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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario avv. Francesca Siciliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IMPAGNATIELLO GIANPAOLO e dell'avv. TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in VIA
TORELLI n. 4, FOGGIA, presso il difensore avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PORCELLI GIACOMO e dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CICCARIELLO FABIO , elettivamente domiciliato C/O AVV. DI BIASE ANTONIO - VIA MATTEOTTI n.4 , FOGGIA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 6.06.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa all'udienza del 14.06.2024, con provvedimento del 21.06.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 30.12.2023 e iscritto al n. 111/2014 R.G., la Parte_2
ha convenuto in giudizio il deducendo che, con contratto di servizio sottoscritto il
[...] Controparte_1
16.10.2007 , sulla scorta della preventiva delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19.07.2005, il affidò Controparte_1 alla società in house allora in bonis, il servizio pubblico di igiene ambientale, comprendente : a) attività Parte_1 relative al servizio di spazzamento e smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e pericolosi, nonché i relativi servizi accessori e collaterali, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, stoccaggio provvisorio, cernita, trasporto, trattamento di trasformazione e trattamento finale;
b) gestione, conduzione di impianti di stoccaggio, trattamento, pre- selezione, recupero e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e dichiarati ad essi assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi,
degli speciali e tossico-nocivi, compresi quelli provenienti da attività industriali, da presidi ospedalieri, case di cura ed affini, da laboratori, da macellazione, da attività commerciali ed artigianali, anche conferiti all'Azienda direttamente dai produttori;
c) commercializzazione dei materiali recuperati dallo smaltimento o dal trattamento finale dei rifiuti ovvero pagina 1 di 5 prodotti o recuperati dal ciclo di smaltimento;
d) disinfezione, disinfestazione, demiscazione e derattizzazione;
e) espurgo di pozzo nei;
f) cura e manutenzione del verde;
g) realizzazione e gestione di impianti fissi e mobili per il controllo dell'inquinamento atmosferico;
h) pulizia, manutenzione e conduzione delle fontane;
i) gestione pubblico macello;
l) gestione pubblico canile;
m) riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Per l'espletamento dei servizi testé indicati il si impegnò a erogare ad un corrispettivo Controparte_1 Parte_1
«determinato sulla base dei costi riferibili ai servizi stessi come risultanti dal budget annuale debitamente approvato dal
(art. 16, 1° comma). Secondo la previsione di cui all'art. 16, 3° comma, del contratto di servizio, il CP_1 CP_1 avrebbe dovuto erogare il corrispettivo dovuto in rate pari a un dodicesimo per ogni mese maturato entro il giorno dieci del mese successivo, senza ulteriore provvedimento o determinazione. Inoltre, in caso di necessità avrebbe potuto Pt_1 domandare in corso d'anno, con atto motivato e documentato, una nuova determinazione del corrispettivo rispetto a quello convenuto per l'anno di riferimento (art. 16, 5° comma). Il medesimo art. 16, infine, prevedeva che le variazioni dipendenti da disposizioni normative sarebbero state immediatamente applicate, senza necessità di alcuna richiesta;
il corrispettivo stabilito per l'anno 2009 era pari a E. 20.900.000,00, comprensivo di IVA, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 32 del
31.3.2009; per l'anno 2010 il corrispettivo – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2010 e di
Consiglio Comunale n. 47 del 29.06.2010 – era stato determinato in euro 18.000.000,00, comprensivo di IVA, come da nota del del 24.05.2010; per l'anno 2011 il corrispettivo per il contratto di servizio era stato stabilito con Controparte_1 deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135 del 14.9.2011 e 139 del 24.10.2011 nell'importo di E. 24.938.000,00, comprensivo di IVA, come da comunicazione del del 5.10.2011. Controparte_1
L'attrice ha dedotto che il aveva versato nel tempo solo acconti e che, pertanto, residuava in Suo favore Controparte_1 un credito pari a E. 9.904.227,22, oltre gli interessi per ritardato pagamento ex D.Lgs. n. 231/2002 e che, con nota dell'8.2.2012, ai sensi dell'art. 104, 7° comma, l.fall.,comunicava al la risoluzione del contratto di Controparte_1 servizio, e con successiva nota 9.11.2012 invitava il a corrispondere le somme relative ai residui crediti Controparte_1 vantati , oltre agli interessi moratori per il ritardato o l'omesso pagamento.
Ha dedotto ancora che in data 16.2.2013 il Curatore di ha ricevuto avviso di accertamento n. 0000942 prot. Parte_1
A00/117 dell'11.2.2013 , con il quale la ha contestato ad l'omessa dichiarazione e l'omesso, CP_2 Parte_1 tardivo e insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. “ecotassa”) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, pertanto ha domandato al il rimborso della somma di E. Controparte_1
4.150.463,57, corrispondente al totale complessivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti alla a CP_2 titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
L'attrice ha chiesto, quindi, all'intestato Tribunale, di: “ 1) accertare e dichiarare dovuto ad il saldo dei Parte_1 corrispettivi per l'affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale per gli anni 2009, 2010 e 2011, come da contratto di servizio del 16.10.2007, nella misura di euro 1.008.944,53 per l'anno 2009, euro 1.809.090,56 per l'anno 2010 ed euro
7.086.192,13 per l'anno 2011, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 e successive di legge sui singoli ratei, per le causali analiticamente descritte nei punti da 2 a 6 della narrativa;
2) per l'effetto condannare il al pagamento in favore Controparte_1 [...]
della somma di euro 9.904.227,22 (novemilioninovecentoquattromiladuecentoventisette/22) Parte_3 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 sino
al soddisfo e successive di legge;
3) in aggiunta, accertare e dichiarare come dovuti dal ad Controparte_1 Pt_1 gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sui ritardati pagamenti dei ratei del contratto di servizio, nella misura di euro
[...]
1.510.445,25 per l'anno 2007, di euro 733.803,58 per il primo semestre 2008 (1.1.2008-30.6.2008), di euro 919.477,08 per pagina 2 di 5 l'anno 2009, di euro 260.037,87 per l'anno 2010, nella misura di euro 34.341,44 per l'anno 2011, per le causali analiticamente descritte nel punto 7 della narrativa;
4) per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del della somma di euro 3.458.105,22 Parte_1
(tremilioniquattrocentocinquantottomilacentocinque/22), oltre interessi legali fino al soddisfo;
5) in aggiunta, accertare e dichiarare come dovute in rivalsa dal ad le somme di cui all'avviso di accertamento della Controparte_1 Parte_1
n. 0000942 dell'11.2.2013, in relazione al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei CP_2 rifiuti solidi per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (c.d. “ecotassa”), come analiticamente esposto nei punti da 10 a 13 della narrativa che precede;
6) per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro 4.150.463,57 (quattromilionicentocinquantamilaquattrocentosessantatre/57), Parte_1 oltre interessi legali come per legge;
7) condannare il al rimborso delle spese processuali». Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 26 marzo 2014 si è costituito in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, CP_1
l'incompetenza del Tribunale adito dovendo la controversia devolversi ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 20 del contratto di servizi per cui è causa;
e chiedendo, in via subordinata, nel merito, il rigetto integrale delle domande attoree stante la loro palese infondatezza sia in fatto che in diritto, tenuto conto dell'eccepita insussistenza sia del credito vantato dal a titolo di corrispettivo del contratto di servizio sia di quello rivendicato a titolo di rivalsa del «tributo Parte_1 speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani».
Il ha sostenuto che la pretesa creditoria dell'attrice si fonda sul presupposto che il quantum indicato nelle CP_1 richiamate delibere di approvazione dei bilanci preventivi dell'Ente costituisse non già il limite di capienza del relativo capitolato di spesa, bensì il corrispettivo da versarsi in favore della società affidataria del servizio ai sensi dell'art. 16 del
Contratto per cui è causa;
disposto quest'ultimo che, riservando all'arbitrio di una parte la determinazione successiva di un elemento essenziale dell'accordo, deve ritenersi ab origine nullo ex art. 1418 c.c., per violazione dell'art. 1346 c.c., non potendosi reputare determinabile l'oggetto della prestazione ogni qual volta l'accordo, come nel caso di specie, ne affidi la specificazione a una parte, assoggettando così l'altra a una manifestazione di volontà che finisce per supplire ex post a una incolmabile lacuna genetica e, pertanto, dalla dedotta nullità della pattuizione ne derivava l'inesistenza stessa del “titolo” su cui si fonda il presunto credito rivendicato dall'attrice e, dunque, l'insussistenza del correlato debito della civica amministrazione di cui oggi controparte chiede la condanna al pagamento.
Ha eccepito, infine, l'applicabilità del decreto legislativo n. 231/2002 e dunque gli interessi di mora rivendicati dal fallimento.
Espletata la CTU nel contraddittorio delle parti, dopo una serie di rinvii, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dal convenuto è fondata e, pertanto, la domanda CP_1 proposta dal non può essere esaminata nel merito. Parte_1
Con contratto del 16 ottobre 2007, Rep.9154, il ai sensi del previgente art.113 del T.U.E.L., procedeva Controparte_1 all'affidamento diretto in favore di società per azioni a capitale interamente pubblico, avente come socio unico il Pt_1
, del servizio pubblico di igiene ambientale e servizi accessori. Controparte_1
Il detto contratto, all'art. 20 – Controversie – prevede che “ tutte le controversie che dovessero insorgere tra il e la CP_1
Società con riguardo all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto saranno decise da un arbitro nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia ad istanza di una di esse”
pagina 3 di 5 L'art. 808 c.p.c. consente alle parti di un rapporto contrattuale di deferire a giudizio arbitrale ogni controversia che insorga tra di esse in relazione a tale rapporto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26433; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 374), la competenza arbitrale derivante dalla clausola compromissoria: non si esaurisce nelle controversie aventi ad oggetto l'esecuzione letterale del contratto o gli obblighi primari delle parti ma si estende anche a quelle controversie che, pur concernendo profili accessori, riflessi o indiretti, risultino oggettivamente o soggettivamente connesse al rapporto contrattuale e, più in generale, a quelle pretese che non troverebbero ragione se non nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Nel caso in esame, il contratto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ancorché relativo a un'attività di pubblico interesse, è stato stipulato a seguito di procedura negoziale e ha natura privatistica;
pertanto, non vi è alcun ostacolo alla validità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del Contratto.
La domanda del , pur formalmente qualificata come rivalsa di un onere tributario, trova la propria genesi Parte_1 esclusivamente nel rapporto contrattuale di affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Il «tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti», infatti, costituisce un costo connesso all'attività svolta in esecuzione di tale contratto. Non si tratta di un'obbligazione autonoma o extracontrattuale, ma di un onere funzionalmente correlato alla prestazione contrattualmente assunta dalla società affidataria.
Ne consegue che anche per questa domanda opera la vis attractiva della clausola compromissoria (Cass. civ., sez. I, 13
gennaio 2021, n. 374; Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26433), che copre non solo le controversie strettamente relative agli obblighi primari del contratto, ma anche quelle che, come nel caso di specie, riguardino obbligazioni accessorie o connesse.
Va altresì rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la presenza di una procedura concorsuale
(fallimento), di per sé, non impedisce l'operatività della clausola compromissoria stipulata dalla società in bonis.
L'efficacia della clausola arbitrale permane e può essere fatta valere anche dal curatore (Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2023, n.
20684; Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2017, n. 29658), purché la domanda sia riconducibile al rapporto contrattuale originario.
Il principio è coerente con l'art. 81 L. Fall., che prevede che il curatore esercita, nell'interesse della massa, i diritti e le azioni spettanti al fallito: tra tali diritti, vi rientrano anche quelli condizionati dall'esistenza di clausole compromissorie preesistenti, che il curatore è tenuto a rispettare.
Ciò in quanto il curatore agisce iure proprio ma in continuità con i rapporti giuridici già instaurati dal fallito, in relazione ai quali la clausola compromissoria continua a operare, salva diversa previsione espressa, che nella specie non ricorre.
Né nel caso di specie interferisce la previsione di cui all'art. 83-bis L. Fall. (sulla disciplina del “concordato con riserva” e sui contratti pendenti), che è norma destinata a regolare gli effetti della procedura concordataria (non del fallimento) sui contratti pendenti, e non comporta alcuna deroga all'efficacia della clausola compromissoria preesistente rispetto ai diritti già sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2021, n. 6417; Cass. civ., sez. I, 20 luglio
2022, n. 22971
Né rileva, in senso contrario, la natura pubblica del Comune, in quanto è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere clausole compromissorie nell'ambito di contratti aventi contenuto di diritto privato (Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2013, n. 4563; Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2019, n. 1971).
In tali ipotesi, l'amministrazione agisce iure privatorum, con conseguente validità della clausola compromissoria.
pagina 4 di 5 Alla luce di tali considerazioni, per effetto della devoluzione ad arbitri, il Tribunale ritiene che la controversia de qua è
sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale.
Ritenuto che le spese processuali debbano essere liquidate ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi tenuto conto che la presente controversia rientra e con esclusione della fase istruttoria e di quella decisoria, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione da E.
8.000.001 a E. 16.000.000.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, proposta con atto di citazione notificato il 30/12/2013, dal nei confronti del così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Foggia a conoscere della controversia perché devoluta alla cognizione arbitrale;
- condanna il al pagamento, in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi E. 41.691,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.
Foggia 19.06.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario avv. Francesca Siciliani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111/2014 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
IMPAGNATIELLO GIANPAOLO e dell'avv. TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE , elettivamente domiciliato in VIA
TORELLI n. 4, FOGGIA, presso il difensore avv. IMPAGNATIELLO GIANPAOLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PORCELLI GIACOMO e dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CICCARIELLO FABIO , elettivamente domiciliato C/O AVV. DI BIASE ANTONIO - VIA MATTEOTTI n.4 , FOGGIA
CONVENUTO/I
Conclusioni
Le parti, in ottemperanza a quanto previsto nel decreto del 6.06.2024 depositavano note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate e la causa all'udienza del 14.06.2024, con provvedimento del 21.06.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 30.12.2023 e iscritto al n. 111/2014 R.G., la Parte_2
ha convenuto in giudizio il deducendo che, con contratto di servizio sottoscritto il
[...] Controparte_1
16.10.2007 , sulla scorta della preventiva delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 19.07.2005, il affidò Controparte_1 alla società in house allora in bonis, il servizio pubblico di igiene ambientale, comprendente : a) attività Parte_1 relative al servizio di spazzamento e smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e pericolosi, nonché i relativi servizi accessori e collaterali, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, stoccaggio provvisorio, cernita, trasporto, trattamento di trasformazione e trattamento finale;
b) gestione, conduzione di impianti di stoccaggio, trattamento, pre- selezione, recupero e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani e dichiarati ad essi assimilabili, dei rifiuti urbani pericolosi,
degli speciali e tossico-nocivi, compresi quelli provenienti da attività industriali, da presidi ospedalieri, case di cura ed affini, da laboratori, da macellazione, da attività commerciali ed artigianali, anche conferiti all'Azienda direttamente dai produttori;
c) commercializzazione dei materiali recuperati dallo smaltimento o dal trattamento finale dei rifiuti ovvero pagina 1 di 5 prodotti o recuperati dal ciclo di smaltimento;
d) disinfezione, disinfestazione, demiscazione e derattizzazione;
e) espurgo di pozzo nei;
f) cura e manutenzione del verde;
g) realizzazione e gestione di impianti fissi e mobili per il controllo dell'inquinamento atmosferico;
h) pulizia, manutenzione e conduzione delle fontane;
i) gestione pubblico macello;
l) gestione pubblico canile;
m) riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Per l'espletamento dei servizi testé indicati il si impegnò a erogare ad un corrispettivo Controparte_1 Parte_1
«determinato sulla base dei costi riferibili ai servizi stessi come risultanti dal budget annuale debitamente approvato dal
(art. 16, 1° comma). Secondo la previsione di cui all'art. 16, 3° comma, del contratto di servizio, il CP_1 CP_1 avrebbe dovuto erogare il corrispettivo dovuto in rate pari a un dodicesimo per ogni mese maturato entro il giorno dieci del mese successivo, senza ulteriore provvedimento o determinazione. Inoltre, in caso di necessità avrebbe potuto Pt_1 domandare in corso d'anno, con atto motivato e documentato, una nuova determinazione del corrispettivo rispetto a quello convenuto per l'anno di riferimento (art. 16, 5° comma). Il medesimo art. 16, infine, prevedeva che le variazioni dipendenti da disposizioni normative sarebbero state immediatamente applicate, senza necessità di alcuna richiesta;
il corrispettivo stabilito per l'anno 2009 era pari a E. 20.900.000,00, comprensivo di IVA, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 32 del
31.3.2009; per l'anno 2010 il corrispettivo – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2010 e di
Consiglio Comunale n. 47 del 29.06.2010 – era stato determinato in euro 18.000.000,00, comprensivo di IVA, come da nota del del 24.05.2010; per l'anno 2011 il corrispettivo per il contratto di servizio era stato stabilito con Controparte_1 deliberazioni del Consiglio Comunale n. 135 del 14.9.2011 e 139 del 24.10.2011 nell'importo di E. 24.938.000,00, comprensivo di IVA, come da comunicazione del del 5.10.2011. Controparte_1
L'attrice ha dedotto che il aveva versato nel tempo solo acconti e che, pertanto, residuava in Suo favore Controparte_1 un credito pari a E. 9.904.227,22, oltre gli interessi per ritardato pagamento ex D.Lgs. n. 231/2002 e che, con nota dell'8.2.2012, ai sensi dell'art. 104, 7° comma, l.fall.,comunicava al la risoluzione del contratto di Controparte_1 servizio, e con successiva nota 9.11.2012 invitava il a corrispondere le somme relative ai residui crediti Controparte_1 vantati , oltre agli interessi moratori per il ritardato o l'omesso pagamento.
Ha dedotto ancora che in data 16.2.2013 il Curatore di ha ricevuto avviso di accertamento n. 0000942 prot. Parte_1
A00/117 dell'11.2.2013 , con il quale la ha contestato ad l'omessa dichiarazione e l'omesso, CP_2 Parte_1 tardivo e insufficiente versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani (c.d. “ecotassa”) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, pertanto ha domandato al il rimborso della somma di E. Controparte_1
4.150.463,57, corrispondente al totale complessivo del tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti alla a CP_2 titolo di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
L'attrice ha chiesto, quindi, all'intestato Tribunale, di: “ 1) accertare e dichiarare dovuto ad il saldo dei Parte_1 corrispettivi per l'affidamento del servizio pubblico di igiene ambientale per gli anni 2009, 2010 e 2011, come da contratto di servizio del 16.10.2007, nella misura di euro 1.008.944,53 per l'anno 2009, euro 1.809.090,56 per l'anno 2010 ed euro
7.086.192,13 per l'anno 2011, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 e successive di legge sui singoli ratei, per le causali analiticamente descritte nei punti da 2 a 6 della narrativa;
2) per l'effetto condannare il al pagamento in favore Controparte_1 [...]
della somma di euro 9.904.227,22 (novemilioninovecentoquattromiladuecentoventisette/22) Parte_3 ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi per ritardato pagamento ex d.lgs. n. 231/2002 sino
al soddisfo e successive di legge;
3) in aggiunta, accertare e dichiarare come dovuti dal ad Controparte_1 Pt_1 gli interessi ex d.lgs. 231/2002 sui ritardati pagamenti dei ratei del contratto di servizio, nella misura di euro
[...]
1.510.445,25 per l'anno 2007, di euro 733.803,58 per il primo semestre 2008 (1.1.2008-30.6.2008), di euro 919.477,08 per pagina 2 di 5 l'anno 2009, di euro 260.037,87 per l'anno 2010, nella misura di euro 34.341,44 per l'anno 2011, per le causali analiticamente descritte nel punto 7 della narrativa;
4) per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore del della somma di euro 3.458.105,22 Parte_1
(tremilioniquattrocentocinquantottomilacentocinque/22), oltre interessi legali fino al soddisfo;
5) in aggiunta, accertare e dichiarare come dovute in rivalsa dal ad le somme di cui all'avviso di accertamento della Controparte_1 Parte_1
n. 0000942 dell'11.2.2013, in relazione al pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei CP_2 rifiuti solidi per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 (c.d. “ecotassa”), come analiticamente esposto nei punti da 10 a 13 della narrativa che precede;
6) per l'effetto, condannare il al pagamento in favore del Controparte_1 [...]
della somma di euro 4.150.463,57 (quattromilionicentocinquantamilaquattrocentosessantatre/57), Parte_1 oltre interessi legali come per legge;
7) condannare il al rimborso delle spese processuali». Controparte_1
Con comparsa di risposta depositata il 26 marzo 2014 si è costituito in giudizio il eccependo, in via pregiudiziale, CP_1
l'incompetenza del Tribunale adito dovendo la controversia devolversi ad un collegio arbitrale ai sensi dell'art. 20 del contratto di servizi per cui è causa;
e chiedendo, in via subordinata, nel merito, il rigetto integrale delle domande attoree stante la loro palese infondatezza sia in fatto che in diritto, tenuto conto dell'eccepita insussistenza sia del credito vantato dal a titolo di corrispettivo del contratto di servizio sia di quello rivendicato a titolo di rivalsa del «tributo Parte_1 speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani».
Il ha sostenuto che la pretesa creditoria dell'attrice si fonda sul presupposto che il quantum indicato nelle CP_1 richiamate delibere di approvazione dei bilanci preventivi dell'Ente costituisse non già il limite di capienza del relativo capitolato di spesa, bensì il corrispettivo da versarsi in favore della società affidataria del servizio ai sensi dell'art. 16 del
Contratto per cui è causa;
disposto quest'ultimo che, riservando all'arbitrio di una parte la determinazione successiva di un elemento essenziale dell'accordo, deve ritenersi ab origine nullo ex art. 1418 c.c., per violazione dell'art. 1346 c.c., non potendosi reputare determinabile l'oggetto della prestazione ogni qual volta l'accordo, come nel caso di specie, ne affidi la specificazione a una parte, assoggettando così l'altra a una manifestazione di volontà che finisce per supplire ex post a una incolmabile lacuna genetica e, pertanto, dalla dedotta nullità della pattuizione ne derivava l'inesistenza stessa del “titolo” su cui si fonda il presunto credito rivendicato dall'attrice e, dunque, l'insussistenza del correlato debito della civica amministrazione di cui oggi controparte chiede la condanna al pagamento.
Ha eccepito, infine, l'applicabilità del decreto legislativo n. 231/2002 e dunque gli interessi di mora rivendicati dal fallimento.
Espletata la CTU nel contraddittorio delle parti, dopo una serie di rinvii, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, sollevata dal convenuto è fondata e, pertanto, la domanda CP_1 proposta dal non può essere esaminata nel merito. Parte_1
Con contratto del 16 ottobre 2007, Rep.9154, il ai sensi del previgente art.113 del T.U.E.L., procedeva Controparte_1 all'affidamento diretto in favore di società per azioni a capitale interamente pubblico, avente come socio unico il Pt_1
, del servizio pubblico di igiene ambientale e servizi accessori. Controparte_1
Il detto contratto, all'art. 20 – Controversie – prevede che “ tutte le controversie che dovessero insorgere tra il e la CP_1
Società con riguardo all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto saranno decise da un arbitro nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Foggia ad istanza di una di esse”
pagina 3 di 5 L'art. 808 c.p.c. consente alle parti di un rapporto contrattuale di deferire a giudizio arbitrale ogni controversia che insorga tra di esse in relazione a tale rapporto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26433; Cass. civ., sez. I, 13 gennaio 2021, n. 374), la competenza arbitrale derivante dalla clausola compromissoria: non si esaurisce nelle controversie aventi ad oggetto l'esecuzione letterale del contratto o gli obblighi primari delle parti ma si estende anche a quelle controversie che, pur concernendo profili accessori, riflessi o indiretti, risultino oggettivamente o soggettivamente connesse al rapporto contrattuale e, più in generale, a quelle pretese che non troverebbero ragione se non nel rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Nel caso in esame, il contratto per l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ancorché relativo a un'attività di pubblico interesse, è stato stipulato a seguito di procedura negoziale e ha natura privatistica;
pertanto, non vi è alcun ostacolo alla validità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 20 del Contratto.
La domanda del , pur formalmente qualificata come rivalsa di un onere tributario, trova la propria genesi Parte_1 esclusivamente nel rapporto contrattuale di affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Il «tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti», infatti, costituisce un costo connesso all'attività svolta in esecuzione di tale contratto. Non si tratta di un'obbligazione autonoma o extracontrattuale, ma di un onere funzionalmente correlato alla prestazione contrattualmente assunta dalla società affidataria.
Ne consegue che anche per questa domanda opera la vis attractiva della clausola compromissoria (Cass. civ., sez. I, 13
gennaio 2021, n. 374; Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2020, n. 26433), che copre non solo le controversie strettamente relative agli obblighi primari del contratto, ma anche quelle che, come nel caso di specie, riguardino obbligazioni accessorie o connesse.
Va altresì rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come la presenza di una procedura concorsuale
(fallimento), di per sé, non impedisce l'operatività della clausola compromissoria stipulata dalla società in bonis.
L'efficacia della clausola arbitrale permane e può essere fatta valere anche dal curatore (Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2023, n.
20684; Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2017, n. 29658), purché la domanda sia riconducibile al rapporto contrattuale originario.
Il principio è coerente con l'art. 81 L. Fall., che prevede che il curatore esercita, nell'interesse della massa, i diritti e le azioni spettanti al fallito: tra tali diritti, vi rientrano anche quelli condizionati dall'esistenza di clausole compromissorie preesistenti, che il curatore è tenuto a rispettare.
Ciò in quanto il curatore agisce iure proprio ma in continuità con i rapporti giuridici già instaurati dal fallito, in relazione ai quali la clausola compromissoria continua a operare, salva diversa previsione espressa, che nella specie non ricorre.
Né nel caso di specie interferisce la previsione di cui all'art. 83-bis L. Fall. (sulla disciplina del “concordato con riserva” e sui contratti pendenti), che è norma destinata a regolare gli effetti della procedura concordataria (non del fallimento) sui contratti pendenti, e non comporta alcuna deroga all'efficacia della clausola compromissoria preesistente rispetto ai diritti già sorti anteriormente alla dichiarazione di fallimento (Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2021, n. 6417; Cass. civ., sez. I, 20 luglio
2022, n. 22971
Né rileva, in senso contrario, la natura pubblica del Comune, in quanto è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoscrivere clausole compromissorie nell'ambito di contratti aventi contenuto di diritto privato (Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2013, n. 4563; Cons. Stato, sez. V, 25 marzo 2019, n. 1971).
In tali ipotesi, l'amministrazione agisce iure privatorum, con conseguente validità della clausola compromissoria.
pagina 4 di 5 Alla luce di tali considerazioni, per effetto della devoluzione ad arbitri, il Tribunale ritiene che la controversia de qua è
sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente declaratoria di incompetenza del Tribunale.
Ritenuto che le spese processuali debbano essere liquidate ai sensi del d.m. n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi tenuto conto che la presente controversia rientra e con esclusione della fase istruttoria e di quella decisoria, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione da E.
8.000.001 a E. 16.000.000.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, proposta con atto di citazione notificato il 30/12/2013, dal nei confronti del così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Foggia a conoscere della controversia perché devoluta alla cognizione arbitrale;
- condanna il al pagamento, in favore del delle spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi E. 41.691,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa.
Foggia 19.06.2025
Il giudice onorario
Avv. Francesca Siciliani
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