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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE AN IO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD505M1002912024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate di Crotone (C.F. il sig. Ricorrente_1 CF_Ricorrente 1) nato a [...] il Data, ivi residente alla Indirizzo_1 '
rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore _1 ed elettivamente domiciliato in Luogo, in Indirizzo_2 presso lo Studio del predetto difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. TD505M100291/2024 "
di € 9.972,19.
Allegava il ricorrente la decadenza dalla pretesa, e la“ violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Germania (ratificata con L. 459/1992) e degli artt. 3, 23 e 49 del TUIR - Errato calcolo dell'imposta e della relativa sanzione" concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato in questione, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Crotone contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto in parte qua dello stesso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24 febbraio 2026 il procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso;
la resistente accettava la rinuncia;
all'esito di tale udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso;
dispone l'art 44 del digs 546/92: " il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. ....."
Infine le spese, queste attesa la concorde richiesta in tal senso delle parti, si compensano integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE AN IO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1212/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD505M1002912024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate di Crotone (C.F. il sig. Ricorrente_1 CF_Ricorrente 1) nato a [...] il Data, ivi residente alla Indirizzo_1 '
rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore _1 ed elettivamente domiciliato in Luogo, in Indirizzo_2 presso lo Studio del predetto difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. TD505M100291/2024 "
di € 9.972,19.
Allegava il ricorrente la decadenza dalla pretesa, e la“ violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Germania (ratificata con L. 459/1992) e degli artt. 3, 23 e 49 del TUIR - Errato calcolo dell'imposta e della relativa sanzione" concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato in questione, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Crotone contestando i restanti motivi di ricorso e concludeva per il rigetto in parte qua dello stesso, con vittoria di spese.
All'udienza del 24 febbraio 2026 il procuratore del ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso;
la resistente accettava la rinuncia;
all'esito di tale udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso;
dispone l'art 44 del digs 546/92: " il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. ....."
Infine le spese, queste attesa la concorde richiesta in tal senso delle parti, si compensano integralmente tra le stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.