Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1974, n. 1865
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Sentenza 21 giugno 1974

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La condanna al pagamento delle spese processuali trova il suo fondamento nel fatto oggettivo della soccombenza, indipendentemente dalla colpa del condannato e, quindi, al di fuori dello schema della responsabilita aquiliana. Pertanto, gli interessi corrispettivi ex art 1282, primo comma, cod civ sull'ammontare delle spese processuali decorrono dalla data della pubblicazione della sentenza contenente la pronuncia definitiva di condanna alle spese. ( V 58'69, mass n 337889).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/06/1974, n. 1865
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1865
    Data del deposito : 21 giugno 1974

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