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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3886/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3886/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPATARO PINA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I -OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GURRIERI GIOVANNI CP_1 P.IVA_2
, società successivamente incorporata in Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_3 Controparte_2
, Gurrieri Giovanni;
Controparte_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1274/2021 emesso il 7.9.2021 (RG 2590/21) per la somma di €
156.935,92, notificato a parte opponente il 4.10.2021.
Citazione in opposizione notificata il 12.11.2021
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
affittuaria di ramo d'azienda della concedente presso il centro commerciale CP_1 Parte_1
, destinato all'attività di vendita di prodotti alimentari, ha ottenuto il decreto ingiuntivo per Parte_1
pagina 1 di 3 la restituzione del deposito cauzionale di € 70.000,00 versato contestualmente alla stipula del contratto di affitto del 20.9.2017 ed a titolo di conguaglio (€ 30.341,11 per l'anno 2019, € 56.594,81 per l'anno 2020) tra i maggiori acconti corrisposti a titolo di canoni di locazione e l'importo dovuto sulla base del fatturato conseguito.
Parte opponente deduce, quanto al deposito cauzionale, che lo stesso non va restituito perché parte opposta ha riconsegnato in ritardo il ramo d'azienda, alla data del 24.3.2021 piuttosto che al
31.12.2020, con ciò facendo sorgere il diritto della concedente ad incamerare definitivamente la cauzione giusta specifica previsione contrattuale;
quanto al conguaglio per gli anni 2019 e 2020, eccepisce che parte opposta non ha dato prova del proprio adempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte, ovvero la comunicazione per iscritto e mensilmente del numero degli scontrini giornalieri e dei relativi importi, nonché il riepilogo mensile del volume d'affari.
Parte opposta si costituisce e contesta gli assunti dell'opponente e produce documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra le parti in ordine alla riconsegna del ramo d'azienda ed alla comunicazione dei prospetti mensili riguardanti gli scontrini emessi e gli importi giornalieri e mensili.
La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine posta in decisione con termine per comparse conclusionali e repliche.
Parte opposta ha dimostrato (attraverso la nutrita corrispondenza versata in atti e qui richiamata, consistente in oltre 20 allegati alla seconda memoria ex art. 183 cpc) che il ritardo nella riconsegna del punto vendita, o del ramo d'azienda, non è ad essa imputabile;
con la corrispondenza prodotta ritualmente agli atti di causa parte opposta ha dimostrato esservi stato in primo luogo accordo sulla cessazione dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, conformemente del resto alle previsioni contrattuali, alla data di cessazione dell'affitto medesimo, vale a dire al 31.12.2020, con riconsegna entro il 29.1.2021; e che successivamente ha sempre offerto la propria disponibilità alla consegna materiale dei locali, trovando sempre però l'indisponibilità, per motivi vari, di parte opponente, nella persona del legale rappresentante o di un delegato (vds. ad esempio pec della del 28.1.21 con Pt_1 la quale si dichiarava l'impossibilità del legale rappresentante ad essere presente per la riconsegna del ramo d'azienda; vds. ad esempio pec della che conferma l'avvio delle operazioni di consegna Pt_1 con la presenza dell'arch. delegato di parte opponente, che però quel giorno non ha Tes_1 sottoscritto il verbale di consegna); non risulta, al contrario, che parte opponente abbia mai sollevato doglianze nei confronti della controparte per la mancata restituzione dei locali.
Parte opposta ha inoltre dimostrato di avere comunicato a mezzo pec, mensilmente, il fatturato delle vendite, sulla cui base è stato pattuito e calcolato il canone di locazione. Anche in questo caso, come in quello della riconsegna del bene, non risulta che parte opponente, nel corso del rapporto, si sia mai doluta verso la controparte per il mancato invio dei dati economici, pur essendo questi rilevanti per la quantificazione del canone di locazione.
L'opposizione si è dunque rivelata dilatoria e generica;
ricorrono gli estremi per la condanna ex art. 96 comma 3 cpc, avendo parte opponente agito temerariamente, in mala fede, ben sapendo di non avere valide ragioni per opporsi alla richiesta della controparte, fondata sulle previsioni contrattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2021 del 7.9.2021, che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 15.000,00, ex art.
pagina 2 di 3 96 comma 3 cpc.
Ragusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3886/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPATARO PINA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I -OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GURRIERI GIOVANNI CP_1 P.IVA_2
, società successivamente incorporata in Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 P.IVA_3 Controparte_2
, Gurrieri Giovanni;
Controparte_2
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1274/2021 emesso il 7.9.2021 (RG 2590/21) per la somma di €
156.935,92, notificato a parte opponente il 4.10.2021.
Citazione in opposizione notificata il 12.11.2021
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
affittuaria di ramo d'azienda della concedente presso il centro commerciale CP_1 Parte_1
, destinato all'attività di vendita di prodotti alimentari, ha ottenuto il decreto ingiuntivo per Parte_1
pagina 1 di 3 la restituzione del deposito cauzionale di € 70.000,00 versato contestualmente alla stipula del contratto di affitto del 20.9.2017 ed a titolo di conguaglio (€ 30.341,11 per l'anno 2019, € 56.594,81 per l'anno 2020) tra i maggiori acconti corrisposti a titolo di canoni di locazione e l'importo dovuto sulla base del fatturato conseguito.
Parte opponente deduce, quanto al deposito cauzionale, che lo stesso non va restituito perché parte opposta ha riconsegnato in ritardo il ramo d'azienda, alla data del 24.3.2021 piuttosto che al
31.12.2020, con ciò facendo sorgere il diritto della concedente ad incamerare definitivamente la cauzione giusta specifica previsione contrattuale;
quanto al conguaglio per gli anni 2019 e 2020, eccepisce che parte opposta non ha dato prova del proprio adempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte, ovvero la comunicazione per iscritto e mensilmente del numero degli scontrini giornalieri e dei relativi importi, nonché il riepilogo mensile del volume d'affari.
Parte opposta si costituisce e contesta gli assunti dell'opponente e produce documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra le parti in ordine alla riconsegna del ramo d'azienda ed alla comunicazione dei prospetti mensili riguardanti gli scontrini emessi e gli importi giornalieri e mensili.
La causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine posta in decisione con termine per comparse conclusionali e repliche.
Parte opposta ha dimostrato (attraverso la nutrita corrispondenza versata in atti e qui richiamata, consistente in oltre 20 allegati alla seconda memoria ex art. 183 cpc) che il ritardo nella riconsegna del punto vendita, o del ramo d'azienda, non è ad essa imputabile;
con la corrispondenza prodotta ritualmente agli atti di causa parte opposta ha dimostrato esservi stato in primo luogo accordo sulla cessazione dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, conformemente del resto alle previsioni contrattuali, alla data di cessazione dell'affitto medesimo, vale a dire al 31.12.2020, con riconsegna entro il 29.1.2021; e che successivamente ha sempre offerto la propria disponibilità alla consegna materiale dei locali, trovando sempre però l'indisponibilità, per motivi vari, di parte opponente, nella persona del legale rappresentante o di un delegato (vds. ad esempio pec della del 28.1.21 con Pt_1 la quale si dichiarava l'impossibilità del legale rappresentante ad essere presente per la riconsegna del ramo d'azienda; vds. ad esempio pec della che conferma l'avvio delle operazioni di consegna Pt_1 con la presenza dell'arch. delegato di parte opponente, che però quel giorno non ha Tes_1 sottoscritto il verbale di consegna); non risulta, al contrario, che parte opponente abbia mai sollevato doglianze nei confronti della controparte per la mancata restituzione dei locali.
Parte opposta ha inoltre dimostrato di avere comunicato a mezzo pec, mensilmente, il fatturato delle vendite, sulla cui base è stato pattuito e calcolato il canone di locazione. Anche in questo caso, come in quello della riconsegna del bene, non risulta che parte opponente, nel corso del rapporto, si sia mai doluta verso la controparte per il mancato invio dei dati economici, pur essendo questi rilevanti per la quantificazione del canone di locazione.
L'opposizione si è dunque rivelata dilatoria e generica;
ricorrono gli estremi per la condanna ex art. 96 comma 3 cpc, avendo parte opponente agito temerariamente, in mala fede, ben sapendo di non avere valide ragioni per opporsi alla richiesta della controparte, fondata sulle previsioni contrattuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1274/2021 del 7.9.2021, che dichiara esecutivo;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 15.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 15.000,00, ex art.
pagina 2 di 3 96 comma 3 cpc.
Ragusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3