Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3836 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 23/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 3836/2024
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da ato il 19/11/1993 a ALBANIA Parte_1
E
ato il 28/01/1996 a ASTI (AT) Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BIANCO SILVIA
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“ 1) le premesse formano parte integrante delle presenti condizioni e si intendono tutte richiamate e trascritte;
2) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
3) La casa coniugale in locazione è stata lasciata alla sig.ra e il sig. ha già provveduto a ritirare i Parte_2 Parte_1
propri beni ed effetti personali;
4) Si dà atto che i ricorrenti sono economicamente indipendenti e non abbiamo bisogno di contributi per il loro mantenimento e rinunciano l'assegno di mantenimento dei coniugi viene reciprocamente rinunciato;
5) Le spese legali del presente giudizio sono compensate tra le parti;
”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da:
nato/a a ALBANIA il 19/11/1993 e da nato/a a ASTI Parte_1 Parte_2
(AT) il 28/01/1996, celebrato in ASTI in data 30/04/2019, trascritto nei registri degli atti dello Stato
Civile dello stesso Comune al n. 29, Parte I, Serie, Anno 2019
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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