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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
Seconda Sezione civile
Verbale della causa n. 1154/2021 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Antonino Domenico Gullo e nell'interesse di rappresentato Parte_2
e difeso dall'Avv. Alessandro (Alejandro) Visigoti
Il Giudice
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
II Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1154/2021 R.G.
TRA
nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Via Università n. 1 presso lo studio dell'avv.
Antonino Domenico Gullo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- opponente
CONTRO
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro C.F._2
(Alejandro) Visigoti, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
-opposto -
1 avente ad oggetto: fideiussione;
contratto preliminare.
In fatto ed in diritto
Con ricorso del 16 novembre 2020 ha chiesto a questo Parte_2
Tribunale l'emanazione di un decreto ingiuntivo nei confronti di per Parte_1 il pagamento di euro 233.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sino al soddisfo, ed euro 700,00 a titolo di penale per ogni appartamento non consegnato dal 2 dicembre 2020 fino alla consegna, oltre agli oneri di registrazione delle fideiussioni.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto l'esistenza di due fideiussioni sottoscritte da la prima a garanzia del contratto preliminare di compravendita del Parte_1
26 ottobre 2009 relativo ad un appartamento da realizzarsi e la seconda a garanzia del contratto di permuta stipulato in pari data per la realizzazione di altri due appartamenti.
Il Tribunale di Messina, con decreto n. 34 del 15 gennaio 2021 ha ingiunto a il pagamento della predetta somma in favore della ricorrente, oltre Parte_1 spese processuali.
Con atto di citazione in opposizione si è opposto all'emesso Parte_1 decreto ingiuntivo n. 34/2021, deducendo: a) l'inefficacia delle fideiussioni in quanto sottoscritte in violazione dell'art. 1341 c.c.; b) la decadenza dall'azione ai sensi dell'art.1957 c.c.; c) la nullità ex art. 1939 c.c. della fideiussione per nullità del contratto preliminare;
d) l'erronea determinazione del quantum delle penali, in quanto la penale di euro 700,00, in base al tenore letterale della clausola, andava ristretta ai primi quattro mesi;
e) la conseguente necessità di ridurre equitativamente la penale. Tanto premesso, ha chiesto: a) di dichiarare inefficaci le fideiussioni del 26 ottobre Parte_1
2009; b) di dichiarare il decaduto ai sensi dell'art. 1957 c.c. dall'obbligazione Parte_2 fideiussoria;
c) di dichiarare la nullità del contratto preliminare;
d) di accertare l'erronea determinazione del quantum delle penali;
e) di revocare, conseguentemente, il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6 luglio 2021 si è costituito in giudizio il quale, contestando quanto dedotto ex adverso, ha dedotto Parte_2
l'infondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, evidenziando altresì che, in data
15 aprile 2021, erano stato consegnati gli immobili oggetto di permuta, immobili tuttavia non ultimati e privi delle relative certificazioni. Ha rappresentato inoltre la sussistenza, per la medesima vicenda, di un lodo arbitrale che aveva definito la controversia con la lodo tuttavia impugnato per nullità innanzi alla Corte di Controparte_1
Appello. Tanto premesso, la parte opposta ha chiesto: a) la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
b) il rigetto dell'opposizione ex adverso spiegata;
c) la condanna dell'opponente al pagamento delle spese per il ricorso al
Collegio arbitrale, con vittoria di spese e compensi.
2 Con ordinanza del 19 dicembre 2023 il G.O.P. ha rigettato la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo esposto.
Con nota scritta del 2 dicembre 2023 la parte opposta ha rappresentato il passaggio in giudicato del lodo arbitrale con la producendo la sentenza Controparte_1
n.580/2023 della Corte di Appello che aveva dichiarato l'estinzione giudizio e deducendo, pertanto, l'efficacia di giudicato esterno del suddetto lodo.
Con ordinanza del 22 maggio 2025 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., disponendosi contestualmente la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Occorre premettere che in tema di responsabilità contrattuale, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533;
Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826). In particolare, in tema di contratto d'opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso (Cass. Civ., 20.04.2006 n. 9254). Spetta quindi al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice di merito di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. Civ., 26.09.2005 n. 18775; Cass. Civ., 11.01.2016 n. 230; Cass. Civ.,
31.10.2014 n. 23284). Altrettanto pacifico è l'orientamento secondo cui nel giudizio di opposizione ciascuna delle parti mantiene la propria posizione effettiva e naturale, nel senso che la qualità di attore sostanziale spetta al creditore che ha chiesto il decreto ingiuntivo (convenuto nel giudizio di opposizione) e quella di convenuto sostanziale al debitore opponente (v. ex plurimis Cass. S.U. n. 7448/93); ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova del credito che incombe sempre al creditore opposto mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova di fatti estintivi o impeditivi.
(v. Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003).
Nel caso di specie, a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono stati prodotti:
1) il preliminare di compravendita del 26 ottobre 2009; 2) la fideiussione del 26 ottobre 2009 relativa al contratto preliminare stipulato;
3) l'atto di permuta del 26 ottobre 2009;
4) la fideiussione del 26 ottobre 2009 relativa all'atto di permuta;
5) il lodo esecutivo
3 intervenuto con la;
6) il verbale di consegna degli immobili del 15 Controparte_1 aprile 2021.
Preliminarmente deve evidenziarsi, con riguardo alla dedotta efficacia del lodo quale giudicato esterno nel presente giudizio, che devono condividersi le valutazioni della Corte di Cassazione allorquando ha affermato che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa. (Nella specie, relativa ad un rapporto di "dipendenza-accessorietà" tra il giudizio principale concernente
l'inadempimento del contratto di appalto e quello dipendente avente ad oggetto la fideiussione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal medesimo appalto, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, aveva escluso nel giudizio dipendente l'efficacia "preclusiva" riflessa del giudicato formatosi sul lodo arbitrale con cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento delle società appaltatrici, affermandone la mera efficacia "non preclusiva" riflessa, quale fatto storico idoneo a fornire elementi di valutazione probatoria in ordine alla pretesa azionata dal creditore nei confronti del garante) (v. Cass. civ. 15599 dell'11 giugno 2009).
La considerazione in ordine alla non efficacia preclusiva del lodo arbitrale nel presente giudizio discende dalla natura autonoma del contratto di fideiussione che, seppure geneticamente connesso al rapporto principale, potrebbe anche seguire una sorte autonoma: il rapporto fideiussorio, infatti, presuppone sì una accessorietà, ma trattasi di una accessorietà unilaterale, in quanto se è vero che le vicende che interessano il rapporto principale si riverberano sul rapporto accessorio, non è anche vero il contrario, sicchè è ben possibile che, ancorché il rapporto principale sul quale è intervenuto giudicato sia valido, non lo sia anche il rapporto fideiussorio. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la relazione di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude la reciproca autonomia delle due obbligazioni (v. Cass. civ. sent. 9/7/2005 n. 14468; Css. Civ. sent. 17/7/2002 n. 10400).
Ciò non esclude, naturalmente, che quanto accertato all'esito del lodo arbitrale adottato con la , debitore principale, possa comunque rilevare quale Controparte_2 fatto storico idoneo a fornire elementi di valutazione probatoria in ordine alla pretesa azionata dal creditore nei confronti del garante.
4 Tanto premesso in ordine all'efficacia riflessa del lodo arbitrale occorre, dunque, esaminare il tenore letterale delle fideiussioni sottoscritte il 26 ottobre 2009.
Nella fideiussione relativa al contratto preliminare del 26 ottobre 2009 il Pt_1
“si è costituito fideiussore nei confronti del nei limiti dell'importo massimo Parte_2 complessivo di euro 250.000,00, a garanzia dei crediti relativi alla restituzione delle somme, di ogni altro diritto reale di godimento, e degli obblighi tutti assunti con il preliminare allegato, oltre interessi (al tasso Euribor) che potessero sorgere nei confronti della Società a seguito di risoluzione e/o adempimento, parziale e/o totale, della menzionata, ed allegata, scrittura privata. La presente fideiussione viene prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, 2° comma c.c. I fideiussori si impegnano, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta scritta di escussione, senza riserva alcuna, anche in caso di opposizione da parte della
tuttavia, l'escussione della fideiussione resta subordinata alla Controparte_1 dimostrazione che la Società sia incorsa in un inadempimento (anche indipendente da una situazione di crisi di cui appresso) o si sia venuta a trovare in una situazione di crisi che si intende verificate in una delle seguenti date […] c) di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo”.
Ancora, si prevede nel suddetto contratto, che “viene espressamente derogato il disposto dell'art.1957 cd. civ. e dunque i fideiussori rimarranno obbligati sino all'integrale soddisfacimento dei Crediti garantiti”.
Si aggiunge, infine, nel contratto che “in caso di proprio ritardo nel pagamento dell'importo garantito, i fideiussori si obbligano sin d'ora a corrispondere al sig.
sulle somme dovute, interessi al tasso annuo pari al tasso Euribor a Parte_2 tre mesi tempo per tempo vigente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguire il pagamento delle somme medesime”.
Di tenore analogo è il portato letterale della fideiussione del 26 ottobre 2009 per il contratto di permuta, fideiussione quest'ultima intervenuta tra Parte_1
(fideiussore) e i creditori e (madre del Parte_2 Persona_1
nei limiti dell'importo complessivo di euro 600.000,00. Parte_2
L'enucleazione letterale delle polizze fideiussorie sopra esposte rende agevole la disamina delle eccezioni sollevata da parte opponente.
In proposito, deve rigettarsi quanto dedotto ex adverso in merito alla asserita vessatorietà delle fideiussioni.
Nel caso di specie trattasi, infatti, di condizioni sottoscritte da entrambe le parti che esulano dal dettato normativo di cui all'art. 1341 c.c. secondo comma, ai sensi del quale “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
5 limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne
l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
Trattasi, piuttosto, di clausole che si inquadrano nell'ambito di un ordinario rapporto contrattuale finalizzato all'acquisto di beni immobili, acquisto rispetto al quale vengono predisposte apposite garanzie di natura personale a tutela dell'acquirente, anche in considerazione dei considerevoli corrispettivi di cui trattasi e dell'esborso sostenuto dall'acquirente medesimo (nel caso del contratto preliminare attraverso il versamento di una somma di denaro e nel caso del contratto di permuta attraverso gli appartamenti concessi in permuta).
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che non risulta contestata da parte dell'odierno opponente la circostanza dedotta dal secondo cui le condizioni inserite nella Parte_2 polizza sarebbero state predisposte dallo stesso circostanza che corrobora Pt_1 ulteriormente le considerazioni sopra esposte in ordine al rigetto dell'asserita vessatorietà contestata dall'opponente.
Parimenti priva di rilievo è l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla presunta decadenza dall'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 1957 c.c., posto che, come riportato, nelle superiori clausole delle fideiussioni sottoscritte alla lettera d)
“viene espressamente derogato il disposto dell'art. 1957 cod. civ. e dunque i fideiussori rimarranno obbligati sino all'integrale soddisfacimento dei Crediti Garantiti”.
A tale proposito la Suprema Corte di Cassazione ha posto nella dovuta evidenza come la regola di cui all' art. 1957 c.c. può essere derogata: tale deroga può persino essere implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi, a sua volta, dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2012, n. 9455).
Stante la natura dispositiva della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., e attesa l'espressa previsione di cui alla lett. d) delle condizioni generali di polizza fideiussoria,
l'eccezione spiegata da parte opponente va, pertanto, rigettata.
Priva di pregio alcuno è, poi, l'eccezione di nullità della fideiussione che deriverebbe, a sua volta, dalla asserita nullità del contratto preliminare – presupposto della polizza fideiussoria – per inesistenza dei beni immobili oggetto del preliminare medesimo: sul punto, oltre a rilevarsi che nel contratto preliminare è stato individuato l'appartamento che sarebbe stato oggetto di realizzazione (appartamento, identificato con il n. 3, posto al piano secondo (terza elevazione f.t.) CORPO A, composto da cinque
6 vani più accessori, di superficie lorda di mq. 140 circa, esclusi i balconi, di cui al progetto (sub. Lettera C)), deve comunque evidenziarsi, come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione, che “nel contratto preliminare di vendita di cosa da costruire, il venditore che assuma anche l'obbligazione di realizzazione del bene è tenuto a prestare la relativa, necessaria attività e risponde di inadempimento contrattuale nel caso in cui non dimostri che la prestazione promessa
è venuta a mancare per causa a sé non imputabile” (v. Cass. civ. 1623 del 2007). E del resto, anche con riguardo al contratto di permuta la Suprema Corte ha ritenuto che
“è legittima la permuta di cosa presente (con conseguente effetto traslativo immediato della proprietà) con una cosa futura ovvero soltanto generica (abbisognevole, pertanto, di individuazione nell'ambito del relativo "genus"), la cui proprietà venga, invece, trasferita in momento successivo (all'atto, cioè, della rispettiva venuta ad esistenza o specificazione), realizzandosi, in tal caso, l'effetto traslativo immediato con riguardo alla cosa presente, e la contestuale nascita dell'obbligazione, per il ricevente, di tenere il comportamento necessario affinché la "res", futura o generica, sia a sua volta trasferita in proprietà alla controparte, per effetto della sua venuta ad esistenza o specificazione (v. Cass. civ. 10256 del 20 ottobre 1997).
Nel caso di specie, proprio alla stregua dell'orientamento innanzi richiamato,
l'inadempimento contrattuale della è evidentemente rappresentato dal Controparte_1 fatto che l'immobile oggetto del preliminare non sia stato ultimato e consegnato nei termini prescritti, vale a dire entro l'1 settembre 2011 e che, infatti, il contratto definitivo non sia stato poi stipulato. L'inadempimento, del resto, non è un fatto oggetto di contestazione, essendo già stato oggetto di autonomo accertamento nel lodo arbitrale emesso il1 9 marzo 2021 nella controversia che ha interessato la . Controparte_1
Prive di pregio devono ritenersi, infine, le deduzioni sollevate dall'opponente in merito all'eccessiva onerosità della penale.
In proposito deve anzitutto evidenziarsi che la penale è stata oggetto di specifica pattuizione nell'ambito dei contratti preliminari intervenuti con la , Controparte_2 che sono coperti dal giudicato intervenuto lodo arbitrale del 23 febbraio 2021 e dichiarato esecutivo in data 19 marzo 2021.
L'oggetto del presente giudizio verte, invece, sulle polizze fideiussorie sottoscritte dal in favore del e che costituiscono appunto una garanzia di natura Pt_1 Parte_2 personale rispetto all'obbligazione principale già accertata nel citato lodo, sicchè ciò che costituisce valutazione autonoma rispetto a quel giudicato (nei termini di cui in premessa indicati dalla Cassazione n. 15599 dell'11 giugno 2009) sono soltanto i profili inerenti specificamente alle polizze fideiussorie in esame, quali ad esempio la stessa validità della polizza fideiussoria (che prescinde dal lodo arbitrale passato in giudicato) o le clausole ivi contenute, che possono essere valutate autonomamente, e sulle quali si è già avuto modo di passare in rassegna le varie eccezioni sollevate dall'opponente.
7 Non può, invece, essere oggetto di nuovo accertamento l'aspetto relativo alla quantificazione della penale, prevista nei contratti preliminari intervenuti con la
[...]
e già oggetto di accertamento nel lodo passato in giudicato. CP_2
Ad ogni modo è possibile rilevare in questa sede è che nella fideiussione relativa al contratto preliminare del 26 ottobre 2009 il “si è costituito fideiussore nei Pt_1 confronti del nei limiti dell'importo massimo complessivo di euro 250.000,00, Parte_2
a garanzia dei crediti relativi alla restituzione delle somme, di ogni altro diritto reale di godimento, e degli obblighi tutti assunti con il preliminare allegato, oltre interessi (al tasso Euribor) che potessero sorgere nei confronti della Società a seguito di risoluzione
e/o adempimento, parziale e/o totale, della menzionata, ed allegata, scrittura privata.
La presente fideiussione viene prestata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944, 2° comma c.c. e che, nella fideiussione del 26 ottobre 2009 accessoria al contratto di permuta stipulato in pari data, il si è Pt_1 costituito fideiussore nei confronti di e della madre (poi deceduta) di Parte_2 quest'ultimo nei limiti dell'importo massimo di euro 600.000,00, sicchè il massimale della garanzia entro cui è ammissibile l'operatività della polizza fideiussoria deve individuarsi nei suesposti limiti quantitativi contrattuali.
Per quanto attiene, invece, all'efficacia del concordato preventivo omologato in data 15 dicembre 2022 nei confronti dei fideiussori, efficacia richiamata dal nelle Pt_1 note a trattazione scritta del 18 dicembre 2023, è da evidenziarsi che l'art. 184 L.F. (applicabile ratione temporis) rubricato “effetti del concordato per i creditori” prevede che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 184 L.F.)”, dal che ne discende che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati e i fideiussori, consentendosi al creditore, ancorché abbia aderito alla proposta concordataria, di agire contro il fideiussore dopo l'omologa.
La Cassazione, in proposito, ha altresì evidenziato che “nel concordato preventivo la proposta del debitore non può contenere una clausola che preveda l'estensione dell'effetto esdebitatorio del concordato anche ai fideiussori in caso di omologa del concordato, poiché l'art. 184, comma 1, l.fall., in deroga alla regola generale posta dall'art. 1301 c.c., assicura in ogni caso ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso” (v.
Cass. civ. 22382 del 6 settembre 2019).
Ne consegue, alla luce di tutte le considerazioni esposte, che l'opposizione spiegata dal va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto.
8 va, pertanto, condannato al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di Parte_2
Dette spese processuali si liquidano secondo il criterio della soccombenza nella misura indicata in dispositivo applicando i valori minimi di cui al DM 55/2014 per ciascuna fase processuale (attesa la non complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria), tenuto conto del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa di promossa da nei Parte_1 confronti di così provvede: Parte_2
1. Rigetta, per le causali esposte in motivazione, l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.34/2021 che dichiara Parte_1 definitivamente esecutivo.
2. Condanna al pagamento delle spese processuali che si Controparte_3 liquidano in € 424,50 per spese vive ed euro 4.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Messina il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il magistrato ordinario in tirocinio dott. Umberto Santoro.
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