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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 4191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4191 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 23.9.25, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia n° RG 1180/24 vertente Tra
ià n Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t.., rappresentato e difeso come in atti dagli avv. Giovanni Valentino Giacinto Favalli e Paolo Zucchinali;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ANDREA Controparte_1 TOMASINO;
nonchè
- già CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino;
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 NAPOLI n° 6521/2023, con la quale era stata accolta la domanda del e dell' ed il CP_1 CP_3 Tribunale aveva così provveduto: “in accoglimento del ricorso, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la nel periodo dal Controparte_1 Parte_1 31.10.2009 al 14.10.2020, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel profilo di redattore secondo il CCNL di categoria Lavoro Giornalistico;
condanna per l'effetto la resistente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. a corrispondere le differenze retributive Parte_1 maturate in relazione al profilo professionale riconosciuto per il predetto periodo , oltre accessori di legge, da liquidarsi in separata sede;
condanna la in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa di
per il suddetto periodo;
in accoglimento della spiegata domanda Controparte_1 riconvenzionale trasversale, condanna altresì la a versare in favore Parte_1 della Gestione INPGI i contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione assicurativa di
per il periodo non prescritto ovvero dal 2.3.2015 al 14.10.2020 nonché a Controparte_1 corrispondere le relative sanzioni civili da calcolarsi sulle differenze retributive dovute al ricorrente;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Parte_1 liquida in Euro 5.400,00 oltre IVA , CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_3 liquida in Euro 2.200,00 oltre IVA , CPA e rimborso spese generali come per legge . Compensa le spese tra ricorrente e INPGI. ..”. Il ricorrente in primo grado aveva dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1.9.2009 (assunto con contratto di tirocinio-stage di due mesi) al 14.10.2020, Parte_1 dapprima presso la sede sita in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 215 e poi presso quella sita alla via dei Mille n. 16, svolgendo mansioni di giornalista per il settore cultura e spettacoli del quotidiano
“La Repubblica”; che il rapporto lavorativo era stato formalizzato mediante l'utilizzo di due tipologie contrattuali: a) dal 1.9.2009 al 31.10.2009 come tirocinante, svolgendo la sua prestazione presso la redazione del quotidiano sita in Napoli alla via Rivera di Chiaia n. 215; b) successivamente, mediante la sottoscrizione di contratti di collaborazione giornalistica (in particolare, sottoscritti in data 31.12.2014, 31.12.2015, 29.2.2016 e 31.12.2016, i quali si differenziavano formalmente solo in relazione al numero di articoli da scrivere); di aver lavorato, durante tutta la vigenza del rapporto intercorso con la convenuta, nelle forme del lavoro subordinato, svolgendo mansioni di giornalista assegnato al settore cultura e spettacoli, ossia occupandosi della realizzazione di articoli, interviste e servizi effettuati anche “in esterna”, il tutto sotto la supervisione dei diversi direttori succedutisi nel tempo e sulla base di una specifica agenda settimanale;
che, durante il suddetto periodo lavorativo, aveva sempre ricevuto disposizioni e direttive dai direttori del quotidiano, con obbligo di presenza in ufficio ed osservanza del seguente orario di lavoro: dalle ore 12:00 alle ore 20:00, dal lunedì al sabato, nonché obbligo di presenza alle riunioni giornaliere (circa alle ore 13:00) per la scelta del cd. menabò; di aver svolto la propria attività lavorativa anche “in esterna”, in qualità di inviato, in diverse località della provincia di Napoli e, in alcune occasioni, all'estero, occupandosi della creazione di una rete di contatti con gli organizzatori degli eventi cui partecipava, della partecipazione agli eventi e della successiva redazione di articoli di cronaca, sempre sotto la supervisione del caposervizio e/o caporedattore di turno;
attività, quest'ultima, per cui riceveva solo un rimborso spese senza alcun compenso aggiuntivo;
di aver ricevuto, a far data dagli inizi del 2015, una postazione personale dotata di PC e di connessione internet aziendale, telefono fisso, stampante, scanner, nonché badge di accesso all'ufficio della redazione;
di non aver percepito in costanza di rapporto la giusta retribuzione, essendo stato sempre pagato “a cottimo”, ossia mediante un compenso fisso di € 10,00 lordi per ogni articolo o servizio realizzato, retribuzione corrisposta mensilmente a mezzo bonifico bancario;
che aveva, pertanto, diritto ad una retribuzione adeguata all'attività lavorativa svolta e comprensiva degli elementi retributivi propri della subordinazione, ai sensi dell'art. 36 Cost., 2094 c.c. ed in base alle tabelle di cui al CCNL applicabile, da quantificarsi in separato giudizio;
che aveva diffidato a mezzo pec, in data 28.6.2019, la convenuta a provvedere alla regolarizzazione della sua posizione lavorativa, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate;
diffida rimasta, tuttavia, priva di riscontro;
e di aver presentato, in data 2.3.2020, formale istanza-denuncia all' Controparte_3
[...] Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Controparte_1 funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo, previo accertamento della Parte_1 sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorrente a partire dal 31.10.2009, anche previa declaratoria di illegittimità dei contratti di “collaborazione giornalistica” del 31.12.2014, del 31.12.2015, del 29.2.2016 e del 31.12.2016, con diritto all'inquadramento nella qualifica di vice capo-servizio o, in subordine, di redattore del C.N.L.G.; per l'effetto, ordinare la convenuta di attribuirgli la qualifica di vice capo-servizio o, in subordine, quella di redattore, nonché di procedere alla completa regolarizzazione della sua posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa in favore dell' a far data dal 31.10.2009, ovvero dalla diversa data ritenuta di CP_3 giustizia. Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio e CP_3 formulava domanda riconvenzionale chiedendo, qualora fosse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico del ricorrente, la ricostituzione del rapporto contributivo entro i limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla data di ricezione della denuncia del lavoratore (del 2.3.2020) e da calcolarsi: - Sulle retribuzioni mensili maturate (anche se non percepite) spettanti al ricorrente sulla base della qualifica di vice caposervizio (i.e. Redattore esperto) ovvero sulla base della qualifica di redattore ordinario o tenendo a riferimento i diversi parametri ritenuti di giustizia;
- Sulla 13^ mensilità maturata annualmente e dovuta e/o sulle quote di essa;
- Ed in ogni caso su tutte le indennità a carattere retributivo di cui al CNLG che verranno riconosciute dovute, ivi compresa l'indennità redazionale, il compenso per ferie non godute ecc.
2. Accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto dell' , al pagamento delle sanzioni Controparte_4 civili di legge da calcolarsi come da delibere del CdA dell' , che si allegano al doc. 7, nella CP_3 misura dell'evasione e/o in subordine dell'omissione.
3. Per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, a versare nella Gestione INPGI Sostitutiva Parte_1 dell'A.G.O. (che assicura i rapporti di lavoro giornalistico subordinato) i contributi di legge e da contratto, dichiarati dovuti per il rapporto di lavoro oggetto di causa, e le relative sanzioni civili da calcolarsi nella misura dell'evasione e/o in subordine dell'omissione.
4. Con vittoria delle spese di lite a carico della parte soccombente”. Si costituiva, altresì, in giudizio la eccependo, preliminarmente, la Parte_1 decadenza dalla possibilità di far valere qualsivoglia diritto connesso ai contratti di collaborazione autonoma intercorsi inter partes fino al 31.12.2017. Nel merito, negava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ma al contrario deduceva la suddivisione del rapporto intercorso tra le parti in tre distinti periodi: nel primo periodo, dal 31.10.2009 al 31.12.2014, il ricorrente aveva prestato attività di collaborazione occasionale e non continuativa, oggetto di contabilizzazione con sistema c.d. “a borderò”; nel secondo periodo, dal 1.1.2015 al 31.12.2017, il ricorrente aveva prestato un'attività di collaborazione continuativa, formalizzata mediante la sottoscrizione di plurimi contratti di “collaborazione giornalistica” di durata annuale o plurimensile;
nel terzo periodo, dal 31.12.2017 al 14.10.2020, il ricorrente aveva nuovamente prestato attività di collaborazione occasionale e non continuativa, contabilizzati con sistema c.d. “a borderò”. Chiariva che nel predetto periodo il ricorrente non era mai stato inserito nell'organico aziendale, sottolineando l'assenza di direttive nei suoi confronti, la libertà ed autonomia nell'organizzazione della sua attività lavorativa, nonché il mancato utilizzo di strumenti aziendali in via esclusiva. Concludeva per il rigetto del ricorso, nonché della domanda riconvenzionale svolta dall' con vittoria delle spese di lite. In via subordinata, CP_3 dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato ex art. 2 ccnlg (c.d. collaboratore fisso). Il Tribunale, espletata la prova testimoniale, ritenuto che non vi fosse decadenza, ha accolto il ricorso come da dispositivo. Avverso la predetta sentenza ha proposto gravame deducendone la contraddittorietà per aver, Pt_1 da un lato ritenuto che il canone dell'eterodirezione non fosse essenziale salvo poi concludere che il soggiaceva al potere gerarchico del datore su basi probatorie che, peraltro erano anch'esse CP_1 da ritenersi erronee ed oggetto di parimenti erronea valutazione;
ha censurato la sentenza per aver ricostruito in maniera inadeguata la concreta articolazione del rapporto intercorso, e la stabilità dello stesso secondo parametri non utilizzabili per il lavoro giornalistico. Ha in particolare, censurato l'aver omesso di considerare il requisito dell'esclusività come regolato dell'art. 8 del contratto collettivo in atti. Si è infine riportata alla domanda subordinata articolata sin dal primo grado avente riguardo all'eventuale qualifica di giornalista collaboratore fisso ex art. 2 del CCNLG. Si è generalmente doluto dell'interpretazione della prova come effettuata dal primo giudice. Ha chiesto la riforma della sentenza con rigetto della domanda volta ad accertarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico come redattore;
in subordine al più accogliersi la domanda subordinata. E comunque ordinare la restituzione delle somme versate in forza della sentenza qui gravata dall'appellante Società a qualsiasi titolo in favore del Dott. e all' . Controparte_1 Controparte_5 Si è costituito il che ha chiesto dichiararsi inammissibile il gravame, non avendo ragionevole CP_1 possibilità di essere accolto, e disporsene, comunque, nel merito il rigetto. Si è costituito l' ggi che, parimenti ha chiesto la conferma della sentenza gravata. CP_3 CP_2 La controversia, previo deposito di note di trattazione scritta, è decisa come segue. L'appello non può trovare accoglimento. I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro intima connessione, essendo censurata la ricostruzione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro del ricorrente
, anche eventualmente nei termini di cui alla eccezione subordinata ( collaborazione ex art. 2 CP_1 CCNL), l'interpretazione della prova. Giova innanzitutto verificare in punto di diritto quali siano i principi interpretativi applicabili con specifico riguardo al vincolo di subordinazione nel rapporto giornalistico che, all'evidenza, manifesta delle indubbie peculiarità. L'inquadramento sistematico della fattispecie rileva particolarmente in quanto è del tutto pacifico che nell'ambito del lavoro giornalistico gli indici della subordinazione si atteggino in modo del tutto particolare, in modo che il profilo della direzione ed eterodirezione sfumi a favore di altri e diversi indici maggiormente idonei a caratterizzare ed a cogliere un lavoro la cui natura non può essere ricompresa negli ordinari schemi e dove, stante la sua natura intellettuale, la direttiva datoriale si manifesta in modo particolare ( Così: “La natura intellettuale dell'attività giornalistica …comporta un'attenuazione del vincolo della subordinazione conseguente al bilanciamento tra potere direttivo e discrezionalità del prestatore di lavoro. La minore incisività del potere di etero-determinazione della prestazione lavorativa comporta che la qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico in termini di autonomia o subordinazione debba svolgersi attraverso indici sussidiari rispetto al puro assoggettamento al potere direttivo. Tali indici consistono, principalmente, nell'inserimento del prestatore nell'organizzazione aziendale e nella sua continuità, da intendere come persistenza nel tempo dell'obbligo di mantenersi a disposizione dell'imprenditore”. (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, n.26446). È, invero, consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Per la configurabilità della subordinazione nel lavoro giornalistico, non è necessario che il lavoratore sia impegnato in un'attività quotidiana con un orario di lavoro prestabilito. Ciò che conta sono la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, che devono essere presenti anche in assenza di un orario fisso di lavoro. Inoltre, la mancanza di esclusività della prestazione lavorativa o la presenza di altre attività non escludono di per sé la configurabilità del rapporto di lavoro subordinato”. (Cassazione civile sez. lav., 10/10/2024, n.26466). La richiamata pronuncia effettua in motivazione una chiara ed esplicita disamina evidenziando che
“…5. Quanto alla subordinazione giornalistica, poi, deve evidenziarsi che questa Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940 - 01) che, a norma dell'art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l'impegno in una attività quotidiana con l'obbligo di osservare un orario di lavoro;
devono tuttavia ricorrere i requisiti della "continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio" (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. Si è anche affermato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 - 01, nonché Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013, Rv. 628530 - 01) che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni;
costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari…”. Fatti propri dalla corte adita i principi sopra espressi, va analizzato il caso in esame. Un primo profilo emerge immediatamente ed è quello che ha caratterizzato formalmente il rapporto di lavoro dedotto, durato nel periodo dal 31.10.2009 al 14.10.2020. Invero, il primo periodo dal 1.9.2009 al 31.10.2009 il ricorrente ha svolto le sue mansioni come tirocinante e poi la formalizzazione del rapporto (a prescindere dalla reale natura) riguarda i soli contratti di collaborazione intercorsi dal 01/01/2015 al 31/12/2017. Per i periodi intermedi dal 31.10.2009 al 31.12.2014 non vi è formalizzazione del rapporto, e per il periodo successivo la convenuta ha allegato buste paga recanti la voce “compenso collaboratori” (oltre le detrazioni IRPEF ed addizionali). Ed allora, il rapporto per un periodo non breve risulta non formalizzato mentre, dalla prova esperita dal primo giudice, risulta come dallo stesso correttamente rilevato, che le modalità di lavoro sono rimaste invariate. In definitiva sia che il ricorrente fosse pagato a borderò, come dedotto dalla convenuta, sia che fosse formalizzata una collaborazione, nulla variava nelle modalità della prestazione e in quelle di inserimento nel contesto lavorativo dei redattori. Anche sotto questo profilo non condivisibili risultano le censure dell'appellante con riguardo all'interpretazione della prova effettuata dal primo giudice. Va infatti rilevato che tutti i testi escussi riferiscono della presenza assidua e continuativa del CP_1 e della attività resa, omogenea a prescindere dalla tipologia (o meno) di nomen iuris dei contratti stipulati. Le testimonianze, in definitiva, si discostano ben poco l'una dall'altra. Le testimonianze di e sono perfettamente in linea tra loro. Testimone_1 Testimone_2 La teste , redattrice e dipendente dell'appellante dal 1988 ha ricordato la Testimone_1 presenza del ricorrente sin dal settembre 2009. Ricorda che il fu presentato da CP_1 Parte_3
, all'epoca capo redattore. Al termine dello stage il era stato invitato a restare in
[...] CP_1 redazione con incarico specifico nell'area Spettacoli, dopo un periodo iniziale di affiancamento nella cronaca, prassi comune per gli stagisti. Le mansioni comprendevano sia attività esterne (conferenze stampa, interviste), sia lavoro interno, sotto la supervisione del capo redattore o del capo servizio. La teste ha ricordato che, prima della stipula dei contratti di collaborazione, era retribuito CP_1 secondo il sistema a borderò, cioè in base agli articoli pubblicati, generalmente firmati dall'autore salvo eccezioni. Anche durante lo stage, come dopo, il osservava un orario di lavoro analogo CP_1 a quello dei redattori, lasciando al redazione verso le 20:30/21:00. L'accesso alla sede avveniva tramite badge personale, assegnato anche a;
e che i capi servizio responsabili erano CP_1
ed sotto la cui direzione operava anche lei stessa. La teste ha Controparte_6 Parte_4 affermato che la giornata lavorativa prevedeva una riunione plenaria alle ore 13-14 per definire le attività quotidiane, a cui partecipavano tutti i settori, incluso il ricorrente, oltre a una riunione del settore Spettacoli ogni lunedì alle 16:30. E che durante il periodo di presenza di vi erano CP_1 altri stagisti, ma lui fu il solo a proseguire in modo continuativo. La decisione di proporre un contratto di collaborazione a AC scaturì da valutazioni positive emerse nelle riunioni. Quanto all'utilizzo delle dotazioni, la teste ha ricordato che il ricorrente inizialmente utilizzava un computer fisso fornito dalla redazione, poi un portatile personale custodito in loco. I contenuti prodotti da venivano
CP_1 selezionati per la pubblicazione dai capi servizio e dai capi redattori. La teste ha anche confermato che si assentava e comunicava le assenze ai superiori, così come dalla fruizione di ferie,
CP_1 benché non abbia saputo definirne la durata. Ha precisato che in bacheca venivano indicate le assenze e, in particolare, un'estate fu indicato come referente per la redazione Spettacoli. Ha
CP_1 confermato la sua partecipazione alla rubrica "strisciata" e alla realizzazione delle guide insieme ai colleghi. In occasione della distribuzione delle mansioni, a venivano talvolta attribuiti
CP_1 incarichi esclusivi legati alla stesura di guide. La teste ha affermato di non aver mai svolto incarichi all'estero con il ricorrente, ma di sapere che il aveva seguito eventi internazionali come
CP_1 corrispondente. Ha evidenziato che in ambito locale, aveva collaborato con lui occasionalmente per eventi al Teatro San Carlo, dove curava le interviste mentre lei si occupava di altri aspetti
CP_1 editoriali. La copertura degli eventi al S. Carlo passò poi progressivamente da lei a e CP_7 successivamente a . Dopo l'attività esterna, rientrava sempre in redazione. Per
CP_1 CP_1 quanto riguarda il calendario delle presenze, ha ricordato che era distinto tra collaboratori e redattori;
che faceva uso regolare dei mezzi aziendali come fax, telefono e fotocopiatrice. Di norma,
CP_1 redigeva i suoi testi in redazione, salvo casi concordati di scrittura remota (ad esempio dopo eventi serali). Dalle mie conoscenze, era costantemente presente in redazione.
CP_1 Di contenuto conforme è anche la testimonianza resa da che ha dichiarato: di aver Testimone_2 conosciuto il ricorrente nel 2007 presso la scuola di giornalismo dell'Università Suor Orsola Benincasa, dove frequentava i corsi come giornalista praticante;
che dal 1990 era giornalista per Repubblica e nel 2009 il sig. aveva svolto uno stage di due mesi. Al termine dello stage, era
CP_1 rimasto come collaboratore, occupandosi principalmente dei settori cultura, spettacoli e cronaca. L'attività di collaborazione, durata circa sei anni fino al 2014, e prevedeva un compenso a pezzo (borderò), con una media di circa 10 euro ad articolo. Il teste ha ricordato che il non svolgeva
CP_1 un'attività saltuaria bensì assimilabile a quella di un redattore vero e proprio, lavorando sei giorni a settimana, rispetto ai cinque previsti per un redattore ordinario, inclusa la domenica, trascorrendo gran parte della giornata in redazione. Svolgeva anche attività esterne per il giornale, quali conferenze stampa o interviste, ed è stato inviato sia in Campania sia all'estero. Come tutti i membri della redazione e del personale di segreteria, anche era dotato di un badge di accesso su cui non
CP_1 appariva il nominativo, come anche sul suo dove era presente solo il nome della testata.
CP_1 inoltre partecipava alle riunioni organizzative, e si teneva una riunione plenaria giornaliera intorno alle ore 13:00, cui partecipava salvo impegni esterni. Per quanto attiene alla postazione di
CP_1 lavoro, nei primi sei anni disponeva di una postazione fissa con computer della redazione, e
CP_1 utilizzava altresì fax, fotocopiatrice, telefono e altri strumenti aziendali. Dal 2015, su indicazione aziendale, ai collaboratori più assidui, incluso , era stato assegnato un armadietto personale
CP_1 per custodire il proprio computer portatile, attraverso cui accedeva alla rete redazionale mediante password fornite dai capiservizio. Ogni redattore disponeva comunque di una password personale. In definitiva lavorava generalmente dalle ore 12:00 fino alle 20:30-21:00, salvo incarichi
CP_1 esterni;
riponeva il computer nell'armadietto al termine della giornata. L'armadietto si trovava nella stanza insieme ai vari capiservizio che attribuivano quotidianamente gli incarichi. Per la cronaca, i principali referenti erano e;
per i settori spettacolo e cultura, Per_1 CP_8 Controparte_9
, e, nell'ultimo periodo, Controparte_6 Parte_5 Persona_2 CP_10 All'occorrenza, il ricorrente poteva occuparsi di più articoli al giorno su specifica indicazione dei capiservizio. Per la sezione spettacoli, era prevista una riunione il lunedì pomeriggio, coordinata dai capiservizio di settore, principalmente e curava una rubrica quotidiana sugli CP_6 Pt_4 CP_1 appuntamenti di cultura e spettacolo, oltre a una rubrica settimanale dedicata in particolare agli spettacoli teatrali, che richiedeva lavoro anche la domenica per consentirne la pubblicazione. Le sue assenze venivano sempre giustificate e comunicate al capo redattore, che ne informava la redazione;
tali assenze erano comunque rare. In merito alle ferie, il nome di era inserito nel piano ferie, CP_1 potendo usufruire mediamente di una settimana durante l'estate, rispetto alle 3-4 settimane dei redattori. ha inoltre partecipato a viaggi di lavoro all'estero su incarico del capo-redattore; CP_1 tali spostamenti erano finanziati da soggetti esterni al giornale, come enti regionali o altri organismi pubblici o privati. Le dichiarazioni rese dagli altri due testi di fatto si differenziano perché hanno sottolineato che il ricorrente non partecipava alle riunioni, non aveva obbligo di presenza, non era ricompreso nel piano ferie. Ma per il vero non hanno mai negato lo stabile inserimento nel contesto redazionale, anzi il teste ha affermato che il frequentava regolarmente la redazione per attività Testimone_3 CP_1 operative e partecipava a riunioni con altri collaboratori, ma non alla riunione redazionale giornaliera, riservata a desk, capi servizio e vice capi servizio. Ha ricordato che riceveva disposizioni CP_1 dai responsabili ed e successivamente da . Non Controparte_6 Parte_4 CP_10 aveva postazione o hardware aziendale dedicati né badge d'accesso personale, poiché tale dotazione era preclusa ai collaboratori. Utilizzava un computer portatile proprio, talvolta lasciato in ufficio;
che la formalizzazione del contratto di collaborazione è avvenuta in base a criteri di affidabilità professionale e fiducia, senza variazioni sostanziali delle mansioni rispetto al periodo precedente. La retribuzione avveniva sulla base degli articoli pubblicati, mediamente due-tre a settimana, prevalentemente approfondimenti giornalistici. Ha rammentato che si occupava anche di CP_1 eventi e conferenze, in particolare relativi al Teatro San Carlo, offrendo resoconti di cronaca. Ha collaborato alla realizzazione delle guide di Repubblica, ricevendo incarichi tematici a seguito di riunioni interne. Tali attività accessorie consentivano un incremento dei compensi. Il collaboratore non era inserito in piani ferie formali, né aveva obblighi di giustificazione delle assenze, salvo necessità organizzative. Aveva libertà di proposta nella scelta degli eventi da seguire. Pur tendendo a permanere a lungo in redazione, ciò non era requisito vincolante;
spesso inviava gli articoli via email da remoto. Per alcune attività speciali, come viaggi premio organizzati da aziende, è stato CP_1 inviato all'estero, analogamente ad altri collaboratori, ma tali attività non comportavano obblighi di articolo. Non aveva rapporti di esclusiva e poteva collaborare con altre testate. Alla cessazione dei contratti, per motivi di budget non è stato possibile rinnovare l'incarico, come avvenuto anche per altri collaboratori;
tuttavia, ha continuato la collaborazione con modalità a borderò. CP_1 Anche riferisce all'incirca circostanze analoghe. Controparte_9 Ritiene la Corte che possa considerarsi pienamente acclarato l'inserimento del in redazione, CP_1 la permanenza giornaliera, analoga se non più ampia di quella dei redattori stessi, l'osservanza di un orario quotidiano e la partecipazione alle riunioni redazionali, nonché l'”affidamento” al settore spettacoli e finanche l'invio all'estero per il . CP_11 E le modalità della prestazione come descritte dai testi e senz'altro si presentano Tes_1 Tes_2 attendibili perché coerenti perfettamente fra loro e astrette da una maggiore vicinanza con il . CP_1
Ma anche le altre testimonianze delineano un quadro coerente con questo. Non può sfuggire che il teste si occupava di giudiziaria e egli stesso di aver lavorato come CP_9 inviato e poi di essersi occupato del coordinamento dei colleghi per la cronaca;
mentre il teste è dipendente dal giugno 1992, ed attualmente responsabile della redazione di Tes_3 Pt_1
ha dunque un ruolo apicale. Parte_6 Ma entrambi questi testi non possono sottacere il reale ruolo del . Così il “ posso CP_1 Tes_3 dire che si presentava quasi tutti i giorni in redazione per fare telefonate, partecipava a CP_1 riunioni con i collaboratori…. riceveva indicazioni dal capo servizio Spettacoli che CP_1 all'epoca erano e il vice ora in pensione, e successivamente da Controparte_6 Parte_4
subentrato a ADR Io vedevo in redazione quando veniva… Quando CP_10 Pt_4 CP_1 io sono diventato capo redattore ho ritenuto di formalizzare il contratto di collaborazione con alcuni dei collaboratori che operavano che io ho valutato più affidabili tecnicamente sulla scorta di un'idea che mi ero fatto e sulla base della fiducia. In effetti l'attività svolta da prima della stipula CP_1 dei contratti di collaborazione non era diversa da quella svolta successivamente. ADR Prima della stipula dei contratti di collaborazione il ricorrente veniva retribuito ad articolo (cd. sistema borderò) e ciò anche in rapporto al budget assegnato alla redazione….. Non so quanto prendesse ad articolo e quanti ne scrivesse al mese;
in media scriveva due/tre articoli a settimana del settore Spettacoli relativi a servizi. In tal senso intendo precisare che si trattava di articoli che necessitavano di un approfondimento giornalistico e non di mere cd. brevi che il più delle volte non vengono firmate. seguiva anche eventi, spettacoli, conferenze stampa;
in particolare seguiva gli CP_12 spettacoli del per cui effettuava resoconti di cronaca e non recensioni. ADR Il ricorrente ha Pt_7 collaborato anche alle guide di che non seguivo io personalmente;
se ne occupava e se Parte_6 ne occupa . In effetti ricordo che in tal caso a seguito di riunione si affidava al collaboratore CP_13 un certo argomento e quindi uno o più articoli….All'esito della cessazione dei contratti di collaborazione non ho potuto per ragioni di budget stipularne altri sia con sia con altro CP_1 collaboratore, per cui l'attività di è comunque proseguita in forma di Testimone_4 CP_1 collaborazione a borderò…”. Anche il teste riferisce che Il era presente assiduamente nella redazione, veniva CP_9 CP_1 con frequenza quasi giornaliera…. per il settore spettacoli seguiva il calendario degli CP_1 appuntamenti e redigeva articoli su eventi teatrali-culturali su indicazione dei capi-servizio che erano ed (quest'ultimo in pensione). …: Non so come venisse Controparte_6 Parte_5 pagato il;
so che inizialmente aveva un contratto di collaborazione (cd. Job Act), con una CP_1 retribuzione mensile fissa;
successivamente per motivi di budget tale contratto non fu rinnovato, ma il rimase nella redazione come collaboratore con le stesse modalità di frequentazione, ma CP_1 non so con quale compenso. Il non era inserito nel piano ferie dei redattori, ma chiedevamo CP_1 a lui come agli altri collaboratori un eventuale disponibilità, non vincolante, per fare dei servizi singoli nel periodo estivo. In caso di impedimento del per l'effettuazione di un servizio a lui CP_1 assegnato, si cercava di sostituirlo;
se non era possibile e l'attività non era essenziale, si evitava la pubblicazione dell'evento. …. tra i vari collaboratori che hanno prestato attività presso la redazione napoletana ricordo, se non erro, che solo per una figura è stata fatta l'assunzione, si tratta di AN De OS che si occupa del web. Il non era tenuto ad osservare un orario di CP_1 lavoro, non so se avesse un badge per l'accesso alla redazione…. Il veniva in redazione e CP_1 gli veniva assegnato un servizio, in caso di sua assenza si provvedeva ad affidarlo ad altro collaboratore oppure non veniva pubblicato l'articolo. ADR: Ricordo che fu proprio il collega
ad assegnare a tutti i collaboratori un piccolo armadietto dove consentire di riporre il CP_6 computer portatile e gli effetti personali. ADR: Preciso che raramente ho assegnato servizio al
non essendo il mio settore di riferimento.”. CP_1 Anche dalle testimonianze di e , in definitiva, emerge al pari delle altre continuità di Tes_3 CP_9 prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio;
in pratica il chiaro inserimento del nell'organizzazione aziendale, con evidente continuità, da intendere come persistenza nel CP_1 tempo dell'obbligo di mantenersi a disposizione dell'imprenditore.
Ciò con una presenza pressoché quotidiana, ma per quel che è essenziale, continua assicurando sempre il in conformità dell'incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle CP_1 esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l'obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l'altra. Egli, assegnato al settore spettacoli forniva, come i redattori, e come redattore, “articoli che necessitavano di un approfondimento giornalistico”, sulla scorta delle direttive dei capi servizio (vedi sul punto anche mail allegate dal ricorrente), effettuava le attività tipiche del redattore pur senza essere inquadrato come redattore verosimilmente per mere ragioni di budget come si legge tra le righe delle dichiarazioni rese dai testi. Alcuna delle corrette conclusioni cui è pervenuto il primo giudice è risultata dunque smentita all'esito del gravame che, pertanto deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (scaglione valore indeterminabile complessità media senza fase istruttoria). Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P. Q. M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida a favore di
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in euro 5000,00, otre IVA, CPA e rimborso spese generali, con attribuzione;
ed a favore CP_1 dell' in euro 5000,00 oltre oneri se dovuti;
CP_2 contributo unificato come in motivazione.
Così deciso all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23.9.25
Il Consigliere est. Il Presidente