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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA
REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 757/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) l'1/1/1945, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Corleone (PA) l'1/5/1945 e (C.F. , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], quest'ultimo anche in qualità di rappresentate legale della , tutti Controparte_1
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Simona Gennusa e dall'Avv.
Fernando Lo Voi;
2
– ricorrenti –
CONTRO
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Dipartimento
Regionale presso la Presidenza della Regione Siciliana – (cod. fisc.
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato;
-resistente-
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
ricorrenti – “Dato atto di quanto sopra e del contenuto degli atti difensivi,
disattesa ogni contraria istanza, azione, ragione, eccezione e difesa formulata
dall'Autorità di Bacino, voglia il T.R.A.P. adito accogliere tutte le domande già
formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese e onorari di
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano
antistatari nonché con rimborso delle spese peritali anticipate di parte e d'ufficio
come in ricorso introduttivo”;
resistente: come in comparsa di costituzione e risposta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2023 , Parte_1 Parte_2
e , premettendo di essere ciascuno proprietario pro
[...] Parte_3
quota dei fondi ubicati nel Comune di Sambuca di Sicilia, identificati al N.C.T. al foglio 25, part.lle n.ri 11, 12 e 132, condotti in affitto dalla società “Fratelli 3
Giacalone Società semplice Agricola” – rappresentata dal medesimo Parte_3
– in forza di contratto registrato in data 24/06/2021, rappresentavano
[...]
che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nelle giornate del
10-11 novembre 2021, tali terreni erano stati interessati dalla esondazione del
“ “Guarricciola”, le cui acque avevano sommerso le culture esistenti Pt_4
arrecando ingenti danni. Citavano, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della Presidenza della Regione
Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, così come quantificati nella c.t.p. da loro allegata nell'importo di euro 47.568,58, ovvero nell'ammontare minore o maggiore che sarebbe stato accertato all'esito della istruttoria, su cui rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa depositata il 31 maggio 2023 si costituiva in giudizio l'Autorità di
Bacino, la quale chiedeva il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari aspetti,
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale - e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227,
commi 1 e 2, c.c.; evidenziava, in particolare, che “i terreni lungo la fascia
spondale del Vallone Guaricciola sono soggetti a dissesti attivi per erosione
accelerata e tale situazione è stata riportata nella cartografia del PAI già dal luglio
2007”, cosicché i proprietari, avendo affittato i terreni nel giugno del 2021,
“avrebbero dovuto conoscere lo stato dei luoghi”, con conseguente 4
“innalzamento della diligenza loro richiesta”.
Dopo l'espletamento di c.t.u. collegiale, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 14-16 luglio 2025.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata nei termini che seguono.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, il fondo in esame,
ubicato in agro di Sambuca di Sicilia, località “Pandolfina”, ha una giacitura in leggera pendenza ed è situato nel tratto in sinistra idraulica del fiume AR e del più vicino torrente Guaricciola. All'epoca degli eventi meteorici del 10 e 11
novembre 2021 era coltivato in parte a vigneto (1,2359 ettari circa) ed in parte ad uliveto (0,3398 ettari circa).
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del fiume AR e della conseguente inondazione dei terreni dei ricorrenti, di per sé non contestate dall' ente convenuto, hanno trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio.
Costoro, all'esito di uno studio idrologico approfondito, muovendo dai dati forniti dalle stazioni pluviometriche di Arancio-diga, e Santa Persona_1
ER (quest'ultima, tuttavia, incidente in minima misura sul bacino di riferimento), hanno calcolato un “tempo di ritorno” rispettivamente di 20, 50 e 100
anni e hanno concluso affermando che il bacino è stato interessato, in relazione agli eventi del 10-11 novembre 2021, “almeno per le durate più elevate (> 12
ore), da precipitazioni dal carattere eccezionale (con tempo di ritorno superiore a
100 anni) che hanno, con molta probabilità, provocato l'impantanamento di tale 5
area. Di contro, guardando alle durate di precipitazione più brevi, quelle
compatibili con il tempo di corrivazione del bacino contribuente del fiume AR
(~ 2 ore), le precipitazioni non sono da considerare eccezionali in termini di effetti
provocati al suolo, ovvero di deflussi generati nel bacino contribuente del fiume
AR e, di conseguenza, in termini di portata che interessa l'area di
propagazione in cui insistono le proprietà dei ricorrenti”(cfr. pagg. 28-31 della consulenza).
Sul punto occorre tuttavia precisare che, utilizzando parametri di natura normativa, l'evento meteorico in questione non può in ogni caso considerarsi eccezionale. Il D.Lgs. 23/02/2010 n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” - classifica infatti le alluvioni, in base alla durata del tempo di ritorno (TR), in: frequenti se con TR fino a 50 anni;
poco frequenti se con TR fino a 200 anni;
scenari di eventi estremi se con TR superiore a 200 anni.
Applicando quindi i suddetti parametri, anche un tempo di ritorno superiore a 100
anni (vedi figure 3,4,5, pagg. 28-29 della consulenza) costituisce evento infrequente ma non straordinario.
A monte, ritiene il Collegio che il metodo basato esclusivamente sui c.d. “tempi di ritorno” - deve oggi riconsiderato alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il Paese negli ultimi anni. Invero, la prevedibilità di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più
considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili,
fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. 6
Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022). Conforto a tali valutazioni è
stato fornito dagli stessi periti, a detta dei quali “l'intensificarsi di alcuni eventi
estremi di precipitazione a cui si è assistito negli ultimi due decenni, sia in termini
di severità che di frequenza di occorrenza, infatti, potrebbe far diminuire il tempo
di ritorno associato ad un evento di precipitazione, spostandone la sua
classificazione da eccezionale a rara o, addirittura, a frequente. Ciò sarebbe
tanto più vero qualora l'analisi statistica per la caratterizzazione del tempo di
ritorno di un evento venisse condotta su un dataset di precipitazione più breve e
recente, seppur ancora statisticamente significativo, piuttosto che su tutto quanto
il dataset storico disponibile. In altre parole, un evento di precipitazione che
assuma un carattere di eccezionalità con riferimento al periodo storico utilizzato
per l'analisi condotta in et al. (2018), potrebbe perdere tale Per_2
connotazione quando riferito a un periodo di tempo a noi più vicino e
caratterizzato, quindi, dai cambiamenti climatici in atto. Secondo un recente
studio di PI et al. (2023)6 soprattutto per le durate più brevi (orarie e sub-
orarie) e per i tempi di ritorno più bassi (5-10 anni), effettivamente si registra un
quasi dimezzamento dei tempi di ritorno degli eventi di precipitazione per la
regione Sicilia” (pag. 30 relazione di c.t.u.).
Pertanto, il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, 7
in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass.
8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
in definitiva, tenuto anche conto del dissesto idrologico in cui versa il Paese,
l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16
e Cass. 18877/2015).
Il collegio peritale è poi pervenuto alla conclusione per cui “i risultati delle
simulazioni idrauliche sembrerebbero dare indicazione del fatto che una migliore
manutenzione dell'alveo avrebbe potuto parzialmente mitigare gli effetti di
allagamento delle proprietà dei ricorrenti, non evitando del tutto l'allagamento di
tali aree, ma diminuendone l'estensione di circa il 15%, e con tiranti inferiori, in
alcuni casi anche di 50-70cm. Tuttavia, si ritiene necessario sottolineare come i
danni patiti siano quasi interamente riconducibili alla violenza dell'esondazione..”
(v. pag. 40 della consulenza); a tale riguardo, nelle conclusioni ha ribadito che:
“lo straripamento verificatosi poco a monte della proprietà dei ricorrenti e al
confine con la stessa ha avuto carattere di violenza tale da causare i gravi danni
registrati sui fondi dei ricorrenti. Sicuramente la cattiva manutenzione dell'alveo
ha enfatizzato la velocità della corrente delle acque esondate, incrementando i
danni anche a parità di aree interessate da allagamenti (ibidem, pag.41).
I consulenti hanno quindi ritenuto che i danni avrebbero potuto essere incisivamente mitigati/evitati da interventi strutturali “che esulano dalla mera 8
pulitura del corso d'acqua e che devono, necessariamente, far capo alle autorità
preposte (ibidem, pag.42).
Ciò posto, tutte le argomentazioni difensive spiegate dalla Autorità di Bacino per negare o ridurre la propria responsabilità si presentano non condivisibili.
Escluso, per le ragioni sopra esposte, il carattere di eccezionalità delle precipitazioni in esame – giudizio che va comunque effettuato con riferimento al singolo bacino idrografico – nessuna diversa conclusione si trae dalla circostanza che, per quell'evento meteorico valutato nel suo complesso, sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché,
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917
c.c., che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni mentre spetta all'Autorità
amministrativa provvedere agli interventi di gestione e manutenzione destinati a riguardare l'intero corso d'acqua o comunque ampi tratti di esso, specie se si rendano necessari, come nel caso in esame, interventi supplementari rispetto 9
alla semplice pulizia dell'alveo e delle sponde. Peraltro, i c.t.u. hanno segnalato,
a dimostrazione di una protratta inezia della P.A., che ancora alla data del sopralluogo non erano stati rimossi dall'alveo del fiume le porzioni di muri di contenimento e i paracarri in esso franati.
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c.,
ha dedotto solo assertivamente – riconducendolo alla conoscibilità dello stato geologico dei terreni, asseritamente particolarmente soggetti a fenomeni erosivi -
un concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento, assunto che i consulenti di ufficio hanno comunque smentito, evidenziando di non avere rilevato comportamenti o attività
diligenti che i proprietari/conduttori avrebbero potuto realizzare per limitare i danni patiti. (pag. 42 e 47 della relazione di c.t.u.).
In particolare, gli ausiliari hanno precisato che, nel caso in esame, “non sussiste
la fattispecie del mancato rispetto della disciplina che ha istituito le fasce di
pertinenza fluviale soggette a limitazione d'uso (art. 96, lett. f, R.D. 523/1904)”
(pag. 47 della consulenza) e che, “con riferimento ai vincoli stabiliti dalle norme di
attuazione del Piano stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della
Regione Sicilia, le proprietà dei ricorrenti non ricadono in nessuna delle fasce di
pericolosità idraulica da questo considerate” (ibidem, pag. 18).
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni va evidenziato che gli ausiliari hanno effettuato la stima e quantificato in modo analitico le singole voci di spesa sia sulla scorta delle risultanze del loro sopralluogo sia a seguito dell'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti. 10
La quantificazione così come eseguita – si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi – individua l'ammontare del risarcimento nella complessiva misura di euro 53.880,00.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato circa la non eccezionalità degli eventi meteorici in questione e la loro evitabilità attraverso interventi strutturali che la
P.A. sarebbe in condizione di attuare, ritiene il Collegio che l'importo vada riconosciuto nella sua interezza.
Va evidenziato che seppure tale cifra sia leggermente superiore a quella indicata dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio, la sua attribuzione non dà luogo a violazione dell'art.112 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che l'inserimento nel petitum di una domanda risarcitoria del riferimento, nella indicazione dell'entità del ristoro per equivalente, non solo ad una cifra determinata ma anche alla somma maggiore che potrebbe emergere all'esito del giudizio, non costituisce una formula di stile ma ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno (v. Cass. 23434/21,
25690/19). Nel caso in esame, il conclusum del ricorso introduttivo era stato formulato proprio in tali termini e, dopo il deposito dell'elaborato peritale, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni facendo propria la stima compiuta dai c.t.u..
L'importo di euro 53.880,00, frutto di una valutazione estimativa effettuata a ottobre del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e,
trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutato, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tale cifra, devalutata alla 11
data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati, come chiesto, anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare a favore dei ricorrenti la complessiva somma di euro 60.475,39 (di cui euro 5.449,00 per interessi).
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di difesa segue la soccombenza. Le stesse si liquidano, in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'espletamento dell'accertamento tecnico, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa), nella misura complessiva di euro 9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone il pagamento in favore degli avv.ti Simona Gennusa e Fernando Lo Voi, dichiaratisi antistatari.
Vanno definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto del 18-22 gennaio 2024.
Non sussistono i presupposti per condannare l'Autorità resistente al pagamento dei costi per le perizie di parte sia perché queste ultime si sono rivelate sostanzialmente superflue in quanto superate dall'accertamento peritale sia, in 12
ogni caso, perché non documentati in relazione alla effettività ed entità del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a pagare a , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quest'ultimo anche in qualità di rappresentate legale della
[...]
, la complessiva somma di euro Controparte_1
60.475,39, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 9.323,00 per onorari, oltre euro
545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024,
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Simona
Gennusa e Fernando Lo Voi ex art.93 c.p.c..
- pone le spese di c.t.u, già liquidate con decreto in atti, definitivamente a carico dell'ente convenuto.
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA
REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 757/2023 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AG) l'1/1/1945, (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Corleone (PA) l'1/5/1945 e (C.F. , Parte_3 C.F._3
nato a [...] il [...], quest'ultimo anche in qualità di rappresentate legale della , tutti Controparte_1
rappresentati e difesi, per mandato in atti, dall'Avv. Simona Gennusa e dall'Avv.
Fernando Lo Voi;
2
– ricorrenti –
CONTRO
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia - Dipartimento
Regionale presso la Presidenza della Regione Siciliana – (cod. fisc.
), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello P.IVA_1
Stato;
-resistente-
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti:
ricorrenti – “Dato atto di quanto sopra e del contenuto degli atti difensivi,
disattesa ogni contraria istanza, azione, ragione, eccezione e difesa formulata
dall'Autorità di Bacino, voglia il T.R.A.P. adito accogliere tutte le domande già
formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese e onorari di
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano
antistatari nonché con rimborso delle spese peritali anticipate di parte e d'ufficio
come in ricorso introduttivo”;
resistente: come in comparsa di costituzione e risposta.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 aprile 2023 , Parte_1 Parte_2
e , premettendo di essere ciascuno proprietario pro
[...] Parte_3
quota dei fondi ubicati nel Comune di Sambuca di Sicilia, identificati al N.C.T. al foglio 25, part.lle n.ri 11, 12 e 132, condotti in affitto dalla società “Fratelli 3
Giacalone Società semplice Agricola” – rappresentata dal medesimo Parte_3
– in forza di contratto registrato in data 24/06/2021, rappresentavano
[...]
che, in occasione delle intense piogge verificatesi nella zona nelle giornate del
10-11 novembre 2021, tali terreni erano stati interessati dalla esondazione del
“ “Guarricciola”, le cui acque avevano sommerso le culture esistenti Pt_4
arrecando ingenti danni. Citavano, pertanto, in giudizio l'Autorità di Bacino del
Distretto Idrografico della Sicilia - dipartimento della Presidenza della Regione
Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale - deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, così come quantificati nella c.t.p. da loro allegata nell'importo di euro 47.568,58, ovvero nell'ammontare minore o maggiore che sarebbe stato accertato all'esito della istruttoria, su cui rivalutazione monetaria e interessi.
Con comparsa depositata il 31 maggio 2023 si costituiva in giudizio l'Autorità di
Bacino, la quale chiedeva il rigetto della domanda - deducendo, sotto vari aspetti,
l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico ed imputando i fatti ad eventi metereologici di natura eccezionale - e, in via subordinata, la riduzione del risarcimento, in ragione del concorso di colpa del creditore ai sensi dell'art. 1227,
commi 1 e 2, c.c.; evidenziava, in particolare, che “i terreni lungo la fascia
spondale del Vallone Guaricciola sono soggetti a dissesti attivi per erosione
accelerata e tale situazione è stata riportata nella cartografia del PAI già dal luglio
2007”, cosicché i proprietari, avendo affittato i terreni nel giugno del 2021,
“avrebbero dovuto conoscere lo stato dei luoghi”, con conseguente 4
“innalzamento della diligenza loro richiesta”.
Dopo l'espletamento di c.t.u. collegiale, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 14-16 luglio 2025.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
La domanda risarcitoria è fondata nei termini che seguono.
Secondo la descrizione resa dai consulenti tecnici di ufficio, il fondo in esame,
ubicato in agro di Sambuca di Sicilia, località “Pandolfina”, ha una giacitura in leggera pendenza ed è situato nel tratto in sinistra idraulica del fiume AR e del più vicino torrente Guaricciola. All'epoca degli eventi meteorici del 10 e 11
novembre 2021 era coltivato in parte a vigneto (1,2359 ettari circa) ed in parte ad uliveto (0,3398 ettari circa).
Le circostanze dell'avvenuto straripamento del fiume AR e della conseguente inondazione dei terreni dei ricorrenti, di per sé non contestate dall' ente convenuto, hanno trovato conferma nelle fotografie prodotte e nelle risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio.
Costoro, all'esito di uno studio idrologico approfondito, muovendo dai dati forniti dalle stazioni pluviometriche di Arancio-diga, e Santa Persona_1
ER (quest'ultima, tuttavia, incidente in minima misura sul bacino di riferimento), hanno calcolato un “tempo di ritorno” rispettivamente di 20, 50 e 100
anni e hanno concluso affermando che il bacino è stato interessato, in relazione agli eventi del 10-11 novembre 2021, “almeno per le durate più elevate (> 12
ore), da precipitazioni dal carattere eccezionale (con tempo di ritorno superiore a
100 anni) che hanno, con molta probabilità, provocato l'impantanamento di tale 5
area. Di contro, guardando alle durate di precipitazione più brevi, quelle
compatibili con il tempo di corrivazione del bacino contribuente del fiume AR
(~ 2 ore), le precipitazioni non sono da considerare eccezionali in termini di effetti
provocati al suolo, ovvero di deflussi generati nel bacino contribuente del fiume
AR e, di conseguenza, in termini di portata che interessa l'area di
propagazione in cui insistono le proprietà dei ricorrenti”(cfr. pagg. 28-31 della consulenza).
Sul punto occorre tuttavia precisare che, utilizzando parametri di natura normativa, l'evento meteorico in questione non può in ogni caso considerarsi eccezionale. Il D.Lgs. 23/02/2010 n. 49 – “Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni” - classifica infatti le alluvioni, in base alla durata del tempo di ritorno (TR), in: frequenti se con TR fino a 50 anni;
poco frequenti se con TR fino a 200 anni;
scenari di eventi estremi se con TR superiore a 200 anni.
Applicando quindi i suddetti parametri, anche un tempo di ritorno superiore a 100
anni (vedi figure 3,4,5, pagg. 28-29 della consulenza) costituisce evento infrequente ma non straordinario.
A monte, ritiene il Collegio che il metodo basato esclusivamente sui c.d. “tempi di ritorno” - deve oggi riconsiderato alla luce dei cambiamenti climatici che hanno investito il Paese negli ultimi anni. Invero, la prevedibilità di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più
considerare eventi imprevedibili, ma al contrario drammaticamente prevedibili,
fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. 6
Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022). Conforto a tali valutazioni è
stato fornito dagli stessi periti, a detta dei quali “l'intensificarsi di alcuni eventi
estremi di precipitazione a cui si è assistito negli ultimi due decenni, sia in termini
di severità che di frequenza di occorrenza, infatti, potrebbe far diminuire il tempo
di ritorno associato ad un evento di precipitazione, spostandone la sua
classificazione da eccezionale a rara o, addirittura, a frequente. Ciò sarebbe
tanto più vero qualora l'analisi statistica per la caratterizzazione del tempo di
ritorno di un evento venisse condotta su un dataset di precipitazione più breve e
recente, seppur ancora statisticamente significativo, piuttosto che su tutto quanto
il dataset storico disponibile. In altre parole, un evento di precipitazione che
assuma un carattere di eccezionalità con riferimento al periodo storico utilizzato
per l'analisi condotta in et al. (2018), potrebbe perdere tale Per_2
connotazione quando riferito a un periodo di tempo a noi più vicino e
caratterizzato, quindi, dai cambiamenti climatici in atto. Secondo un recente
studio di PI et al. (2023)6 soprattutto per le durate più brevi (orarie e sub-
orarie) e per i tempi di ritorno più bassi (5-10 anni), effettivamente si registra un
quasi dimezzamento dei tempi di ritorno degli eventi di precipitazione per la
regione Sicilia” (pag. 30 relazione di c.t.u.).
Pertanto, il caso fortuito o la forza maggiore, che soli esonerano il custode da responsabilità, non possono essere invocati in presenza di fenomeni meteorologici anche particolarmente significativi, protrattisi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle misure adottate per evitarne l'accadimento e, 7
in particolare, del sistema di deflusso delle acque meteoriche (cfr. Cass.
8466/2020; Cass. 26545/14). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità,
in definitiva, tenuto anche conto del dissesto idrologico in cui versa il Paese,
l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche sostanziano il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (cfr. tra le altre Cass. 5868/16
e Cass. 18877/2015).
Il collegio peritale è poi pervenuto alla conclusione per cui “i risultati delle
simulazioni idrauliche sembrerebbero dare indicazione del fatto che una migliore
manutenzione dell'alveo avrebbe potuto parzialmente mitigare gli effetti di
allagamento delle proprietà dei ricorrenti, non evitando del tutto l'allagamento di
tali aree, ma diminuendone l'estensione di circa il 15%, e con tiranti inferiori, in
alcuni casi anche di 50-70cm. Tuttavia, si ritiene necessario sottolineare come i
danni patiti siano quasi interamente riconducibili alla violenza dell'esondazione..”
(v. pag. 40 della consulenza); a tale riguardo, nelle conclusioni ha ribadito che:
“lo straripamento verificatosi poco a monte della proprietà dei ricorrenti e al
confine con la stessa ha avuto carattere di violenza tale da causare i gravi danni
registrati sui fondi dei ricorrenti. Sicuramente la cattiva manutenzione dell'alveo
ha enfatizzato la velocità della corrente delle acque esondate, incrementando i
danni anche a parità di aree interessate da allagamenti (ibidem, pag.41).
I consulenti hanno quindi ritenuto che i danni avrebbero potuto essere incisivamente mitigati/evitati da interventi strutturali “che esulano dalla mera 8
pulitura del corso d'acqua e che devono, necessariamente, far capo alle autorità
preposte (ibidem, pag.42).
Ciò posto, tutte le argomentazioni difensive spiegate dalla Autorità di Bacino per negare o ridurre la propria responsabilità si presentano non condivisibili.
Escluso, per le ragioni sopra esposte, il carattere di eccezionalità delle precipitazioni in esame – giudizio che va comunque effettuato con riferimento al singolo bacino idrografico – nessuna diversa conclusione si trae dalla circostanza che, per quell'evento meteorico valutato nel suo complesso, sia stato successivamente dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale poiché,
come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non anche alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Privo di rilievo appare il riferimento alle norme di cui artt. 915 c.c., 916 c.c. e 917
c.c., che sono ormai destinate a disciplinare solo il regime delle acque private
(Cass. Civ. Sent. pubbl. il 20.5.2015, n. 10287).
Né rileva nella fattispecie il disposto dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904, norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni mentre spetta all'Autorità
amministrativa provvedere agli interventi di gestione e manutenzione destinati a riguardare l'intero corso d'acqua o comunque ampi tratti di esso, specie se si rendano necessari, come nel caso in esame, interventi supplementari rispetto 9
alla semplice pulizia dell'alveo e delle sponde. Peraltro, i c.t.u. hanno segnalato,
a dimostrazione di una protratta inezia della P.A., che ancora alla data del sopralluogo non erano stati rimossi dall'alveo del fiume le porzioni di muri di contenimento e i paracarri in esso franati.
Ancora la difesa erariale, invocando il dettato di cui all'art 1127 commi 1 e 2 c.c.,
ha dedotto solo assertivamente – riconducendolo alla conoscibilità dello stato geologico dei terreni, asseritamente particolarmente soggetti a fenomeni erosivi -
un concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento, assunto che i consulenti di ufficio hanno comunque smentito, evidenziando di non avere rilevato comportamenti o attività
diligenti che i proprietari/conduttori avrebbero potuto realizzare per limitare i danni patiti. (pag. 42 e 47 della relazione di c.t.u.).
In particolare, gli ausiliari hanno precisato che, nel caso in esame, “non sussiste
la fattispecie del mancato rispetto della disciplina che ha istituito le fasce di
pertinenza fluviale soggette a limitazione d'uso (art. 96, lett. f, R.D. 523/1904)”
(pag. 47 della consulenza) e che, “con riferimento ai vincoli stabiliti dalle norme di
attuazione del Piano stralcio di distretto per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della
Regione Sicilia, le proprietà dei ricorrenti non ricadono in nessuna delle fasce di
pericolosità idraulica da questo considerate” (ibidem, pag. 18).
Tanto ritenuto sull' an, quanto alla liquidazione dei danni va evidenziato che gli ausiliari hanno effettuato la stima e quantificato in modo analitico le singole voci di spesa sia sulla scorta delle risultanze del loro sopralluogo sia a seguito dell'esame della documentazione prodotta dai ricorrenti. 10
La quantificazione così come eseguita – si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi – individua l'ammontare del risarcimento nella complessiva misura di euro 53.880,00.
Alla luce di quanto fin qui evidenziato circa la non eccezionalità degli eventi meteorici in questione e la loro evitabilità attraverso interventi strutturali che la
P.A. sarebbe in condizione di attuare, ritiene il Collegio che l'importo vada riconosciuto nella sua interezza.
Va evidenziato che seppure tale cifra sia leggermente superiore a quella indicata dai ricorrenti nel ricorso introduttivo del giudizio, la sua attribuzione non dà luogo a violazione dell'art.112 c.p.c.. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che l'inserimento nel petitum di una domanda risarcitoria del riferimento, nella indicazione dell'entità del ristoro per equivalente, non solo ad una cifra determinata ma anche alla somma maggiore che potrebbe emergere all'esito del giudizio, non costituisce una formula di stile ma ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno (v. Cass. 23434/21,
25690/19). Nel caso in esame, il conclusum del ricorso introduttivo era stato formulato proprio in tali termini e, dopo il deposito dell'elaborato peritale, la parte ricorrente ha precisato le conclusioni facendo propria la stima compiuta dai c.t.u..
L'importo di euro 53.880,00, frutto di una valutazione estimativa effettuata a ottobre del 2023, costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data e,
trattandosi di voce risarcitoria, deve essere rivalutato, mediante applicazione degli indici ISTAT, alla data di questa decisione, onde assicurare ai danneggiati il valore attuale del danno precedentemente sofferto. Su tale cifra, devalutata alla 11
data dell'illecito (novembre 2021), vanno calcolati, come chiesto, anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
All'esito di tali calcoli, l'Autorità di Bacino va, in conclusione, condannata a pagare a favore dei ricorrenti la complessiva somma di euro 60.475,39 (di cui euro 5.449,00 per interessi).
Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
L'imputazione delle spese di difesa segue la soccombenza. Le stesse si liquidano, in base al decisum e secondo tariffa (nei valori medi per la fase di trattazione, tenuto conto dell'espletamento dell'accertamento tecnico, minimi per le altre fasi, attesa la semplicità e serialità della causa), nella misura complessiva di euro 9.323,00 per onorari, oltre euro 545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024, CPA e IVA come per legge. Di esse si dispone il pagamento in favore degli avv.ti Simona Gennusa e Fernando Lo Voi, dichiaratisi antistatari.
Vanno definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, già liquidati con decreto del 18-22 gennaio 2024.
Non sussistono i presupposti per condannare l'Autorità resistente al pagamento dei costi per le perizie di parte sia perché queste ultime si sono rivelate sostanzialmente superflue in quanto superate dall'accertamento peritale sia, in 12
ogni caso, perché non documentati in relazione alla effettività ed entità del relativo esborso.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione,
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia a pagare a , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
quest'ultimo anche in qualità di rappresentate legale della
[...]
, la complessiva somma di euro Controparte_1
60.475,39, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di euro 9.323,00 per onorari, oltre euro
545,00 per esborsi, su cui rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2024,
CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Simona
Gennusa e Fernando Lo Voi ex art.93 c.p.c..
- pone le spese di c.t.u, già liquidate con decreto in atti, definitivamente a carico dell'ente convenuto.
Palermo, 23.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo