispettivamente dal ( Per_1
che ha attribuito al l'attività di demolizione del muretto compiuta nel CP_1
giorno precedente all'arrivo delle nuove maestranze portate dall'appaltatore) e dal
(che ha ricordato come la prima parte della giornata lavorativa fosse stata CP_9
dedicata dal , continuativamente aiutato dal “manovale, alla ricostruzione del Pt_1
muro predetto).
Quanto alla dinamica dell'incidente occorso al prestatore di lavoro, i giudici hanno ritenuto che “può ritenersi comprovato che, mentre il Sole si trovava sulla pensilina adiacente al balconcino intento alle opere di rinzaffo esterno del muretto realizzato nel corso di quella mattinata, ritrovandosi nelle vicinanze del bordo laterale della pensilina medesima che dava direttamente sul vuoto, avendo avuto un improvviso malessere aveva perso l'equilibrio ed era precipitato per circa 3 metri impattando nel sottostante pavimento. Quindi, va rilevato come , Testimone_1
Part chiamato ad intervenire quale tecnico reperibile dell' , constatava anch'egli le vestigia dei lavori di ristrutturazione che inequivocamente arrivavano sino al balconcino e al piccolo muretto che andava sul vuoto, all'esterno del quale si notava ancora la presenza sul tavolone posto all'esterno del muro della “caldarella” e degli altri attrezzi da lavoro. Orbene, se tale è la dinamica del sinistro, appare evidente la negligenza del datore di lavoro che ha dato incarico al di espletare delle opere Pt_1
senza curarsi di garantire le basilari condizioni per garantire la sicurezza del prestatore di lavoro…… è evidente che tali opere avrebbero richiesto la previa predisposizione di un ponteggio a norma posto tutto intorno all'aggetto al fine di prevenire la caduta dall'alto dei lavoratori”.
Parimenti è da escludere che il abbia tenuto un comportamento tale da far Pt_1
venir meno la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio verificatosi.
Ed invero, la responsabilità si può escludere solo nell'ipotesi tipica di comportamento "abnorme", allorquando il lavoratore violi "con consapevolezza" le
11 cautele impostegli, ponendo in essere in tal modo una situazione che si poteva prevedere (cfr. Cass. pen. n. 32357/2010): il datore di lavoro, infatti, quale diretto responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante sui lavoratori affinché rispettino la normativa prevenzionale e sfuggano alla tentazione di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro magari di comodo, ma non corrette e foriere di pericoli.
Nella specie, nessun elemento induce a ritenere che la condotta del ricorrente abbia assunto quei caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, che la rendono la causa esclusiva dell'evento ed escludono ogni responsabilità datoriale per il suo accadimento (cfr., tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 22818 del 28/10/2009, Cass. Sez. L, Sentenza n.
4656 del 25/02/2011, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27127 del 04/12/2013).
Al contrario, è stato accertato che “i sanitari che ebbero in cura il nella Pt_1
immediatezza del fatto non riscontrarono la presenza nel paziente di alcuno stato di alterazione psicofisica dovuta ad ingestione di alcool…” e che “un idoneo ponteggio di protezione, dotato di tavole fermapiede e di parapetto di altezza regolamentare, avrebbe certamente impedito la caduta del sole ed evitato le lesioni personali che costui ha riportato a seguito della rovinosa caduta” (cfr. pag. 15-16 sentenza)
Ne consegue, come si legge in sentenza, che “nella specie, ha Parte_1
compiuto attività afferente alle proprie mansioni e che costituiva il logico e necessario sviluppo delle indicazioni fornitegli da un datore di lavoro che, si ricordi, non solo aveva omesso di dotare il cantiere dei basilari strumenti di tutela delle maestranze ma incurante della necessaria istruzione delle stesse, aveva frettolosamente indicato loro quali erano le opere da compiere, consegnando il cantiere ed allontanandosi per andare a svolgere altre attività lavorativa, senza curarsi della necessaria continuativa sorveglianza che quale datore di lavoro o solo quale subappaltatore avrebbe dovuto esercitare”.
Né, per altro verso, è stata fornita la prova di un concorso colposo del lavoratore nella verificazione del sinistro per cui è causa.
12 Alla luce delle risultanze probatorie acquisite, va dunque affermata la responsabilità del , quale datore di lavoro, per i danni patiti dal CP_1
ricorrente, in conseguenza dell'incidente del 09.12.2008, per aver violato la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori prevista dal D.Lgs. n. 81/08 (in particolare, per non avere predisposto le misure di protezione e di sicurezza necessarie al normale svolgimento del lavoro in quota).
Quanto alla sussistenza e all'entità delle lesioni conseguenti alla caduta, dalla documentazione medica versata in atti, emerge che il ha riportato “esiti di trauma Pt_1
cranio encefalico con ematomi ed emorragie cerebrali multiple e con frattura temporo parietale e sindrome extrapiramidale secondaria: deficit cognitivo di discreta entità; esiti di trauma toracico con fratture di n.5 costole a destra;
esiti di fratture dei processi trasversi di n.5 vertebre dorsali;
esiti di frattura della scapola destra;
sindrome depressiva, severo trauma cranio encefalico con frattura cranica;
fratture costali multiple a destra;
frattura della scapola destra e varie fratture dei processi trasversi vertebrali, non articolari, a scarsa incidenza funzionale, per caduta dall'alto di una impalcatura, a seguito di lavori edili. Il periziando in atto, presenta una severa patologia encefalica da atrofia cerebrale;
ipossia cronica;
sindrome parkinsoniana con piccole e multiple lesioni ipossiche, che non sono certamente di tipo traumatico, ma di tipo degenerativo, con presenza, nelle varie cartelle cliniche e dai documenti in atti, di atrofia cerebrale e da lesioni ipossiche e multinfartuali fin dalla data delle dimissioni nell'immediatezza del trauma e che nel tempo sono peggiorate” e che “per tali motivi una valutazione, per quanto possibile corretta, data la difficoltà del caso in esame, con i parametri , può essere valutata con il n. 188, con valutazione del CP_10
40% ,comprensiva del danno psicologico e depressivo” (cfr. ATP in atti - relazione del dottor e relativa documentazione medica). Persona_4
In ordine poi al nesso di causalità fra le lesioni riportate e l'infortunio per cui è causa, è sufficiente richiamare quanto accertato dal c.t.u., nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo (N. r.g. 3578/2017), che nella sua relazione ha rilevato come “si possono riconoscere esiti in nesso di causa diretto con
13 l'evento traumatico: la frattura della scapola destra: tale frattura va valutata con i criteri , con il codice n.217, con valutazione del al 3%; le fratture costali CP_10
multiple in numero di 5 costole con gli esiti polmonari da versamento trattato: tali fratture vanno valutate con i criteri con il codice 219, che prevede 1 punto CP_10
percentuale per ogni costola fratturata;
totale 5%;da valutare a parte gli esiti del versamento e gli esiti del trattamento con drenaggio che nel nostro caso vanno valutate con un totale dell' 8%. Le fratture dei processi trasversi di n. 5 vertebre dorsali;
tali fratture che sono non articolari, e che quindi non rivestono particolare incidenza funzionale significativa, ma vanno valutate con il 5%. la frattura cranica;
gli esiti delle emorragie ed ematomi dell'encefalo documentate;
valutazione complessiva del 40%”.
Non resta, dunque, che esaminare la pretesa risarcitoria sotto il profilo della concreta quantificazione del danno.
Sul punto, giova rammentare l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno CP_10
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo CP_10
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla CP_10
retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore
14 capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico CP_10
permanente” (Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019; ordinanza n. 3694 del 7 febbraio 2023).
Inoltre, “in tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto CP_10
all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto il D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale" e ciò in quanto "diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all' , che può agire in regresso solo per le somme versate;
CP_10
inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione (cfr. Cass. 31 maggio 2017, n. 13819; 19 giugno 2020, n. 12041 e
14 giugno 2022, n. 1918).
Alla luce dei superiori principi, il c.t.u., nominato nell'odierno giudizio, ha calcolato che, con riferimento ad una rendita correlata ad un'invalidità del CP_10
40%, il valore capitale della quota destinata a ristorare il solo danno biologico, sulla scorta dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, è pari a € 66.174,59, mentre, sulla base delle tabelle attualmente vigenti presso il Tribunale di Milano (cfr., da ultimo, Cass. n.
19229/2022, secondo cui “il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione e non già al momento del fatto illecito”), il consulente, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (62 anni) e di un'invalidità del 40%, ha concluso che l'importo del risarcimento del danno spettante al , secondo i criteri civilistici, ammonta a complessivi € 129.642,00. Pt_1
Da tale importo, al fine di determinare il danno differenziale, va poi detratta la
15 CP_1 somma di € 66.174,59, ossia il valore capitale della quota della rendita destinata a ristorare il solo danno biologico (cfr. Ctu in atti).
Il danno differenziale è, dunque, pari ad € 63.467,41 (€ 129.642,00-€
66.174,59), oltre alla rivalutazione dalla data dell'infortunio fino alla data della presente sentenza e agli interessi legali sulla medesima somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla data della presente sentenza nonché agli interessi legali sugli importi così complessivamente considerati dalla data della presente sentenza fino al soddisfacimento del credito.
In conclusione, in accoglimento della domanda attrice, CP_1
deve essere condannato al pagamento, in favore di , della
[...] Parte_1
somma complessiva di € 63.467,41, oltre alla rivalutazione dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza e agli interessi legali sulla medesima somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla data della presente sentenza nonché agli interessi legali sugli importi così complessivamente considerati dalla data della presente sentenza fino al soddisfacimento del credito.
Le spese di lite, nel rapporto fra e Parte_1 CP_1
seguono la soccombenza di quest'ultimo e si liquidano come in
[...]
dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra il ricorrente e le resistenti , , Controparte_2 CP_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
e .
[...] Controparte_8
Vanno poste, infine, definitivamente a carico di CP_1
le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva delle resistenti CP_2
, , , ,
[...] CP_3 Controparte_4 CP_5
, e;
Controparte_6 CP_7 Controparte_8
16 -condanna al pagamento, in favore di TE
, della somma complessiva di € 63.467,41, oltre alla rivalutazione Parte_1
dalla data del sinistro fino alla data della presente sentenza e agli interessi legali sulla medesima somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro alla data della presente sentenza nonché agli interessi legali sugli importi così complessivamente considerati dalla data della presente sentenza fino al soddisfacimento del credito;
Con
-condanna al pagamento delle spese del TE
giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 8.700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Massimo Sidoti, dichiaratosi antistatario;
-compensa per intero le spese di lite tra e le resistenti Parte_1
, , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4
, e CP_5 Controparte_6 CP_7
; Controparte_8
-pone definitivamente a carico di le spese per TE
la CTU, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, 29.05.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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