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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 17 / 2025
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minori
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Presidente rel. Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere Dott.ssa Valentina CARATTO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 242/2024 promossa in sede di appello dal sig.
rappresentato e difesa dall'Avv. Monica Della Gatta del Foro Parte_1 di Torino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 94;
Parte appellante
contro la sig.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lamberto del Controparte_1
Foro di Alba, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, C.so Sebastopoli n. 156;
Parte appellata
avverso la sentenza n. 5754/2024 del Tribunale Ordinario di Torino emessa in data 08/11/2024 avente per oggetto separazione personale;
Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino dichiarava di non intervenire.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante e per l'appellato conclusioni conformi come da verbale udienza 7.11.2025 OSSERVA
I signori e la sig.ra contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 19/07/2014. Dal matrimonio nascevano due figli, il Per_1
4/02/2016 e il 22/06/2018. Per_2
Con ricorso depositato il 27/06/2022, il sig. chiedeva al Tribunale di Pt_1
Torino di pronunciare la separazione personale dei coniugi, lamentando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a seguito del suo percorso di scoperta del proprio orientamento sessuale. Regolarmente costituita in giudizio, la sig.ra non si opponeva alla CP_1 domanda di separazione, chiedendo però l'addebito al marito e l'assegnazione della casa coniugale. Inoltre, la sig.ra chiedeva l'autorizzazione ad un preciso calendario volto a prevedere il diritto di visita paterno.Infine, la sig.ra CP_1 chiedeva la condanna del sig. a corrispondere la somma di euro 600,00 a Pt_1 titolo di mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e altresì la condanna del sig. al mantenimento della moglie con un assegno di euro Pt_1
200,00 mensili. Il Tribunale adito pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito formulata nei confronti del sig. disponeva Pt_1
l'affidamento condiviso dei figli, con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre e regolamentava il diritto di visita paterno secondo gli accordi tra coniugi, prevendendo comunque le modalità anche in mancanza di tale accordo. Il Tribunale stabiliva che l'introduzione dei pernottamenti presso il padre sarebbe avvenuta solo in assenza di pregiudizio per i minori e secondo le modalità indicate dai Servizi competenti;
assegnava la casa coniugale alla madre e poneva a carico di ciascun genitore il mantenimento dei figli nei periodi di rispettiva presenza. Inoltre, veniva posto a carico del sig. l'obbligo di mantenimento dei minori Pt_1 nella misura di euro 550,00 mensili, oltre alle spese straordinarie, e di euro 100,00 mensili quale contributo al mantenimento della sig.ra . Altresì CP_1 veniva dato atto della percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre. Infine, il Tribunale confermava la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali e invitava i coniugi a intraprendere percorsi individuali di sostegno alla genitorialità.
Avverso la sentenza veniva proposta tempestivo appello, con il quale il sig. Pt_1 chiedeva la riforma della sentenza impugnata. In via principale, la difesa chiedeva che il mantenimento dei figli fosse a posto carico di ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza, lamentando una non corretta ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti. Alla luce dei mutamenti intervenuti nella situazione economica reddituale, con particolare riferimento al miglioramento della situazione economica della sig.ra
, il sig. chiedeva la riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli CP_1 Pt_1 ad euro 400,00 e la revoca dell'assegno di mantenimento per la moglie o, tutt'al più, la riduzione nella somma non superiore a euro 50,00 mensili. In particolare rilevava che la sig.ra esercitava da tempo l'attività di CP_1 assistente alla poltrona e che, a seguito della nascita del secondogenito nel 2018 e della crisi del datore di lavoro, aveva accettato un impiego part-time che la impegnava soltanto due giorni alla settimana. La difesa, dunque, evidenziava che il sig. qualora la madre avesse reperito un impiego full-time, era disposto Pt_1
a incrementare i tempi di permanenza con i figli.Infine, si chiedeva la percezione dell'assegno unico in egual misura da parte dei coniugi, sottolineando la sopravvenuta disparità economica reddituale.
Si costituiva la sig.ra , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della CP_1 sentenza emessa dal Giudice di Prime Cure. La difesa, relativamente al contributo per il mantenimento dei figli, rilevava una situazione economica reddituale inferiore rispetto a quella del sig. Inoltre, Pt_1 si negava il percepimento di ingenti somme a titolo di straordinario. Si sottolineava altresì una significativa differenza circa i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore ( molto meno con il padre) meritevole dunque di tutela. In merito all'assegno di mantenimento per la moglie, la resistente, a confutazione delle motivazioni di controparte, sosteneva che l'assegnazione della casa coniugale spettava al genitore collocatario dei figli, in quanto tale diritto mirava a garantire la continuità dell'habitat domestico. Inoltre, nel caso di specie, l'assegnazione della casa coniugale non comportava alcun onere finanziario per il sig. il quale usufruiva della casa del compagno senza corrispondere Pt_1 alcuna somma per la locazione.
Il sig. con memoria di replica, precisava che la contestazione dell'assegno Pt_1 di mantenimento riguardava il solo quantum, evidenziando la disparità economico reddituale tra le parti, nonché il vantaggio economico della sig.ra dovuto CP_1 dall'assegnazione della casa familiare.
All'udienza del 13.6.25 la il sig. esibiva la proposta di locazione di un Pt_1 immobile a Torino, proposta poi caricata telematicamente. La Corte invitava le parti a produrre le dichiarazioni dei redditi periodo di imposta 2023 e 2024. All'udienza del 7.11.2025, le parti dichiaravano a verbale di aver raggiunto un accordo. In particolare, essi prevedevano la revoca dell'assegno di mantenimento percepito dalla sig.ra , la diminuzione ad euro 425,00 dell'assegno volto al CP_1 mantenimento dei figli a carico del sig. e la percezione integrale Pt_1 dell'assegno unico da parte della sig.ra , con la precisazione che tale CP_1 accordo avrà luogo se verranno rispettati gli accordi in punto visite. ***
La Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone in conformità all'accordo intervenuto tra le parti.
La Corte dà atto dell'impegno di entrambi i genitori a collaborare con i Servizi sociali per la definizione dei pernottamenti presso il padre, nonché dell'impegno del sig. a tenere con sé i figli e , nei fine settimana a lui Pt_1 Per_1 Per_2 spettanti, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle ore 21.00. Qualora il sig. sia impegnato lavorativamente il sabato, il periodo di Pt_1 competenza paterna avrà inizio il sabato alle ore 11.00, quando i nonni paterni provvederanno a prelevare i minori presso l'abitazione materna.
Sotto il profilo economico, il Collegio dà atto della revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra e della rideterminazione del CP_1 contributo dovuto dal sig. per i figli e , quantificandolo in Pt_1 Per_1 Per_2 euro 425,00 (euro 212,50 per ciascun minore), oltre al 50% delle spese straordinarie. La Corte, stante la rinuncia del sig. conferma la percezione integrale Pt_1 dell'assegno unico da parte della sig.ra . CP_1
Quanto alle spese di lite del presente grado, le parti si sono accodate per la integrale compensazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Torino, Sezione Famiglia e Minorenni, visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 5754/2024 del Tribunale Ordinario di Torino emessa in data 08/11/2024, proposto dal sig.
in parziale riforma della stessa Parte_1
dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 7/11/2025, in conformità all'accordo stesso, così dispone:
- si prevede a carico del sig. il contributo al mantenimento dei figli Pt_1
e mediante il versamento entro il giorno 5 di ogni mese della Per_1 Per_2 somma di euro 425,00 euro (euro 212,50 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- a far data dal deposito del presente provvedimento viene disposta la revoca del contributo al mantenimento della sig.ra ; CP_1
- da' atto che il sig. si è impegnato a far percepire nella misura del Pt_1
100% l'assegno unico da parte della sig.ra ; CP_1 - da' atto dell'impegno di entrambi i genitori a collaborare con i Servizi sociali per la definizione dei pernottamenti presso il padre, nonché dell'impegno del sig. a tenere con sé i figli e , nei fine settimana a lui Pt_1 Per_1 Per_2 spettanti, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle ore 21.00;
- qualora il sig. sia impegnato lavorativamente il sabato, il periodo di Pt_1 competenza paterna avrà inizio il sabato alle ore 11.00, quando i nonni paterni provvederanno a prelevare i minori presso l'abitazione.;
- invita le parti a collaborare e rispettare gli impegni in punto visite;
- conferma nel resto. .
Dichiara le spese di lite del presente grado integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello, in data 7 novembre 2025
Il Presidente estensore Dott.ssa Roberta COLLIDA'