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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 183/2025 riservata in decisione l'08.07.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e residente in [...] C.F._1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
( ) e residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati, difesi e domiciliati in Nicotera (VV) alla via Filippella n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Spinelli - giusta procura in atti
Nonché
PM - sede – interventore ex lege -
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17.03.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 12.06.2005 e che dall'unione nascevano (cl. Persona_1
2007), maggiorenne non economicamente sufficiente e (cl. 2008), Persona_2 minorenne- hanno concordemente richiesto pronuncia coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano, depositando, inoltre, relativo piano genitoriale:
“a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita alla via Fosse Ardeatine n. 6 in Limbadi, identificata nel catasto dei fabbricati dell'anzidetto comune al foglio 18, part. 199, sub. 4 Cat. A/2, di esclusiva proprietà della ricorrente, rimane assegnata a quest'ultima, dove vi continuerà a vivere insieme ai figli;
c) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo i principi Per_2 dell'affido condiviso, con diritto di stabile dimora presso la madre, e l'esercizio della patria potestà sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
d) Il padre potrà vedere e tenere con Sé il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo agli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e di quelli scolastici, parascolastici e di riposo del figlio minorenne;
e) Tenuto conto di ciò, entrambi i coniugi si accordano, in via di massima, affinché il padre veda e tenga con sé il figlio nei giorni di sabato e domenica a fine settimana alternati, recandosi a prenderlo presso l'abitazione materna alle ore 11:00, tenendolo a dormire presso di sé, e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21:00; inoltre il padre vedrà e terrà con sé il figlio il mercoledì di ogni settimana;
a tale giorno si aggiungerà inoltre il venerdì, nelle settimane in cui il padre non terrà con sé il
2 figlio nel weekend;
sono fatti salvi migliori accordi raggiunti direttamente dai genitori, il tutto nel superiore rispetto delle esigenze del figlio;
f) Ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano;
la vigilia di capodanno o il giorno di capodanno;
la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e secondo il criterio dell'alternanza ogni altra festività religiosa o civile. Sono fatti salvi migliori accordi raggiunti direttamente dai genitori, il tutto nel superiore rispetto delle esigenze del figlio;
g) Nel periodo estivo, il padre trascorrerà 15 giorni continuativi a Luglio e 15 giorni consecutivi ad Agosto con il figlio, in un periodo concordato con l'altro genitore entro il mese di Giugno di ogni anno. Entro tale termine anche la madre comunicherà al padre il periodo nel quale porterà il figlio in vacanza con sé, per un periodo non superiore ai 15 giorni continuativi. Entrambi i genitori si comunicheranno, per tempo, il luogo in cui trascorreranno le ferie con il figlio, fornendo ogni utile indicazione sui recapiti geografici e telefonici in cui il figlio minore si trovi e sarà raggiungibile, e consentendo, in ogni caso, durante il periodo della vacanza, un adeguato contatto telefonico con l'altro genitore, comprensivo di almeno una telefonata al giorno. Sono fatti salvi migliori accordi raggiunti direttamente dai genitori, il tutto nel superiore rispetto delle esigenze del figlio;
h) Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese a decorrere dal mese di Marzo 2025, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) (€ 250,00 per ciascun figlio), contributo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, nel rispetto del Protocollo Nazionale e di quello del Tribunale di Vibo Valentia, in materia di diritto di famiglia;
i) Il sig. inoltre, si obbliga, a farsi carico, nella misura del 100%, delle spese di Pt_1 carattere straordinario. A tal fine, ed in via esemplificativa, devono considerarsi:
- SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si considerano, invece:
- SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (rispetto al mezzo in uso ai minori di cui si è previamente concordato l'acquisto). Si considerano inoltre:
- COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). quali, a titolo esemplificativo, le spese sanitarie non mutuabili (comprese quelle odontoiatriche), scolastiche (libri, tasse, e corredo scolastico), parascolastiche (gite d'istruzione, ripetizioni), di carattere ricreativo e sportivo (rette, abbonamenti e attrezzature); j) Con riferimento all'Assegno unico erogato dall'INPS in relazione ai figli, i coniugi convengono che lo stesso venga erogato dall'INPS interamente a favore della madre;
a tal fine i coniugi si impegnano a rappresentare all'INPS tale richiesta al Parte_3 momento della presentazione della domanda fornendo la relativa rinuncia del padre ed i dati di pagamento della madre;
4 k) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
l) I terreni di proprietà esclusiva dei coniugi, le automobili, così come i conti correnti, manterranno la medesima intestazione e nessuno dei due avrà pretese sui beni dell'altro; m) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune, anche di quelli presenti all'interno della casa coniugale, e dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro; n) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi anche per l'espatrio”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- smg;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbadi per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2005, parte II, serie A n. 4); C. compensa le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 14.07.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
5
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al RG V.G. 183/2025 riservata in decisione l'08.07.2025 ex artt 127 ter e 473 bis.51 cpc, avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A
nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e residente in [...] C.F._1
E
nata a [...] il [...] Parte_2
( ) e residente in [...] C.F._2
Entrambi rappresentati, difesi e domiciliati in Nicotera (VV) alla via Filippella n. 7, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Spinelli - giusta procura in atti
Nonché
PM - sede – interventore ex lege -
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
1
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 17.03.2025 le parti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 12.06.2005 e che dall'unione nascevano (cl. Persona_1
2007), maggiorenne non economicamente sufficiente e (cl. 2008), Persona_2 minorenne- hanno concordemente richiesto pronuncia coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano, depositando, inoltre, relativo piano genitoriale:
“a) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita alla via Fosse Ardeatine n. 6 in Limbadi, identificata nel catasto dei fabbricati dell'anzidetto comune al foglio 18, part. 199, sub. 4 Cat. A/2, di esclusiva proprietà della ricorrente, rimane assegnata a quest'ultima, dove vi continuerà a vivere insieme ai figli;
c) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori secondo i principi Per_2 dell'affido condiviso, con diritto di stabile dimora presso la madre, e l'esercizio della patria potestà sarà esercitata congiuntamente dai coniugi;
d) Il padre potrà vedere e tenere con Sé il figlio ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre ed avuto riguardo agli impegni lavorativi di entrambi i coniugi e di quelli scolastici, parascolastici e di riposo del figlio minorenne;
e) Tenuto conto di ciò, entrambi i coniugi si accordano, in via di massima, affinché il padre veda e tenga con sé il figlio nei giorni di sabato e domenica a fine settimana alternati, recandosi a prenderlo presso l'abitazione materna alle ore 11:00, tenendolo a dormire presso di sé, e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna la domenica sera entro le ore 21:00; inoltre il padre vedrà e terrà con sé il figlio il mercoledì di ogni settimana;
a tale giorno si aggiungerà inoltre il venerdì, nelle settimane in cui il padre non terrà con sé il
2 figlio nel weekend;
sono fatti salvi migliori accordi raggiunti direttamente dai genitori, il tutto nel superiore rispetto delle esigenze del figlio;
f) Ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano;
la vigilia di capodanno o il giorno di capodanno;
la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e secondo il criterio dell'alternanza ogni altra festività religiosa o civile. Sono fatti salvi migliori accordi raggiunti direttamente dai genitori, il tutto nel superiore rispetto delle esigenze del figlio;
g) Nel periodo estivo, il padre trascorrerà 15 giorni continuativi a Luglio e 15 giorni consecutivi ad Agosto con il figlio, in un periodo concordato con l'altro genitore entro il mese di Giugno di ogni anno. Entro tale termine anche la madre comunicherà al padre il periodo nel quale porterà il figlio in vacanza con sé, per un periodo non superiore ai 15 giorni continuativi. Entrambi i genitori si comunicheranno, per tempo, il luogo in cui trascorreranno le ferie con il figlio, fornendo ogni utile indicazione sui recapiti geografici e telefonici in cui il figlio minore si trovi e sarà raggiungibile, e consentendo, in ogni caso, durante il periodo della vacanza, un adeguato contatto telefonico con l'altro genitore, comprensivo di almeno una telefonata al giorno. Sono fatti salvi migliori accordi raggiunti direttamente dai genitori, il tutto nel superiore rispetto delle esigenze del figlio;
h) Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il giorno 20 di Parte_1 ogni mese a decorrere dal mese di Marzo 2025, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 500,00 (euro cinquecento/00) (€ 250,00 per ciascun figlio), contributo da adeguarsi annualmente secondo indici ISTAT, nel rispetto del Protocollo Nazionale e di quello del Tribunale di Vibo Valentia, in materia di diritto di famiglia;
i) Il sig. inoltre, si obbliga, a farsi carico, nella misura del 100%, delle spese di Pt_1 carattere straordinario. A tal fine, ed in via esemplificativa, devono considerarsi:
- SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Si considerano, invece:
- SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (rispetto al mezzo in uso ai minori di cui si è previamente concordato l'acquisto). Si considerano inoltre:
- COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura delle patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione e/o divorzi;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetica, ecc.) attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). quali, a titolo esemplificativo, le spese sanitarie non mutuabili (comprese quelle odontoiatriche), scolastiche (libri, tasse, e corredo scolastico), parascolastiche (gite d'istruzione, ripetizioni), di carattere ricreativo e sportivo (rette, abbonamenti e attrezzature); j) Con riferimento all'Assegno unico erogato dall'INPS in relazione ai figli, i coniugi convengono che lo stesso venga erogato dall'INPS interamente a favore della madre;
a tal fine i coniugi si impegnano a rappresentare all'INPS tale richiesta al Parte_3 momento della presentazione della domanda fornendo la relativa rinuncia del padre ed i dati di pagamento della madre;
4 k) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
l) I terreni di proprietà esclusiva dei coniugi, le automobili, così come i conti correnti, manterranno la medesima intestazione e nessuno dei due avrà pretese sui beni dell'altro; m) I coniugi hanno già provveduto personalmente alla divisione dei loro beni in comune, anche di quelli presenti all'interno della casa coniugale, e dichiarano fin da subito di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro; n) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità validi anche per l'espatrio”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- smg;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbadi per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2005, parte II, serie A n. 4); C. compensa le spese
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 14.07.2025.
Il Giudice relatore La Presidente Dott.ssa Giulia Orefice dr.ssa Gabriella Lupoli
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