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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 26/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio di Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Giulia Capannoli Presidente dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1767/2024 V.G. promossa con ricorso depositato in data 8.5.2024 da
C.F. : ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Filomena D'Amora del foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, viale P. Toselli n. 112, come da procura allegata al ricorso;
ricorrente
per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) nata a [...] il [...]
[...] C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: adozione di persone maggiorenni
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.5.2025
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2024 ha chiesto fissarsi udienza per la Parte_1 comparizione del ricorrente e delle adottande, nonché della loro madre, per la manifestazione del consenso all'adozione del ricorrente e delle adottande e dell'assenso della madre delle adottande all'adozione delle figlie.
In particolare il ricorrente ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data Controparte_3
1.5.2016, dopo una lunga relazione sentimentale con convivenza iniziata nel 2007; di essere stato celibe all'atto del matrimonio e di non aver avuto altri figli da altre relazioni, né in costanza di matrimonio con che quest'ultima, divorziata, ha avuto un precedente matrimonio Controparte_3 con terminato a seguito di una convivenza caratterizzata da diversi procedimenti CP_4 penali aventi ad oggetto anche reati contro la persona e la famiglia, da cui sono nate le due figlie
(ON, 19.7.2002) e (ON, 20.10.2004), le quali hanno subito CP_1 CP_2
i comportamenti vessatori e violenti posti in essere dal padre anche in loro presenza;
che dal 2007
e non hanno avuto più alcun contatto con il padre naturale, CP_1 CP_2 CP_4 il quale si è sempre disinteressato di loro sia moralmente che economicamente e, compiuta la maggiore età, hanno chiesto ad di adottarle;
che il ricorrente ha compiuto 58 anni Parte_1
e quindi supera di oltre diciotto anni l'età delle adottande e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge, non ostandovi alcun impedimento.
All'udienza presidenziale del 28.5.2024 è comparso l'adottante, e le adottande, Parte_1
e i quali hanno espresso il loro consenso all'adozione, nonché la madre CP_1 CP_2 delle adottande, la quale ha manifestato il proprio assenso all'adozione delle Controparte_3 proprie figlie. In tale udienza, le parti hanno chiesto, ove possibile, di sostituire il cognome della persona adottanda con il cognome dell'adottante.
All'udienza collegiale del 18.9.2024, il collegio, acquisito nuovamente il consenso dell'adottante e delle adottande, nonché l'assenso della madre di queste ultime, tutti comparsi in udienza, rilevato che non era stato richiesto l'assenso del padre biologico delle adottande, ha fissato CP_4 nuova udienza per la comparizione del padre delle adottande per l'espressione del proprio assenso, mandando al ricorrente di notificare il ricorso e il verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 23.10.2024 il padre delle adottande non è comparso. Il ricorrente ha depositato copia delle sentenze penali a carico del a sostegno della richiesta del cambiamento CP_4 del cognome delle adottande con il cognome dell'adottante, si è riportato al ricorso e ha insistito
Pag. 2 di 6 nell'accoglimento della domanda di adozione e nella richiesta di sostituzione del cognome delle adottande. Il collegio ha riservato la decisione all'esito del termine di cinque giorni assegnato per il deposito nel fascicolo telematico della documentazione prodotta in copia cartacea in udienza.
Con successiva ordinanza del 24.12.2024, a fronte della previsione contenuta nell'art. 299, co. 1
c.c., anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 135/2023, che implica l'attribuzione all'adottato di un “doppio cognome in senso tecnico”, attraverso l'anteposizione ovvero, all'esito della richiamata pronuncia, l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, ma non la sostituzione del cognome dell'adottante con quello dell'adottato, essendo previsto in ogni caso che l'adottato mantenga il proprio cognome, il collegio ha ritenuto di dover fissare nuova udienza al fine di consentire alle parti di dedurre sulla questione sollevata.
Disposto un rinvio dell'udienza fissata, all'udienza del 21.5.2025, preso atto della pronuncia della
Corte Costituzionale in merito alla sostituzione del cognome dell'adottando, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di adozione, chiedendo che il cognome dell'adottante venga anteposto al cognome delle adottande e il collegio ha riservato la decisione.
2. Il collegio ritiene che la domanda di adozione delle maggiorenni e CP_1 CP_2 avanzata dal ricorrente possa essere accolta, sussistendone tutti i presupposti di Parte_1 legge ai sensi dell'art. 312 n. 1 c.c..
Anzitutto, risultano sussistenti i requisiti di cui all'art. 291 c.c., atteso che l'adottante è nato il
18.6.1965 e supera di almeno diciotto anni l'età delle adottande, nate rispettivamente nel 2002 e nel
2004 (v. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia, estratti per riassunto dell'atto di nascita, fotocopia del documento di identità, in atti). Il ricorrente non risulta avere figli.
Inoltre, ai sensi dell'art. 296 c.c., sia l'adottante che le adottande hanno prestato il proprio consenso dinanzi al giudice delegato alle funzioni giurisdizionali presidenziali (v. verbale di udienza del
28.5.2024) e lo hanno reiterato all'udienza collegiale del 18.9.2024.
In merito, invece, all'assenso del padre naturale delle adottande deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 297 c.c., ai fini dell'adozione della persona maggiorenne, è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando. Tuttavia, il comma 2 della medesima disposizione normativa prevede che quando sia negato l'assenso il tribunale può, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Inoltre, il tribunale può pronunziare
Pag. 3 di 6 l'adozione anche quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Ebbene, nel caso di specie il padre delle adottande non è comparso all'udienza del 23.10.2024 all'uopo fissata dinanzi al collegio. Tuttavia, lo stesso in pari data ha versato in atti, tramite procuratore munito di apposita delega, una dichiarazione da lui sottoscritta di non opposizione alla volontà delle adottande di essere adottate dal ricorrente, pur precisando di non aver mai perpetrato maltrattamenti verso le figlie e che i rapporti sono cessati in virtù di un accordo con la madre e comunque riconoscendo la presenza del nella vita delle figlie. Pt_1
Il collegio ritiene che in virtù della dichiarazione resa dal pur tardivamente depositata, sia CP_4 stato reso anche l'assenso richiesto dall'art. 297, co. 1 c.c.. Invero, anche la madre delle adottande ha prestato il proprio assenso (v. ancora verbale di udienza del 28.5.2024 e del 18.9.2024).
Inoltre, ai sensi dell'art. 312 n. 2 c.c., l'adozione deve ritenersi altresì conveniente per le adottande, in considerazione della meritevolezza degli scopi perseguiti con la richiesta di adozione. Infatti, è emerso dagli atti come vi sia un rapporto affettivo, ormai consolidato, tra il ricorrente, marito della madre delle adottande a far data dal 2016 e con essa convivente dal 2007, e le adottande stesse. In particolare, è emersa l'esistenza di un rapporto di condivisione familiare tra l'adottante, le adottande e la madre di queste ultime, considerato peraltro la stabile convivenza del nucleo familiare da molto tempo, sicché deve ritenersi che le adottande hanno senz'altro interesse all'adozione, in considerazione del rapporto genitoriale già di fatto esistente con il ricorrente da lungo tempo.
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda, il collegio ritiene che possa darsi luogo all'adozione di e da parte di CP_1 CP_2 Parte_1
3. In merito alla originaria domanda di disporre la sostituzione del cognome delle adottande con il cognome dell'adottante, deve osservarsi che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale
n. 53/2025, parte ricorrente ha chiesto che il cognome dell'adottante sia anteposto al cognome delle adottande (v. verbale di udienza del 21.5.2025), come previsto dall'art. 299, co. 1 c.p.c..
Invero, con la citata pronuncia la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, co. 1 c.c. sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia con riferimento agli artt. 2 e 3, co. 1 Cost. laddove non prevede la possibilità per l'adottando di sostituire il proprio cognome con il cognome dell'adottante.
Pag. 4 di 6 In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l' “interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole […]” è tale da “dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato” e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento, in ciò dovendosi in particolare menzionare l'art. 89, co. 1 d.P.R. 396/2000, che prevede quanto segue:
“Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché […] rivela
l'origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Ciò posto, l'art. 299, co. 1 c.c. prescrive che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio, salva la possibilità, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n.
135/2023, di disporre con la sentenza di adozione di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Nel caso di specie, come richiesto da parte ricorrente a fronte della richiamata pronuncia della
Corte Costituzionale n. 53/2025 e come previsto dall'art. 299, co. 1 c.p.c., le adottande assumeranno il cognome dell'adottando, anteponendolo al proprio.
4. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, il collegio ritiene che non vi sia luogo a provvedere, attesa la natura del procedimento e l'assenza di un'effettiva ipotesi di soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, nella composizione collegiale in epigrafe, visti gli artt.
291 e ss. c.c., 311 e ss. c.c. e 737 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da per l'adozione di e così provvede: Parte_1 CP_1 CP_2
− dispone farsi luogo all'adozione di (C.F.: ), nata a CP_1 C.F._2
ON (SI) il 19.7.2002 e (C.F.: ) nata a CP_2 C.F._3
ON (SI) in data 20.10.2004, da parte di (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._1
− dispone che e assumano il cognome “ CP_1 CP_2 Pt_1 anteponendolo al proprio;
Pag. 5 di 6 − nulla sulle spese.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Giulia Capannoli)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile – Ufficio di Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Giulia Capannoli Presidente dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1767/2024 V.G. promossa con ricorso depositato in data 8.5.2024 da
C.F. : ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Filomena D'Amora del foro di Siena ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Siena, viale P. Toselli n. 112, come da procura allegata al ricorso;
ricorrente
per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) nata a [...] il [...]
[...] C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Oggetto: adozione di persone maggiorenni
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.5.2025
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.5.2024 ha chiesto fissarsi udienza per la Parte_1 comparizione del ricorrente e delle adottande, nonché della loro madre, per la manifestazione del consenso all'adozione del ricorrente e delle adottande e dell'assenso della madre delle adottande all'adozione delle figlie.
In particolare il ricorrente ha esposto: di aver contratto matrimonio con in data Controparte_3
1.5.2016, dopo una lunga relazione sentimentale con convivenza iniziata nel 2007; di essere stato celibe all'atto del matrimonio e di non aver avuto altri figli da altre relazioni, né in costanza di matrimonio con che quest'ultima, divorziata, ha avuto un precedente matrimonio Controparte_3 con terminato a seguito di una convivenza caratterizzata da diversi procedimenti CP_4 penali aventi ad oggetto anche reati contro la persona e la famiglia, da cui sono nate le due figlie
(ON, 19.7.2002) e (ON, 20.10.2004), le quali hanno subito CP_1 CP_2
i comportamenti vessatori e violenti posti in essere dal padre anche in loro presenza;
che dal 2007
e non hanno avuto più alcun contatto con il padre naturale, CP_1 CP_2 CP_4 il quale si è sempre disinteressato di loro sia moralmente che economicamente e, compiuta la maggiore età, hanno chiesto ad di adottarle;
che il ricorrente ha compiuto 58 anni Parte_1
e quindi supera di oltre diciotto anni l'età delle adottande e che, pertanto, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge, non ostandovi alcun impedimento.
All'udienza presidenziale del 28.5.2024 è comparso l'adottante, e le adottande, Parte_1
e i quali hanno espresso il loro consenso all'adozione, nonché la madre CP_1 CP_2 delle adottande, la quale ha manifestato il proprio assenso all'adozione delle Controparte_3 proprie figlie. In tale udienza, le parti hanno chiesto, ove possibile, di sostituire il cognome della persona adottanda con il cognome dell'adottante.
All'udienza collegiale del 18.9.2024, il collegio, acquisito nuovamente il consenso dell'adottante e delle adottande, nonché l'assenso della madre di queste ultime, tutti comparsi in udienza, rilevato che non era stato richiesto l'assenso del padre biologico delle adottande, ha fissato CP_4 nuova udienza per la comparizione del padre delle adottande per l'espressione del proprio assenso, mandando al ricorrente di notificare il ricorso e il verbale di udienza.
Alla successiva udienza del 23.10.2024 il padre delle adottande non è comparso. Il ricorrente ha depositato copia delle sentenze penali a carico del a sostegno della richiesta del cambiamento CP_4 del cognome delle adottande con il cognome dell'adottante, si è riportato al ricorso e ha insistito
Pag. 2 di 6 nell'accoglimento della domanda di adozione e nella richiesta di sostituzione del cognome delle adottande. Il collegio ha riservato la decisione all'esito del termine di cinque giorni assegnato per il deposito nel fascicolo telematico della documentazione prodotta in copia cartacea in udienza.
Con successiva ordinanza del 24.12.2024, a fronte della previsione contenuta nell'art. 299, co. 1
c.c., anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 135/2023, che implica l'attribuzione all'adottato di un “doppio cognome in senso tecnico”, attraverso l'anteposizione ovvero, all'esito della richiamata pronuncia, l'aggiunta del cognome dell'adottante a quello dell'adottato, ma non la sostituzione del cognome dell'adottante con quello dell'adottato, essendo previsto in ogni caso che l'adottato mantenga il proprio cognome, il collegio ha ritenuto di dover fissare nuova udienza al fine di consentire alle parti di dedurre sulla questione sollevata.
Disposto un rinvio dell'udienza fissata, all'udienza del 21.5.2025, preso atto della pronuncia della
Corte Costituzionale in merito alla sostituzione del cognome dell'adottando, parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di adozione, chiedendo che il cognome dell'adottante venga anteposto al cognome delle adottande e il collegio ha riservato la decisione.
2. Il collegio ritiene che la domanda di adozione delle maggiorenni e CP_1 CP_2 avanzata dal ricorrente possa essere accolta, sussistendone tutti i presupposti di Parte_1 legge ai sensi dell'art. 312 n. 1 c.c..
Anzitutto, risultano sussistenti i requisiti di cui all'art. 291 c.c., atteso che l'adottante è nato il
18.6.1965 e supera di almeno diciotto anni l'età delle adottande, nate rispettivamente nel 2002 e nel
2004 (v. certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia, estratti per riassunto dell'atto di nascita, fotocopia del documento di identità, in atti). Il ricorrente non risulta avere figli.
Inoltre, ai sensi dell'art. 296 c.c., sia l'adottante che le adottande hanno prestato il proprio consenso dinanzi al giudice delegato alle funzioni giurisdizionali presidenziali (v. verbale di udienza del
28.5.2024) e lo hanno reiterato all'udienza collegiale del 18.9.2024.
In merito, invece, all'assenso del padre naturale delle adottande deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 297 c.c., ai fini dell'adozione della persona maggiorenne, è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando. Tuttavia, il comma 2 della medesima disposizione normativa prevede che quando sia negato l'assenso il tribunale può, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Inoltre, il tribunale può pronunziare
Pag. 3 di 6 l'adozione anche quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Ebbene, nel caso di specie il padre delle adottande non è comparso all'udienza del 23.10.2024 all'uopo fissata dinanzi al collegio. Tuttavia, lo stesso in pari data ha versato in atti, tramite procuratore munito di apposita delega, una dichiarazione da lui sottoscritta di non opposizione alla volontà delle adottande di essere adottate dal ricorrente, pur precisando di non aver mai perpetrato maltrattamenti verso le figlie e che i rapporti sono cessati in virtù di un accordo con la madre e comunque riconoscendo la presenza del nella vita delle figlie. Pt_1
Il collegio ritiene che in virtù della dichiarazione resa dal pur tardivamente depositata, sia CP_4 stato reso anche l'assenso richiesto dall'art. 297, co. 1 c.c.. Invero, anche la madre delle adottande ha prestato il proprio assenso (v. ancora verbale di udienza del 28.5.2024 e del 18.9.2024).
Inoltre, ai sensi dell'art. 312 n. 2 c.c., l'adozione deve ritenersi altresì conveniente per le adottande, in considerazione della meritevolezza degli scopi perseguiti con la richiesta di adozione. Infatti, è emerso dagli atti come vi sia un rapporto affettivo, ormai consolidato, tra il ricorrente, marito della madre delle adottande a far data dal 2016 e con essa convivente dal 2007, e le adottande stesse. In particolare, è emersa l'esistenza di un rapporto di condivisione familiare tra l'adottante, le adottande e la madre di queste ultime, considerato peraltro la stabile convivenza del nucleo familiare da molto tempo, sicché deve ritenersi che le adottande hanno senz'altro interesse all'adozione, in considerazione del rapporto genitoriale già di fatto esistente con il ricorrente da lungo tempo.
In definitiva, dunque, in accoglimento della domanda, il collegio ritiene che possa darsi luogo all'adozione di e da parte di CP_1 CP_2 Parte_1
3. In merito alla originaria domanda di disporre la sostituzione del cognome delle adottande con il cognome dell'adottante, deve osservarsi che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale
n. 53/2025, parte ricorrente ha chiesto che il cognome dell'adottante sia anteposto al cognome delle adottande (v. verbale di udienza del 21.5.2025), come previsto dall'art. 299, co. 1 c.p.c..
Invero, con la citata pronuncia la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299, co. 1 c.c. sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia con riferimento agli artt. 2 e 3, co. 1 Cost. laddove non prevede la possibilità per l'adottando di sostituire il proprio cognome con il cognome dell'adottante.
Pag. 4 di 6 In particolare, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l' “interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l'interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole […]” è tale da “dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato” e può trovare tutela in altre previsioni dell'ordinamento, in ciò dovendosi in particolare menzionare l'art. 89, co. 1 d.P.R. 396/2000, che prevede quanto segue:
“Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque […] vuole cambiare il cognome, anche perché […] rivela
l'origine naturale […], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Ciò posto, l'art. 299, co. 1 c.c. prescrive che l'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio, salva la possibilità, alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale n.
135/2023, di disporre con la sentenza di adozione di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.
Nel caso di specie, come richiesto da parte ricorrente a fronte della richiamata pronuncia della
Corte Costituzionale n. 53/2025 e come previsto dall'art. 299, co. 1 c.p.c., le adottande assumeranno il cognome dell'adottando, anteponendolo al proprio.
4. In merito alla regolamentazione delle spese di lite, il collegio ritiene che non vi sia luogo a provvedere, attesa la natura del procedimento e l'assenza di un'effettiva ipotesi di soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale riunito in camera di consiglio, nella composizione collegiale in epigrafe, visti gli artt.
291 e ss. c.c., 311 e ss. c.c. e 737 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da per l'adozione di e così provvede: Parte_1 CP_1 CP_2
− dispone farsi luogo all'adozione di (C.F.: ), nata a CP_1 C.F._2
ON (SI) il 19.7.2002 e (C.F.: ) nata a CP_2 C.F._3
ON (SI) in data 20.10.2004, da parte di (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...]; C.F._1
− dispone che e assumano il cognome “ CP_1 CP_2 Pt_1 anteponendolo al proprio;
Pag. 5 di 6 − nulla sulle spese.
Dispone, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Giulia Capannoli)
Pag. 6 di 6