Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3757/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Luca Malerba, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
E DA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Di Renzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Posta in decisione all'udienza del 27/01/2025 come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13/08/2024 ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c.,
e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dello Parte_1 Parte_2
scioglimento del matrimonio celebrato a Gravina di Catania in data 24/07/2015.
1
I ricorrenti esponevano di essersi separati con decreto emesso in data 02/12/2022 con cui veniva omologata dal Tribunale di Catania la separazione dei coniugi (proc.
12147/2018 RG) e di non essersi più riconciliati.
Il Giudice fissava l'udienza del 27/01/2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 27/01/2025, dinanzi al Giudice le parti confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e i loro procuratori chiedevano che la causa venisse posta in decisione;
quindi, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta.
Ciò premesso, deve affermarsi la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione n. 13942/200 pronunciato da questo Tribunale il 02/12/2022 e depositato in cancelleria il 16/12/2022 nel procedimento recante RG n. 12147/2018.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre, fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle ulteriori statuizioni, va rilevato che le parti in ricorso hanno congiuntamente chiesto che la pronuncia del divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei minori nato a [...] il Per_1
5.11.2015 e nato a [...] il [...] con collocamento presso la madre Per_2
. Parte_1
2. Il padre sig. , per mere necessità lavorative, terrà con sé i figli Parte_2
ogni weekend e precisamente dalle ore 09,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica. Si prevede, comunque, la possibilità per il sig. sempre Parte_2
compatibilmente con le esigenze e le future necessità scolastiche e ludico-ricreative
2 dei minori, di trascorrere un pomeriggio infrasettimanale, previo congruo preavviso e salvo diverso accordo tra le parti. Per ciò che concerne il periodo estivo e le festività natalizie e pasquali viene confermata l'ordinanza presidenziale del 25/09/2019. Nello specifico: per il periodo estivo, il sig. terrà con sé i figli per due settimane Parte_2
anche non continuativamente, previo accordo tra le parti, nelle vacanze natalizie per sette giorni anche non consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del giorno di Capodanno;
nelle vacanze pasquali, per tre giorni comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì dell'Angelo.
3. Porre a carico del signor l'obbligo a contribuire al Parte_2
mantenimento dei figli con un assegno mensile di Euro 500,00, (Euro cinquecento/00), importo da corrispondere entro il cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
4. Le parti prevedono, altresì, che la sig.ra percepirà nella misura del Parte_1
100% l'assegno unico per i minori o qualsivoglia altra tipologia di assegno erogata sempre in favore del nucleo familiare e/o dei figli e ”. Per_1 Per_2
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n.
154/2013, valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Verificata l'esistenza dei presupposti di legge, il Tribunale decide di accogliere la domanda.
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio, stante la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Gravina di Catania in data 24/07/2015 tra , nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...]
3 dello stato civile del Comune di Gravina di Catania al n. 22, parte 1, anno 2015, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gravina di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il 23 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Lidia Greco
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