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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U6120240004106706 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U6120240004106673 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, lo Ricorrente_1
ha impugnato le comunicazioni di Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario in atti chiedendone l'annullamento.
Con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso parte ricorrente eccepisce la Inesistenza-nullità della comunicazione. Illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore, la incompetenza della Commissione tributaria che risulterebbe controparte, il difetto totale di motivazione dell'atto e la nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme. Violazione artt. 3,24,53 della Costituzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della giustizia tributaria, ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado di parma controdeducendo, con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione, la piena legittimità degli atti impugnati e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'eccezione di Illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore è priva di pregio atteso che ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 del D.lgs. 546/92, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
Non meno infondata è l'eccezione di incompetenza della Commissione tributaria che risulta Controparte dato che i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria non sono dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che la loro indipendenza ed imparzialità è garantita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria.
Parimenti infondata appare l'eccezione di difetto totale di motivazione dell'atto atteso che risulta per tabulas che il valore della lite è stato calcolato ai sensi degli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
Circa la nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme e conseguente violazione degli artt. 3,24,53 della Costituzione si riporta quanto sancito nell'ordinanza della Cassazione n. 29998/2022:
“Non è fondato il terzo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti hanno - come detto - riproposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13 del d.P.R. 115/2002, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e
97 della Costituzione.
[…]
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 7 aprile 2016, ha dichiarato «inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) - nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.
6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», chiarendo che «Secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda «né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [..] la spesa per i servizi generali [...] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività» (sentenza n. 30 del 1964; in senso conforme sentenze n. 167 del 1973, n. 149 del 1972 e n. 23 del 1968,) e, pertanto, non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia» (così nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 7 aprile 2016).
Il dedotto contrasto del contributo unificato con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta poi manifestamente infondato. “(Cfr. Cass. n. 29998/2022).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U6120240004106706 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U6120240004106673 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva, lo Ricorrente_1
ha impugnato le comunicazioni di Regolarizzazione del pagamento contributo unificato tributario in atti chiedendone l'annullamento.
Con articolata argomentazione difensiva di cui al ricorso parte ricorrente eccepisce la Inesistenza-nullità della comunicazione. Illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore, la incompetenza della Commissione tributaria che risulterebbe controparte, il difetto totale di motivazione dell'atto e la nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme. Violazione artt. 3,24,53 della Costituzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento della giustizia tributaria, ufficio di segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado di parma controdeducendo, con articolata argomentazione difensiva di cui alla memoria di costituzione, la piena legittimità degli atti impugnati e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'eccezione di Illegittimità della notifica dell'atto e dell'avviso presso il difensore è priva di pregio atteso che ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 del D.lgs. 546/92, l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
Non meno infondata è l'eccezione di incompetenza della Commissione tributaria che risulta Controparte dato che i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria non sono dipendenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che la loro indipendenza ed imparzialità è garantita dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria.
Parimenti infondata appare l'eccezione di difetto totale di motivazione dell'atto atteso che risulta per tabulas che il valore della lite è stato calcolato ai sensi degli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del D.lgs. n. 546/1992.
Circa la nullità per impossibilità di rateizzazione delle somme e conseguente violazione degli artt. 3,24,53 della Costituzione si riporta quanto sancito nell'ordinanza della Cassazione n. 29998/2022:
“Non è fondato il terzo motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti hanno - come detto - riproposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 13 del d.P.R. 115/2002, in relazione agli artt. 3, 24, 53 e
97 della Costituzione.
[…]
La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 78 del 7 aprile 2016, ha dichiarato «inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A) - nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt.
6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali», chiarendo che «Secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio della capacità contributiva come limite alla potestà di imposizione di cui all'art. 53 Cost. non riguarda «né una singola imposizione ispirata a principi diversi da quello della progressività, né [..] la spesa per i servizi generali [...] coperta da imposte indirette o da entrate che siano dovute esclusivamente da chi richiede la prestazione dell'ufficio organizzato per il singolo servizio o da chi ne provoca l'attività» (sentenza n. 30 del 1964; in senso conforme sentenze n. 167 del 1973, n. 149 del 1972 e n. 23 del 1968,) e, pertanto, non è invocabile e non può operare con riguardo alle spese di giustizia» (così nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 7 aprile 2016).
Il dedotto contrasto del contributo unificato con i principi stabiliti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione risulta poi manifestamente infondato. “(Cfr. Cass. n. 29998/2022).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00