Versione
14 marzo 1982
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24 novembre 1994
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11 settembre 1999
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Art. 1.
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 . Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 1) che: "il fondo per la ricerca applicata di cui all' articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993". --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lett. a) n. 9) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogate le parole da " di cui al 30 per cento" fino alla fine della lettera d dell'articolo 1, comma 1 , lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 ."
E' autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l' articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 . Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria. (4) ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994, n. 644 ha disposto (con l'art. 1) che: "il fondo per la ricerca applicata di cui all' articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5- b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993". --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4 lett. a) n. 9) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogate le parole da " di cui al 30 per cento" fino alla fine della lettera d dell'articolo 1, comma 1 , lettera d), del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 , convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 ."
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- 1. Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 . Prime valutazioni di impatto sul sistema degli appalti pubbliciAutorità nazionale anticorruzione · 18 aprile 2019 · 0.89965665
Autorità Nazionale Anticorruzione L'Autorità, nella prospettiva di un'eventuale Segnalazione a Governo e Parlamento sulle possibili criticità contenute nel D.L. 32/19, ha istituito un Gruppo di Lavoro formato da dirigenti e funzionari, a cui ha richiesto di effettuare un primo approfondimento sulle principali novità introdotte dal già citato decreto. Il documento è pubblicato a meri fini conoscitivi Oggetto: decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici». Prime valutazioni di impatto sul …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 14/04/1988, n. 441Provvedimento: […] ciò è vero non solo con riferimento alle piccole, medie e grandi imprese (cfr. art. 3, legge 12 agosto 1977, n. 675; artt. 1 e 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46; art. 9 e segg., legge primo marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno;Leggi di più...
- cost., art. 117.·
- illegittimita' costituzionale.·
- credito·
- delibera legislativa reg. umbria riappr. il 20 gennaio 1977.·
- sent. 441/88 b. regione campania·
- delibera legislativa reg. campania riappr. il 25 settembre 1978, art. 4.·
- agevolazioni per i crediti di mero esercizio in favore di aziende artigiane·
- sent. 441/88 a. regione umbria