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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4683/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4683/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2963/2021 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
20.10.2021 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Vincenzo Russo (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato, presso il suo studio in Giugliano (NA) al Rione Palumbo n. 10, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Napolitano (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Napoli, al Viale Augusto n. 162
APPELLATA pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 11.12.2017, conveniva in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la , Controparte_2
premettendo di esercitare attività di rivendita di tabacchi e di aver subito in data
28.09.2015 una rapina, durante il trasporto della merce, a seguito della quale aveva subito la perdita sia dei tabacchi che dell'incasso pari ad € 20.000,00, chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa che garantiva tale rischio. Precisava altresì che la compagnia assicurativa, nonostante avesse ricevuto tutta la documentazione prevista dal contratto, non aveva provveduto a corrispondere il dovuto. Tanto esposto, concludeva affinché in forza della polizza assicurativa, l'adito Giudice così provvedesse: “dichiarare la convenuta tenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 20.000,00 (somma assicurata) ovvero di quella minore o maggiore ritenuta giusta, oltre interessi legali dal dì del fatto e svalutazione monetaria. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore del difensore, gli onorari da liquidare con la maggiorazione ex art. 15 L.P.”. Si costituiva in giudizio la che, impugnava il dedotto dall'istante e Controparte_2
concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n 2963/2021 il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , chiedendo Parte_2
all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare fondati i motivi di appello e, riformata la sentenza nei termini e nelle parti come sopra
pagina 2 di 8 precisate, condannare e dichiarare la convenuta tenuta al pagamento in favore dell'istane della somma di €. 20.000,00 (somma assicurata) ovvero di quella minore o maggiore ritenuta giusta, oltre interessi legali dal dì del fatto e svalutazione monetaria. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore, gli onorari da liquidare con la maggiorazione ex art. 15 L.P.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva la che eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità ai sensi del 342 c.p.c. e 348 c.p.c. del gravame di cui chiedeva comunque il rigetto e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'atto introduttivo dell'odierno giudizio per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente 2. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla
[...]
emettere ogni altro provvedimento del caso;
nella Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente atto di appello si chiede all'Ecc.ma Corte d'appello di Torino di indennizzare l'appellante nel severo rispetto dei massimali, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata previsti a termini di polizza ove applicabili”.
La Corte, all'udienza del 20.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, che l'assunto difensivo della parte appellata secondo cui il libello introduttivo del secondo grado sarebbe privo degli elementi prescritti dalla legge a pena di nullità non può trovare accoglimento atteso che dalla semplice pagina 3 di 8 lettura dell'atto di citazione risultano chiaramente individuabili sia la parte appellante che l'ufficio giudicante adito, elementi necessari secondo il combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. L'art. 164 c.p.c. disciplina, infatti, le ipotesi tassative di nullità dell'atto di citazione e, precisamente, al primo comma, dispone che la citazione è altresì nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti previsti dai nn. 1) e 2) dell'art. 163 del c.p.c.,” relativi alla individuazione del Giudice competente ed alle indicazioni degli elementi identificativi delle parti. Analizzando l'atto introduttivo del presente giudizio, emerge chiaramente che gli errori contenuti nel presente atto costituiscono meri refusi inidonei a determinare la nullità dell'atto ex art 164 cpc, tanto che l'odierna appellata si è regolarmente costituita in giudizio rappresentando ampie ed esaustive difese.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, dunque, deve essere rigettata.
pagina 4 di 8 Venendo al merito, la Corte rileva che l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 2963/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base di due motivi di impugnazione: a) omessa valutazione delle prove b) sentenza illogica e ingiusta.
L'appello è infondato.
Il Tribunale, infatti, pur ritenendo provato il fatto illecito patito dall'istante società, ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta poiché all'esito dell'istruttoria espletata non è emersa la prova della sottrazione da parte dei malviventi proprio dei beni indicati nella denuncia di sinistro (cfr. pag. 3 sentenza impugnata : “ ….parte attrice deve ritenersi però che non abbia adeguatamente provato la sottrazione ad opera dei rapinatori del denaro e del quantitativo di tabacchi indicati in denuncia e per i quali si richiede il pagamento dell'indennizzo, trattandosi di mere dichiarazioni di parte, non essendo sufficiente
a tal fine neppure la documentazione depositata, estratto registri corrispettivi e fatture, dai quali non è possibile ricavare la prova del trasporto e della sottrazione di quel quantitativo di denaro e tabacchi…”).
Difatti, nemmeno la denuncia di furto prodotta in atti, può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio. Si osserva a riguardo che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e incombe sull'attore l'onere di dimostrare la verificazione dell'evento coperto da garanzia assicurativa, nonché il danno causato di cui chiede il ristoro, in quanto la mera denuncia di furto presentata alle autorità non può ritenersi da sola sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale. La denuncia, cioè, non costituisce “prova sufficiente del furto”, essendo la stessa una mera dichiarazione pagina 5 di 8 unilaterale (Cass. civ. sez. III, sent. n. 16256 del 10.06.2021). Invero, “ai fini della prova del furto o della rapina assicurata, la denuncia dell'assicurato alle autorità non è sufficiente di per sé a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del danno, occorrendo invece prova rigorosa del fatto storico e dei beni sottratti” (Cass. civ., ord n. 15504.2023). Ed ancora: “In tema di assicurazione contro i danni, l'onere della prova del furto del bene assicurato grava sull'assicurato, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, dovendo egli dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa nell'ambito spaziale e temporale in cui essa opera. La sola denuncia di furto presentata in sede penale, pur costituendo atto pubblico, non è di per sé sufficiente a provare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati, dovendo il giudice valutare complessivamente tutte le risultanze probatorie acquisite al processo secondo il principio di acquisizione probatoria. (Cass. civ n. 7216 del 18.03.2025)
Nè l'espletata prova testimoniale ha fornito idonei elementi al fine di dimostrare la sottrazione dei beni in relazione ai quali viene spiegata la domanda in esame.
Infatti, il teste (l'unico che ha riferito sulla rapina), escusso Testimone_1
all'udienza del 30.05.2019, ha reso delle dichiarazioni estremamente generiche che nulla provano circa il quantitativo di tabacco e di denaro trasportati da
[...]
(legale rappresentante della in data Parte_3 Parte_2
28.09.2015, al momento della denunciata rapina (cfr.: verbale del 30.05.2019, ove il suddetto teste, riferisce sul punto, esclusivamente che: “…Sono stati sottratti i tabacchi all'interno della macchina, il borsello con i soldi e la macchina…”).
D'altra parte, poi, la fattura emessa il giorno della rapina (cfr.: fattura del 28.09.15 allegata alla produzione di parte), e le scritture contabili prodotte in atti non possono in alcun modo ritenersi idonee a provare il trasporto e la sottrazione della merce specifica ivi elencata del cui valore si chiede il risarcimento. I suddetti documenti, infatti, non rappresentano prove obiettivamente determinanti che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa, tenuto conto del fatto che la pagina 6 di 8 fattura non è altro che un documento fiscale che certifica la vendita, ma non prova il trasferimento fisico della merce, mentre le scritture contabili sono l'insieme dei documenti che registrano gli incassi giornalieri, settimanali e mensili, ma anch'esse sono irrilevanti ai fini della prova del trasporto di tutta la merce acquistata al momento della denunciata rapina.
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2963/2021 del Tribunale di Parte_2
Napoli Nord pubblicata in data 20.10.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento, delle spese del secondo grado di Parte_2
giudizio che liquida, in favore di , in € 300,00 per spese ed in Controparte_2
€ 1.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
pagina 7 di 8 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4683/2021 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 2963/2021 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il
20.10.2021 vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Vincenzo Russo (C.F. ) ed elettivamente C.F._1
domiciliato, presso il suo studio in Giugliano (NA) al Rione Palumbo n. 10, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
Napolitano (c.f. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Napoli, al Viale Augusto n. 162
APPELLATA pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione notificato in data 11.12.2017, conveniva in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la , Controparte_2
premettendo di esercitare attività di rivendita di tabacchi e di aver subito in data
28.09.2015 una rapina, durante il trasporto della merce, a seguito della quale aveva subito la perdita sia dei tabacchi che dell'incasso pari ad € 20.000,00, chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla polizza assicurativa che garantiva tale rischio. Precisava altresì che la compagnia assicurativa, nonostante avesse ricevuto tutta la documentazione prevista dal contratto, non aveva provveduto a corrispondere il dovuto. Tanto esposto, concludeva affinché in forza della polizza assicurativa, l'adito Giudice così provvedesse: “dichiarare la convenuta tenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di €. 20.000,00 (somma assicurata) ovvero di quella minore o maggiore ritenuta giusta, oltre interessi legali dal dì del fatto e svalutazione monetaria. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione in favore del difensore, gli onorari da liquidare con la maggiorazione ex art. 15 L.P.”. Si costituiva in giudizio la che, impugnava il dedotto dall'istante e Controparte_2
concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza n 2963/2021 il Tribunale di Napoli Nord così provvedeva: “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello , chiedendo Parte_2
all'adita Corte l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Dichiarare fondati i motivi di appello e, riformata la sentenza nei termini e nelle parti come sopra
pagina 2 di 8 precisate, condannare e dichiarare la convenuta tenuta al pagamento in favore dell'istane della somma di €. 20.000,00 (somma assicurata) ovvero di quella minore o maggiore ritenuta giusta, oltre interessi legali dal dì del fatto e svalutazione monetaria. Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del difensore, gli onorari da liquidare con la maggiorazione ex art. 15 L.P.”
Nel giudizio così incardinato si costituiva la che eccepiva Controparte_2
l'inammissibilità ai sensi del 342 c.p.c. e 348 c.p.c. del gravame di cui chiedeva comunque il rigetto e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile l'atto introduttivo dell'odierno giudizio per tutti i gravi, rilevanti e fondati motivi esposti nel corpo del presente 2. rigettare l'appello proposto anche nel merito, in quanto la domanda risulta palesemente destituita di fondamento logico e giuridico, con la vittoria di spese, diritti, onorari, IVA, CPA e spese forfetarie come per legge di entrambi i gradi di giudizio da corrispondere alla
[...]
emettere ogni altro provvedimento del caso;
nella Controparte_1
denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del presente atto di appello si chiede all'Ecc.ma Corte d'appello di Torino di indennizzare l'appellante nel severo rispetto dei massimali, delle franchigie e delle percentuali di somma assicurata previsti a termini di polizza ove applicabili”.
La Corte, all'udienza del 20.03.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, che l'assunto difensivo della parte appellata secondo cui il libello introduttivo del secondo grado sarebbe privo degli elementi prescritti dalla legge a pena di nullità non può trovare accoglimento atteso che dalla semplice pagina 3 di 8 lettura dell'atto di citazione risultano chiaramente individuabili sia la parte appellante che l'ufficio giudicante adito, elementi necessari secondo il combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c. L'art. 164 c.p.c. disciplina, infatti, le ipotesi tassative di nullità dell'atto di citazione e, precisamente, al primo comma, dispone che la citazione è altresì nulla “se è omesso o risulta assolutamente incerto uno dei requisiti previsti dai nn. 1) e 2) dell'art. 163 del c.p.c.,” relativi alla individuazione del Giudice competente ed alle indicazioni degli elementi identificativi delle parti. Analizzando l'atto introduttivo del presente giudizio, emerge chiaramente che gli errori contenuti nel presente atto costituiscono meri refusi inidonei a determinare la nullità dell'atto ex art 164 cpc, tanto che l'odierna appellata si è regolarmente costituita in giudizio rappresentando ampie ed esaustive difese.
Sempre in via preliminare, con riferimento alla eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non
è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto, dunque, deve essere rigettata.
pagina 4 di 8 Venendo al merito, la Corte rileva che l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 2963/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base di due motivi di impugnazione: a) omessa valutazione delle prove b) sentenza illogica e ingiusta.
L'appello è infondato.
Il Tribunale, infatti, pur ritenendo provato il fatto illecito patito dall'istante società, ha correttamente rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta poiché all'esito dell'istruttoria espletata non è emersa la prova della sottrazione da parte dei malviventi proprio dei beni indicati nella denuncia di sinistro (cfr. pag. 3 sentenza impugnata : “ ….parte attrice deve ritenersi però che non abbia adeguatamente provato la sottrazione ad opera dei rapinatori del denaro e del quantitativo di tabacchi indicati in denuncia e per i quali si richiede il pagamento dell'indennizzo, trattandosi di mere dichiarazioni di parte, non essendo sufficiente
a tal fine neppure la documentazione depositata, estratto registri corrispettivi e fatture, dai quali non è possibile ricavare la prova del trasporto e della sottrazione di quel quantitativo di denaro e tabacchi…”).
Difatti, nemmeno la denuncia di furto prodotta in atti, può ritenersi sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio. Si osserva a riguardo che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e incombe sull'attore l'onere di dimostrare la verificazione dell'evento coperto da garanzia assicurativa, nonché il danno causato di cui chiede il ristoro, in quanto la mera denuncia di furto presentata alle autorità non può ritenersi da sola sufficiente ad assolvere il relativo onere probatorio circa la veridicità dei fatti in essa denunciati, ma solo della provenienza delle dichiarazioni rese al Pubblico Ufficiale. La denuncia, cioè, non costituisce “prova sufficiente del furto”, essendo la stessa una mera dichiarazione pagina 5 di 8 unilaterale (Cass. civ. sez. III, sent. n. 16256 del 10.06.2021). Invero, “ai fini della prova del furto o della rapina assicurata, la denuncia dell'assicurato alle autorità non è sufficiente di per sé a dimostrare l'esistenza e l'ammontare del danno, occorrendo invece prova rigorosa del fatto storico e dei beni sottratti” (Cass. civ., ord n. 15504.2023). Ed ancora: “In tema di assicurazione contro i danni, l'onere della prova del furto del bene assicurato grava sull'assicurato, quale fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, dovendo egli dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa nell'ambito spaziale e temporale in cui essa opera. La sola denuncia di furto presentata in sede penale, pur costituendo atto pubblico, non è di per sé sufficiente a provare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati, dovendo il giudice valutare complessivamente tutte le risultanze probatorie acquisite al processo secondo il principio di acquisizione probatoria. (Cass. civ n. 7216 del 18.03.2025)
Nè l'espletata prova testimoniale ha fornito idonei elementi al fine di dimostrare la sottrazione dei beni in relazione ai quali viene spiegata la domanda in esame.
Infatti, il teste (l'unico che ha riferito sulla rapina), escusso Testimone_1
all'udienza del 30.05.2019, ha reso delle dichiarazioni estremamente generiche che nulla provano circa il quantitativo di tabacco e di denaro trasportati da
[...]
(legale rappresentante della in data Parte_3 Parte_2
28.09.2015, al momento della denunciata rapina (cfr.: verbale del 30.05.2019, ove il suddetto teste, riferisce sul punto, esclusivamente che: “…Sono stati sottratti i tabacchi all'interno della macchina, il borsello con i soldi e la macchina…”).
D'altra parte, poi, la fattura emessa il giorno della rapina (cfr.: fattura del 28.09.15 allegata alla produzione di parte), e le scritture contabili prodotte in atti non possono in alcun modo ritenersi idonee a provare il trasporto e la sottrazione della merce specifica ivi elencata del cui valore si chiede il risarcimento. I suddetti documenti, infatti, non rappresentano prove obiettivamente determinanti che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa, tenuto conto del fatto che la pagina 6 di 8 fattura non è altro che un documento fiscale che certifica la vendita, ma non prova il trasferimento fisico della merce, mentre le scritture contabili sono l'insieme dei documenti che registrano gli incassi giornalieri, settimanali e mensili, ma anch'esse sono irrilevanti ai fini della prova del trasporto di tutta la merce acquistata al momento della denunciata rapina.
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2963/2021 del Tribunale di Parte_2
Napoli Nord pubblicata in data 20.10.2021, così provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) Condanna al pagamento, delle spese del secondo grado di Parte_2
giudizio che liquida, in favore di , in € 300,00 per spese ed in Controparte_2
€ 1.966,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
pagina 7 di 8 c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_2
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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