Articolo 2 della Legge 22 novembre 1954, n. 1114
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 dicembre 1954
Art. 2.
Avvenuta la definitiva liquidazione degli indennizzi e contributi di cui all'art. 1, si effettuera' il conguaglio tra la somma dovuta e la cessione dei sei miliardi di lire.
Nel caso che l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse superiore a sei miliardi di lire, si procedera' al pagamento del residuo dovuto a favore della "Societa' manifatture cotoniere meridionali".
Qualora, invece, l'ammontare della liquidazione definitiva risultasse inferiore, l'eccedenza verra' rimborsata alle condizioni che saranno all'uopo stabilite dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio.
Il credito statale per l'eventuale eccedenza e' garantito da privilegio sugli immobili di grado pari a quello previsto dall' art. 2771 del Codice civile .
Entrata in vigore il 21 dicembre 1954