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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di MI
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 835 DELL'ANNO 2024
FRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMUCCI NICOLO' e dell'avv. FINOCCHIO GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in
VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO presso il difensore avv. PALMUCCI NICOLO'
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOTTONI EMANUELA, elettivamente domiciliato in Via Giovanni Cadolini 20137 MILANO presso il difensore avv. BOTTONI EMANUELA CONVENUTO
Oggi 27/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , gli avv.ti PALMUCCI NICOLO' e FINOCCHIO Parte_1
GIANLUCA;
Per , l'amministratrice Sig.ra Controparte_1 Parte_2
e l'avv. BOTTONI EMANUELA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso lo studio del difensore.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto né da parte loro né da parte dei loro assistiti presenti presso il loro studio, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni come in atti e discutono in conformità e i procuratori di parte attrice chiedono comunque la revoca del decreto perché come parte convenuta riconosce con successiva approvazione di riparto l'importo che parte convenuta assume dovuto è riconosciuto come ridotto rispetto a quello ingiunto. La procuratrice del convenuto illustra le sue difese ed insite nelle sue domande. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza. Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori e la parte presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In eTO alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e depoTO contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MI
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 835/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMUCCI NICOLO' e dell'avv. FINOCCHIO GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in
VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO presso il difensore avv. PALMUCCI NICOLO'
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOTTONI EMANUELA, elettivamente domiciliato in Via Giovanni Cadolini 20137 MILANO presso il difensore avv. BOTTONI EMANUELA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°17079/2023 emesso in data 06/11/2023 dal Tribunale di
MI e pubblicato in data 09/11/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 27/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17079/2023, emesso in data 6.11.2023, pubblicato in data
9.11.2023 e notificato in data 14.11.2023, con il quale il Tribunale di MI, su istanza del MI TO
MI, , gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 14.369,29 oltre agli Controparte_1 interessi legali e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali cristallizzate nel consuntivo della gestione 2022 e nel preventivo della gestione 2023, approvati con la delibera assembleare del 14/06/2023.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e in via principale la dichiarazione di non debenza della somma ingiunta, con revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, a) in via principale il rigetto delle domande attoree;
b) in via ulteriormente principale la dichiarazione di sussistenza in capo all'opponente della responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, c.p.c., per avere agito in malafede, con condanna dello stesso al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in proprio favore oltre che al pagamento in favore della di una somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore Controparte_2 ad euro 5.000,00; c) in via subordinata la dichiarazione di debenza da parte dell'opponente dell'importo di euro 14.369,29 per i ratei di spese condominiali non corrisposti o della maggiore o della minore somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo e alle spese legali;
d) in via ulteriormente subordinata la dichiarazione di sussistenza in capo all'opponente della responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, c.p.c., per avere agito in malafede, con condanna dello stesso al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in proprio favore oltre che al pagamento in favore della CP_2 di una somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00.
[...]
All'udienza fissata per la trattazione della sola istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, considerato che il legale dell'opponente dichiarava di non insistere sull'accoglimento della stessa, veniva disposto il non luogo a provvedere sulla istanza.
Trattata poi la udienza di prima comparizione delle parti e dato atto della pendenza di trattative tra le parti nonché della pendenza della procedura di mediazione, con prossimo incontro fissato per il 19.7.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7.11.2024.
Depositate nelle more le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'eTO della citata udienza, dato atto che le trattative tra le parti e che la mediazione non avevano avuto eTO positivo, sciogliendo la riserva assunta in udienza, non venivano ammesse le istanze istruttorie formulate e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter cpc, conformi a quelle dell'atto di citazione, di seguito riportate:
“ In via preliminare: - revocare ovvero, in stretto subordine, sospendere, per i motivi dedotti in narrativa, la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto con provvedimento da emettere inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza per la trattazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c.;
In via principale: - alla luce dei motivi dedotti in narrativa, dichiarare che parte attrice opponente non è debitrice della somma richiesta da parte convenuta opposta con il Decreto Ingiuntivo (o della diversa somma liquidata in corso di causa) e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo stesso;
In ogni caso: - spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.”
Parte convenuta opposta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente con esclusione delle conclusioni formulate in via istruttoria:
“in via preliminare: rigettare l'istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.17079/2023 n.RG. 37413/2023, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e di pronta soluzione e per le motivi illustrati nella memoria difensiva autorizzata datata;
nel merito in via principale: respingere in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto tutte le domande attoree condannando parte opponente in favore del convenuto opposto alla refusione delle spese legali per il presente giudizio, con la maggiorazione del compenso del 30% tenuto conto che gli atti depositati per il convenuto opposto sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre alle spese e alle indennità per la procedura di mediazione obbligatoria Rg.A.M. n.1542/2024 promossa dal avanti Controparte_1 all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di MI (Mediatore Avv. Mario Vittorio Dotti); nel merito in via ulteriormente principale: dichiarare che sussiste una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 C.P.C., in capo al Sig. per aver agito in malafede nei Parte_1 confronti del MI opposto e per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento del danno, nella misura che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, in favore del MI opposto e condannare altresì ex art. 96, comma 3 C.P.C. il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della di una somma non inferiore a €.500,00 e non superiore a €.5.000,00; Controparte_2 nel merito in via subordinata: dichiarare che il Signor è tenuto al Parte_1 pagamento in favore del , in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, della somma di €. 14.369,29 per ratei di spesa condominiali non corrisposti, come provati in atti, o della maggiore o minore somma sarà provata in corso di causa, oltre agli interessi da domanda al saldo, oltre alla refusione delle spese legali relative al presente giudizio, con la maggiorazione del compenso del
30% tenuto conto che gli atti depositati per il convenuto opposto sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre alle spese e alle indennità per la procedura di mediazione obbligatoria Rg.A.M. n.1542/2024 promossa dal
avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Controparte_1
MI (Mediatore Avv. Mario Vittorio Dotti). nel merito in via ulteriormente subordinata: dichiarare che sussiste una responsabilità aggravata ex art.
96, comma 1 C.P.C., in capo al Sig. per aver agito in malafede nei Parte_1 confronti del MI opposto e per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento del danno, nella misura che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, in favore del MI opposto e condannare altresì ex art. 96, comma 3 C.P.C. il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della di una somma non inferiore a €.500,00 e non superiore a €.5.000,00;”. Controparte_2
Oggi, all'eTO della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 19.7.2024, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che l'opponente, proprietario di un immobile TO presso il convenuto, ha allegato quanto segue a sostegno delle sue domande: CP_1
a) che al momento dell'acquisto dell'immobile si sarebbe impegnato con il condominio a corrispondergli l'importo medio annuo di euro 2.000,00 a titolo di spese condominiali, variabili in base al consumo effettivo e ai componenti del nucleo familiare;
b) di aver sempre provveduto al pagamento delle spese condominiali sia tramite contanti che tramite assegni bancari e di non aver mai ricevuto nessuna lettera di messa in mora o diffida di pagamento di importi condominiali rimasti insoluti;
c) che per i pagamenti effettuati avrebbe ricevuto dall'allora amministratore pro tempore (dott. ) le CP_3 quietanze attestanti gli avvenuti versamenti delle spese condominiali;
d) che in data 14.6.2023 l'assemblea condominiale deliberava 1) il rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2022 che poneva a proprio carico un debito di euro 13.649,93 per ratei scaduti e non pagati e 2) il preventivo della gestione ordinaria 2023 che poneva a proprio carico un importo di euro 2.546,07 per le spese condominiali da corrispondersi durante la gestione;
e) che in data 10.8.2023 il nuovo amministratore condominiale (dott.ssa ) gli avrebbe intimato per Pt_2 mezzo di legale il pagamento dell'importo di euro 13.649,93 oltre agli interessi, agli oneri di legge e alle rate di cui al preventivo 2023;
f) che a seguito della ricezione della diffida di pagamento avrebbe chiesto all'amministratrice dei chiarimenti su quanto era stato invitato a pagare, rappresentando 1) l'erroneità della richiesta di pagamento dell'importo di euro 2.546,07 di cui alle rate del preventivo 2023 alla luce dell'avvenuto versamento delle rate scadenti in data 28.2.2023 e in data 28.6.2023 per un importo totale di euro 1.000,00, 2) di aver sempre provveduto al pagamento delle spese condominiali;
g) che l'amministratrice, in riscontro a quanto dallo stesso rappresentato, gli avrebbe comunicato che 1)
l'importo complessivo di euro 2.546,07 di cui alle rate del preventivo 2023 gli sarebbe stato richiesto per errore in quanto il pagamento di euro 1.000,00 non sarebbe stato contabilizzato dalla precedente gestione condominiale, 2) il residuo debito di euro 13.649,93 si basava sul rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2022 approvato dall'assemblea in data 14.6.2023;
h) che ritenendo di non poter essere debitore di un importo così considerevole avrebbe richiesto all'amministratrice di effettuare alcune verifiche per ricostruire la cronologia dei pagamenti effettuati;
i) che avrebbe successivamente trovato presso il proprio appartamento alcune ricevute di pagamento rilasciate dalla precedente gestione, con timbro e sottoscrizione dello studio del Dott. per Persona_1 un importo complessivo di euro 3.900,00 oltre ad alcuni tagliandi relativi ad altri pagamenti effettuati a mezzo assegno, sempre presso lo studio del Dott. per un importo complessivo di Euro Persona_1
1.500,00 (di cui euro 500,00, emesso nel 2021, senza data e senza causale ed euro 1.000,00, emesso in data
12.12.2022 senza causale);
l) che nelle more di avere un riscontro sulla ricostruzione dei pagamenti effettuati avrebbe ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo;
m) che in data 21.11.2.2023, volendo trovare una conciliazione con il condominio, avrebbe nuovamente incontrato l'amministratrice per mostrarle le contabili dei pagamenti rinvenute presso il proprio appartamento e per sollecitarle la formazione e la trasmissione di un prospetto riepilogativo delle spese condominiali pagate;
n) che in occasione dell'incontro sarebbe emerso 1) che non vi sarebbe stata alcuna traccia nella documentazione condominiale dei versamenti delle spese condominiali della gestione del 2020 (cfr. doc. n. 2
- le ricevute del 23.4.2021, 15.11.2021 e 1.4.2022 per importo complessivo di euro 1.500,00), nonché dei pagamenti di cui all'assegno del 12.12.2022 per un importo di euro 1.000,00 (cfr. doc. n. 3), 2) l'inesistenza di un prospetto riepilogativo delle spese condominiali corrisposte in quanto il precedente amministratore non avrebbe trasmesso tutta la documentazione condominiale in proprio possesso, 3) che il condominio avrebbe intrapreso un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti del precedente amministratore per sentire lo stesso condannare alla consegna della documentazione condominiale mancante;
o) che la mala gestio dell'allora amministratore pro tempore, la presenza di gravi errori e di incongruenze nei documenti contabili condominiali e l'impossibilità di ricostruire correttamente la contabilità delle gestioni condominiali precedenti all'anno 2022 sarebbero state confermate (con valore di confessione stragiudiziale) dall'amministratrice alla successiva assemblea del 27.11.2023;
p) che al fine di tutelare la propria posizione dalla lamentata mala gestio del precedente amministratore condominiale avrebbe depositato una denuncia querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
MI;
q) che il decreto ingiuntivo andrebbe quindi revocato in quanto 1) sarebbe stato emesso in assenza dei requisiti della certezza e della esistenza del credito (come peraltro sarebbe stato confessato stragiudizialmente dall'amministratrice condominiale all'assemblea del 27.11.2023), 2) il credito azionato farebbe riferimento a delle spese condominiali corrisposte, ma non contabilizzate dal condominio (nella specie i pagamenti effettuati in data 23.4.2021, 15.11.2021 e 1.4.2022 per complessivi euro 1.500,00 e quello di cui all'assegno del 12.12.2022 per complessivi euro 1.000,00).
Di contro il convenuto si difende eccependo quanto segue: CP_1
a) che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, colui che acquista un immobile facente parte di un condominio non assumerebbe alcun impegno a corrispondere una somma complessiva annua predeterminata, ma si obbligherebbe a partecipare alle spese di gestione ordinaria e straordinaria sostenute per ciascun anno in base ai millesimi di proprietà attribuiti al proprio immobile;
b) che quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'essere sempre stato in regola con il pagamento delle spese condominiali e al non aver mai ricevuto alcuna lettera di messa in mora o diffida di pagamento di importi condominiali rimasti insoluti non corrisponderebbe al vero essendo smentito da ben due decreti ingiuntivi di pagamento emessi dal Tribunale di MI proprio per il mancato pagamento di alcuni ratei dovuti (n. 8711/2009 e n. 32258/2015) oltre che da diverse lettere di intimazione di pagamento trasmesse nel corso degli anni (cfr. doc. n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
c) che parte opponente, pur avendo ricevuto la lettera di convocazione all'assemblea ordinaria del 14.6.2023 con l'allegato rendiconto riportante il debito a suo carico, non avrebbe partecipato all'assemblea proprio in quanto consapevole dell'entità del proprio debito, che, in assenza di impugnazione della delibera assembleare, sarebbe divenuto definitivo e incontestabile;
d) che, diversamente da quanto asserito, parte opponente in occasione di un incontro avvenuto a settembre
2023 con l'amministratrice condominiale avrebbe riconosciuto di avere un debito del condominio, contestandone tuttavia l'entità alla luce di un pagamento di euro 1.000,00 effettuato a giugno 2023;
e) che l'importo di euro 1.000,00 versato a giugno 2023 sarebbe stato tuttavia regolarmente contabilizzato nel rendiconto consuntivo della gestione 2022 approvato dall'assemblea in data 14.6.2023;
f) che avrebbe deciso di agire in via monitoria in quanto l'invito di fornire della documentazione provante i pagamenti dei ratei condominiali insoluti e di effettuare i pagamenti di quanto dovuto non sarebbe stato accolto dall'opponente, se non, per quanto riguarda l'esibizione dei documenti provanti il pagamento di alcuni dei ratei condominiali, avvenuta all'incontro del 21.11.2023 soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
g) che in ogni caso le ricevute dei pagamenti mostrate al suddetto incontro e prodotte nel presente giudizio, non essendo riconducibili in modo inequivocabile all'allora amministratore pro tempore Persona_1 per la presenza di nomi diversi o di sigle non identificabili, non proverebbero assolutamente che il debito portato dal decreto ingiuntivo opposto non esista o sia stato integralmente pagato, poiché gli importi ivi indicati sarebbero inferiori a quelli riconosciuti come versati dall'opponente in ordine alle gestioni 2018,
2020, 2021, 2022 e 2023;
h) che anche le matrici degli assegni mostrate e prodotte, appartenendo a dei libretti appoggiati ad un conto corrente del quale non sarebbe stata specificata la titolarità, non costituirebbero prova né dell'emissione del relativo titolo, della relativa data di emissione, dell'importo, del nome dell'intestatario, della causale di pagamento né dell'integrale pagamento delle somme dovute al condominio;
i) che dal passaggio di consegne effettuato dal dott. a fine gennaio 2024 in ottemperanza a quanto CP_3 disposto dal Tribunale di MI nei suoi confronti sarebbe emerso che 1) il saldo finale della gestione 2022 sarebbe stato di euro 13.260,72 e non di euro 13.649,24 come riportato nel rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2022 e che 2) le rate del preventivo della gestione 2023 sarebbero rimaste invece invariate nei singoli importi riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo, come risultante dalla rettifica del consuntivo condominiale per quella gestione, approvato con delibera assembleare del 27/11/2023;
l) che le dichiarazioni rese dall'amministratore all'assemblea del 27.11.2023 non assumerebbero alcun valore di confessione stragiudiziale in quanto nella confessione il confidente deve poter disporre del diritto controverso, potere da escludersi nel caso de quo alla luce della impossibilità dell'amministratore di disporre del diritto di credito del essendo la sorte del credito rimessa all'esclusivo potere dell'assemblea CP_1 condominiale;
m) che il primo motivo di opposizione sarebbe infondato con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto non andrebbe revocato in quanto sarebbe stato richiesto ed emesso ex art. 63 delle disp. att. c.c. sulla base di un credito certo ed esistente, cristallizzato nel rendiconto consuntivo della gestione 2022, la cui delibera di approvazione non risulta essere stata impugnata dall'opponente;
n) che il decreto ingiuntivo non andrebbe revocato anche alla luce della intervenuta modifica del saldo finale delle gestione riportato nel rendiconto consuntivo 2022 in euro 13.260,72 anziché negli originari euro
13.649,24 stante il mantenimento delle rate di spesa del preventivo 2023 (cristallizzato per mancanza di impugnazione della delibera di approvazione da parte dei Condomini) e la possibilità di inserire a fine gestione 2023, in sede di successivo consuntivo, le rate già versate e di riconoscere per ciascun condomino crediti e/o debiti a saldo;
o) che anche il secondo motivo di opposizione sarebbe infondato con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto non andrebbe revocato in quanto 1) le ricevute prodotte dall'opponente riporterebbero dei pagamenti eseguiti nel 2018 per complessivi euro 1.400,00 a fronte di un debito riportato nel consuntivo dello stesso anno per euro 1.600,00, 2) i pagamenti effettuati in data 23.4.2021, 15.11.2021 e 1.4.2022 per complessivi euro 1.500,00, diversamente da quanto sostenuto, sarebbero stati correttamente contabilizzati tra il rendiconto consuntivo della gestione 2020 e il rendiconto consuntivo della gestione 2021, 3) non vi sarebbe traccia nei documenti contabili e nel conto corrente condominiale dell'assegno del 12.12.2022 di euro 1.000,00 asseritamente consegnato all'allora amministratore pro tempore;
p) che parte opponente avrebbe agito in giudizio con mala fede dovendo di conseguenza rispondere della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma primo e terzo, c.p.c..
Il condominio opposto, con la memoria n. 2 ex art171 ter cpc ha prodotto anche i consuntivi relativi agli anni di gestione compresi tra il 2003 e il 2022, ugualmente approvati in assemblea dal MI con delibere che dimostrerebbero la sussistenza del debito di parte opponente ed asserendo che le stesse non sono mai state impugnate dal signor Pt_1
Il convenuto ha riconosciuto che una parte degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo, CP_1 ammontanti ad €.388,52, in base ad un semplice calcolo matematico (importo ingiunto originariamente di
€.13.649,24 – importo rettificato con successiva delibera assembleare del 27/11/2023 di €. 13.260,72 =
€.388,52), non sono dovuti in virtù della rettifica del saldo finale del rendiconto consuntivo della gestione
2022, approvato con successiva delibera assembleare del 27/11/2023. Deve quindi revocarsi il decreto ingiuntivo perché lo stesso contiene un ordine di pagamento non più attuale riguardante un importo certamente maggiore di quanto eventualmente dovuto dall'attore al convenuto.
Dovrà esaminarsi comunque nel merito la domanda dell'opposto formulata con il ricorso monitorio relativamente agli altri importi, nonchè la opposizione dell'attore con riferimento agli stessi.
Tanto perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Per il rimanete importo di €.13.260,72 ricompreso in quello oggetto della domanda monitoria e della domanda di condanna riformulata da parte opponete in atti, l'opposizione non è fondata.
L'art. 1137 c.c. dispone la obbligatorietà per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce poi il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il MI una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di CP_1 approvazione dello stato di ripartizione delle spese.
Sul punto va richiamato quanto costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. n°
20006/2020): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppoTOrio a cognizione piena ed CP_1 esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629;
Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Ancora statuisce detta sentenza che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art.
1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n.
3291; Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 ; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la
"partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2, 22/02/2018, n. 4306), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981)”
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore poteva richiedere ed ottenere, come in effetti è avvenuto, una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva sulla base del rendiconto consuntivo
2022 e del bilancio preventivo 2023 e dei relativi riparti approvati dalla assemblea del MI opposto in data 14/06/2023, costituenti prova scritta idonea a tali fini.
Detta delibera, allo stato, risulta tuttora esistente e munita di efficacia esecutiva, né l'opponente l'ha espressamente impugnata, neppure con la sua opposizione a decreto ingiuntivo.
Conseguentemente in merito alle eccezioni dell'opponente relative agli asseriti pagamenti antecedenti al rendiconto consuntivo 2022 e al bilancio preventivo 2023 approvati dall'assemblea condominiale e posti a fondamento del decreto opposto, va osservato quanto segue.
Tenuto conto dei principi sopra richiamati in tema di obbligatorietà ed efficacia esecutiva del deliberato assembleare che approva i consuntivi ed i riparti, va poi ancora osservato che, per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021: “ Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
Nel presente giudizio, invece, l'attore non ha rivolto le sue doglianze avverso il rendiconto consuntivo 2022
e il bilancio preventivo 2023 approvati dall'assemblea condominiale e posti a fondamento del decreto opposto, articolando una apposita “domanda riconvenzionale di annullamento” della delibera che li ha approvati, atteso il contenuto dell'atto di opposizione.
I motivi sollevati da parte opponente, sostanziandosi nella contestazione delle partite contabili esposte nei consuntivi condominiali ed approvate dalle delibere assembleari antecedenti a quella del 14/06/2023 e da quest'ultima, per asseriti pagamenti che non sarebbero stati riportati indetti consuntivi, rileverebbero al più sotto il profilo di annullabilità e non di nullità di tale delibera.
Tanto in accordo ai principi da ultimo richiamati dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n°9839/2021 del 14/4/2021, riguardando casi in cui “l'assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito;
quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'art. 1137 cod. civ”.
Con la conseguenza che, per far valere dette doglianze nel presente giudizio ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, occorreva quella apposita “domanda riconvenzionale di annullamento” della delibera che ha approvato i consuntivi e da ultimo quello di cui alla annualità di gestione 2022 che, invece, per quanto sopra rilevato, non è stata spiegata.
Le eccezioni in esame sono dunque inammissibili e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021).
Ne consegue, quindi, il rigetto della opposizione su tutte le doglianze formulate da parte attrice.
Ogni altra doglianza formulata dall'attore nei confronti dell'amministratore in carica al momento della approvazione della delibera su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto è inammissibile in questa sede.
Nel merito della domanda di pagamento delle somme ingiunte e tenuto conto di quanto sopra rilevato in fatto ed in punto di diritto, va osservato che il opposto ha documentato in atti sufficientemente il CP_1 credito ingiunto a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, allegando e depositando il consuntivo ed il preventivo e relativi riparti, approvati dalla assemblea condominiale del 14/06/2023 e il verbale di quest' ultima, nonché la rettifica del saldo finale del rendiconto consuntivo della gestione 2022, approvato con successiva delibera assembleare del 27/11/2023, sopra richiamati
Da tali documenti risulta provato un credito del nei confronti dell'attore per €.13.260,72 alla CP_1 data della domanda monitoria, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, per quanto sopra rilevato, nonché per le allegazioni documentali in atti, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ingiunto.
Vanno quindi accolte le domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento dello stesso formulata dal convenuto. CP_1
Conseguentemente l'attore va condannato al pagamento al convenuto della somma anzidetta di CP_1
€.13.260,72, per oneri condominiali, oltre agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma,
c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria ed agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
Ancora, vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.13.260,72per spese condominiali.
Vanno dichiarati quindi dovuti quelli liquidati nel decreto ingiuntivo e determinati in €.145,50 per esborsi e
€.900,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa e parte attrice va condannata a corrisponderli a parte convenuta.
Va poi rigettata la domanda formulata dal convenuto della controparte al Controparte_4 risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, - con permanenza fino ad oggi della disponibilità a favore del ed avverso l'opponente di un titolo CP_1 esecutivo quale il decreto opposto -, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'eTO del presente giudizio, le spese e le competenze di giudizio e di mediazione vanno poste integralmente a carico dell'attore ed a favore del convenuto, secondo il principio della CP_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Revoca il decreto ingiuntivo n°17079/2023 emesso in data 06/11/2023 dal Tribunale di MI e pubblicato in data 09/11/2023 per effetto della intervenuta delibera del 27/11/2023.
- Rigetta l'opposizione e ogni domanda dell'attore Parte_1
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attore Parte_1 nei confronti del MI TO MI , convenuto, per spese condominiali Controparte_1 CP_1 dovute alla data della domanda monitoria, determinato nella somma di €.13.260,72, per oneri condominiali, e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere detta somma al convenuto, maggiorata di CP_1 interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria e di interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284
IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1 MI TO , opposto, per le spese di procedura monitoria CP_1 Controparte_1 determinate nella misura di €.145,50 per esborsi e €.900,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed
Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1
- Rigetta la domanda del convenuto MI TO MI, di condanna Controparte_1 dell'attore ex art.96 cpc. Parte_1
- Condanna l'attore a pagare in favore del convenuto Parte_1 CP_1 TO MI, , le spese e competenze di giudizio e di mediazione, che liquida in Controparte_1
€.300,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
MI 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 835 DELL'ANNO 2024
FRA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMUCCI NICOLO' e dell'avv. FINOCCHIO GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in
VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO presso il difensore avv. PALMUCCI NICOLO'
ATTORE
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOTTONI EMANUELA, elettivamente domiciliato in Via Giovanni Cadolini 20137 MILANO presso il difensore avv. BOTTONI EMANUELA CONVENUTO
Oggi 27/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , gli avv.ti PALMUCCI NICOLO' e FINOCCHIO Parte_1
GIANLUCA;
Per , l'amministratrice Sig.ra Controparte_1 Parte_2
e l'avv. BOTTONI EMANUELA
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine e le parti mediante esibizione dei loro documenti di riconoscimento. Dà atto che le parti personalmente presenti dichiarano la loro libera volontà alla trattazione della presente udienza.
I procuratori delle parti, dichiarano che le parti assistite partecipano alla udienza con le seguenti modalità: presso lo studio del difensore.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto né da parte loro né da parte dei loro assistiti presenti presso il loro studio, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni come in atti e discutono in conformità e i procuratori di parte attrice chiedono comunque la revoca del decreto perché come parte convenuta riconosce con successiva approvazione di riparto l'importo che parte convenuta assume dovuto è riconosciuto come ridotto rispetto a quello ingiunto. La procuratrice del convenuto illustra le sue difese ed insite nelle sue domande. I procuratori concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza. Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori e la parte presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In eTO alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e depoTO contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MI
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 835/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PALMUCCI NICOLO' e dell'avv. FINOCCHIO GIANLUCA ed elettivamente domiciliato in
VIALE BIANCA MARIA N. 23 MILANO presso il difensore avv. PALMUCCI NICOLO'
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BOTTONI EMANUELA, elettivamente domiciliato in Via Giovanni Cadolini 20137 MILANO presso il difensore avv. BOTTONI EMANUELA CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°17079/2023 emesso in data 06/11/2023 dal Tribunale di
MI e pubblicato in data 09/11/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza del 27/03/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione del signor al Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17079/2023, emesso in data 6.11.2023, pubblicato in data
9.11.2023 e notificato in data 14.11.2023, con il quale il Tribunale di MI, su istanza del MI TO
MI, , gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 14.369,29 oltre agli Controparte_1 interessi legali e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù del mancato pagamento di una serie di spese condominiali cristallizzate nel consuntivo della gestione 2022 e nel preventivo della gestione 2023, approvati con la delibera assembleare del 14/06/2023.
L'opponente chiedeva in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e in via principale la dichiarazione di non debenza della somma ingiunta, con revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di CP_1 sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, a) in via principale il rigetto delle domande attoree;
b) in via ulteriormente principale la dichiarazione di sussistenza in capo all'opponente della responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, c.p.c., per avere agito in malafede, con condanna dello stesso al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in proprio favore oltre che al pagamento in favore della di una somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore Controparte_2 ad euro 5.000,00; c) in via subordinata la dichiarazione di debenza da parte dell'opponente dell'importo di euro 14.369,29 per i ratei di spese condominiali non corrisposti o della maggiore o della minore somma accertata in corso di causa, oltre agli interessi dalla data della domanda al saldo e alle spese legali;
d) in via ulteriormente subordinata la dichiarazione di sussistenza in capo all'opponente della responsabilità aggravata ex art. 96, comma primo, c.p.c., per avere agito in malafede, con condanna dello stesso al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa in proprio favore oltre che al pagamento in favore della CP_2 di una somma non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00.
[...]
All'udienza fissata per la trattazione della sola istanza cautelare di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, considerato che il legale dell'opponente dichiarava di non insistere sull'accoglimento della stessa, veniva disposto il non luogo a provvedere sulla istanza.
Trattata poi la udienza di prima comparizione delle parti e dato atto della pendenza di trattative tra le parti nonché della pendenza della procedura di mediazione, con prossimo incontro fissato per il 19.7.2024, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 7.11.2024.
Depositate nelle more le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'eTO della citata udienza, dato atto che le trattative tra le parti e che la mediazione non avevano avuto eTO positivo, sciogliendo la riserva assunta in udienza, non venivano ammesse le istanze istruttorie formulate e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 27.3.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter cpc, conformi a quelle dell'atto di citazione, di seguito riportate:
“ In via preliminare: - revocare ovvero, in stretto subordine, sospendere, per i motivi dedotti in narrativa, la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto con provvedimento da emettere inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza per la trattazione dell'istanza ex art. 649 c.p.c.;
In via principale: - alla luce dei motivi dedotti in narrativa, dichiarare che parte attrice opponente non è debitrice della somma richiesta da parte convenuta opposta con il Decreto Ingiuntivo (o della diversa somma liquidata in corso di causa) e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo stesso;
In ogni caso: - spese di lite e compensi professionali interamente rifusi.”
Parte convenuta opposta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente con esclusione delle conclusioni formulate in via istruttoria:
“in via preliminare: rigettare l'istanza di revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n.17079/2023 n.RG. 37413/2023, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e di pronta soluzione e per le motivi illustrati nella memoria difensiva autorizzata datata;
nel merito in via principale: respingere in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto tutte le domande attoree condannando parte opponente in favore del convenuto opposto alla refusione delle spese legali per il presente giudizio, con la maggiorazione del compenso del 30% tenuto conto che gli atti depositati per il convenuto opposto sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre alle spese e alle indennità per la procedura di mediazione obbligatoria Rg.A.M. n.1542/2024 promossa dal avanti Controparte_1 all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di MI (Mediatore Avv. Mario Vittorio Dotti); nel merito in via ulteriormente principale: dichiarare che sussiste una responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 C.P.C., in capo al Sig. per aver agito in malafede nei Parte_1 confronti del MI opposto e per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento del danno, nella misura che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, in favore del MI opposto e condannare altresì ex art. 96, comma 3 C.P.C. il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della di una somma non inferiore a €.500,00 e non superiore a €.5.000,00; Controparte_2 nel merito in via subordinata: dichiarare che il Signor è tenuto al Parte_1 pagamento in favore del , in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, della somma di €. 14.369,29 per ratei di spesa condominiali non corrisposti, come provati in atti, o della maggiore o minore somma sarà provata in corso di causa, oltre agli interessi da domanda al saldo, oltre alla refusione delle spese legali relative al presente giudizio, con la maggiorazione del compenso del
30% tenuto conto che gli atti depositati per il convenuto opposto sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 e successive modifiche, oltre alle spese e alle indennità per la procedura di mediazione obbligatoria Rg.A.M. n.1542/2024 promossa dal
avanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Controparte_1
MI (Mediatore Avv. Mario Vittorio Dotti). nel merito in via ulteriormente subordinata: dichiarare che sussiste una responsabilità aggravata ex art.
96, comma 1 C.P.C., in capo al Sig. per aver agito in malafede nei Parte_1 confronti del MI opposto e per l'effetto condannare parte opponente al risarcimento del danno, nella misura che il Tribunale vorrà liquidare in via equitativa, in favore del MI opposto e condannare altresì ex art. 96, comma 3 C.P.C. il Sig. al pagamento Parte_1 in favore della di una somma non inferiore a €.500,00 e non superiore a €.5.000,00;”. Controparte_2
Oggi, all'eTO della precisazione delle conclusioni la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 19.7.2024, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che l'opponente, proprietario di un immobile TO presso il convenuto, ha allegato quanto segue a sostegno delle sue domande: CP_1
a) che al momento dell'acquisto dell'immobile si sarebbe impegnato con il condominio a corrispondergli l'importo medio annuo di euro 2.000,00 a titolo di spese condominiali, variabili in base al consumo effettivo e ai componenti del nucleo familiare;
b) di aver sempre provveduto al pagamento delle spese condominiali sia tramite contanti che tramite assegni bancari e di non aver mai ricevuto nessuna lettera di messa in mora o diffida di pagamento di importi condominiali rimasti insoluti;
c) che per i pagamenti effettuati avrebbe ricevuto dall'allora amministratore pro tempore (dott. ) le CP_3 quietanze attestanti gli avvenuti versamenti delle spese condominiali;
d) che in data 14.6.2023 l'assemblea condominiale deliberava 1) il rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2022 che poneva a proprio carico un debito di euro 13.649,93 per ratei scaduti e non pagati e 2) il preventivo della gestione ordinaria 2023 che poneva a proprio carico un importo di euro 2.546,07 per le spese condominiali da corrispondersi durante la gestione;
e) che in data 10.8.2023 il nuovo amministratore condominiale (dott.ssa ) gli avrebbe intimato per Pt_2 mezzo di legale il pagamento dell'importo di euro 13.649,93 oltre agli interessi, agli oneri di legge e alle rate di cui al preventivo 2023;
f) che a seguito della ricezione della diffida di pagamento avrebbe chiesto all'amministratrice dei chiarimenti su quanto era stato invitato a pagare, rappresentando 1) l'erroneità della richiesta di pagamento dell'importo di euro 2.546,07 di cui alle rate del preventivo 2023 alla luce dell'avvenuto versamento delle rate scadenti in data 28.2.2023 e in data 28.6.2023 per un importo totale di euro 1.000,00, 2) di aver sempre provveduto al pagamento delle spese condominiali;
g) che l'amministratrice, in riscontro a quanto dallo stesso rappresentato, gli avrebbe comunicato che 1)
l'importo complessivo di euro 2.546,07 di cui alle rate del preventivo 2023 gli sarebbe stato richiesto per errore in quanto il pagamento di euro 1.000,00 non sarebbe stato contabilizzato dalla precedente gestione condominiale, 2) il residuo debito di euro 13.649,93 si basava sul rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2022 approvato dall'assemblea in data 14.6.2023;
h) che ritenendo di non poter essere debitore di un importo così considerevole avrebbe richiesto all'amministratrice di effettuare alcune verifiche per ricostruire la cronologia dei pagamenti effettuati;
i) che avrebbe successivamente trovato presso il proprio appartamento alcune ricevute di pagamento rilasciate dalla precedente gestione, con timbro e sottoscrizione dello studio del Dott. per Persona_1 un importo complessivo di euro 3.900,00 oltre ad alcuni tagliandi relativi ad altri pagamenti effettuati a mezzo assegno, sempre presso lo studio del Dott. per un importo complessivo di Euro Persona_1
1.500,00 (di cui euro 500,00, emesso nel 2021, senza data e senza causale ed euro 1.000,00, emesso in data
12.12.2022 senza causale);
l) che nelle more di avere un riscontro sulla ricostruzione dei pagamenti effettuati avrebbe ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo;
m) che in data 21.11.2.2023, volendo trovare una conciliazione con il condominio, avrebbe nuovamente incontrato l'amministratrice per mostrarle le contabili dei pagamenti rinvenute presso il proprio appartamento e per sollecitarle la formazione e la trasmissione di un prospetto riepilogativo delle spese condominiali pagate;
n) che in occasione dell'incontro sarebbe emerso 1) che non vi sarebbe stata alcuna traccia nella documentazione condominiale dei versamenti delle spese condominiali della gestione del 2020 (cfr. doc. n. 2
- le ricevute del 23.4.2021, 15.11.2021 e 1.4.2022 per importo complessivo di euro 1.500,00), nonché dei pagamenti di cui all'assegno del 12.12.2022 per un importo di euro 1.000,00 (cfr. doc. n. 3), 2) l'inesistenza di un prospetto riepilogativo delle spese condominiali corrisposte in quanto il precedente amministratore non avrebbe trasmesso tutta la documentazione condominiale in proprio possesso, 3) che il condominio avrebbe intrapreso un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. nei confronti del precedente amministratore per sentire lo stesso condannare alla consegna della documentazione condominiale mancante;
o) che la mala gestio dell'allora amministratore pro tempore, la presenza di gravi errori e di incongruenze nei documenti contabili condominiali e l'impossibilità di ricostruire correttamente la contabilità delle gestioni condominiali precedenti all'anno 2022 sarebbero state confermate (con valore di confessione stragiudiziale) dall'amministratrice alla successiva assemblea del 27.11.2023;
p) che al fine di tutelare la propria posizione dalla lamentata mala gestio del precedente amministratore condominiale avrebbe depositato una denuncia querela presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
MI;
q) che il decreto ingiuntivo andrebbe quindi revocato in quanto 1) sarebbe stato emesso in assenza dei requisiti della certezza e della esistenza del credito (come peraltro sarebbe stato confessato stragiudizialmente dall'amministratrice condominiale all'assemblea del 27.11.2023), 2) il credito azionato farebbe riferimento a delle spese condominiali corrisposte, ma non contabilizzate dal condominio (nella specie i pagamenti effettuati in data 23.4.2021, 15.11.2021 e 1.4.2022 per complessivi euro 1.500,00 e quello di cui all'assegno del 12.12.2022 per complessivi euro 1.000,00).
Di contro il convenuto si difende eccependo quanto segue: CP_1
a) che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, colui che acquista un immobile facente parte di un condominio non assumerebbe alcun impegno a corrispondere una somma complessiva annua predeterminata, ma si obbligherebbe a partecipare alle spese di gestione ordinaria e straordinaria sostenute per ciascun anno in base ai millesimi di proprietà attribuiti al proprio immobile;
b) che quanto sostenuto dall'opponente in ordine all'essere sempre stato in regola con il pagamento delle spese condominiali e al non aver mai ricevuto alcuna lettera di messa in mora o diffida di pagamento di importi condominiali rimasti insoluti non corrisponderebbe al vero essendo smentito da ben due decreti ingiuntivi di pagamento emessi dal Tribunale di MI proprio per il mancato pagamento di alcuni ratei dovuti (n. 8711/2009 e n. 32258/2015) oltre che da diverse lettere di intimazione di pagamento trasmesse nel corso degli anni (cfr. doc. n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19);
c) che parte opponente, pur avendo ricevuto la lettera di convocazione all'assemblea ordinaria del 14.6.2023 con l'allegato rendiconto riportante il debito a suo carico, non avrebbe partecipato all'assemblea proprio in quanto consapevole dell'entità del proprio debito, che, in assenza di impugnazione della delibera assembleare, sarebbe divenuto definitivo e incontestabile;
d) che, diversamente da quanto asserito, parte opponente in occasione di un incontro avvenuto a settembre
2023 con l'amministratrice condominiale avrebbe riconosciuto di avere un debito del condominio, contestandone tuttavia l'entità alla luce di un pagamento di euro 1.000,00 effettuato a giugno 2023;
e) che l'importo di euro 1.000,00 versato a giugno 2023 sarebbe stato tuttavia regolarmente contabilizzato nel rendiconto consuntivo della gestione 2022 approvato dall'assemblea in data 14.6.2023;
f) che avrebbe deciso di agire in via monitoria in quanto l'invito di fornire della documentazione provante i pagamenti dei ratei condominiali insoluti e di effettuare i pagamenti di quanto dovuto non sarebbe stato accolto dall'opponente, se non, per quanto riguarda l'esibizione dei documenti provanti il pagamento di alcuni dei ratei condominiali, avvenuta all'incontro del 21.11.2023 soltanto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
g) che in ogni caso le ricevute dei pagamenti mostrate al suddetto incontro e prodotte nel presente giudizio, non essendo riconducibili in modo inequivocabile all'allora amministratore pro tempore Persona_1 per la presenza di nomi diversi o di sigle non identificabili, non proverebbero assolutamente che il debito portato dal decreto ingiuntivo opposto non esista o sia stato integralmente pagato, poiché gli importi ivi indicati sarebbero inferiori a quelli riconosciuti come versati dall'opponente in ordine alle gestioni 2018,
2020, 2021, 2022 e 2023;
h) che anche le matrici degli assegni mostrate e prodotte, appartenendo a dei libretti appoggiati ad un conto corrente del quale non sarebbe stata specificata la titolarità, non costituirebbero prova né dell'emissione del relativo titolo, della relativa data di emissione, dell'importo, del nome dell'intestatario, della causale di pagamento né dell'integrale pagamento delle somme dovute al condominio;
i) che dal passaggio di consegne effettuato dal dott. a fine gennaio 2024 in ottemperanza a quanto CP_3 disposto dal Tribunale di MI nei suoi confronti sarebbe emerso che 1) il saldo finale della gestione 2022 sarebbe stato di euro 13.260,72 e non di euro 13.649,24 come riportato nel rendiconto consuntivo della gestione ordinaria 2022 e che 2) le rate del preventivo della gestione 2023 sarebbero rimaste invece invariate nei singoli importi riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo, come risultante dalla rettifica del consuntivo condominiale per quella gestione, approvato con delibera assembleare del 27/11/2023;
l) che le dichiarazioni rese dall'amministratore all'assemblea del 27.11.2023 non assumerebbero alcun valore di confessione stragiudiziale in quanto nella confessione il confidente deve poter disporre del diritto controverso, potere da escludersi nel caso de quo alla luce della impossibilità dell'amministratore di disporre del diritto di credito del essendo la sorte del credito rimessa all'esclusivo potere dell'assemblea CP_1 condominiale;
m) che il primo motivo di opposizione sarebbe infondato con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto non andrebbe revocato in quanto sarebbe stato richiesto ed emesso ex art. 63 delle disp. att. c.c. sulla base di un credito certo ed esistente, cristallizzato nel rendiconto consuntivo della gestione 2022, la cui delibera di approvazione non risulta essere stata impugnata dall'opponente;
n) che il decreto ingiuntivo non andrebbe revocato anche alla luce della intervenuta modifica del saldo finale delle gestione riportato nel rendiconto consuntivo 2022 in euro 13.260,72 anziché negli originari euro
13.649,24 stante il mantenimento delle rate di spesa del preventivo 2023 (cristallizzato per mancanza di impugnazione della delibera di approvazione da parte dei Condomini) e la possibilità di inserire a fine gestione 2023, in sede di successivo consuntivo, le rate già versate e di riconoscere per ciascun condomino crediti e/o debiti a saldo;
o) che anche il secondo motivo di opposizione sarebbe infondato con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto non andrebbe revocato in quanto 1) le ricevute prodotte dall'opponente riporterebbero dei pagamenti eseguiti nel 2018 per complessivi euro 1.400,00 a fronte di un debito riportato nel consuntivo dello stesso anno per euro 1.600,00, 2) i pagamenti effettuati in data 23.4.2021, 15.11.2021 e 1.4.2022 per complessivi euro 1.500,00, diversamente da quanto sostenuto, sarebbero stati correttamente contabilizzati tra il rendiconto consuntivo della gestione 2020 e il rendiconto consuntivo della gestione 2021, 3) non vi sarebbe traccia nei documenti contabili e nel conto corrente condominiale dell'assegno del 12.12.2022 di euro 1.000,00 asseritamente consegnato all'allora amministratore pro tempore;
p) che parte opponente avrebbe agito in giudizio con mala fede dovendo di conseguenza rispondere della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma primo e terzo, c.p.c..
Il condominio opposto, con la memoria n. 2 ex art171 ter cpc ha prodotto anche i consuntivi relativi agli anni di gestione compresi tra il 2003 e il 2022, ugualmente approvati in assemblea dal MI con delibere che dimostrerebbero la sussistenza del debito di parte opponente ed asserendo che le stesse non sono mai state impugnate dal signor Pt_1
Il convenuto ha riconosciuto che una parte degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo, CP_1 ammontanti ad €.388,52, in base ad un semplice calcolo matematico (importo ingiunto originariamente di
€.13.649,24 – importo rettificato con successiva delibera assembleare del 27/11/2023 di €. 13.260,72 =
€.388,52), non sono dovuti in virtù della rettifica del saldo finale del rendiconto consuntivo della gestione
2022, approvato con successiva delibera assembleare del 27/11/2023. Deve quindi revocarsi il decreto ingiuntivo perché lo stesso contiene un ordine di pagamento non più attuale riguardante un importo certamente maggiore di quanto eventualmente dovuto dall'attore al convenuto.
Dovrà esaminarsi comunque nel merito la domanda dell'opposto formulata con il ricorso monitorio relativamente agli altri importi, nonchè la opposizione dell'attore con riferimento agli stessi.
Tanto perché, come è noto, l'oggetto della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, costituente un ordinario giudizio di cognizione di primo grado, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento sulla fondatezza od infondatezza della pretesa fatta valere con la domanda monitoria (Cass. civ. Sez. I, 08/03/2012, n. 3649; Cass. civ. Sez. III, 07/10/2011, n. 20613).
Per il rimanete importo di €.13.260,72 ricompreso in quello oggetto della domanda monitoria e della domanda di condanna riformulata da parte opponete in atti, l'opposizione non è fondata.
L'art. 1137 c.c. dispone la obbligatorietà per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce poi il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il MI una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di CP_1 approvazione dello stato di ripartizione delle spese.
Sul punto va richiamato quanto costantemente ribadito dalla Corte di Cassazione (cfr. per tutte: Cass. n°
20006/2020): “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez.
2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emetterà una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, CP_1 così, titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, CP_1 ma anche la condanna del a pagare le somme nel processo oppoTOrio a cognizione piena ed CP_1 esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629;
Cass. Sez. 2 , 23/02/2017, n. 4672). Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass.
Sez. 2, 14/11/2012, n. 19938; Cass. Sez. 6 - 2, 24/03/2017, n. 7741).
Ancora statuisce detta sentenza che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “per il disposto degli artt. 1135 e 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art.
1137, comma 2, c.c. non per ragioni di merito, ma solo per ragioni di mera legittimità, non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera (Cass. Sez. 2, 31/05/1988, n. 3701; Cass. Sez. 2, 14/07/1989, n.
3291; Cass. Sez. 2, 20/04/1994, n. 3747 ; Cass. Sez. 2, 04/03/2011, n. 5254). Dall'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, pertanto, per effetto della vincolatività tipica dell'atto collegiale stabilita dal primo comma dell'art. 1137 c.c. (e senza che perciò possano essere altrimenti rilevanti la
"partecipazione" o un "idoneo atto ricognitivo del singolo condomino", che il ricorrente postula alla stregua di quanto sostenuto in Cass. Sez. 2, 22/02/2018, n. 4306), discende l'insorgenza, e quindi anche la prova, dell'obbligazione in base alla quale ciascuno dei condomini è tenuto a contribuire alle spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio (Cass. Sez. 2, 05/11/1992, n. 11981)”
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore poteva richiedere ed ottenere, come in effetti è avvenuto, una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva sulla base del rendiconto consuntivo
2022 e del bilancio preventivo 2023 e dei relativi riparti approvati dalla assemblea del MI opposto in data 14/06/2023, costituenti prova scritta idonea a tali fini.
Detta delibera, allo stato, risulta tuttora esistente e munita di efficacia esecutiva, né l'opponente l'ha espressamente impugnata, neppure con la sua opposizione a decreto ingiuntivo.
Conseguentemente in merito alle eccezioni dell'opponente relative agli asseriti pagamenti antecedenti al rendiconto consuntivo 2022 e al bilancio preventivo 2023 approvati dall'assemblea condominiale e posti a fondamento del decreto opposto, va osservato quanto segue.
Tenuto conto dei principi sopra richiamati in tema di obbligatorietà ed efficacia esecutiva del deliberato assembleare che approva i consuntivi ed i riparti, va poi ancora osservato che, per quanto da ultimo statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021: “ Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”.
Nel presente giudizio, invece, l'attore non ha rivolto le sue doglianze avverso il rendiconto consuntivo 2022
e il bilancio preventivo 2023 approvati dall'assemblea condominiale e posti a fondamento del decreto opposto, articolando una apposita “domanda riconvenzionale di annullamento” della delibera che li ha approvati, atteso il contenuto dell'atto di opposizione.
I motivi sollevati da parte opponente, sostanziandosi nella contestazione delle partite contabili esposte nei consuntivi condominiali ed approvate dalle delibere assembleari antecedenti a quella del 14/06/2023 e da quest'ultima, per asseriti pagamenti che non sarebbero stati riportati indetti consuntivi, rileverebbero al più sotto il profilo di annullabilità e non di nullità di tale delibera.
Tanto in accordo ai principi da ultimo richiamati dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite
n°9839/2021 del 14/4/2021, riguardando casi in cui “l'assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito;
quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'art. 1137 cod. civ”.
Con la conseguenza che, per far valere dette doglianze nel presente giudizio ai fini della revoca del decreto ingiuntivo opposto, occorreva quella apposita “domanda riconvenzionale di annullamento” della delibera che ha approvato i consuntivi e da ultimo quello di cui alla annualità di gestione 2022 che, invece, per quanto sopra rilevato, non è stata spiegata.
Le eccezioni in esame sono dunque inammissibili e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice (Corte di Cassazione a Sezioni Unite n°9839/2021 del 14/4/2021).
Ne consegue, quindi, il rigetto della opposizione su tutte le doglianze formulate da parte attrice.
Ogni altra doglianza formulata dall'attore nei confronti dell'amministratore in carica al momento della approvazione della delibera su cui si basa il decreto ingiuntivo opposto è inammissibile in questa sede.
Nel merito della domanda di pagamento delle somme ingiunte e tenuto conto di quanto sopra rilevato in fatto ed in punto di diritto, va osservato che il opposto ha documentato in atti sufficientemente il CP_1 credito ingiunto a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, allegando e depositando il consuntivo ed il preventivo e relativi riparti, approvati dalla assemblea condominiale del 14/06/2023 e il verbale di quest' ultima, nonché la rettifica del saldo finale del rendiconto consuntivo della gestione 2022, approvato con successiva delibera assembleare del 27/11/2023, sopra richiamati
Da tali documenti risulta provato un credito del nei confronti dell'attore per €.13.260,72 alla CP_1 data della domanda monitoria, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
Invece, per quanto sopra rilevato, nonché per le allegazioni documentali in atti, parte attrice non ha fornito la prova di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ingiunto.
Vanno quindi accolte le domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento dello stesso formulata dal convenuto. CP_1
Conseguentemente l'attore va condannato al pagamento al convenuto della somma anzidetta di CP_1
€.13.260,72, per oneri condominiali, oltre agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma,
c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria ed agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
Ancora, vanno riconosciute a parte convenuta anche le spese della procedura monitoria atteso che le stesse sarebbero state comunque dovute nel caso fosse stata formulata monitoriamente la domanda per il solo importo riconosciuto come dovuto di €.13.260,72per spese condominiali.
Vanno dichiarati quindi dovuti quelli liquidati nel decreto ingiuntivo e determinati in €.145,50 per esborsi e
€.900,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, nonchè Iva e cpa e parte attrice va condannata a corrisponderli a parte convenuta.
Va poi rigettata la domanda formulata dal convenuto della controparte al Controparte_4 risarcimento del danno ex art.96 cpc in quanto: non è stato allegato né, a fortiori, provato l'esistenza di un danno non suscettibile di ristoro con la condanna alla refusione delle spese di lite, come necessario ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c.; non si rileva la esistenza dei presupposti sanzionatori di cui al III comma della stessa norma, in quanto, tenuto conto delle statuizioni della presente sentenza e della durata e svolgimento del processo, - con permanenza fino ad oggi della disponibilità a favore del ed avverso l'opponente di un titolo CP_1 esecutivo quale il decreto opposto -, non sono emersi in atti danni irreparabili in capo al convenuto dall'atteggiamento processuale della controparte e non si ravvisano sintomi di una grave negligenza della stessa nell'utilizzo dello strumento processuale azionato ai fini delle sue difese.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'eTO del presente giudizio, le spese e le competenze di giudizio e di mediazione vanno poste integralmente a carico dell'attore ed a favore del convenuto, secondo il principio della CP_1 soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Revoca il decreto ingiuntivo n°17079/2023 emesso in data 06/11/2023 dal Tribunale di MI e pubblicato in data 09/11/2023 per effetto della intervenuta delibera del 27/11/2023.
- Rigetta l'opposizione e ogni domanda dell'attore Parte_1
- Accerta, come in motivazione, l'esistenza del debito dell'attore Parte_1 nei confronti del MI TO MI , convenuto, per spese condominiali Controparte_1 CP_1 dovute alla data della domanda monitoria, determinato nella somma di €.13.260,72, per oneri condominiali, e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere detta somma al convenuto, maggiorata di CP_1 interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria e di interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284
IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attore nei confronti del Parte_1 MI TO , opposto, per le spese di procedura monitoria CP_1 Controparte_1 determinate nella misura di €.145,50 per esborsi e €.900,00 per compensi, oltre spese generali 15%, cpa ed
Iva e per l'effetto condanna l'attore a corrispondere dette somme al convenuto. CP_1
- Rigetta la domanda del convenuto MI TO MI, di condanna Controparte_1 dell'attore ex art.96 cpc. Parte_1
- Condanna l'attore a pagare in favore del convenuto Parte_1 CP_1 TO MI, , le spese e competenze di giudizio e di mediazione, che liquida in Controparte_1
€.300,00 per spese ed €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
MI 27 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani